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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/06/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore
dott.ssa Manuela Velotti Consigliere
dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 231/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_4 C.F._3 dell'avv. PAMPALONI RODOLFO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Corso Matteotti 29 bis, TORINO.
APPELLANTI
contro pagina 1 di 13 GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LORI MARA,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Petrarca 8, . CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 settembre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in qualità Parte_1
di titolare del c/c n. 46319691 assistito da apertura di credito, accesso presso
[...]
(oggi, , nonché Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e , quali presunti fideiussori, convenivano in Parte_4 Parte_2 Parte_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, la Banca sopra menzionata, chiedendo, previo accertamento dell'illegittima applicazione sul suddetto rapporto di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, la condanna del convenuto istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente percepita pari a € 53.421,64, oltre alla liberazione dalle garanzie fideiussorie ex art. 1956 c.c.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito ex adverso esperita,
e, nel merito, la sua infondatezza.
pagina 2 di 13 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure ammetteva ctu contabile e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 2/2021, pronunciata in data 4 gennaio 2021, dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo a , e per Parte_4 Parte_2 Parte_3
difetto di prova della loro qualità di fideiussori, e, inoltre, rilevato che il c/c oggetto di causa era ancora in essere, rigettava la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla società attrice, condannando gli attori alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 13.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA,
CPA e spese di CTU.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, proponendo Controparte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) errata applicazione delle norme sulla revoca di fido;
2) ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito;
3) revoca formale dell'affidamento in corso di causa;
4) errato/omesso esame del doc. 6 in punto di legittimazione attiva dei fideiussori;
5) erroneità delle conclusioni della ctu.
pagina 3 di 13 Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “In integrale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 14 settembre 2020 pubblicata quale n.
2/2021 in data 4 gennaio 2021 Ogni contraria istanza ed eccezione reietta ,Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari a seguito delle difese avversarie ed in particolare previa CTU matematico finanziaria che tenga conto dei criteri utilizzati nella perizia allegata al presente atto: IN VIA PRINCIPALE: ex art. 1842 c.c.) con conseguente applicazione di tassi usurari spese e commissioni non dovute, pronunciare : a) la gratuità della linea di credito, come concessa e la inidoneità ed invalidità del contratto bancario in oggetto a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata;
a) l'illegittimità, se rilevata, dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimità per gli altri motivi sopraindicati dei tassi passivi applicati (perché usurari ex art. 1815, II comma c.c.); b) l'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
c) l'illegittimità dell'applicazione della commissione del massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutti i rapporti e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto (dare-avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dall'attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente eventualmente dovuto alla banca alla data odierna;
Ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce stato del rapporto contestato ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. Accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia sigg. , e dalle obbligazioni Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagina 4 di 13 nei confronti della banca convenuta, anche con riferimento ad obbligazioni future ex art. 1956 cod.civ., per le causali di cui in atti, ovvero per le ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto. Riservata ogni più ampia istruttoria. Con espressa riserva di richiedere, a parte, se del caso in separato giudizio, i danni a qualunque titolo dovuti e debendi ove l'adito Giudice accertasse le violazioni sopraindicate. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese legali e peritali, compensi determinati ex D.M. 140/2012, oltre cpa e iva e oneri accessori tutti di legge. Dichiara altresì ai fini della legge 488/99 e successive modifiche (D.L. 11 marzo 2002 n. 19) ed integrazioni, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato dovuto è di
€. 777,00 = Si producono: 1) comunicazioni banca successive allo scadere dei termini ex art. 186 sesto comma n.2 c.p.c. ; 2) perizia;
3) fascicolo documenti di primo grado;
4) sentenza gravata”.
si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello avversario e, a norma dell'art. 345 c.p.c., delle nuove produzioni documentali operate da controparte.
Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti e, concludendo, chiedeva : “Voglia la Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, - in via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile per non avere ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis; - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le produzioni documentali ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello proposto da e dai signori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 2/2021
[...] Parte_4
pubblicata il 04.01.2021 in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare in toto la predetta pronuncia, rigettando altresì le istanze istruttorie formulate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 5 di 13 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla errata applicazione delle norme sulla revoca di fido.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione di indebito sul presupposto, ritenuto assorbente, che il c/c oggetto di causa fosse ancora in essere.
A sostegno del gravame, gli attori hanno richiamato il contenuto dei relativi estratti conto e del piano di rientro, da cui, a loro dire, si evincerebbe agevolmente che il fido (di fatto) sul c/c non era più utilizzato dal 2013 e che, per ciò, in assenza di documentate movimentazioni, doveva ritenersi revocato.
A fronte delle censure e deduzioni come sopra svolte dagli appellanti, , a Controparte_1
sua volta, ne ha eccepito, ex art. 345 c.p.c., l'inammissibilità, asserendo la novità delle relative allegazioni, in fatto e in diritto.
Ritiene la Corte che, anche a voler prescindere dall'eccepita inammissibilità, il motivo in esame è, comunque, infondato.
Ed invero, gli appellanti, a suffragio dell'ammissibilità dell'esperita azione di ripetizione di indebito, hanno allegato che la banca appellata aveva revocato il fido di fatto.
Tuttavia, nel caso di specie, difetta la prova della asserita revoca del fido, non essendo, a tal fine, sufficiente la dimostrazione, tramite estratti conto, dell'assenza di movimentazione in c/c.
I suddetti documenti, infatti, pur essendo essenziali ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività del fido, non sono, di per sé, idonei a provarne la revoca.
pagina 6 di 13 Infatti, il mero mancato utilizzo del fido, in sé e per sé, non equivale automaticamente alla sua revoca o sospensione da parte dell'istituto bancario, poiché una linea di credito può rimanere attiva anche senza che vi siano prelievi o accrediti.
L'estratto conto, di per sé, documenta esclusivamente le movimentazioni finanziarie e non costituisce, per ciò, prova diretta dell'operato della banca in merito alla revoca o modifica del fido.
In particolare, si ritiene che, al fine di dimostrare la revoca del fido, occorrano elementi probatori specifici, quali ad esempio: comunicazioni formali della banca al cliente attestanti la revoca o la riduzione del fido, documenti interni bancari o corrispondenza ufficiale che provino l'effettiva modifica delle condizioni contrattuali o ancora, comportamenti inequivocabili delle parti che attestino la cessazione del rapporto di affidamento.
Pertanto, la censura che si basi unicamente sull'assenza di movimenti sul conto corrente risulta del tutto generica ed insufficiente, non dimostrando, in maniera certa e univoca, la volontà della banca di revocare il fido.
Sulla ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito, sostenendo che, il primo giudice, nonostante l'accertata persistenza del conto, avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi sulla domanda di accertamento del saldo.
Il motivo è fondato.
pagina 7 di 13 Infatti, la domanda di accertamento negativo del credito e di rideterminazione del saldo così come avanzata dagli appellanti va ritenuta ammissibile anche nel caso in cui il conto corrente risulti ancora aperto, perché la finalità di tale azione non è la semplice richiesta di restituzione di somme già versate, ma piuttosto la determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, depurati dagli addebiti illegittimi o non dovuti.
L'attualità del conto corrente, dunque, esclude la restituzione immediata dell'indebito, ma non preclude il diritto del correntista di ottenere un accertamento giudiziale in merito all'illegittimità di alcuni addebiti.
Pertanto, la censura formulata dalla società correntista e dagli asseriti fideiussori è fondata e, per l'effetto, sulla scorta delle condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU che, dopo aver escluso l'usurarietà dei pattuiti interessi e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, ha invece accertato l'indebita applicazione di interessi anatocistici per un importo pari a € 579,00, di cui dovrà, quindi, tenersi conto ai fini dell'invocata rideterminazione del saldo di c/c e, come si dirà in seguito, anche a fini di ripetizione di somme pluspercette da parte della banca.
Sulla revoca formale dell'affidamento in corso di causa.
Con il terzo motivo, strettamente connesso al precedente, gli appellanti assumono l'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, dato che, in corso di causa, la banca aveva revocato, anche formalmente, l'affidamento (doc. 1 appello).
Il motivo è fondato.
Come noto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione de qua occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: possibilità giuridica, interesse ad agire e legittimazione ad agire.
Il mancato rispetto di tali condizioni determina l'inammissibilità della domanda.
pagina 8 di 13 E' altrettanto noto che le condizioni di ammissibilità dell'azione si differenziano dalle condizioni di procedibilità – quali, ad esempio, la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita – la cui insussistenza comporta una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, occorre, quindi, esaminare se, ai fini del proficuo esperimento della domanda di ripetizione d'indebito ricorrano tutte le condizioni di ammissibilità e, in particolare, se sia necessario che la condizione rappresentata dalla chiusura del conto corrente sussista già al momento della proposizione della domanda giudiziale o, invece, se sia sufficiente che ricorra al momento della pronuncia.
Premesso che, nella fattispecie in commento, debbono ritenersi soddisfatti i requisiti dell'interesse e della legittimazione ad agire in capo agli attori, occorre, a questo punto, verificare se sussista anche la possibilità giuridica della domanda.
In giurisprudenza, si registrano, in tema, due orientamenti: da una parte, si afferma che la domanda di ripetizione proposta con il conto ancora aperto sia inammissibile e rimanga tale anche se, in corso di causa, si verifichi la chiusura;
dall'altra, si sostiene che la chiusura in corso di causa del conto corrente consenta di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito, perché è necessario che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione.
Ritiene la Corte di dover aderire alla seconda delle opzioni ermeneutiche richiamate, poiché la chiusura del conto corrente configura una condizione di ammissibilità dell'azione e non di procedibilità, pertanto, come sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità in un caso analogo (v. Cass. Civ., n. 15797/2018), occorre valutare il rispetto dei presupposti al momento della decisione e non al momento della proposizione della domanda.
Se il conto corrente si chiude in corso di causa, infatti, la condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito è soddisfatta in quanto, come già statuito da
Cass. Civ., n. 26769/2014, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi".
pagina 9 di 13 D'altro canto, tale principio non rappresenta una novità per la giurisprudenza di legittimità, che - anche in altri casi - ha adottato questa soluzione.
Si pensi, ad esempio, alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dall'acquirente nei confronti del promittente alienante di cosa altrui, ove è stato affermato che “in caso di preliminare di vendita di cosa altrui può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., dal momento in cui viene meno l'altruità della cosa, cioè dal momento in cui il convenuto venditore consegue la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno così l'impedimento alla validità della sentenza che prende il posto del contratto non concluso, traslativa del diritto di proprietà (cfr., tra le altre
Cass. Civ., n. 8417/2016). Se il processo è in corso, rileva quindi che l'altruità della cosa promessa in vendita sia venuta meno non già al momento della proposizione della domanda, bensì al momento della pronuncia della sentenza, in conformità del resto al principio generale della rilevanza dei fatti sostanziali sopravvenuti nel corso del processo” (Cass. Civ., n. 26833/2023).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, la domanda di ripetizione di indebito è ammissibile e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU immuni da contraddittorietà di natura tecnica e logico-giuridica, al termine di indagini scrupolose e approfondite, va, nel caso di specie, esclusa l'applicazione di interessi usurari e di illegittime commissione di massimo scoperto, mentre, come detto, va rilevata un'indebita applicazione di interessi anatocistici per complessivi € 579,00.
Sull'errato/omesso esame del doc. 6 – legittimazione fideiussori
Con il quarto motivo, gli appellanti fideiussori lamentano l'erroneo od omesso esame del doc. 6 che, a loro dire, avrebbe consentito al Tribunale di riconoscere loro la ingiustamente negata legittimazione attiva in relazione alla dispiegata domanda di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 13 La Corte, al riguardo, osserva che, anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno in capo agli appellanti della invocata qualità di fideiussori, in ogni caso, affinché operi la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento, in peius, delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dal citato art. 1956 c.c.
Nel caso di specie, gli appellanti asseriti garanti si sono, tuttavia, limitati ad affermare, in modo assolutamente generico di aver rilasciato fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 200.000,00, senza, però, allegare e, a fortiori, dimostrare, la concessione di una linea di credito in favore della società debitrice da parte della banca con conseguente ulteriore deterioramento della già compromessa condizione economico- patrimoniale-finanziaria della correntista, nella piena consapevolezza da parte dell'istituto delle irreversibili difficoltà economiche in cui versava la società così finanziata.
Sulla erroneità della ctu.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano i criteri utilizzati dal CTU ai fini dei calcoli e verifiche contabili espletati in primo grado, e, sul punto, allegano una nuova relazione tecnica di parte da cui emergerebbe un saldo passivo diverso da quello riscontrato dall'Ausiliario del Giudice.
Il motivo è infondato.
pagina 11 di 13 Al riguardo, è sufficiente osservare come le doglianze in esame, sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte in citazione di primo grado, avrebbero dovuto essere svolte e suffragate in corso di espletamento delle operazioni peritali, nelle forme e con le tempistiche stabilite dal primo Giudice.
Ne consegue l'inammissibilità di questioni non poste e non dibattute in primo grado, e che, in questa sede, vengono introdotte per la prima volta, peraltro, sulla base di nuova documentazione irritualmente prodotta.
Infatti, la produzione di una perizia di parte depositata unicamente in secondo grado è del tutto inammissibile in quanto è nella fase di primo grado che vengono prodotte prove su cui si forma il contraddittorio, mentre il giudizio di appello, salvo casi eccezionali e tassativamente previsti, non consente l'ampliamento del thema decidendum mediante la produzione di nuove prove.
Ad ogni modo, la Corte deve rilevare la genericità e apoditticità delle censure svolte dagli appellanti, i quali, ancora una volta, omettono l'indicazione, precisa e chiara, di quali sarebbero stati gli errori commessi dal consulente tecnico d'ufficio, e senza motivare, in modo puntuale e dettagliato, le ragioni alternative da cui si evincerebbero gli errori inficianti la relazione di c.t.u., impedendo, in tal modo, una revisione, in questa sede, delle conclusioni formulate dal CTU.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata anche in punto di spese processuali di primo grado, comprese quelle di c.t.u., le quali, come quelle del presente grado di giudizio, in una valutazione globale dell'esito del processo e della sostanziale comunanza dell'unico motivo di gravame accolto, andranno, come da dispositivo, parzialmente compensate tra tutte le parti, nella misura di ¾, liquidando il restante ¼ a carico della soccombente convenuta-appellata e a favore degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore effettivo della lite.
pagina 12 di 13
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 7/2021, resa dal Tribunale di Parma in data 4.1.2021.
CONDANNA
l'appellata al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito per illegittima capitalizzazione di interessi, della somma di € 579,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
RIGETTA
nel resto, le domande proposte dagli appellanti.
DISPONE
la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¾ e, per l'effetto, condanna al rimborso in favore degli Controparte_1
appellanti, in solido tra loro, del restante ¼ liquidato, per il primo grado, in € 155,00 per spese e in € 1.850,00 per compenso di avvocato, e, per il secondo grado, in € 155,00 per spese e in € 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellata, nella medesima percentuale, gli esborsi relativi all'espletata c.t.u.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore
dott.ssa Manuela Velotti Consigliere
dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 231/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) Parte_2 C.F._1
(C.F. ) Parte_3 C.F._2
(C.F. ), tutti con il patrocinio Parte_4 C.F._3 dell'avv. PAMPALONI RODOLFO, elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Corso Matteotti 29 bis, TORINO.
APPELLANTI
contro pagina 1 di 13 GIA' Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LORI MARA,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Petrarca 8, . CP_2
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 settembre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società in qualità Parte_1
di titolare del c/c n. 46319691 assistito da apertura di credito, accesso presso
[...]
(oggi, , nonché Controparte_2 Controparte_1 [...]
, e , quali presunti fideiussori, convenivano in Parte_4 Parte_2 Parte_3
giudizio, innanzi al Tribunale di Parma, la Banca sopra menzionata, chiedendo, previo accertamento dell'illegittima applicazione sul suddetto rapporto di interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e interessi usurari, la condanna del convenuto istituto di credito alla restituzione della somma indebitamente percepita pari a € 53.421,64, oltre alla liberazione dalle garanzie fideiussorie ex art. 1956 c.c.
La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo, in via Controparte_1
preliminare, l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito ex adverso esperita,
e, nel merito, la sua infondatezza.
pagina 2 di 13 Nel corso del giudizio, espletati gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice di prime cure ammetteva ctu contabile e, all'esito, sulle conclusioni precisate dalle parti, con sentenza n. 2/2021, pronunciata in data 4 gennaio 2021, dichiarava il difetto di legittimazione attiva in capo a , e per Parte_4 Parte_2 Parte_3
difetto di prova della loro qualità di fideiussori, e, inoltre, rilevato che il c/c oggetto di causa era ancora in essere, rigettava la domanda di ripetizione di indebito formulata dalla società attrice, condannando gli attori alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese processuali liquidate in € 13.400,00 per compensi, oltre spese generali, IVA,
CPA e spese di CTU.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, la società
[...]
, e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, proponendo Controparte_1
appello avverso la suddetta sentenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) errata applicazione delle norme sulla revoca di fido;
2) ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito;
3) revoca formale dell'affidamento in corso di causa;
4) errato/omesso esame del doc. 6 in punto di legittimazione attiva dei fideiussori;
5) erroneità delle conclusioni della ctu.
pagina 3 di 13 Gli appellanti hanno, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “In integrale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Parma in data 14 settembre 2020 pubblicata quale n.
2/2021 in data 4 gennaio 2021 Ogni contraria istanza ed eccezione reietta ,Voglia
l'Ecc.ma Corte adita, previ gli incombenti istruttori che si renderanno necessari a seguito delle difese avversarie ed in particolare previa CTU matematico finanziaria che tenga conto dei criteri utilizzati nella perizia allegata al presente atto: IN VIA PRINCIPALE: ex art. 1842 c.c.) con conseguente applicazione di tassi usurari spese e commissioni non dovute, pronunciare : a) la gratuità della linea di credito, come concessa e la inidoneità ed invalidità del contratto bancario in oggetto a regolamentare la linea di credito ad esso appoggiata;
a) l'illegittimità, se rilevata, dell'applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'illegittimità per gli altri motivi sopraindicati dei tassi passivi applicati (perché usurari ex art. 1815, II comma c.c.); b) l'illegittimità dell'applicazione di tassi ultralegali non concordati in costanza di rapporto;
c) l'illegittimità dell'applicazione della commissione del massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi extrafido, applicati ma non concordati, nonché dello ius variandi, dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni avvenute in costanza di rapporto e non concordate;
accertare e dichiarare che la banca ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutti i rapporti e, conseguentemente, a mezzo della espletanda CTU, procedere al ricalcolo su base annuale senza anatocismo alcuno, senza spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare i reali saldi conto (dare-avere tra le parti) alla data di recesso ovvero di citazione e, per l'effetto, con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto pagato in eccesso dall'attrice per le causali dedotte in atti e in perizia (salva la gratuità) e quanto asseritamente eventualmente dovuto alla banca alla data odierna;
Ordinare alla banca convenuta di effettuare la corretta segnalazione del presente procedimento in Centrale dei Rischi sotto la voce stato del rapporto contestato ai sensi del 13° e 14° aggiornamento della Circolare Banca d'Italia 11.2.1991 n. 139 e successive modifiche ed integrazioni. Accertare e dichiarare la liberazione dei prestatori di garanzia sigg. , e dalle obbligazioni Parte_2 Parte_3 Parte_4 pagina 4 di 13 nei confronti della banca convenuta, anche con riferimento ad obbligazioni future ex art. 1956 cod.civ., per le causali di cui in atti, ovvero per le ragioni di fatto e di diritto indicate nel presente atto. Riservata ogni più ampia istruttoria. Con espressa riserva di richiedere, a parte, se del caso in separato giudizio, i danni a qualunque titolo dovuti e debendi ove l'adito Giudice accertasse le violazioni sopraindicate. IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese legali e peritali, compensi determinati ex D.M. 140/2012, oltre cpa e iva e oneri accessori tutti di legge. Dichiara altresì ai fini della legge 488/99 e successive modifiche (D.L. 11 marzo 2002 n. 19) ed integrazioni, che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto il contributo unificato dovuto è di
€. 777,00 = Si producono: 1) comunicazioni banca successive allo scadere dei termini ex art. 186 sesto comma n.2 c.p.c. ; 2) perizia;
3) fascicolo documenti di primo grado;
4) sentenza gravata”.
si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità, a norma dell'art. 348 bis c.p.c., dell'appello avversario e, a norma dell'art. 345 c.p.c., delle nuove produzioni documentali operate da controparte.
Nel merito, l'appellata contestava la fondatezza dei motivi di impugnazione ex adverso dedotti e, concludendo, chiedeva : “Voglia la Corte di Appello adita, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, - in via preliminare dichiarare l'appello ex adverso proposto inammissibile per non avere ragionevole probabilità di essere accolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 348bis; - sempre in via preliminare, dichiarare inammissibili le produzioni documentali ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'appello proposto da e dai signori , Parte_1 Parte_2 Pt_3
e avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 2/2021
[...] Parte_4
pubblicata il 04.01.2021 in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, e, per l'effetto, confermare in toto la predetta pronuncia, rigettando altresì le istanze istruttorie formulate;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre IVA e CPA come per legge”.
pagina 5 di 13 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 24 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla errata applicazione delle norme sulla revoca di fido.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di ripetizione di indebito sul presupposto, ritenuto assorbente, che il c/c oggetto di causa fosse ancora in essere.
A sostegno del gravame, gli attori hanno richiamato il contenuto dei relativi estratti conto e del piano di rientro, da cui, a loro dire, si evincerebbe agevolmente che il fido (di fatto) sul c/c non era più utilizzato dal 2013 e che, per ciò, in assenza di documentate movimentazioni, doveva ritenersi revocato.
A fronte delle censure e deduzioni come sopra svolte dagli appellanti, , a Controparte_1
sua volta, ne ha eccepito, ex art. 345 c.p.c., l'inammissibilità, asserendo la novità delle relative allegazioni, in fatto e in diritto.
Ritiene la Corte che, anche a voler prescindere dall'eccepita inammissibilità, il motivo in esame è, comunque, infondato.
Ed invero, gli appellanti, a suffragio dell'ammissibilità dell'esperita azione di ripetizione di indebito, hanno allegato che la banca appellata aveva revocato il fido di fatto.
Tuttavia, nel caso di specie, difetta la prova della asserita revoca del fido, non essendo, a tal fine, sufficiente la dimostrazione, tramite estratti conto, dell'assenza di movimentazione in c/c.
I suddetti documenti, infatti, pur essendo essenziali ai fini della dimostrazione dell'esistenza e dell'operatività del fido, non sono, di per sé, idonei a provarne la revoca.
pagina 6 di 13 Infatti, il mero mancato utilizzo del fido, in sé e per sé, non equivale automaticamente alla sua revoca o sospensione da parte dell'istituto bancario, poiché una linea di credito può rimanere attiva anche senza che vi siano prelievi o accrediti.
L'estratto conto, di per sé, documenta esclusivamente le movimentazioni finanziarie e non costituisce, per ciò, prova diretta dell'operato della banca in merito alla revoca o modifica del fido.
In particolare, si ritiene che, al fine di dimostrare la revoca del fido, occorrano elementi probatori specifici, quali ad esempio: comunicazioni formali della banca al cliente attestanti la revoca o la riduzione del fido, documenti interni bancari o corrispondenza ufficiale che provino l'effettiva modifica delle condizioni contrattuali o ancora, comportamenti inequivocabili delle parti che attestino la cessazione del rapporto di affidamento.
Pertanto, la censura che si basi unicamente sull'assenza di movimenti sul conto corrente risulta del tutto generica ed insufficiente, non dimostrando, in maniera certa e univoca, la volontà della banca di revocare il fido.
Sulla ammissibilità dell'azione di accertamento negativo del credito.
Con il secondo motivo, gli appellanti impugnano il capo di sentenza che ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di accertamento negativo del credito, sostenendo che, il primo giudice, nonostante l'accertata persistenza del conto, avrebbe dovuto, comunque, pronunciarsi sulla domanda di accertamento del saldo.
Il motivo è fondato.
pagina 7 di 13 Infatti, la domanda di accertamento negativo del credito e di rideterminazione del saldo così come avanzata dagli appellanti va ritenuta ammissibile anche nel caso in cui il conto corrente risulti ancora aperto, perché la finalità di tale azione non è la semplice richiesta di restituzione di somme già versate, ma piuttosto la determinazione dei rapporti di dare e avere tra le parti, depurati dagli addebiti illegittimi o non dovuti.
L'attualità del conto corrente, dunque, esclude la restituzione immediata dell'indebito, ma non preclude il diritto del correntista di ottenere un accertamento giudiziale in merito all'illegittimità di alcuni addebiti.
Pertanto, la censura formulata dalla società correntista e dagli asseriti fideiussori è fondata e, per l'effetto, sulla scorta delle condivisibili conclusioni rassegnate dal CTU che, dopo aver escluso l'usurarietà dei pattuiti interessi e l'illegittimità della commissione di massimo scoperto, ha invece accertato l'indebita applicazione di interessi anatocistici per un importo pari a € 579,00, di cui dovrà, quindi, tenersi conto ai fini dell'invocata rideterminazione del saldo di c/c e, come si dirà in seguito, anche a fini di ripetizione di somme pluspercette da parte della banca.
Sulla revoca formale dell'affidamento in corso di causa.
Con il terzo motivo, strettamente connesso al precedente, gli appellanti assumono l'ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, dato che, in corso di causa, la banca aveva revocato, anche formalmente, l'affidamento (doc. 1 appello).
Il motivo è fondato.
Come noto, ai fini dell'utile esperimento dell'azione de qua occorre la sussistenza delle seguenti condizioni: possibilità giuridica, interesse ad agire e legittimazione ad agire.
Il mancato rispetto di tali condizioni determina l'inammissibilità della domanda.
pagina 8 di 13 E' altrettanto noto che le condizioni di ammissibilità dell'azione si differenziano dalle condizioni di procedibilità – quali, ad esempio, la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita – la cui insussistenza comporta una pronuncia di improcedibilità della domanda.
Nel caso di specie, occorre, quindi, esaminare se, ai fini del proficuo esperimento della domanda di ripetizione d'indebito ricorrano tutte le condizioni di ammissibilità e, in particolare, se sia necessario che la condizione rappresentata dalla chiusura del conto corrente sussista già al momento della proposizione della domanda giudiziale o, invece, se sia sufficiente che ricorra al momento della pronuncia.
Premesso che, nella fattispecie in commento, debbono ritenersi soddisfatti i requisiti dell'interesse e della legittimazione ad agire in capo agli attori, occorre, a questo punto, verificare se sussista anche la possibilità giuridica della domanda.
In giurisprudenza, si registrano, in tema, due orientamenti: da una parte, si afferma che la domanda di ripetizione proposta con il conto ancora aperto sia inammissibile e rimanga tale anche se, in corso di causa, si verifichi la chiusura;
dall'altra, si sostiene che la chiusura in corso di causa del conto corrente consenta di accogliere la domanda di ripetizione dell'indebito, perché è necessario che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione.
Ritiene la Corte di dover aderire alla seconda delle opzioni ermeneutiche richiamate, poiché la chiusura del conto corrente configura una condizione di ammissibilità dell'azione e non di procedibilità, pertanto, come sostenuto dalla recente giurisprudenza di legittimità in un caso analogo (v. Cass. Civ., n. 15797/2018), occorre valutare il rispetto dei presupposti al momento della decisione e non al momento della proposizione della domanda.
Se il conto corrente si chiude in corso di causa, infatti, la condizione di ammissibilità della domanda di ripetizione di indebito è soddisfatta in quanto, come già statuito da
Cass. Civ., n. 26769/2014, "è sufficiente che la condizione dell'azione sussista al momento della decisione poiché la sua sopravvenienza rende proponibile l'azione "ab origine", indipendentemente dal momento in cui si verifichi".
pagina 9 di 13 D'altro canto, tale principio non rappresenta una novità per la giurisprudenza di legittimità, che - anche in altri casi - ha adottato questa soluzione.
Si pensi, ad esempio, alla domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dall'acquirente nei confronti del promittente alienante di cosa altrui, ove è stato affermato che “in caso di preliminare di vendita di cosa altrui può essere pronunciata sentenza ex art. 2932 c.c., dal momento in cui viene meno l'altruità della cosa, cioè dal momento in cui il convenuto venditore consegue la proprietà della cosa promessa in vendita, venendo meno così l'impedimento alla validità della sentenza che prende il posto del contratto non concluso, traslativa del diritto di proprietà (cfr., tra le altre
Cass. Civ., n. 8417/2016). Se il processo è in corso, rileva quindi che l'altruità della cosa promessa in vendita sia venuta meno non già al momento della proposizione della domanda, bensì al momento della pronuncia della sentenza, in conformità del resto al principio generale della rilevanza dei fatti sostanziali sopravvenuti nel corso del processo” (Cass. Civ., n. 26833/2023).
Pertanto, alla luce di quanto premesso, la domanda di ripetizione di indebito è ammissibile e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dal CTU immuni da contraddittorietà di natura tecnica e logico-giuridica, al termine di indagini scrupolose e approfondite, va, nel caso di specie, esclusa l'applicazione di interessi usurari e di illegittime commissione di massimo scoperto, mentre, come detto, va rilevata un'indebita applicazione di interessi anatocistici per complessivi € 579,00.
Sull'errato/omesso esame del doc. 6 – legittimazione fideiussori
Con il quarto motivo, gli appellanti fideiussori lamentano l'erroneo od omesso esame del doc. 6 che, a loro dire, avrebbe consentito al Tribunale di riconoscere loro la ingiustamente negata legittimazione attiva in relazione alla dispiegata domanda di liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.
Il motivo è infondato.
pagina 10 di 13 La Corte, al riguardo, osserva che, anche a voler prescindere da ogni considerazione in ordine alla sussistenza o meno in capo agli appellanti della invocata qualità di fideiussori, in ogni caso, affinché operi la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento, in peius, delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto.
A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi costitutivi della fattispecie disciplinata dal citato art. 1956 c.c.
Nel caso di specie, gli appellanti asseriti garanti si sono, tuttavia, limitati ad affermare, in modo assolutamente generico di aver rilasciato fideiussione omnibus sino alla concorrenza di € 200.000,00, senza, però, allegare e, a fortiori, dimostrare, la concessione di una linea di credito in favore della società debitrice da parte della banca con conseguente ulteriore deterioramento della già compromessa condizione economico- patrimoniale-finanziaria della correntista, nella piena consapevolezza da parte dell'istituto delle irreversibili difficoltà economiche in cui versava la società così finanziata.
Sulla erroneità della ctu.
Con il quinto motivo, gli appellanti censurano i criteri utilizzati dal CTU ai fini dei calcoli e verifiche contabili espletati in primo grado, e, sul punto, allegano una nuova relazione tecnica di parte da cui emergerebbe un saldo passivo diverso da quello riscontrato dall'Ausiliario del Giudice.
Il motivo è infondato.
pagina 11 di 13 Al riguardo, è sufficiente osservare come le doglianze in esame, sostanzialmente sovrapponibili a quelle dedotte in citazione di primo grado, avrebbero dovuto essere svolte e suffragate in corso di espletamento delle operazioni peritali, nelle forme e con le tempistiche stabilite dal primo Giudice.
Ne consegue l'inammissibilità di questioni non poste e non dibattute in primo grado, e che, in questa sede, vengono introdotte per la prima volta, peraltro, sulla base di nuova documentazione irritualmente prodotta.
Infatti, la produzione di una perizia di parte depositata unicamente in secondo grado è del tutto inammissibile in quanto è nella fase di primo grado che vengono prodotte prove su cui si forma il contraddittorio, mentre il giudizio di appello, salvo casi eccezionali e tassativamente previsti, non consente l'ampliamento del thema decidendum mediante la produzione di nuove prove.
Ad ogni modo, la Corte deve rilevare la genericità e apoditticità delle censure svolte dagli appellanti, i quali, ancora una volta, omettono l'indicazione, precisa e chiara, di quali sarebbero stati gli errori commessi dal consulente tecnico d'ufficio, e senza motivare, in modo puntuale e dettagliato, le ragioni alternative da cui si evincerebbero gli errori inficianti la relazione di c.t.u., impedendo, in tal modo, una revisione, in questa sede, delle conclusioni formulate dal CTU.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere parzialmente accolto e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere parzialmente riformata anche in punto di spese processuali di primo grado, comprese quelle di c.t.u., le quali, come quelle del presente grado di giudizio, in una valutazione globale dell'esito del processo e della sostanziale comunanza dell'unico motivo di gravame accolto, andranno, come da dispositivo, parzialmente compensate tra tutte le parti, nella misura di ¾, liquidando il restante ¼ a carico della soccombente convenuta-appellata e a favore degli appellanti, in solido tra loro, tenuto conto del valore effettivo della lite.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 7/2021, resa dal Tribunale di Parma in data 4.1.2021.
CONDANNA
l'appellata al pagamento, in favore della società appellante, a titolo di ripetizione di indebito per illegittima capitalizzazione di interessi, della somma di € 579,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
RIGETTA
nel resto, le domande proposte dagli appellanti.
DISPONE
la parziale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nella misura di ¾ e, per l'effetto, condanna al rimborso in favore degli Controparte_1
appellanti, in solido tra loro, del restante ¼ liquidato, per il primo grado, in € 155,00 per spese e in € 1.850,00 per compenso di avvocato, e, per il secondo grado, in € 155,00 per spese e in € 1.900,00 per il secondo grado, oltre accessori se e come dovuti per legge, ponendo definitivamente a carico dell'appellata, nella medesima percentuale, gli esborsi relativi all'espletata c.t.u.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 30 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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