Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/1975, n. 3920
CASS
Sentenza 21 novembre 1975

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E consentito all'attore - nel primo grado del giudizio - trasformare l'originaria pretesa, quando cio sia determinato dalla esigenza di contrastare le eccezioni o le domande riconvenzionali del convenuto, il quale - pur non deducendo nuovi elementi di fatto in senso materiale - introduca nel processo un nuovo e diverso fatto giuridico, inteso come presupposto oggettivo cui l'ordinamento attribuisce determinati effetti giuridici, mutando i termini oggettivi della controversia, quali originariamente delineati dall'attore. (nella vicenda di specie, si e ritenuto che l'attore, il quale aveva dedotto in giudizio l'illegittima risoluzione anticipata di contratto di lavoro a termine - fondando su tale presupposto di fatto e di diritto domanda di risarcimento danni - di fronte all'eccezione della convenuta, che aveva contestato l'esistenza del diritto ex adverso vantato deducendo che il contratto doveva considerarsi a tempo indeterminato ex lege, si era trovato - in diretta conseguenza di tale eccezione - nella necessita di trasformare l'originaria pretesa in quella volta a conseguire le indennita e le altre spettanze, derivanti, a norma di legge e di disciplina contrattuale collettiva, dal diverso contratto di lavoro a tempo indeterminato). ( V 1774/73, mass n 364729; 3369/72, mass n 361212).*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/11/1975, n. 3920
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3920
    Data del deposito : 21 novembre 1975

    Testo completo