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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 06/11/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2023
All'udienza del 06/11/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Nannizzi ai fini delle spese legali rileva che a fronte della richiesta di riconoscimento della percentuale del 60% per la malattia professionale viene riconosciuta la percentuale del 15%.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.12 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 rappr. dall'Avv. Genovali Carla ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Fatto e diritto
Il ricorrente, rappresenta di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1976 CP_2 al 1990 con la mansione di fabbro (addetto alla manutenzione dei carri ferroviari merci e postali); e dal
1991 al 2001 alle dipendenze della società con la mansione di marmista. Controparte_3
Rappresenta in particolare che a causa della prestazione lavorativa presso la società , operante CP_2 per l'Ente Ferrovie, è stato ripetutamente esposto all'amianto evidenziando anche il non utilizzo di dispositivi di protezione individuale se non negli ultimi anni e che detta esposizione all'amianto, avvenuta dal 1976 al 1990, è stata certificata da sede Viareggio nel 2001. CP_1
Sottolinea che la società “fa parte delle ditte inserite nell'elenco degli atti di indirizzo emessi dal Ministero CP_2 del Lavoro e, quindi, per i dipendenti della stessa, come il ricorrente, l'avvenuta esposizione si presume. Il Ministero del
Lavoro, per risolvere i numerosi problemi tecnici e dirimere le divergenze e i contrasti insorti e per dare applicazione alle norme di cui all'art. 13, comma 8, della l. 257/92, ha emesso degli atti di indirizzo, con i quali ha dettato all le linee CP_1
1 guida generali per formulare dei giudizi e definire le numerose domande dei lavoratori che si assumevano titolari del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativi a determinati siti tra i quali la di Viareggio”. CP_2
Rilevava, che a dicembre 2013 gli veniva diagnosticato un tumore al colon per il quale subiva intervento chirurgico;
dopodiché, nel 2021 il Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene e Salute nei luoghi di Lavoro dell'Azienda USL Viareggio comunicava al ricorrente (in quanto ex esposto all'amianto era inserito nel programma di sorveglianza sanitaria regionale) il nesso causale tra l'esposizione a fibre di asbesto dovute all'attività lavorativa presso ed il tumore del colon. CP_2
Pertanto, nel maggio 2021 presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale nella forma di carcinoma del colon asbesto correlato, la quale in data 28.01.2022 veniva respinta. Veniva quindi presentato ricorso il 20.06.2023 il quale restava senza riscontro.
Giungeva, dunque, a presentare ricorso a questo Tribunale affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da carcinoma del colon contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 60% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.”
Chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale.
CP_ Si costituiva l' che, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava tuttavia integralmente quanto dedotto in fatto e in diritto in ricorso e rilevava che per la malattia denunciata vi è assenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.
Sottolineava altresì che la malattia in oggetto è ad eziologia multifattoriale e si deve constatare anche l'incidenza su di essa di cause extralavorative quali “fumo, obesità, vita sedentaria, alimentazione sregolata nonché predisposizione genetica”.
Pertanto, rimettendosi alla relazione del proprio CTP Dott.ssa , concludeva chiedendo il rigetto Per_1 del ricorso.
Stante la non contestazione delle mansioni da parte dell' , si è quindi proceduto a disporre una Pt_2 consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emersa dagli atti del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
2 ***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica la CTU Dott.ssa , premesso che “In Persona_2 primo luogo si ricorda che l'asbesto è classificato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno per l'uomo, poiché riconosciuto come agente eziologico specifico per le neoplasie dei mesoteli (pleura e peritoneo) e di neoplasie polmonari, laringee e ovariche, in misura maggiore tra i lavoratori esposti. Le evidenze epidemiologiche relative ad un possibile ruolo dell'asbesto nell'insorgenza di neoplasie del tratto gastroenterico nei lavoratori esposti sono state molto studiate ma considerate per diverso tempo limitate, inadeguate o solo indicative. (……..) Da allora è trascorso diverso tempo e sono state pubblicate nuove ricerche sulla possibile correlazione tra tumori del tratto gastrointestinale e esposizione professionale ad amianto.”
Proseguiva, quindi, dopo aver analizzato la letteratura in merito, affermando che: “Tutti gli studi citati, compiuti su numeri molto grandi, paiono quindi concordi nel rilevare un rischio incrementato di neoplasie del tratto gastroenterico (tra cui anche il carcinoma del colon-retto) tra i lavoratori esposti ad amianto.”
Riportando anche le posizioni opposte o comunque più prudenti così concludeva: “Le conclusioni a cui giungono gli autori dunque, su un campione molto ampio di casi, sono indicative di un collegamento causale tra esposizione ad asbesto e insorgenza di carcinoma del colon-retto.
Compiuta l'analisi della letteratura, si osserva che ad oggi le precise cause dell'insorgenza del carcinoma del colon-retto non sono del tutto note;
è ipotizzato il ruolo di numerosi fattori, sia di origine genetica/epigenetica (in particolare alcune sindromi quali la poliposi adenomatosa familiare e le malattie infiammatorie croniche intestinali), che ambientale (esposizione a fumo di sigaretta, dieta ricca di carni rosse, obesità); l'età media di insorgenza secondo laAmerican Cancer Society è di 68 anni per gli uomini e 72 per le donne, anche se si sta registrando un abbassamento delle età di diagnosi negli ultimi anni. E' quindi evidente , come sostengono le relazioni dei sanitari , che si tratti di una patologia sicuramente multifattoriale. E' anche CP_1 vero però che le evidenze scientifiche statisticamente significative circa una correlazione tra questa neoplasia e l'esposizione ad asbesto sono più numerose rispetto a qualche anno fa;
ed è anche vero che le neoplasie del colon-retto son o state inserite nelle tabelle aggiornate delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia di cui al DPR 1124/65 e s.m.i. nella lista 2, in cui
“l'origine professionale è di limitata probabilità”. Certamente si sa che, come ribadisce anche una sentenza della Corte di
Cassazione del 2024, l'inserimento in questa lista non ne fa assolutamente una malattia tabellata;
tuttavia l'inserimento nella lista 2 indica la presenza di una “probabilità” e non della mera possibilità di una origine lavorativa. Nel caso in oggetto, dalla anamnesi raccolta, è stato individuato quale unico fattore di rischio individuale il fumo di sigaretta, cessato da molti anni al momento della diagnosi di malattia ma comunque presente nella storia personale del lavoratore;
non risulta invece familiarità né predisposizione genetica né obesità. In ragione della indubbia esposizione e della sua tipologia (riparazioni e manutenzione di di carrozze ferroviarie merci e carri postali), nonché delle evidenze emerse dalla analisi della letteratura, si ritiene che in questo lavoratore sia riconoscibile un ruolo concausale dell'asbesto nella genesi della neoplasia al colon sinistro.
3 Per quanto attiene la valutazione del danno biologico, è possibile prendere come riferimento la voce 133 della Tabella delle menomazioni “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico o chirurgico ai fini di una prognosi quoad CP_1 vitam superiore ai 5 anni, a seconda della persistenza ed entità di sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia” che prevede un punteggio fino a 30 %. Nella fattispecie si ricorda che il ha subito un Pt_1 intervento di emicolectomia sinistra e linfoadenectomia, con successiva chemioterapia;
attualmente riferisce esiti abbastanza tipici che consistono in persistenti disturbi dell'alvo (frequenti dopo questo tipo di intervento chirurgico) e parestesie alle estremità (queste ultime verosimilmente da attribuire alla neuropatia da chemioterapici). Poiché la patologia come detto è multifattoriale, la prognosi quoad vitam è da ritenersi allo stato attuale buona (paziente senza recidive ad oltre 10 anni dalla diagnosi) ed il ruolo della esposizione professionale è da ritenersi concausale, si ritiene corretto attribuire alla esposizione professionale un “peso” del 50%, con una valutazione un danno biologico non superiore a 15 punti percentuali”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito, pertanto, di appurare che per la patologia di cui la parte ricorrente lamenta essere afflitta, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005
n° 753), vi è il nesso eziologico con l'attività lavorativa e che, quindi, il ricorrente risulti affetto dalla malattia professionale di carcinoma del colon in ex -esposto ad amianto che, a parere del C.T.U., determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Giova rilevare come nel caso di specie non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
Peraltro la Cassazione ha chiarito che “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
4 trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”. (Cass.
14770/08).
CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 15% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo e con aumento dell'onorario per la predisposizione del collegamento ipertestuale.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 15% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.424,50 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 6 novembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
6
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1029/2023
All'udienza del 06/11/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv GENOVALI CARLA . Per parte resistente è presente l' avv NANNIZZI SILVIA L'identità dei legali è accertata mediante esibizione del tesserino di riconoscimento.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza.
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Nannizzi ai fini delle spese legali rileva che a fronte della richiesta di riconoscimento della percentuale del 60% per la malattia professionale viene riconosciuta la percentuale del 15%.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 11.12 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1029/2023 promossa da:
Parte_1 C.F._1 rappr. dall'Avv. Genovali Carla ricorrente contro
CP_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Silvia Nannizzi resistente
OGGETTO: “malattia professionale”
Fatto e diritto
Il ricorrente, rappresenta di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della società dal 1976 CP_2 al 1990 con la mansione di fabbro (addetto alla manutenzione dei carri ferroviari merci e postali); e dal
1991 al 2001 alle dipendenze della società con la mansione di marmista. Controparte_3
Rappresenta in particolare che a causa della prestazione lavorativa presso la società , operante CP_2 per l'Ente Ferrovie, è stato ripetutamente esposto all'amianto evidenziando anche il non utilizzo di dispositivi di protezione individuale se non negli ultimi anni e che detta esposizione all'amianto, avvenuta dal 1976 al 1990, è stata certificata da sede Viareggio nel 2001. CP_1
Sottolinea che la società “fa parte delle ditte inserite nell'elenco degli atti di indirizzo emessi dal Ministero CP_2 del Lavoro e, quindi, per i dipendenti della stessa, come il ricorrente, l'avvenuta esposizione si presume. Il Ministero del
Lavoro, per risolvere i numerosi problemi tecnici e dirimere le divergenze e i contrasti insorti e per dare applicazione alle norme di cui all'art. 13, comma 8, della l. 257/92, ha emesso degli atti di indirizzo, con i quali ha dettato all le linee CP_1
1 guida generali per formulare dei giudizi e definire le numerose domande dei lavoratori che si assumevano titolari del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto, relativi a determinati siti tra i quali la di Viareggio”. CP_2
Rilevava, che a dicembre 2013 gli veniva diagnosticato un tumore al colon per il quale subiva intervento chirurgico;
dopodiché, nel 2021 il Dipartimento di Prevenzione U.O.S. Igiene e Salute nei luoghi di Lavoro dell'Azienda USL Viareggio comunicava al ricorrente (in quanto ex esposto all'amianto era inserito nel programma di sorveglianza sanitaria regionale) il nesso causale tra l'esposizione a fibre di asbesto dovute all'attività lavorativa presso ed il tumore del colon. CP_2
Pertanto, nel maggio 2021 presentava domanda di riconoscimento della malattia professionale nella forma di carcinoma del colon asbesto correlato, la quale in data 28.01.2022 veniva respinta. Veniva quindi presentato ricorso il 20.06.2023 il quale restava senza riscontro.
Giungeva, dunque, a presentare ricorso a questo Tribunale affinché: “accertato, previa ammissione di CTU medico-legale, che il ricorrente è affetto da carcinoma del colon contratta nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta, dichiari che egli è permanentemente inabile al lavoro per postumi conseguenti a tale malattia professionale nella misura del 60% od in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa e per l'effetto condanni l' , in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondergli il relativo indennizzo sotto forma di rendita o in capitale, nella misura di legge, ai sensi del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla data della domanda, oltre interessi legali dal dì del dovuto pagamento al saldo.”
Chiedeva altresì l'ammissione di prova testimoniale.
CP_ Si costituiva l' che, pur non contestando le mansioni svolte dal ricorrente, contestava tuttavia integralmente quanto dedotto in fatto e in diritto in ricorso e rilevava che per la malattia denunciata vi è assenza di nesso eziologico con l'attività lavorativa svolta.
Sottolineava altresì che la malattia in oggetto è ad eziologia multifattoriale e si deve constatare anche l'incidenza su di essa di cause extralavorative quali “fumo, obesità, vita sedentaria, alimentazione sregolata nonché predisposizione genetica”.
Pertanto, rimettendosi alla relazione del proprio CTP Dott.ssa , concludeva chiedendo il rigetto Per_1 del ricorso.
Stante la non contestazione delle mansioni da parte dell' , si è quindi proceduto a disporre una Pt_2 consulenza tecnica medico-legale volta all'accertamento del nesso causale tra la malattia riscontrata e le mansioni svolte per come emersa dagli atti del giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da sentenza contestuale.
2 ***
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
All'esito dell'espletamento della consulenza medica la CTU Dott.ssa , premesso che “In Persona_2 primo luogo si ricorda che l'asbesto è classificato dalla Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) come cancerogeno per l'uomo, poiché riconosciuto come agente eziologico specifico per le neoplasie dei mesoteli (pleura e peritoneo) e di neoplasie polmonari, laringee e ovariche, in misura maggiore tra i lavoratori esposti. Le evidenze epidemiologiche relative ad un possibile ruolo dell'asbesto nell'insorgenza di neoplasie del tratto gastroenterico nei lavoratori esposti sono state molto studiate ma considerate per diverso tempo limitate, inadeguate o solo indicative. (……..) Da allora è trascorso diverso tempo e sono state pubblicate nuove ricerche sulla possibile correlazione tra tumori del tratto gastrointestinale e esposizione professionale ad amianto.”
Proseguiva, quindi, dopo aver analizzato la letteratura in merito, affermando che: “Tutti gli studi citati, compiuti su numeri molto grandi, paiono quindi concordi nel rilevare un rischio incrementato di neoplasie del tratto gastroenterico (tra cui anche il carcinoma del colon-retto) tra i lavoratori esposti ad amianto.”
Riportando anche le posizioni opposte o comunque più prudenti così concludeva: “Le conclusioni a cui giungono gli autori dunque, su un campione molto ampio di casi, sono indicative di un collegamento causale tra esposizione ad asbesto e insorgenza di carcinoma del colon-retto.
Compiuta l'analisi della letteratura, si osserva che ad oggi le precise cause dell'insorgenza del carcinoma del colon-retto non sono del tutto note;
è ipotizzato il ruolo di numerosi fattori, sia di origine genetica/epigenetica (in particolare alcune sindromi quali la poliposi adenomatosa familiare e le malattie infiammatorie croniche intestinali), che ambientale (esposizione a fumo di sigaretta, dieta ricca di carni rosse, obesità); l'età media di insorgenza secondo laAmerican Cancer Society è di 68 anni per gli uomini e 72 per le donne, anche se si sta registrando un abbassamento delle età di diagnosi negli ultimi anni. E' quindi evidente , come sostengono le relazioni dei sanitari , che si tratti di una patologia sicuramente multifattoriale. E' anche CP_1 vero però che le evidenze scientifiche statisticamente significative circa una correlazione tra questa neoplasia e l'esposizione ad asbesto sono più numerose rispetto a qualche anno fa;
ed è anche vero che le neoplasie del colon-retto son o state inserite nelle tabelle aggiornate delle malattie di cui è obbligatoria la denuncia di cui al DPR 1124/65 e s.m.i. nella lista 2, in cui
“l'origine professionale è di limitata probabilità”. Certamente si sa che, come ribadisce anche una sentenza della Corte di
Cassazione del 2024, l'inserimento in questa lista non ne fa assolutamente una malattia tabellata;
tuttavia l'inserimento nella lista 2 indica la presenza di una “probabilità” e non della mera possibilità di una origine lavorativa. Nel caso in oggetto, dalla anamnesi raccolta, è stato individuato quale unico fattore di rischio individuale il fumo di sigaretta, cessato da molti anni al momento della diagnosi di malattia ma comunque presente nella storia personale del lavoratore;
non risulta invece familiarità né predisposizione genetica né obesità. In ragione della indubbia esposizione e della sua tipologia (riparazioni e manutenzione di di carrozze ferroviarie merci e carri postali), nonché delle evidenze emerse dalla analisi della letteratura, si ritiene che in questo lavoratore sia riconoscibile un ruolo concausale dell'asbesto nella genesi della neoplasia al colon sinistro.
3 Per quanto attiene la valutazione del danno biologico, è possibile prendere come riferimento la voce 133 della Tabella delle menomazioni “neoplasie maligne che si giovano di trattamento medico o chirurgico ai fini di una prognosi quoad CP_1 vitam superiore ai 5 anni, a seconda della persistenza ed entità di sintomi minori di malattia, comprensivi degli effetti collaterali della terapia” che prevede un punteggio fino a 30 %. Nella fattispecie si ricorda che il ha subito un Pt_1 intervento di emicolectomia sinistra e linfoadenectomia, con successiva chemioterapia;
attualmente riferisce esiti abbastanza tipici che consistono in persistenti disturbi dell'alvo (frequenti dopo questo tipo di intervento chirurgico) e parestesie alle estremità (queste ultime verosimilmente da attribuire alla neuropatia da chemioterapici). Poiché la patologia come detto è multifattoriale, la prognosi quoad vitam è da ritenersi allo stato attuale buona (paziente senza recidive ad oltre 10 anni dalla diagnosi) ed il ruolo della esposizione professionale è da ritenersi concausale, si ritiene corretto attribuire alla esposizione professionale un “peso” del 50%, con una valutazione un danno biologico non superiore a 15 punti percentuali”
L'espletata consulenza tecnica ha consentito, pertanto, di appurare che per la patologia di cui la parte ricorrente lamenta essere afflitta, “secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica” (sic Cass. Lav. 17/1/2005
n° 753), vi è il nesso eziologico con l'attività lavorativa e che, quindi, il ricorrente risulti affetto dalla malattia professionale di carcinoma del colon in ex -esposto ad amianto che, a parere del C.T.U., determina una menomazione (secondo la relativa tabella, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ricollegabili alla complessiva integrità psico-fisica del soggetto) valutabile complessivamente nella misura specificata infra in dispositivo.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, dovendosi ovviamente rimarcare che
“nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per
l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza”: così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n° 17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn° 125/2003,
12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n° 9929/94.
Giova rilevare come nel caso di specie non sono pervenute osservazioni da parte dei CTP.
Peraltro la Cassazione ha chiarito che “nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali,
4 trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge”. (Cass.
14770/08).
CP_ L' dovrà quindi essere condannato al pagamento dell'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 15% a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(non essendo contestato che la malattia sussistesse fin da quel momento), oltre interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da infrascritto dispositivo e con aumento dell'onorario per la predisposizione del collegamento ipertestuale.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrente ha diritto all'indennizzo per danno biologico da malattia professionale nella misura del 15% a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa e per l'effetto condanna l al CP_1 pagamento della relativa prestazione con tale decorrenza, oltre interessi legali con decorrenza come per legge;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, da distrarsi a favore del procuratore di parte ricorrente CP_1 dichiaratosi antistatario, liquidate in euro 2.424,50 oltre iva, cpa e rimborso forfettario come per legge;
- pone in via definitiva a carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
Sentenza resa ex art. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 6 novembre 2025 Il Giudice
dott. Antonella De Luca
5 Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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