Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 27/03/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 805/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE PROMISCUA
Il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d'Appello di Lecce, designato per la trattazione del procedimento di opposizione ex artt.84 e 170 DPR
115/2002, di cui in epigrafe;
esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2025 ex art
127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 15 D. LGS. N.150/2011
RILEVATO CHE
- con ricorso depositato il 27 settembre 2024, l'Avv. Sergio LUCERI ha proposto opposizione avverso il decreto emesso il 25.07.24 emesso dalla Corte di Appello di
Lecce -Sezione Unica Penale, comunicato il 31.07.2024, con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione compensi (iscritta al n. 12/2024 Es. reg. CC Liq.) per la difesa del collaboratore di giustizia nel proc. pen. n. 90/2023 Controparte_1
; Pt_1
- instaurato ritualmente il contraddittorio, il Ministero dell'Interno, non si è costituito in giudizio;
- il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento;
OSSERVA
Preliminarmente, si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione ex art.170 DPR
115/2002 proposto in data 27 settembre 2024 con riferimento al decreto opposto, depositato il 25 luglio 2024, e comunicato a mezzo pec in data 31 luglio 2024.
Con il provvedimento impugnato, la Corte di Appello - Sezione Unica Penale, ha rigettato l'istanza di liquidazione avanzata all'opponente avv. Sergio Luceri per l'attività professionale espletata in difesa del collaboratore di giustizia CP_1
nel procedimento di esecuzione n. 90/2023 SIGE. La Corte di Appello, dato
[...]
atto che il risultava ammesso al programma speciale di protezione con CP_1
delibera del 15.01.2020 (in data 25.10.2023 è stata deliberata la fuoriuscita dallo stesso),
e che tra le misure assistenziali in suo favore era stata inclusa l'assistenza legale ex L. n.
- ed ancora che l'art 13 della l. n. 82/91 subordina la copertura delle spese per assistenza legale alla condizione che il soggetto non possa direttamente provvedervi e, sul punto, nulla emerge dalla documentazione prodotta dal ricorrente.
Avverso questo provvedimento il difensore ha proposto opposizione, deducendo:
-in punto di fatto, una distorta lettura delle vicende processuali, in quanto il giudizio de quo era incidentale rispetto al principale procedimento penale n° 13054/16 R.G.N.R. –
4/20 R.G.C.A., definito con la sentenza n° 254/20 R.G. Sent. della Corte di Appello di
Lecce in data 20.11.20, inerente la principale vicenda processuale (cd. Operazione
Diarchia) in cui si era esteriorizzata l'attività di collaborazione del , il quale CP_1
aveva in quella sede maturato il riconoscimento delle speciali attenuanti previste dalla legge di cui agli artt. 416 bis.1 co. 3 c.p. e 74 co. 7 DPR 309/90
-in punto di diritto, una errata interpretazione della normativa di riferimento, ovvero l'art. 8 comma 9, DM 161 del 23.04.2024, secondo cui l'assistenza legale “spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione”.
Ha concluso l'opponente chiedendo la riforma del decreto impugnato e la liquidazione del compenso secondo onorari parametrici medi (come da istanza di liquidazione allegata), ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% degli onorari medesimi;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
L'opposizione è fondata, in quanto, sulla base di quanto versato in atti, sussistono i presupposti per ricondurre l'attività professionale svolta dall'opponente nel procedimento n. 90/2023 SIGE nell'ambito dell'assistenza legale a spese dello Stato, prevista dalla normativa in favore dei collaboratori di giustizia.
In particolare, in ordine ai profili fattuali, ritiene lo scrivente che dalla documentazione prodotta sia possibile desumere agevolmente che le condotte processuali tenute dal nell'ambito del proc. pen. n. 13054/16 RGNR, 3396/17 R.G.G.I.P [poi CP_1
confluito nel procedimento di appello n. 4/20 RGCA definito con sentenza n° 254/20
pag. 2/6 R.G. Sent. in data 20.11.20] siano riconducibili all'attività di collaborazione, quale presupposto per l'assistenza legale a carico dell'Erario. Emerge, dalla stessa sentenza n.
254/2020 RG CA, che al , in ragione “della collaborazione e del concreto e CP_1 valido contributo fornito dal sul piano probatorio”, sono state riconosciute le attenuanti ad effetto speciale di cui agli artt. 416 bis.1 co. 3 c.p. e 74 co. 7° DPR 309/90 (pag. 189 sentenza citata).
La domanda, oggetto dell'odierna opposizione, trae fondamento nell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 254/20 RG Sent. della Corte di Appello di
Lecce emessa in data 20.11.20 nel proc. pen. 13054/16 RGNR – 4/20 RGCA, già
3396/17 R.G.G.I.P., che aveva riconosciuto allo stesso le speciali attenuanti CP_1
per la collaborazione con la giustizia di cui agli artt. 416 bis.1 co. 3 c.p. e 74 co. 7 DPR
309/90. Di talché le vicende processuali del proc. n. 13054/16 R.G.N.R. [definito con sentenza n° 254/20 R.G. Sent] legittimano il diritto del a godere CP_1 dell'assistenza legale a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 8 co. 9 DM 161/04, anche nella relativa e susseguente fase esecutiva.
Ne consegue che al difensore sono dovuti i compensi in riferimento all'attività espletata nell'ambito del procedimento SIGE n° 90/2023, con la quale si contestavano, per l'appunto, in particolare le modalità con cui la Procura Generale, a seguito del passaggio in giudicato della succitata sentenza n. 254/20 RG Sent. della Corte di
Appello di Lecce emessa in data 20.11.20, aveva redatto il relativo cumulo trentennale delle pene ex art. 78 c.p.– in ossequio al chiaro disposto dell'art. 8 comma 9, che prevede che l'assistenza legale “spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione”.
Occorre rilevare che l'art. 8 co. 9 D.M. n.161 del 23.04.2004 (attuativo dell'art. 13 del
DL 8/91, legge fondamentale in materia di collaboratori di giustizia), definisce le tipologie di attività difensive per le quali il collaboratore ha diritto all'assistenza legale a carico dell'Erario.
La norma prevede che “l'assistenza legale è concessa al collaboratore di giustizia in relazione ai procedimenti penali riconducibili all'attività di collaborazione, nonché per i procedimenti relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza “. La norma prevede dunque che, mentre pag. 3/6 per i procedimenti relativi all'applicazione delle misure di sicurezza, di prevenzione e per quelli dinanzi alla magistratura di sorveglianza, l'assistenza legale a carico dello
Stato si applica senza condizioni, invece, nei procedimenti penali detto beneficio non si applica a qualsiasi procedimento in cui è parte il collaboratore di giustizia, ma soltanto a quelli “riconducibili all'attività di collaborazione”, vale a dire ai procedimenti nei quali si è realizzata la collaborazione, in termini di dichiarazioni dirette ad avvalorare il quadro probatorio a carico di altri soggetti, senza porre altre condizioni.
La stessa norma prevede, all'ultimo capoverso, che l'assistenza legale “spetta per ogni fase del procedimento, compresa quella dell'esecuzione, e per ogni grado del giudizio”.
Si aggiunga che il beneficio in parola, alla stregua della normativa citata, non risulta legato a presupposti di natura reddituale (come sembra adombrare il decreto opposto, nella parte in cui lamenta la mancata produzione di documentazione attestante la personale impossibilità del collaboratore di provvedere al pagamento del difensore).
In altre parole, mentre il patrocinio a spese dello Stato costituisce una misura che trova giustificazione nelle condizioni economiche del soggetto, nei limiti di reddito stabiliti dalla legge, invece per i collaboratori di giustizia esso ha natura premiale e prescinde dalle anzidette condizioni economiche, posto che lo Stato garantisce la difesa al collaboratore per il solo fatto che ha scelto di collaborare con l'autorità giudiziaria.
In materia di spese di giustizia, l'art. 115 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, ai sensi dell'art. 13 del d.l. n. 8 del 1991, conv. dalla l. n. 82 del 1991, sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82.
Nella determinazione del compenso spettante al difensore occorre tenere conto che:
- l'art. 82 T.U. n. 115/02 prevede che per la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore il giudice deve “osservare la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti”;
- i compensi spettanti al difensore vanno determinati secondo i criteri da ultimo introdotti con D.M. nr. 55 del 10/3/2014, pubblicato su G.U. nr. 77 del 2/4/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in ragione del momento in cui la prestazione pag. 4/6 professionale si è conclusa, ovvero dopo il 2022, considerando che si tratta di proc. pen.
n. 90/2023 ; Pt_1
- va tenuto specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa (artt. 12, co. 2°, ultimo periodo);
- il citato regolamento prevede che la liquidazione, nella materia penale, avvenga per
“fasi”, individuandosi per ogni fase un “valore medio” di liquidazione, aumentabile fino al 50% o diminuibile, non oltre il 50%, avuto riguardo alle “caratteristiche, all'urgenza ed al pregio dell'attività prestata”, alla “natura, complessità e gravità del procedimento”, al “numero delle imputazioni” al “numero ed alla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”, ai “contrasti giurisprudenziali”, alla “rilevanza patrimoniale”, al
“numero dei documenti da esaminare”, alla “continuità dell'impegno”, all' “esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente”, “al numero delle udienze, diverse da quelle di mero rinvio” ed al “tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”;
- oltre al rimborso delle spese documentate, spetta all'avvocato una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione.
Tenuto conto, dunque, dei parametri tutti di cui all'art. 12, co. 1°, D.M. citato nonché, specificamente, della non particolare complessità del procedimento, e della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale dell'assistito (rigetto dell'istanza), vanno al difensore richiedente liquidati:
- per la fase di studio: € 236,50, diminuito del 50% il valore medio di € 473,00;
- per la fase introduttiva: € 472,50, diminuito del 50% il valore medio di € 945,00;
- nulla per la fase istruttoria, assente nel procedimento di esecuzione;
-per la fase decisoria: € 709,00 diminuito del 50% il valore medio di € 1.418,00;
e così, complessivamente € 1418,00, oltre accessori di legge.
Su tale somma non va operata la riduzione di 1/3 prevista dall'Art.106 bis DPR
115/2002, in quanto quest'ultima norma riguarda in maniera espressa la liquidazione dei compensi al difensore di imputato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello pag. 5/6 Stato e, dunque, non va estesa alla difesa di imputato collaboratore di giustizia, materia regolata esclusivamente dall'art. 115 citato dPR.
Nulla va disposto in ordine alle spese processuali del presente giudizio di opposizione, tenuto conto che il Ministero non si è costituito
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione di cui in premessa e, in riforma del decreto emesso il
25.07.2024 dalla Corte di Appello di Lecce -Sezione Unica Penale con il quale è stata rigettata l'istanza di liquidazione compensi (iscritta al n. 12/2024 Es. reg. CC Liq.) per la difesa del collaboratore di giustizia nel proc. pen.n. 90/2023 Controparte_1
, liquida in favore dell'Avv. Sergio Luceri, per la causale in premessa indicata, la Pt_1
somma complessiva di euro 1.418,00 per onorari, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con pagamento a carico dell'Erario, e segnatamente del , gravando per Controparte_2 legge dette somme sugli appositi fondi riservati di cui all'art. 17 L. 82/91.
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Lecce, il 27/3/2025.
IL Consigliere Delegato
Dott. Carlo Errico
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