Ordinanza cautelare 4 novembre 2015
Accoglimento
Sentenza 11 gennaio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 04/11/2015, n. 4961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4961 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08598/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8598 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Katia Amoroso, con domicilio eletto presso Srl Grez E Associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II N.18;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I BIS n. 02718/2015, resa tra le parti, concernente collocamento in congedo illimitato del ricorrente
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 il Cons. Leonardo Spagnoletti e preso atto che nessuno è comparso;
Considerato che l’appello non appare sfornito di fumus boni juris, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4495 e n. 965 del 26 febbraio 2015;
Ritenuto che con separato decreto presidenziale sarà fissata l’udienza di discussione alla più prossima udienza disponibile del 2016;
Ritenuto equo compensare le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8598/2015) e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.
Spese della presente fase cautelare compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Giaccardi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore
Giuseppe Castiglia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/11/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.