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Sentenza 25 luglio 2024
Sentenza 25 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/07/2024, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2024 |
Testo completo
n. 312/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dr. Mario Samperi Presidente – relatore Dr. Rossella Busacca Giudice Dr. Rosalia Russo Femminella Giudice con l'intervento del PM ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2024, da: 1) , nato/a a GERMANIA il 14/11/1972 (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. BARTOLOTTA DANIELA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._2 difensore 2) , nato/a a BULGARIA il 01/10/1982, (Cod. Fisc. Parte_2
), parte rappresentata, assistita e difesa, per procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. FRANCO SANTINA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._4 difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio congiuntamente alle seguenti CONDIZIONI
FATTO Con ricorso in data 28/03/2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. Pt_2
51 cpc, emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 08/05/2006, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologa della separazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da:
e alle condizioni già esposte in Parte_1 Parte_2 premessa che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 24/07/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi
EX ART. 473 BIS P. 51 CPC nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 28/03/2024, da: 1) , nato/a a GERMANIA il 14/11/1972 (Cod. Fisc. Parte_1
), parte rappresentata, assistita e difesa, giusta procura C.F._1 rilasciata in calce al ricorso, dall'avv. BARTOLOTTA DANIELA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._2 difensore 2) , nato/a a BULGARIA il 01/10/1982, (Cod. Fisc. Parte_2
), parte rappresentata, assistita e difesa, per procura C.F._3 rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. FRANCO SANTINA (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo C.F._4 difensore CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti, come rappresentate, assistite e difese, CONCLUDONO perché l'On. Tribunale adito voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio congiuntamente alle seguenti CONDIZIONI
FATTO Con ricorso in data 28/03/2024, i sig.ri e Parte_1 [...]
chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. Pt_2
51 cpc, emettersi sentenza di scioglimento del matrimonio, premettendo di avere contratto matrimonio in data 08/05/2006, trascritto presso il registro dello stato civile. Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicché, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente del Tribunale, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta. DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche. I coniugi, infatti, si sono separati come risulta dal decreto di omologa della separazione in atti e da allora non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale. La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e a ogni altro aspetto. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Le parti si sono valse della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
P.Q.M.
il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da:
e alle condizioni già esposte in Parte_1 Parte_2 premessa che si intendono qui integralmente richiamate. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Così deciso in Patti il 24/07/2024 Il Presidente estensore Mario Samperi