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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/02/2024, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'udienza del 23/02/2024, ha pronunziato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.395/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
C.F.( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed C.F._1 elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: indennità disoccupazione Org_1
Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa;
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 11/02/2019, ha adito questo Giudice del Lavoro, premettendo che:
CP_
-L'istante in data 11/11/2018, presentava all' domanda di pagamento rot. n. Org_1
4890.11/11/2018.0024826.
-Il ricorrente ad oggi, nonostante i vari solleciti non ha avuto conoscenza del o dei motivi che ostano il pagamento della richiesta prestazione.
-Nel caso de quo, l'odierno deducente, ha tutti i requisiti per poter ottenere la prestazione richiesta;
ovvero, il requisito minimo di contribuzione per poter accedere alla prestazione che per legge è – a) di avere 13 settimane negli ultimi 4 anni;
b) stato di disoccupazione;
e c) 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, ecc.. A tale proposito si allega l'estratto contributivo ove si legge che l'istante nel 2017 ha n. 14 settimane dal 01/10/2017 al 31/12/2017, nel 2018 ha n. 9 settimane dal 01/01/2018 al 28/02/2018 e n. 16 settimane dal 17/07/2018 al 31/10/2018, anche se il mese ottobre
2018, non si vede dall'estratto contributivo e a tale proposito si offre copia relativa documentazione;
-Iil ricorrente ha diritto alla liquidazione e pagamento della prestazione Naspi richiesta con la domanda del
11/11/2018, in quanto possiede tutti i requisiti di legge necessari per la sua erogazione. -Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo che è rimasto inevaso e per quanto sopra è costretto ad adire l'autorità giudiziaria competente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva tardivamente e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Eccepiva che l'indennità di disoccupazione non è stata erogata poiché il rapporto di lavoro ( 13/07/2018-
18/10/2018) a seguito del quale il Sig. a presentato domanda è stato disconosciuto con VERBALE Per_1
UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017025000/DDL del 20/12/2018, e che il verbale non risulta impugnato.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 24/06/2022, parte ricorrente a seguito della tardiva costituzione ex CP_ art. 416 cpc dell' ha eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito indicato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 4.03.2015, sono destinatari della lavoratori dipendenti ivi compresi – Org_1 come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che Org_1 presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifcazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
d) lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
CP_ L' nel caso in esame, eccepisce che l'indennità di disoccupazione non è stata erogata poiché il rapporto di lavoro ( 13/07/2018- 18/10/2018) a seguito del quale il Sig. a presentato domanda è stato Per_1 disconosciuto con VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017025000/DDL del
20/12/2018, e che il verbale non risulta impugnato.
Parte ricorrente nel corso del giudizio ha eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta, CP_ essendosi l' costituito oltre i termini previsti dall'art. 416 c.p.c.
Detta eccezione è fondata e va accolta.
Infatti come risulta dagli atti, depositato il ricorso, il precedente giudicante, con provvedimento del
15/02/2019, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 14/05/2020 ore 9.00, disponendo che copia del decreto e del ricorso sia notificata alle parti a cura dell'istante, nei termini di legge.
Orbene, parte resistente, invece si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24/06/2021, quindi tardivamente rispetto all'udienza del 14/05/2020.
Ciò comporta che tutte le allegazioni prodotte dal resistente (documenti, prove etc.) sono da considerare tardive e pertanto non utilizzabili dal Giudice.
Il sistema rigido delle preclusioni riferito all'allegazione tardiva costringe il giudice a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti, impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti.
Altrimenti, ammettere l'allegazione di fatti nuovi nel corso del processo significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003,
n.13467).
CP_ Pertanto la documentazione allegata dall' non può essere valutata ai fini della decisione.
Parte ricorrente con la documentazione in atti, ha prodotto, l'estratto conto previdenziale,
l'autocertificazione Unica 2018, e provato il rapporto lavorativo.
CP_ Pertanto, la domanda va dunque accolta, deve essere, quindi condannato l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo allo stato di Org_1 disoccupazione, sino al termine massimo previsto per legge ovvero sino alla data di eventuale rioccupazione del ricorrente , oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre
1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, relativa alla richiesta di disoccupazione – Indennità proposta da , contro l' disattesa Org_1 Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_ 1)Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione al Parte_1 Org_1 primo giorno del mese successivo allo stato di disoccupazione, sino al termine massimo previsto per legge ovvero sino alla data di eventuale rioccupazione del ricorrente , oltre interessi legali come Parte_1 per legge;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione, in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro che ha reso la dichiarazione di legge;
Così deciso in Patti 23/02/2024.
Il G.O.P.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del G.O.P, dott. Antonino Casdia all'udienza del 23/02/2024, ha pronunziato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia iscritta al n.395/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], e residente in [...], Parte_1
C.F.( rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Timpanaro, ed C.F._1 elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
-resistente-
Oggetto: indennità disoccupazione Org_1
Conclusioni delle parti, come da atti e verbali di causa;
FATTO E DIRITTO
ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 11/02/2019, ha adito questo Giudice del Lavoro, premettendo che:
CP_
-L'istante in data 11/11/2018, presentava all' domanda di pagamento rot. n. Org_1
4890.11/11/2018.0024826.
-Il ricorrente ad oggi, nonostante i vari solleciti non ha avuto conoscenza del o dei motivi che ostano il pagamento della richiesta prestazione.
-Nel caso de quo, l'odierno deducente, ha tutti i requisiti per poter ottenere la prestazione richiesta;
ovvero, il requisito minimo di contribuzione per poter accedere alla prestazione che per legge è – a) di avere 13 settimane negli ultimi 4 anni;
b) stato di disoccupazione;
e c) 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione, ecc.. A tale proposito si allega l'estratto contributivo ove si legge che l'istante nel 2017 ha n. 14 settimane dal 01/10/2017 al 31/12/2017, nel 2018 ha n. 9 settimane dal 01/01/2018 al 28/02/2018 e n. 16 settimane dal 17/07/2018 al 31/10/2018, anche se il mese ottobre
2018, non si vede dall'estratto contributivo e a tale proposito si offre copia relativa documentazione;
-Iil ricorrente ha diritto alla liquidazione e pagamento della prestazione Naspi richiesta con la domanda del
11/11/2018, in quanto possiede tutti i requisiti di legge necessari per la sua erogazione. -Il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo che è rimasto inevaso e per quanto sopra è costretto ad adire l'autorità giudiziaria competente.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva tardivamente e contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
Eccepiva che l'indennità di disoccupazione non è stata erogata poiché il rapporto di lavoro ( 13/07/2018-
18/10/2018) a seguito del quale il Sig. a presentato domanda è stato disconosciuto con VERBALE Per_1
UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017025000/DDL del 20/12/2018, e che il verbale non risulta impugnato.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 24/06/2022, parte ricorrente a seguito della tardiva costituzione ex CP_ art. 416 cpc dell' ha eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della recente assegnazione del fascicolo a questo giudicante, all'esito dell'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva decisa.
Preliminarmente va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il
Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito indicato.
Ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 4.03.2015, sono destinatari della lavoratori dipendenti ivi compresi – Org_1 come già disposto dalla legge n. 92 del 2012 - gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell'art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
La riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che Org_1 presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modifcazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.
d) lo stato di disoccupazione deve essere involontario.
CP_ L' nel caso in esame, eccepisce che l'indennità di disoccupazione non è stata erogata poiché il rapporto di lavoro ( 13/07/2018- 18/10/2018) a seguito del quale il Sig. a presentato domanda è stato Per_1 disconosciuto con VERBALE UNICO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICAZIONE N. 2017025000/DDL del
20/12/2018, e che il verbale non risulta impugnato.
Parte ricorrente nel corso del giudizio ha eccepito l'inutilizzabilità di tutta la documentazione prodotta, CP_ essendosi l' costituito oltre i termini previsti dall'art. 416 c.p.c.
Detta eccezione è fondata e va accolta.
Infatti come risulta dagli atti, depositato il ricorso, il precedente giudicante, con provvedimento del
15/02/2019, ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 14/05/2020 ore 9.00, disponendo che copia del decreto e del ricorso sia notificata alle parti a cura dell'istante, nei termini di legge.
Orbene, parte resistente, invece si costituiva con comparsa di costituzione depositata in data 24/06/2021, quindi tardivamente rispetto all'udienza del 14/05/2020.
Ciò comporta che tutte le allegazioni prodotte dal resistente (documenti, prove etc.) sono da considerare tardive e pertanto non utilizzabili dal Giudice.
Il sistema rigido delle preclusioni riferito all'allegazione tardiva costringe il giudice a considerare ai fini della decisione solo i fatti, pacifici o comprovati, affermati tempestivamente dalle parti, impedendogli di accertare e utilizzare altri fatti anche se in ipotesi rilevanti.
Altrimenti, ammettere l'allegazione di fatti nuovi nel corso del processo significherebbe compromettere il sistema delle preclusioni sul quale il rito del lavoro si fonda e la funzione di affidare agli atti introduttivi del giudizio la cristallizzazione dei temi controversi e delle relative istanze istruttorie (Cass. 13 settembre 2003,
n.13467).
CP_ Pertanto la documentazione allegata dall' non può essere valutata ai fini della decisione.
Parte ricorrente con la documentazione in atti, ha prodotto, l'estratto conto previdenziale,
l'autocertificazione Unica 2018, e provato il rapporto lavorativo.
CP_ Pertanto, la domanda va dunque accolta, deve essere, quindi condannato l' a corrispondere alla ricorrente l'indennità di disoccupazione dal primo giorno del mese successivo allo stato di Org_1 disoccupazione, sino al termine massimo previsto per legge ovvero sino alla data di eventuale rioccupazione del ricorrente , oltre interessi legali come per legge;
Parte_1
Non è invece dovuta la rivalutazione monetaria delle somme, a ciò ostando la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 16, co. 6, l. n. 412/91 e 22, co. 36, l. n. 724/94, nell'interpretazione pacificamente fornita dalla giurisprudenza, a mente della quale “il cumulo di interessi e di rivalutazione è possibile solo fino al 31 dicembre 1991, mentre dall'1 gennaio 1992 la rivalutazione monetaria va accordata solo nella misura in cui l'inflazione non risulti già assorbita dagli interessi legali, in applicazione del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione per i crediti previdenziali, divisato dall'art. 16 comma 6, l. 30 dicembre
1991 n. 412, a decorrere dall'1 gennaio 1992” (Cons. Stato, n. 1715/09): nella fattispecie in esame tale presupposto non è stato nemmeno allegato dalla parte che ne ha invocato l'applicazione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda, relativa alla richiesta di disoccupazione – Indennità proposta da , contro l' disattesa Org_1 Parte_1 CP_1 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
CP_ 1)Condanna l' a corrispondere al ricorrente l'indennità di disoccupazione al Parte_1 Org_1 primo giorno del mese successivo allo stato di disoccupazione, sino al termine massimo previsto per legge ovvero sino alla data di eventuale rioccupazione del ricorrente , oltre interessi legali come Parte_1 per legge;
CP_ 2)Condanna l' alla rifusione delle spese processuali, che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre accessori di legge, disponendone la distrazione, in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro che ha reso la dichiarazione di legge;
Così deciso in Patti 23/02/2024.
Il G.O.P.
Antonino Casdia