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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 78- 1/2025 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
ESPE S.P.A. (codice fiscale e partita Iva 00378170286 con sede legale in Grantorto (PD) via dell'Artigianato n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Caretta del foro di Padova
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
OLTREMARE S.R.L. (codice fiscale 00290520378 - partita Iva 00498991207) con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Domenico Cimarosa n. 53
- resistente
Con ricorso depositato in data 25/02/25 la società ESPE s.p.a. ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il pagina 1 di 4 mancato pagamento della somma di euro 141.404,86 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna a febbraio 2023, per fatture rimaste insolute e del cui pagamento la società resistente era garante. All'udienza fissata innanzi il Giudice Relatore è comparso il legale rappresentante della resistente il quale, unitamente al consulente, ha illustrato brevemente l'origine della crisi finanziaria in cui versa la società (risalente a problemi di incasso di un credito nei confronti di un cliente estero), prospettato l'acquisizione di una grossa commessa e la possibilità di accedere alle agevolazioni sul rilevante debito fiscale e ha richiesto differimento (cui si è opposto l'istante) per tentare di risanare l'impresa. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale e non contestato;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per euro 6.484.031,94 (solo in parte oggetto di procedimenti di definizione agevolata);
- dalla narrativa dell'istanza depositata e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
debito erariale particolarmente elevato;
- credito della ricorrente già oggetto di istanza di liquidazione giudiziale (poi desistita) e successivo accordo di rateizzazione tra le parti non rispettato;
- plurime istanze di fallimento e/o liquidazione giudiziale nel precedente decennio;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dai bilanci relativi agli esercizi del triennio 2021-2023 acquisiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pagina 2 di 4 pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento a ciascuna delle voci di cui alla norma citata (attivo, ricavi lordi e debiti); Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
OLTREMARE S.R.L. (codice fiscale 00290520378 - partita Iva 00498991207) con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Domenico Cimarosa n. 53 esercente l'attività di produzione di macchine e attrezzature per la lavorazione e trasformazione di prodotti del suolo n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. Luca Magi (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a
pagina 3 di 4 la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 17 settembre 2025 alle ore 11.15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Pasquale LICCARDO - Presidente
Dott. Maurizio ATZORI - Giudice
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI - Giudice rel. ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
Nella procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale promossa con istanza n. 78- 1/2025 r.g. (Ruolo Procedimento Unitario) da:
ESPE S.P.A. (codice fiscale e partita Iva 00378170286 con sede legale in Grantorto (PD) via dell'Artigianato n. 6 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Caretta del foro di Padova
- ricorrente
n e i c o n f r o n t i d i
OLTREMARE S.R.L. (codice fiscale 00290520378 - partita Iva 00498991207) con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Domenico Cimarosa n. 53
- resistente
Con ricorso depositato in data 25/02/25 la società ESPE s.p.a. ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe ai sensi degli artt. 37 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCI), lamentando il pagina 1 di 4 mancato pagamento della somma di euro 141.404,86 (oltre accessori e compenso professionale, spese generali, Iva e Cpa) in forza di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo emesso dal Tribunale di Bologna a febbraio 2023, per fatture rimaste insolute e del cui pagamento la società resistente era garante. All'udienza fissata innanzi il Giudice Relatore è comparso il legale rappresentante della resistente il quale, unitamente al consulente, ha illustrato brevemente l'origine della crisi finanziaria in cui versa la società (risalente a problemi di incasso di un credito nei confronti di un cliente estero), prospettato l'acquisizione di una grossa commessa e la possibilità di accedere alle agevolazioni sul rilevante debito fiscale e ha richiesto differimento (cui si è opposto l'istante) per tentare di risanare l'impresa. Preliminarmente va dato atto che sussiste ex art. 27, comma 2, CCI la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la società resistente la propria sede legale (corrispondente al centro principale dei propri interessi), nel relativo circondario.
Tanto premesso si osserva che:
- ai fini del giudizio di carattere incidentale richiesto in questa sede per verificare la legittimazione della parte istante (sul punto, Cass. n. 15346 del 2016, vedi anche sul punto, tra le molte, Cass. n. 23420 del 2016), il credito vantato può ritenersi sufficientemente provato in quanto fondato su titolo esecutivo giudiziale e non contestato;
- la documentazione versata in atti dalla ricorrente consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati (per capitale, interessi e spese) sia ben superiore ad euro 30.000,00 (art. 49, u.c., CCI), considerato che oltre al credito della ricorrente sono presenti cartelle esattoriali per euro 6.484.031,94 (solo in parte oggetto di procedimenti di definizione agevolata);
- dalla narrativa dell'istanza depositata e dalla documentazione allegata risulta pertanto provata l'insolvenza di cui all'art. 2, I comma, lett. b) CC.II. che si manifesta, in base alla norma citata, in inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono emersi dall'istruttoria e si basano sulle seguenti circostanze: - insussistenza di beni sufficienti per soddisfare le obbligazioni sociali;
debito erariale particolarmente elevato;
- credito della ricorrente già oggetto di istanza di liquidazione giudiziale (poi desistita) e successivo accordo di rateizzazione tra le parti non rispettato;
- plurime istanze di fallimento e/o liquidazione giudiziale nel precedente decennio;
- con riguardo, infine, alla prova della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di liquidazione giudiziale, dai bilanci relativi agli esercizi del triennio 2021-2023 acquisiti d'ufficio nel corso dell'istruttoria, emerge pagina 2 di 4 pacificamente il superamento delle soglie previste dall'art 2, comma 1 lett. d) Codice della crisi con riferimento a ciascuna delle voci di cui alla norma citata (attivo, ricavi lordi e debiti); Ricorrono quindi i presupposti di legge per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Società. La nomina del Curatore, compiuta in dispositivo, è effettuata secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI e, in particolare, delle previsioni del comma 3 dell'art. 358 CCI.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 121 e ss. CCI
d i c h i a r a
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di:
OLTREMARE S.R.L. (codice fiscale 00290520378 - partita Iva 00498991207) con sede in Casalecchio di Reno (BO), via Domenico Cimarosa n. 53 esercente l'attività di produzione di macchine e attrezzature per la lavorazione e trasformazione di prodotti del suolo n o m i n a
Giudice Delegato la dott.ssa Alessandra Mirabelli;
n o m i n a
Curatore il dott. Luca Magi (con studio in Bologna), dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria ed avvertendo che, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dovrà presentare al giudice delegato ex art. 130 CCI un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;
o r d i n a al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215 bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già depositate;
o r d i n a
pagina 3 di 4 la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI;
s t a b i l i s c e la data del 17 settembre 2025 alle ore 11.15 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI;
a u t o r i z z a il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari e del PRA;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
o r d i n a che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;
d i s p o n e che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale, in data 15 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Alessandra Mirabelli Pasquale Liccardo
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