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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6126/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6126 dell'anno 2021 promossa da: (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Cigliano C.F._2 del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n.132, giusta procura in atti;
ATTORI Contro (c.f. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Gino Rossi e C.F._4
Francesca Sorbi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, via Pesa Del Lino, n.2, giuste procure in atti
CONVENUTI OGGETTO: responsabilità professionale. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori (come da foglio separato depositato in data 13.1.2025):
“Voglia Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare la violazione da parte dei convenuti dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento per i fatti sopra esposti;
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti;
Per l'effetto, condannare i professionisti convenuti al risarcimento dei danni ammontanti a 2.000.000,00 euro (due milioni) nel maggiore o minore importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare, altresì, i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, con specifico riferimento al danno biologico all'immagine e alla reputazione societaria, e
pagina 1 di 8 sopra descritti, ammontanti a 1.000.000,00 euro (un milione) o nel maggiore o minore importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia”
Per entrambi i convenuti come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 7 gennaio 2025:
“ che, conformemente a quanto dedotto con memoria del 7 settembre 2022 e come già precisato nel foglio del 9 gennaio 2024, sono
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ciascuno degli attori
• dichiarare improcedibile e inammissibile la domanda dell'attore nei confronti Pt_1 della convenuta CP_2
• dichiarare l'intervenuta prescrizione quanto alle domande svolte dall'attrice Parte_2 nei confronti della convenuta CP_2
• dichiarare nullo l'atto di citazione quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno
• comunque respingere tutte le domande in quanto non dimostrate in fatto e infondate in diritto
• condannare l'attore a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Pt_1 favore della convenuta liquidandolo in sentenza CP_2
• condannare l'attore a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Pt_1 favore del convenuto liquidandolo in sentenza CP_1
• condannare l'attrice , a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Parte_2 favore della convenuta liquidandolo in sentenza CP_2
• condannare l'attrice , a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Parte_2 favore del convenuto liquidandolo in sentenza CP_1
• in ogni caso condannare entrambi gli attori in via solidale tra loro al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 16 luglio 2021 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere stati soci (il primo per la quota societaria del 95% e la seconda per la quota societaria del 5%)della società svolgente attività di costruzioni, Parte_3 ristrutturazione e manutenzione di edifici ed appartamenti destinati prevalentemente a civile abitazione e dichiarata fallita nel novembre 2016 e premesso di essersi da sempre avvalsi per la consulenza societaria, amministrativa, contabile e fiscale delle prestazioni del Rag. e per la consulenza legale all'Avv. , che Controparte_1 Controparte_2 esercitavano le rispettive attività di consulenza utilizzando i medesimi locali ha esposto:
- che il Rag. è stato consulente commercialista della società per un Controparte_1 periodo di tempo di circa 22 anni e l'Avv. consulente legale per circa 6 anni e CP_2 che in ragione della tipologia degli incarichi conferiti e del lungo periodo temporale conoscevano nei dettagli la situazione patrimoniale ed economica sia della società che dei soci;
pagina 2 di 8 - che la società nel 2011 si è trovata in una situazione di totale mancanza di Parte_3 liquidità e in data 02.01.2011 il rag. stipulava un contratto per l'assistenza CP_1 continuativa e generica in materia societaria, amministrativa, contabile e fiscale stabilendo un compenso di Euro 6470,00 annue, oltre IVA;
-che successivamente, in data 13.12.2011, e l'Avv.De Frar inducevano CP_1 [...]
a fare sottoscrivere quale legale rappresentante della ed in proprio, Pt_1 Parte_3 due dichiarazioni, a favore di ciascuno dei due, aventi ad oggetto asserite attività con riconoscimento di debito esorbitante, mai pattuito e non dovuto, nonché effetti cambiari, in proprio e per avallo, a favore dei medesimi;
- che la sottoscrizione delle suindicate dichiarazioni e gli effetti cambiari sono state imposte al predetto in difetto di ogni libera determinazione e sotto la minaccia della immediata dismissione di ogni mandato e dell'attivazione di una molteplicità di azioni per il recupero di asseriti crediti;
- che, dopo avere intrapreso una serie di azioni al fine di ottenere gli asseriti crediti da parte dei due professionisti (ricorso per decreto ingiuntivo e ricorso per dichiarazione di fallimento dell'Avv.De Frar a febbraio e marzo 2013) e la dismissione del mandato di nel marzo 2013, in data 5 aprile 2013, la società e CP_1 Parte_3 Parte_1
l'Avv.De Frar con scrittura privata, raggiungevano un accordo di transazione;
- nonostante ciò, i due professionisti procedevano successivamente a concludere ed attivare ulteriori iniziative giurisdizionali (atti di precetto, decreti ingiuntivi e ricorso per dichiarazione di fallimento nel 2016). Hanno dunque evidenziato che le dichiarazioni e le cambiali conseguenti sono state fatte sottoscrivere in difetto di ogni preventivo accordo, determinando una grave sproporzione nei rapporti tra le parti, portata ad ulteriore evoluzione da atti e fatti dei convenuti che hanno determinato il fallimento della società con tutti i Parte_3 correlativi e conseguenti danni a carico dei soci. Hanno, pertanto, affermato la sussistenza della responsabilità dei professionisti che hanno agito in violazione della L. 108/96 in materia di usura, pretendendo a garanzia di asseriti crediti non preventivamente quantificati il rilascio di cambiali, conseguendo vantaggi sproporzionati rispetto alle prestazioni date, configurandosi l'ipotesi di usura impropria prevista dal terzo comma dell'art.644 c.p. Da ciò deriva anche la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Rag. CP_1
e dell'Avv. per avere agito in violazione degli artt. 1218 c.c. e 2043 c.c. e che CP_2 con i loro comportamenti illegittimi hanno arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali agli attori nella complessiva somma di euro 2.000.000,00. A causa del comportamento illecito dei convenuti i due attori hanno, inoltre, asserito di avare maturato una grave patologia psichica permanente, danno biologico, oltre che la lesione dell'immagine commerciale ed il danno alla vita di relazione, quantificati il risarcimento dei relativi danni non patrimoniali subiti nell'importo di euro 1.000.000,00. Con comparsa di costituzione, in data 24 novembre 2021, si sono costituiti CP_2
e i quali hanno contestato la ricostruzione dei fatti effettuata
[...] Controparte_1 dagli attori, precisando che sono stati confusi ruoli e vicende che hanno riguardato i pagina 3 di 8 convenuti e la società, di cui erano proprietari, e quelli che hanno riguardato loro personalmente. In particolare, hanno affermato che, per far valere i propri diritti, i convenuti hanno dovuto ricorrere molteplici volte al Giudice e che il mancato pagamento delle proprie prestazioni professionali ha riguardato un po' tutti i professionisti che si sono avvicendati a curare gli interessi di e di;
che i crediti dedotti Parte_3 Parte_1 dai medesimi sono stati, oltre che riconosciuti più volte dalla società e dal anche Pt_1 da Giudici con provvedimenti definitivi;
che il ragionier non ha ancora CP_1 incassato il proprio credito;
il patrimonio degli odierni attori è stato aggredito per crediti(ipotecariamente) ben più rilevanti di quelli dei convenuti. Hanno evidenziato, quanto alla pretesa condotta usuraria, il difetto di legittimazione degli attori, atteso che la stessa sarebbe stata tenuta nei confronti di unico Parte_3 soggetto legittimato a dolersene, in quanto ha goduto delle prestazioni professionali e che avrebbe titolo per contestare la congruità dei compensi: invero, nulla ha mai eccepito non avendo opposto i decreti ingiuntivi, né nel procedimento ex art. 702 bis ne reclamando la sentenza di fallimento, né in sede di formazione dello stato passivo, ex art. 95 L.F. Analogamente solo avrebbe potuto dolersi delle violazioni delle norme in Parte_3 tema di correttezza e buona fede, in quanto i contratti professionali erano intercorsi tra gli odierni convenuti e e quanto alla dedotta violazione dell'art. 2222 c.c. Parte_3 nessuna delle circostanze dedotte dagli attori consente di ravvisarla, non essendosi mai la società lamentata della bontà dei servizi ricevuti, né sollecitato l'esecuzione delle prestazioni, né contestato l'entità dei corrispettivi convenuti. Tra l'altro le asserite violazioni non avrebbero potuto essere fatte valere dagli odierni attori con i quali i convenuti non hanno intrattenuto alcun rapporto contrattuale. Anche la contestazione inerente l'illegittima levata dei protesti cambiari avrebbe potuto essere formulata solo da non avendo gli attori alcuna legittimazione Parte_3
( addirittura non ha sottoscritto alcuna cambiale) né la stessa sarebbe illegittima Parte_2 per essere le cambiali state emesse sotto costrizione in quanto l'illegittimità del protesto nulla ha a che vedere con gli avvenimenti precedenti alla sua emissione. Hanno poi evidenziato la sussistenza in capo ai medesimi di alcuna responsabilità extracontrattuale non avendo commesso alcun fatto illecito e men che meno in danno degli attori ritenendosi come fatto illecito le modalità con le quali ciascuno dei convenuti ha azionato il proprio diritto di credito nei confronti di (soggetto Parte_3 terzo). Infine, hanno contestato il danno e la sua entità ritenendo quanto al danno patrimoniale, consistente nella perdita della disponibilità giuridica dei beni della ,che gli Parte_3 stessi confondono il loro patrimonio personale con quello della società fallita e quanto al danno non patrimoniale(lesione integrità psico fisica degli attori e della reputazione) che sia del tutto assente la prova dell'esistenza di un danno e prima ancora del nesso di causalità con azioni od omissioni riferibili ai convenuti.
pagina 4 di 8 Hanno concluso chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori;
l'intervenuta prescrizione quanto alle domande di nei confronti della Parte_2 convenuta Frar;
dichiarare nullo l'atto di citazione quanto alle domande di risarcimento danni;
rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare ciascuno degli attori al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di ciascuno dei convenuti ed in via solidale al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
Alla prima udienza in data 16 dicembre 2021 il Giudice “condiviso il rilievo di nullità per la mancanza dei fatti costitutivi relativi alle voci risarcitorie e, più in generale, rispetto alla socia , apparentemente estranea a ogni vicenda” fissava Parte_2 termine per il deposito dell'atto integrativo ex art. 164 c.p.c. All'udienza del 26 aprile 2022 dichiarava la definitiva nullità dell'atto di citazione rispetto all'intera posizione dell'attrice e alle voci risarcitorie per l'attore Parte_2
e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando per gli Pt_1 incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 14 dicembre 2022, rinviata al 3 aprile 2023 e differita d'ufficio al 04.04.2023. Con ordinanza in data 19 aprile 2023, il G.I. rigettate le istanze istruttorie fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 18 gennaio 2024, nella quale, mutato il giudice nella persona fisica, parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori, sulla quale il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza in data 29 giugno 2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie dell'attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 14 gennaio 2025, all'esito della quale precisate le conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente che gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del rag. - a cui era stata affidata la Controparte_1 consulenza societaria, amministrativa, contabile, fiscale e quanto necessario per una corretta conduzione della società (cfr. pag. 4 atto di citazione) con la Parte_3 facoltà del predetto di avvalersi quando necessario di un avvocato di fiducia per la consulenza legale poi, di fatto, affidata all' avv. , anch'essa odierna Controparte_2 convenuta – al fine di accertare la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dei medesimi. A sostegno della domanda hanno addotto profili di illegittimità nei comportamenti dei convenuti e specificamente: 1) violazione della legge 7 marzo '96 n.108 in materia di usura, avendo preteso a garanzia di asseriti crediti il rilascio di cambiali conseguendo
“vantaggi assolutamente sproporzionati rispetto alle prestazioni date” (cfr. pag. 25 atto di citazione); 2) violazione degli artt. 1175, 1375 c.c. e 2222 e ss. c.c. in materia di correttezza e buona fede in quanto le dichiarazioni e le cambiali sottoscritte da Pt_1
pagina 5 di 8 hanno natura vessatoria;
3) illegittima levata dei protesti cambiari;
4) diritto al Pt_1 risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che i convenuti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori asserendo che i rapporti professionali dei medesimi sono intercorsi, esclusivamente, con la società con la conseguenza che e Parte_3 Parte_1
non avrebbero alcun titolo a formulare domande di accertamento e Parte_2 risarcitorie. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che ricopriva la carica di Parte_1 legale rappresentante e socio nella misura del 95% della società e Parte_3 Parte_2 la carica di socia per la quota del 5% (cfr. all. 2 parte attrice).
[...]
In particolare, dal documento 5, prodotto dalla stessa parte attrice ed allegato all' atto di citazione, risulta che la società in persona del legale rappresentante Parte_3
ha affidato allo studio del Rag. il mandato Parte_1 Controparte_1 professionale per l'assistenza continuativa e generica in materia societaria, amministrativa, contabile, fiscale stabilendo nel medesimo il compenso spettante a quest'ultimo per l'attività espletata. Inoltre, come si evince dal documento 15 denominato “Transazione”, la società Pt_3 si è riconosciuta debitrice nei confronti del rag. nell'entità indicate nella
[...] CP_1 scrittura, impegnandosi a pagare la somma riconosciuta a mezzo cambiale e a mezzo bonifico. Quanto alla consulenza legale prestata dall'avv. risulta parimenti che la stessa CP_2 sia stata effettuata a favore della società invero, sin dal 2009 la medesima Parte_3 ha espletato attività difensiva nell'interesse della società rappresentandola nelle varie controversie promosse dalla stessa (cfr. doc. da 24 a 26 parte convenuta) e per le quali l'avv. ha emesso le note pro-forma come da allegati (cfr. da 27 bis a 32 parte CP_2 convenuta). Analogamente a quanto verificatosi nei rapporti tra il rag. e la società, come CP_1 sopra esposto, la ha dichiarato di aver rilasciato un effetto cambiario di Parte_3 euro 37.500 intestato all'avv. a titolo di riconoscimento di debito e Controparte_2 corrispettivo a saldo per tutta l'attività di consulenza, rappresentanza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale svolta dalla medesima (cfr. doc. 33 e 34 parte convenuta).
Inoltre, come già affermato dal G.I. precedente assegnatario della causa, con ordinanza emessa in data 19.04.2023, la dichiarazione di riconoscimento di debito da parte della società non è stata impugnata né con azione di annullamento per dolo e quindi è valida ed efficace, di tal che non vi è necessità di accertare il credito dell'avvocato, né in ordine all'an né in ordine alla sua congruità. Ne consegue che, per entrambi gli attori difetta la legittimazione attiva e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (che spetterebbe eventualmente a , non risultando Parte_3 gli stessi essere stati soggetti passivi, neppure potenzialmente, di condotte in violazione della normativa in materia di usura e non avendo intrattenuto personalmente rapporti contrattuali con alcuno dei convenuti.
pagina 6 di 8 Parte attrice, inoltre, ha lamentato che l'illegittimo comportamento dei convenuti sarebbe stato fonte anche di responsabilità extracontrattuale e causa di gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, ha affermato che “la al momento del fallimento era Parte_4 titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare giusta perizia in atti. È evidente che il fallimento della società ha spogliato i soci della disponibilità giuridica dei beni in discorsi, precludendogli peraltro lo sviluppo di ulteriori iniziative. Né d'altronde può sottacersi il grave danno non patrimoniale immanente alla lesione dell'integrità psicofisica degli odierni attori, oltre che quello immanente alla lesione della reputazione”. Sul punto, è necessario ribadire il principio della Suprema Corte di cassazione che ha stabilito il diritto al risarcimento dei danni subiti dal socio di una società di capitali allorquando la condotta tenuta da terzi nei confronti della società configuri un pregiudizio diretto alla sfera personale (nel caso di lesione al diritto all'onore o alla reputazione) o patrimoniale (nel caso di perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o per la riduzione del cd. merito di credito) del socio (cfr. Cass. civ., terza sezione, sent. n. 16581 del 20 giugno 2019). Nella fattispecie, come emerge chiaramente dalla domanda, il danno patrimoniale di cui gli attori chiedono il risarcimento consisterebbe nell'aver perso la disponibilità giuridica dei beni della – alla cui tutela risultano, del resto, essere state dirette le Parte_3 attività poste in essere dai professionisti convenuti -, trattasi quindi di beni che rientravano nel patrimonio della società e non nel loro patrimonio personale. Inoltre, da un attento esame della domanda e della documentazione allegata a sostegno della richiesta, non è possibile desumere quali siano stati i danni patrimoniali asseritamente subiti, derivanti dalla condotta degli odierni convenuti, e quantificati nell'importo di euro 2.000.000 (cfr. conclusioni atto introduttivo - parte attrice) in quanto genericamente addotti e non meglio precisati. Ad analoghe conclusioni si addiviene con riferimento agli asseriti danni non patrimoniali (danno biologico, all'immagine e alla reputazione) non supportati da sufficiente ed idoneo materiale probatorio. In particolare, quanto all'asserito danno consistente nella lesione psicofisica gli attori hanno prodotto a supporto generiche certificazioni datate luglio 2018, giugno 2020 e marzo 2021 (cfr. doc. da 28 a 31 parte attrice) nelle quali si attesta la sussistenza di sintomi ansioso depressive, senza alcun cenno ad esami specifici né certificazioni specialistiche. In merito poi, all'asserita lesione del diritto all'immagine e alla reputazione nulla viene allegato. Ne consegue, pertanto, che risulta del tutto assente la prova dell'esistenza di un danno nonché del nesso di causalità tra lo stesso e le azioni e/o omissioni riferibili ai convenuti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 7 di 8 Non può trovare accoglimento la domanda proposta dai convenuti e volta ad ottenere la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Innanzitutto, la parte non ha provato il danno conseguenza che sarebbe derivato dalla condotta processuale degli attori. Inoltre, si evidenzia che non si rinviene, nel caso di specie, nemmeno il danno evento di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che il contegno tenuto da parte degli attori non può venire in rilievo quale ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria, dal momento che non integra gli estremi della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara e carenti di legittimazione attiva Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, rigetta le domande degli attori;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite liquidate in euro 5.431,00, oltre 15% per rimborso CP_2 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite liquidate in euro 5.431,00, oltre 15% per rimborso CP_1 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 30.05.2025
Il giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA Prima Sezione CIVILE La Dott.ssa Cinzia Fallo, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 6126 dell'anno 2021 promossa da: (C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Francesco Cigliano C.F._2 del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni, n.132, giusta procura in atti;
ATTORI Contro (c.f. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
, entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Luigi Gino Rossi e C.F._4
Francesca Sorbi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Monza, via Pesa Del Lino, n.2, giuste procure in atti
CONVENUTI OGGETTO: responsabilità professionale. Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14 gennaio 2025, sulle seguenti conclusioni:
Per gli attori (come da foglio separato depositato in data 13.1.2025):
“Voglia Ill.mo Tribunale adito:
- Accertare e dichiarare la violazione da parte dei convenuti dei principi di buona fede, correttezza e legittimo affidamento per i fatti sopra esposti;
- Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti;
Per l'effetto, condannare i professionisti convenuti al risarcimento dei danni ammontanti a 2.000.000,00 euro (due milioni) nel maggiore o minore importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia;
- Condannare, altresì, i convenuti al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, con specifico riferimento al danno biologico all'immagine e alla reputazione societaria, e
pagina 1 di 8 sopra descritti, ammontanti a 1.000.000,00 euro (un milione) o nel maggiore o minore importo che l'Ill.mo Tribunale riterrà di giustizia”
Per entrambi i convenuti come da foglio di precisazione delle conclusioni in data 7 gennaio 2025:
“ che, conformemente a quanto dedotto con memoria del 7 settembre 2022 e come già precisato nel foglio del 9 gennaio 2024, sono
• dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ciascuno degli attori
• dichiarare improcedibile e inammissibile la domanda dell'attore nei confronti Pt_1 della convenuta CP_2
• dichiarare l'intervenuta prescrizione quanto alle domande svolte dall'attrice Parte_2 nei confronti della convenuta CP_2
• dichiarare nullo l'atto di citazione quanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno
• comunque respingere tutte le domande in quanto non dimostrate in fatto e infondate in diritto
• condannare l'attore a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Pt_1 favore della convenuta liquidandolo in sentenza CP_2
• condannare l'attore a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Pt_1 favore del convenuto liquidandolo in sentenza CP_1
• condannare l'attrice , a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Parte_2 favore della convenuta liquidandolo in sentenza CP_2
• condannare l'attrice , a mente dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno in Parte_2 favore del convenuto liquidandolo in sentenza CP_1
• in ogni caso condannare entrambi gli attori in via solidale tra loro al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione depositato in data 16 luglio 2021 e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere stati soci (il primo per la quota societaria del 95% e la seconda per la quota societaria del 5%)della società svolgente attività di costruzioni, Parte_3 ristrutturazione e manutenzione di edifici ed appartamenti destinati prevalentemente a civile abitazione e dichiarata fallita nel novembre 2016 e premesso di essersi da sempre avvalsi per la consulenza societaria, amministrativa, contabile e fiscale delle prestazioni del Rag. e per la consulenza legale all'Avv. , che Controparte_1 Controparte_2 esercitavano le rispettive attività di consulenza utilizzando i medesimi locali ha esposto:
- che il Rag. è stato consulente commercialista della società per un Controparte_1 periodo di tempo di circa 22 anni e l'Avv. consulente legale per circa 6 anni e CP_2 che in ragione della tipologia degli incarichi conferiti e del lungo periodo temporale conoscevano nei dettagli la situazione patrimoniale ed economica sia della società che dei soci;
pagina 2 di 8 - che la società nel 2011 si è trovata in una situazione di totale mancanza di Parte_3 liquidità e in data 02.01.2011 il rag. stipulava un contratto per l'assistenza CP_1 continuativa e generica in materia societaria, amministrativa, contabile e fiscale stabilendo un compenso di Euro 6470,00 annue, oltre IVA;
-che successivamente, in data 13.12.2011, e l'Avv.De Frar inducevano CP_1 [...]
a fare sottoscrivere quale legale rappresentante della ed in proprio, Pt_1 Parte_3 due dichiarazioni, a favore di ciascuno dei due, aventi ad oggetto asserite attività con riconoscimento di debito esorbitante, mai pattuito e non dovuto, nonché effetti cambiari, in proprio e per avallo, a favore dei medesimi;
- che la sottoscrizione delle suindicate dichiarazioni e gli effetti cambiari sono state imposte al predetto in difetto di ogni libera determinazione e sotto la minaccia della immediata dismissione di ogni mandato e dell'attivazione di una molteplicità di azioni per il recupero di asseriti crediti;
- che, dopo avere intrapreso una serie di azioni al fine di ottenere gli asseriti crediti da parte dei due professionisti (ricorso per decreto ingiuntivo e ricorso per dichiarazione di fallimento dell'Avv.De Frar a febbraio e marzo 2013) e la dismissione del mandato di nel marzo 2013, in data 5 aprile 2013, la società e CP_1 Parte_3 Parte_1
l'Avv.De Frar con scrittura privata, raggiungevano un accordo di transazione;
- nonostante ciò, i due professionisti procedevano successivamente a concludere ed attivare ulteriori iniziative giurisdizionali (atti di precetto, decreti ingiuntivi e ricorso per dichiarazione di fallimento nel 2016). Hanno dunque evidenziato che le dichiarazioni e le cambiali conseguenti sono state fatte sottoscrivere in difetto di ogni preventivo accordo, determinando una grave sproporzione nei rapporti tra le parti, portata ad ulteriore evoluzione da atti e fatti dei convenuti che hanno determinato il fallimento della società con tutti i Parte_3 correlativi e conseguenti danni a carico dei soci. Hanno, pertanto, affermato la sussistenza della responsabilità dei professionisti che hanno agito in violazione della L. 108/96 in materia di usura, pretendendo a garanzia di asseriti crediti non preventivamente quantificati il rilascio di cambiali, conseguendo vantaggi sproporzionati rispetto alle prestazioni date, configurandosi l'ipotesi di usura impropria prevista dal terzo comma dell'art.644 c.p. Da ciò deriva anche la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del Rag. CP_1
e dell'Avv. per avere agito in violazione degli artt. 1218 c.c. e 2043 c.c. e che CP_2 con i loro comportamenti illegittimi hanno arrecato danni patrimoniali e non patrimoniali agli attori nella complessiva somma di euro 2.000.000,00. A causa del comportamento illecito dei convenuti i due attori hanno, inoltre, asserito di avare maturato una grave patologia psichica permanente, danno biologico, oltre che la lesione dell'immagine commerciale ed il danno alla vita di relazione, quantificati il risarcimento dei relativi danni non patrimoniali subiti nell'importo di euro 1.000.000,00. Con comparsa di costituzione, in data 24 novembre 2021, si sono costituiti CP_2
e i quali hanno contestato la ricostruzione dei fatti effettuata
[...] Controparte_1 dagli attori, precisando che sono stati confusi ruoli e vicende che hanno riguardato i pagina 3 di 8 convenuti e la società, di cui erano proprietari, e quelli che hanno riguardato loro personalmente. In particolare, hanno affermato che, per far valere i propri diritti, i convenuti hanno dovuto ricorrere molteplici volte al Giudice e che il mancato pagamento delle proprie prestazioni professionali ha riguardato un po' tutti i professionisti che si sono avvicendati a curare gli interessi di e di;
che i crediti dedotti Parte_3 Parte_1 dai medesimi sono stati, oltre che riconosciuti più volte dalla società e dal anche Pt_1 da Giudici con provvedimenti definitivi;
che il ragionier non ha ancora CP_1 incassato il proprio credito;
il patrimonio degli odierni attori è stato aggredito per crediti(ipotecariamente) ben più rilevanti di quelli dei convenuti. Hanno evidenziato, quanto alla pretesa condotta usuraria, il difetto di legittimazione degli attori, atteso che la stessa sarebbe stata tenuta nei confronti di unico Parte_3 soggetto legittimato a dolersene, in quanto ha goduto delle prestazioni professionali e che avrebbe titolo per contestare la congruità dei compensi: invero, nulla ha mai eccepito non avendo opposto i decreti ingiuntivi, né nel procedimento ex art. 702 bis ne reclamando la sentenza di fallimento, né in sede di formazione dello stato passivo, ex art. 95 L.F. Analogamente solo avrebbe potuto dolersi delle violazioni delle norme in Parte_3 tema di correttezza e buona fede, in quanto i contratti professionali erano intercorsi tra gli odierni convenuti e e quanto alla dedotta violazione dell'art. 2222 c.c. Parte_3 nessuna delle circostanze dedotte dagli attori consente di ravvisarla, non essendosi mai la società lamentata della bontà dei servizi ricevuti, né sollecitato l'esecuzione delle prestazioni, né contestato l'entità dei corrispettivi convenuti. Tra l'altro le asserite violazioni non avrebbero potuto essere fatte valere dagli odierni attori con i quali i convenuti non hanno intrattenuto alcun rapporto contrattuale. Anche la contestazione inerente l'illegittima levata dei protesti cambiari avrebbe potuto essere formulata solo da non avendo gli attori alcuna legittimazione Parte_3
( addirittura non ha sottoscritto alcuna cambiale) né la stessa sarebbe illegittima Parte_2 per essere le cambiali state emesse sotto costrizione in quanto l'illegittimità del protesto nulla ha a che vedere con gli avvenimenti precedenti alla sua emissione. Hanno poi evidenziato la sussistenza in capo ai medesimi di alcuna responsabilità extracontrattuale non avendo commesso alcun fatto illecito e men che meno in danno degli attori ritenendosi come fatto illecito le modalità con le quali ciascuno dei convenuti ha azionato il proprio diritto di credito nei confronti di (soggetto Parte_3 terzo). Infine, hanno contestato il danno e la sua entità ritenendo quanto al danno patrimoniale, consistente nella perdita della disponibilità giuridica dei beni della ,che gli Parte_3 stessi confondono il loro patrimonio personale con quello della società fallita e quanto al danno non patrimoniale(lesione integrità psico fisica degli attori e della reputazione) che sia del tutto assente la prova dell'esistenza di un danno e prima ancora del nesso di causalità con azioni od omissioni riferibili ai convenuti.
pagina 4 di 8 Hanno concluso chiedendo dichiararsi la carenza di legittimazione attiva degli attori;
l'intervenuta prescrizione quanto alle domande di nei confronti della Parte_2 convenuta Frar;
dichiarare nullo l'atto di citazione quanto alle domande di risarcimento danni;
rigettarsi le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
condannare ciascuno degli attori al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. in favore di ciascuno dei convenuti ed in via solidale al rimborso delle spese di lite in favore di ciascun convenuto.
Alla prima udienza in data 16 dicembre 2021 il Giudice “condiviso il rilievo di nullità per la mancanza dei fatti costitutivi relativi alle voci risarcitorie e, più in generale, rispetto alla socia , apparentemente estranea a ogni vicenda” fissava Parte_2 termine per il deposito dell'atto integrativo ex art. 164 c.p.c. All'udienza del 26 aprile 2022 dichiarava la definitiva nullità dell'atto di citazione rispetto all'intera posizione dell'attrice e alle voci risarcitorie per l'attore Parte_2
e concedeva i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. rinviando per gli Pt_1 incombenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 14 dicembre 2022, rinviata al 3 aprile 2023 e differita d'ufficio al 04.04.2023. Con ordinanza in data 19 aprile 2023, il G.I. rigettate le istanze istruttorie fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 18 gennaio 2024, nella quale, mutato il giudice nella persona fisica, parte attrice insisteva per l'ammissione dei mezzi istruttori, sulla quale il G.I. si riservava. Con successiva ordinanza in data 29 giugno 2024 il Giudice rigettava le istanze istruttorie dell'attrice e fissava udienza di precisazione delle conclusioni per la data del 14 gennaio 2025, all'esito della quale precisate le conclusioni delle parti nei termini indicati in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione previo decorso dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE Dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emerge chiaramente che gli attori hanno agito in giudizio nei confronti del rag. - a cui era stata affidata la Controparte_1 consulenza societaria, amministrativa, contabile, fiscale e quanto necessario per una corretta conduzione della società (cfr. pag. 4 atto di citazione) con la Parte_3 facoltà del predetto di avvalersi quando necessario di un avvocato di fiducia per la consulenza legale poi, di fatto, affidata all' avv. , anch'essa odierna Controparte_2 convenuta – al fine di accertare la responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dei medesimi. A sostegno della domanda hanno addotto profili di illegittimità nei comportamenti dei convenuti e specificamente: 1) violazione della legge 7 marzo '96 n.108 in materia di usura, avendo preteso a garanzia di asseriti crediti il rilascio di cambiali conseguendo
“vantaggi assolutamente sproporzionati rispetto alle prestazioni date” (cfr. pag. 25 atto di citazione); 2) violazione degli artt. 1175, 1375 c.c. e 2222 e ss. c.c. in materia di correttezza e buona fede in quanto le dichiarazioni e le cambiali sottoscritte da Pt_1
pagina 5 di 8 hanno natura vessatoria;
3) illegittima levata dei protesti cambiari;
4) diritto al Pt_1 risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Ciò posto, occorre preliminarmente evidenziare che i convenuti, sin dalla comparsa di costituzione e risposta, hanno eccepito la carenza di legittimazione attiva degli odierni attori asserendo che i rapporti professionali dei medesimi sono intercorsi, esclusivamente, con la società con la conseguenza che e Parte_3 Parte_1
non avrebbero alcun titolo a formulare domande di accertamento e Parte_2 risarcitorie. Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che ricopriva la carica di Parte_1 legale rappresentante e socio nella misura del 95% della società e Parte_3 Parte_2 la carica di socia per la quota del 5% (cfr. all. 2 parte attrice).
[...]
In particolare, dal documento 5, prodotto dalla stessa parte attrice ed allegato all' atto di citazione, risulta che la società in persona del legale rappresentante Parte_3
ha affidato allo studio del Rag. il mandato Parte_1 Controparte_1 professionale per l'assistenza continuativa e generica in materia societaria, amministrativa, contabile, fiscale stabilendo nel medesimo il compenso spettante a quest'ultimo per l'attività espletata. Inoltre, come si evince dal documento 15 denominato “Transazione”, la società Pt_3 si è riconosciuta debitrice nei confronti del rag. nell'entità indicate nella
[...] CP_1 scrittura, impegnandosi a pagare la somma riconosciuta a mezzo cambiale e a mezzo bonifico. Quanto alla consulenza legale prestata dall'avv. risulta parimenti che la stessa CP_2 sia stata effettuata a favore della società invero, sin dal 2009 la medesima Parte_3 ha espletato attività difensiva nell'interesse della società rappresentandola nelle varie controversie promosse dalla stessa (cfr. doc. da 24 a 26 parte convenuta) e per le quali l'avv. ha emesso le note pro-forma come da allegati (cfr. da 27 bis a 32 parte CP_2 convenuta). Analogamente a quanto verificatosi nei rapporti tra il rag. e la società, come CP_1 sopra esposto, la ha dichiarato di aver rilasciato un effetto cambiario di Parte_3 euro 37.500 intestato all'avv. a titolo di riconoscimento di debito e Controparte_2 corrispettivo a saldo per tutta l'attività di consulenza, rappresentanza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale svolta dalla medesima (cfr. doc. 33 e 34 parte convenuta).
Inoltre, come già affermato dal G.I. precedente assegnatario della causa, con ordinanza emessa in data 19.04.2023, la dichiarazione di riconoscimento di debito da parte della società non è stata impugnata né con azione di annullamento per dolo e quindi è valida ed efficace, di tal che non vi è necessità di accertare il credito dell'avvocato, né in ordine all'an né in ordine alla sua congruità. Ne consegue che, per entrambi gli attori difetta la legittimazione attiva e l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. (che spetterebbe eventualmente a , non risultando Parte_3 gli stessi essere stati soggetti passivi, neppure potenzialmente, di condotte in violazione della normativa in materia di usura e non avendo intrattenuto personalmente rapporti contrattuali con alcuno dei convenuti.
pagina 6 di 8 Parte attrice, inoltre, ha lamentato che l'illegittimo comportamento dei convenuti sarebbe stato fonte anche di responsabilità extracontrattuale e causa di gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali. In particolare, ha affermato che “la al momento del fallimento era Parte_4 titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare giusta perizia in atti. È evidente che il fallimento della società ha spogliato i soci della disponibilità giuridica dei beni in discorsi, precludendogli peraltro lo sviluppo di ulteriori iniziative. Né d'altronde può sottacersi il grave danno non patrimoniale immanente alla lesione dell'integrità psicofisica degli odierni attori, oltre che quello immanente alla lesione della reputazione”. Sul punto, è necessario ribadire il principio della Suprema Corte di cassazione che ha stabilito il diritto al risarcimento dei danni subiti dal socio di una società di capitali allorquando la condotta tenuta da terzi nei confronti della società configuri un pregiudizio diretto alla sfera personale (nel caso di lesione al diritto all'onore o alla reputazione) o patrimoniale (nel caso di perdita di opportunità personali, economiche e lavorative, o per la riduzione del cd. merito di credito) del socio (cfr. Cass. civ., terza sezione, sent. n. 16581 del 20 giugno 2019). Nella fattispecie, come emerge chiaramente dalla domanda, il danno patrimoniale di cui gli attori chiedono il risarcimento consisterebbe nell'aver perso la disponibilità giuridica dei beni della – alla cui tutela risultano, del resto, essere state dirette le Parte_3 attività poste in essere dai professionisti convenuti -, trattasi quindi di beni che rientravano nel patrimonio della società e non nel loro patrimonio personale. Inoltre, da un attento esame della domanda e della documentazione allegata a sostegno della richiesta, non è possibile desumere quali siano stati i danni patrimoniali asseritamente subiti, derivanti dalla condotta degli odierni convenuti, e quantificati nell'importo di euro 2.000.000 (cfr. conclusioni atto introduttivo - parte attrice) in quanto genericamente addotti e non meglio precisati. Ad analoghe conclusioni si addiviene con riferimento agli asseriti danni non patrimoniali (danno biologico, all'immagine e alla reputazione) non supportati da sufficiente ed idoneo materiale probatorio. In particolare, quanto all'asserito danno consistente nella lesione psicofisica gli attori hanno prodotto a supporto generiche certificazioni datate luglio 2018, giugno 2020 e marzo 2021 (cfr. doc. da 28 a 31 parte attrice) nelle quali si attesta la sussistenza di sintomi ansioso depressive, senza alcun cenno ad esami specifici né certificazioni specialistiche. In merito poi, all'asserita lesione del diritto all'immagine e alla reputazione nulla viene allegato. Ne consegue, pertanto, che risulta del tutto assente la prova dell'esistenza di un danno nonché del nesso di causalità tra lo stesso e le azioni e/o omissioni riferibili ai convenuti. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto, quanto agli onorari, del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. pagina 7 di 8 Non può trovare accoglimento la domanda proposta dai convenuti e volta ad ottenere la condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Innanzitutto, la parte non ha provato il danno conseguenza che sarebbe derivato dalla condotta processuale degli attori. Inoltre, si evidenzia che non si rinviene, nel caso di specie, nemmeno il danno evento di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che il contegno tenuto da parte degli attori non può venire in rilievo quale ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria, dal momento che non integra gli estremi della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e nei confronti di e
[...] Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. dichiara e carenti di legittimazione attiva Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, rigetta le domande degli attori;
2. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite liquidate in euro 5.431,00, oltre 15% per rimborso CP_2 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti;
3. condanna e a rifondere a Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite liquidate in euro 5.431,00, oltre 15% per rimborso CP_1 forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Monza, in data 30.05.2025
Il giudice Dott.ssa Cinzia Fallo
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