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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 11/06/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, Dr. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, trattenuta a sentenza all'udienza del 14.01.2020, vertente
TRA
in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Giuseppe Senese;
Parte_1 P.IVA_1
Opponente
C o n t r o in p.l.r.p.t., P.I.: , con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
Marcello Rubino;
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 362/22.
CONCLUSIONI: Come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo
e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
FATTO E DIRITTO
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, la proponeva Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 326/22, con il quale il Tribunale di Lamezia
Terme la condannava a pagare in favore del la somma di Controparte_1
Euro 15.273,98 sulla scorta dei bilanci preventivi e dei relativi verbali di approvazione assembleare nonché dei riparti eseguiti in base al regolamento.
Resisteva il Controparte_1
Nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Premessa la non contestazione della documentazione prodotta da parte opposta a supporto del decreto ingiuntivo, parte opponente non ha impugnato nei termini previsti le delibere assembleari di approvazione dei bilanci e dei piani di riparto relativi agli anni 2019, 2020 e 2021, né quelle successive, pertanto il , sulla CP_1
scorta del regolamento, richiedeva il pagamento dei relativi oneri.
Per altro verso, la presunta vessatorietà delle clausole non è stata specificata né dimostrata da parte opponente.
Infine, non avendo parte opponente fornito alcuna prova dell'adempimento, né alcuna prova liberatoria comunque idonea a tacitare l'obbligazione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, nella persona del Giudice monocratico Dr. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da nei confronti del avverso Parte_1 Controparte_1
il decreto ingiuntivo n. 362/22 emesso dal Tribunale di Lamezia Terme, assorbita, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta l'opposizione spiegata e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto e dichiara la definitiva esecutorietà.
Condanna alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti del Parte_1
che liquida in Euro 2.390,00, oltre spese forfettarie e Controparte_1
accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosi deciso in Lamezia Terme, il 10 maggio 2025
2 Il Giudice
Dr. Marino Reda
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