Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 27/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Presidente, Dott.ssa Carmela Ruberto
Consigliere, Dott.ssa Silvana Ferriero
Giud. aus.rel., Dott.ssa Giuseppa Alecci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 131/22 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 13.09.23, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente tra Parte 2 Parte 3 e Parte 4 rappresentati e
,Parte 1
difesi dall'avv. Giuseppe Rombolà appellanti e
Controparte_1 , in persona del sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Federica Sammartino La Rocca
appellato
Conclusioni:
Per gli appellanti: “accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n.479/21, emessa dal Tribunale di Vibo Valentia...in via preliminare, in accoglimento del presente appello, dichiarare estinta la causa di primo grado, ovvero previa dichiarazione di nullità della sentenza impugnata, rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia;
in subordine, sempre in via preliminare, ammettere l'istanza di rimessione in termini avanzata dalla deducente difesa e per l'effetto concedere i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, ovvero ammettere le richieste istruttorie che con il presente appello vengono formulate.
Nel merito, in accoglimento del presente appello e a parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare, la piena ed esclusiva responsabilità del Controparte_1 quale Ente custode e
,
proprietario della strada in merito al sinistro per cui è causa e per l'effetto condannarlo al pagamento in favore degli istanti delle seguenti somme: quanto a €. 44.353,06 a Parte 1
quanto a Parte 3 € 3.000,00 a titolo di danno parentale;
quanto a € 3.000,00 a titolo di danno parentale;
quanto a Parte 5
Parte 4 € 1,451,80 a titolo di danno a cose, ovvero alle maggiori o minori somme che l'Ecc.ma Corte adita riterrà di giustizia. Il tutto, con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore sottoscritto.
In via estremamente subordinata, nella denegata e non temuta ipotesi che la Corte non dovesse accogliere i motivi principali del presente appello, in riforma della sentenza di primo grado, disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado e condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del giudizio di appello, da distrarre ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore sottoscritto".
Per l'appellato: “dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di qualsiasi fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dai sigg.ri Parte 1 Parte 2 avverso la sentenza emessa direttamente
, Parte 3 e Parte 4
[...]
all'udienza del 22.06.21 nel proc. n. 1101/18 del Tribunale di Vibo Valentia. In ogni caso, condannare le parti appellanti alle spese e competenze professionali difensive del secondo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa".
Svolgimento del processo in proprio e n.q. di esercenti la responsabilità Parte 2 e Parte 3
genitoriale sul figlio minore Pt 1 nonché Parte_4 convenivano in giudizio innanzi '
esponendo che: in data 03.05.17, intorno alle oreal Tribunale di Vibo Valentia, il Controparte 1
19.30, in CP 1 lungo il Viale Don Mattola, nel tratto di strada attraversato dal cavalcavia Parte 1 alla guida del ciclomotore MBK Ovetto tgt. X 6Y NZ9 di proprietà di ferroviario,
,
finiva, con la ruota anteriore, in una profonda buca presente lungo la carreggiata Parte 4
e cadeva rovinosamente a terra;
che, a seguito della caduta, riportava gravi lesioni personali e danni al ciclomotore;
che la responsabilità dell'occorso era da addebitarsi al Controparte 1 ex art. 2051
c.c. ne chiedeva, pertanto, la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti che quantificava in complessivi €. 51.804,86, oltre accessori. eAll'udienza di prima comparizione, veniva dichiarata la contumacia del Controparte_1 concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6. c.p.c.; alla successiva udienza, il G.I. revocava la dichiarazione di contumacia, attesa l'avvenuta costituzione, nelle more, del convenuto e rigettava le istanze istruttorie, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.05.21, ove veniva trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 479/21 del 22.06.21, il Tribunale di Vibo Valentia rigettava la domanda e condannava gli attori al pagamento delle spese di lite. Avverso la suddetta pronuncia Parte_1 Parte 2 Parte_3 , e
Parte 4 proponevano appello affidandolo ai motivi che di seguito saranno esposti.
Controparte_1 che chiedeva il rigetto del gravame.Si costituiva in giudizio il
Con ordinanza del 25.05.22, la Corte rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.09.23, riservando, al merito, la decisione sulle richieste istruttorie formulate dagli appellanti.
A detta udienza, poi sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano le note e la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 cpc, decorrenti dalla data di pubblicazione del suddetto provvedimento, avvenuta in data 19.09.23
Gli appellanti provvedevano al deposito della sola comparsa conclusionale;
l'appellato anche al deposito della memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con un primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza laddove il giudice di prime cure
- nell'evidenziare che il deposito degli atti è soggetto al principio di autoresponsabilità - non ha accolto la richiesta di rimessione in termini, statuendo: “parte attorea chiede di essere rimessa in termini per la produzione della memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma c.p.c., asserendo che la stessa non era stata acquisita per errore. Orbene, il mancato o tardivo deposito della documentazione potrebbe essere ricondotta all'art. 153 c.c. nell'ipotesi in cui si tratti di un'impossibilità oggettiva, non imputabile alla parte o al suo difensore;
nel caso di specie, non ricorrono i presupposti in quanto il difensore ha depositato l'altra memoria, anche se l'ha qualificata come 183, comma 6 n. 2 c.p.c, e comunque il deposito degli atti è soggetto al principio di autoresponsabilità".
Ebbene, rilevano gli appellanti, sin dalla prima udienza utile era stata fatta espressa richiesta di rimessione in termini poichè la mancata acquisizione al fascicolo telematico della seconda memoria istruttoria era stata determinata da un errore del sistema;
la verosimiglianza di quanto affermato sarebbe stata, peraltro, facilmente rilevabile dal fatto che era stata depositata la terza memoria istruttoria, dando per acquisita la memoria precedente.
In ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto provvedere con ordinanza, ex art. 294, II e III comma c.p.c., chiedendo che venisse fornita la prova dell'impedimento e solo successivamente decidere se accogliere o meno la richiesta di rimessione in termini.
Al contrario, il giudice non solo non avrebbe provveduto in tal senso, ma avrebbe rigettato la richiesta con motivazione apodittica ed apparente, tanto da rendere la sentenza nulla.
2. Con un secondo motivo, gli appellanti lamentano la mancata interruzione del giudizio a fronte della dichiarazione del raggiungimento della maggiore età di avvenuta inPersona 1 ' udienza e, prima ancora, in sede di note autorizzate e, dunque, l'intervenuta decadenza, in capo ai genitori della rappresentanza legale;
nello specifico, il Tribunale afferma: “con riferimento alla richiesta di interruzione la stessa non può trovare accoglimento in quanto il raggiungimento della maggiore età non è causa di interruzione del giudizio...".
Tale assunto sarebbe errato poiché l'art. 300 c.p.c. statuisce che “se alcuno degli eventi previsti dall'articolo precedente si avvera nei riguardi della parte che si è costituita in mezzo al procuratore, questi lo dichiara in udienza e lo notifica alle parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione...".
Quindi, nel momento in cui il procuratore dichiara l'evento interruttivo, la causa si interrompe;
peraltro, anche la pronuncia della Suprema Corte, richiamata in sentenza, al fine di motivare il diniego della richiesta di interruzione del giudizio, ossia la sentenza n.14518/15, stabilisce che se nel corso del giudizio, iniziato dai genitori nell'interesse del minore, questi diviene maggiorenne, il mandato conferito è ultra attivo solo se tale evento non viene dichiarato nel giudizio, costituendo l'art. 301, deroga all'art. 1722, comma IV c.p.c.; diversamente, il figlio divenuto maggiorenne dovrà conferire una nuova procura alle liti.
Pertanto, gli appellanti chiedono che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per mancata riassunzione giudizio, da considerarsi interrotto a seguito della dichiarazione del difensore del
-
raggiungimento della maggiore età del Pt 4 - ovvero dichiari l'assoluta nullità della sentenza.
3.- Con un terzo motivo i Pt 4 e la Pt 3 chiedono la rivisitazione della sentenza impugnata laddove il primo giudice ha ritenuto non provato il nesso di causalità affermando: “orbene, nel caso di specie, è carente la prova del nesso causale. Infatti, non è stata offerta, né prova orale idonea alla dimostrazione del nesso di causalità, né prova documentale;
per quanto riguarda la prima, la parte è decaduta non avendo depositato le memorie all'uopo previste, mentre per quanto riguarda la seconda, l'intervento dei Carabinieri, unico fatto documentato, è avvenuto nel momento in cui il ciclomotore era stato spostato e il sig. Persona 1 era già andato via, tant'è vero che non sono stati fatti i rilievi”.
Con riferimento alla mancata prova orale, dovuta all'intervenuta decadenza, gli appellanti richiamano quanto esposto nel precedente motivo di gravame.
Quanto alla prova documentale, osservano che se è vero che i carabinieri non hanno provveduto ai rilievi, in considerazione del fatto che il motorino era stato spostato prima del loro arrivo, sarebbe altrettanto vero che nella loro relazione hanno constatato la presenza della buca in questione, come probabile causa del sinistro. In ogni caso, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto che nel fascicolo di primo grado è stato allegato il verbale dei sanitari del 118, intervenuti nell'immediatezza, nel quale sotto la dicitura “scenario/dinamica riscontrata" si legge: “incidente stradale con motorino per presenza di buca sulla carreggiata”.
Tale documento costituirebbe atto pubblico avente fede privilegiata.
Pertanto, il nesso di causalità sarebbe stato dimostrato da detta documentazione, potendo farsi applicazione del criterio del “più probabile che non” secondo il quale allorché vi sia un'insidia idonea a determinare una caduta, e non emergono ipotesi alternative sulla relativa dinamica, non può escludersi il nesso causale per il solo fatto che testimoni non abbiano fornito piena conferma del punto esatto dell'inciampo.
4.- Con un quarto motivo, la sentenza viene impugnata laddove il giudice di primo grado. ritiene che dalla documentazione in atti emerga, come probabile causa dell'incidente, la mancata diligenza del danneggiato.
Si legge, al riguardo: "inoltre, indipendentemente dalle questioni di mero rito, in punto di prova, dalla restante documentazione emerge che in effetti la buca era così ampia da non poter non essere vista, che l'incidente è avvenuto durante un orario in cui era ancora luce e non è contestato che il conducente di CP_1 (quindi ha una conoscenza specifica dei luoghi). Pertanto, appare più probabile che non che l'incidente sia dovuto al fatto che il sig. Pt 4 non ha prestato la dovuta diligenza. Pertanto, un ulteriore accanimento istruttorio non avrebbe potuto sovvertire quelle che sono le risultanze documentali".
Ebbene, secondo gli appellanti, la presenza di un'anomalia sulla strada non sarebbe circostanza fisiologica, né prevedibile, da parte di chi utilizza le strade e confida sulla loro regolarità
e sicurezza.
Se è vero, infatti, che, in generale, debba essere riconosciuta rilevanza al principio di autoresponsabilità, è altrettanto, vero che sia rilevante il principio di affidamento che l'utente della strada ripone su alcune parti sedime pubblico.
Gli appellanti richiamano, al riguardo, una pronuncia della Suprema Corte che, in tema di danno derivante da una caduta da motociclo, per la presenza di una sconnessione del fondo stradale, ha affermato che il mero rilievo di una condotta colposa del danneggiato non è automaticamente idoneo a interrompere il nesso causale, manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione con la condizione pericolosa della cosa, occorrendo, invece, che abbia caratteri tali da farle assumere efficacia causale esclusiva rispetto a quella dello stato della res. Nella fattispecie non vi sarebbe prova alcuna che il motociclista abbia tenuto una condotta abnorme, tale da assumere efficacia esclusiva o anche concorrente nella causazione del sinistro.
Peraltro, dalla documentazione in atti, risulterebbe che la buca presente sul manto stradale non poteva essere vista, né per le circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro (h. 19,30) con luce quindi scarsa, né per le circostanze di luogo, sotto un cavalcavia, né per le caratteristiche della buca profonda, ma di conferenza contenuta.
Ininfluente, infine, sarebbe altresì il riferimento del primo giudice alla conoscenza dei luoghi da parte del danneggiato, atteso che non può certo essere chiesto all'utente della strada il dovere di conoscere ogni via ed ogni anomalia eventualmente presente.
5.- Con un ultimo motivo, gli appellanti, infine, si dolgono della condanna alle spese in quanto il giudice, nella liquidazione, non avrebbe tenuto conto della tardiva costituzione in giudizio dell'ente, della mancata adesione dello stesso alla proposta di stipula di negoziazione assistita, della totale assenza di fase istruttoria, nonché delle somme effettivamente sborsate dal per la Controparte_1 costituzione in giudizio.
6.- In via preliminare deve essere dichiarata la nullità della sentenza di I grado.
Risulta dagli atti di causa, infatti, che nelle more del giudizio di primo grado, Parte 1
[...] è divenuto maggiorenne e che detto evento è stato dichiarato dal difensore in sede di note conclusionali depositate per l'udienza, ex art. 281 sexies c.p.c. del 22.06.21 - ove ha espressamente
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richiesto l'interruzione del giudizio, essendo venuta meno la rappresentanza legale da parte dei genitori.
Tuttavia, il giudizio è proseguito sino all'emissione della sentenza oggi impugnata.
La Suprema Corte, al riguardo, ha statuito che: “la mancata interruzione di un processo che invece si sarebbe dovuto interrompere non comporta l'estinzione del giudizio, ma una nullità processuale, deducibile come motivo di gravame" (ex multis, Cass. n. 10912/21; n. 3546/16; n.
19267/15). Pertanto, il giudice d'appello che dichiari la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado, a seguito della dichiarazione e/o notifica di un evento interruttivo, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice, ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla (Cass. ord. n. 27643/22).
Dunque, la prosecuzione del giudizio da parte del Tribunale - nonostante il dichiarato evento interruttivo comporta la nullità della sentenza gravata e la necessità di procedere ad un nuovo esame del merito (ex multis, Cass. n. 4412/01; n. 244/10; n. 3546/16). Orbene, occorre premettere che la presente fattispecie va ricondotta nell'alveo di cui all'art. 2051 c.c. per cui l'onere probatorio, gravante sull'attore, si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, residuando a carico del custode l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o pericolosa o che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, trattandosi di elementi propri della responsabilità, ex art. 2043 c.c.,
(ex multis, Cass. n. 39965/21, n. 25214/14; n. 10687/01).
Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (ex multis, Cass. n. 18518/24) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno.
Con specifico riguardo all'incidenza della condotta della vittima nel dinamismo del danno, è necessario rilevare che, recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto ormai superato quell'indirizzo secondo il quale “in ambito di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c... non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, comma 1 e 2, c.c.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno (Cass. 2020, n.
26524/20; in senso conforme anche Cass. n. 4035/21)" (cfr. Cass. civ., 24 gennaio 2024, n. 2376).
Questo (più recente) indirizzo giurisprudenziale ha affermato il principio dell'ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo. In particolar modo, ha chiarito che il fatto del danneggiato rileva causalmente se è connotato da colpa: “il requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa" (ed essa soltanto), "intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica, "secondo la colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (Cass. n. 14228/23).
In particolare, la condotta del danneggiato, "nella motivata valutazione del giudice di merito, potrà, comunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che "nel formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tener conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass.n. 14228/23, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", peraltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il riferimento è Cass. Sez. Un. n. 20943/22)" (Cass. n. 2376/24).
Ebbene, gli attori non hanno provato l'evento dannoso, né la sua derivazione causale dalla res.
Riguardo all'onere probatorio va, infatti, rilevato che non risulta depositata, nel giudizio di primo grado, la memoria istruttoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Invero, dagli atti di causa emerge che gli attori hanno provveduto al deposito soltanto della terza memoria istruttoria - pur qualificandola come seconda - senza dimostrare che l'allegato errore di sistema non era ai medesimi imputabile.
La richiesta di rimessione in termini - pur avanzata ritualmente dai Pt 4 non può essere accolta, essendo pacifico che detta istanza per il mancato perfezionamento del deposito telematico del suddetto atto processuale è ammissibile soltanto quando ciò sia dipeso da causa non imputabile all'interessato ed inoltre dev'essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto (ex multis, Cass. n. 32296/23).
Nella fattispecie, non solo non vi è prova alcuna dei motivi che non hanno consentito il deposito telematico della memoria, nei termini fissati, ma non è stata dimostrata la tempestività della richiesta di rimessione in termini.
Infatti, il termine per depositare la memoria n. 2 spirava il 03.04.19 (cfr. verb. ud. 19.11.18 con decorrenza termini dal 01.02.19), la richiesta di rimessione in termini è stata avanzata solo all'udienza del 10.02.20, ossia dopo circa un anno dall'avvenuta decadenza.
Né è possibile trarre elementi di prova dalla documentazione in atti.
Infatti, il rapporto redatto dai Carabinieri di CP_1 non consente di ricostruire la dinamica dell'incidente, essendo intervenuti successivamente al sinistro e dopo che il ciclomotore era stato spostato dalla sede stradale, con conseguente impossibilità di effettuare i rilievi del caso.
Parte_2 cheNel predetto rapporto si dà atto della presenza, sui luoghi di causa, di nel riferire la dinamica dell'incidente specifica che il ciclomotore, condotto dal proprio figlio, era caduto a causa di una grossa buca, posta al di sotto del cavalcavia ferroviario.
Ebbene, la mera constatazione della presenza di detta buca, da parte degli operanti, non può assurgere, evidentemente, ad elemento probatorio in ordine ai fatti di causa. Né quanto risulta dal verbale dei sanitari del 118, in merito al sinistro, può supplire alle carenze probatorie in cui sono incorsi gli odierni appellanti.
Infatti, se è vero che detto verbale è atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, sia delle dichiarazioni al medesimo rese, tuttavia, in mancanza di riscontri probatori, le dichiarazioni rese dal non sono idonee a provare Pt 4
alcunché.
Né infine, potrebbe applicarsi alla fattispecie - al fine di dimostrare il nesso di causalità - il criterio del "più probabile che non”.
È pacifico al riguardo che detto principio regola il nesso di causa e il grado di inferenza degli indizi (in base agli indizi quale causa sia più probabile) e non la rilevanza degli indizi che devono comunque essere gravi, precisi e concordanti. In ragione di tanto, il Giudice di merito deve porre a base della decisione fatti che siano gravi, precisi e concordanti, e non meramente ipotetici o supposti come probabili, e da quei fatti deve indurre ipotesi ricostruttive del nesso di causa escludendo quelle meno probabili, e scegliendo, tra quelle rimaste, l'ipotesi che spiega il fatto con maggiore probabilità, sulla base degli indizi raccolti (Cass. 10798/23; 25885/22).
Nella fattispecie, non sono emersi fatti gravi, precisi e concordanti, ben potendo il sinistro in questione essersi verificato per cause diverse da quelle addotte, quali la distrazione o la perdita di equilibrio.
Il Collegio rileva, infatti, che laddove si tratti di cosa di per sé statica ed inerte che richieda che l'agire umano (e in particolare del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che effettivamente il fatto dannoso si è verificato entrando in contatto con la res oggetto di custodia e tramite allegazione e prova delle specifiche modalità con cui il danneggiato si sarebbe inserito nel dinamismo causale connaturato alla potenzialità dannosa della res, con conseguente astratta e presunta riconducibilità degli effetti dannosi di cui chiede il risarcimento.
In ogni caso, qualora si volesse dare per verificata la caduta, nei termini prospettati, la Corte rileva che il Pt 4 non ha tenuto una condotta di guida diligente.
Dalla foto prodotta, invero, emerge una situazione dei luoghi caratterizzata dalla presenza di una buca di ampie dimensioni posta, peraltro, su un tratto di strada particolarmente dissestato, con sconnessioni ed asperità.
Tali caratteristiche la rendevano, senza dubbio, facilmente visibile ed evitabile - anche in considerazione dell'orario di verificazione dell'occorso in cui vi era ancora luce - con la dovuta diligenza e prudenza;
pertanto, qualora il Pt 4 avesse improntato il proprio comportamento alla normale cautela correlata con la situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto agevolmente scorgerla e altrettanto agevolmente evitarla, senza alcun disagio.
La caduta e le conseguenti lesioni riportate qualora provate - non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ma devono essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto ed imprudente del danneggiato con esclusione di altri fattori causali.
È pacifico, infatti, che, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso di causalità.
Alla luce delle superiori ragioni, le richieste istruttorie avanzate dagli appellanti devono essere rigettate.
Pertanto, la domanda risarcitoria proposta deve essere rigettata per difetto di prova.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi, di cui ai DD.MM. 55/14 e 147/22, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate, (scaglione compreso tra €. 26.001 ad €. 52.000) in favore del
Controparte 1
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo
Parte 3 e Parte_4 sull'appello proposto da Parte 1 Parte 2
,
avverso la sentenza n. 479/21, emessa il 22.06.21, dal
,[...] nei confronti del Controparte_1
Tribunale di Vibo Valentia, così provvede:
a. dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancata interruzione del giudizio;
b. rigetta la domanda proposta;
c. condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del I grado, in favore del [...]
CP 1 che liquida in complessivi €.3.809, nonchè, delle spese del secondo grado, che liquida in complessivi €.
4.996 per compensi, il tutto, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15%, iva e cpa;
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Presidente Il Giud. Aus. Est.
(Dott.ssa Carmela Ruberto) (Dott.ssa Giuseppa Alecci)