TAR Torino, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 401
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Erronea riconduzione della fattispecie all'art. 34 del DPR 380/2001

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, affermando che l'opera non poteva essere valutata in termini di parziale difformità dal titolo edilizio originario, poiché edificata autonomamente molti anni dopo. Ha inoltre sottolineato che, a seguito dell'annullamento dei precedenti assensi, l'ampliamento risulta privo di titolo abilitativo, rendendo inapplicabile l'art. 34 co. 2 del DPR 380/2001. È stato altresì escluso che il manufatto possa essere considerato una pertinenza in senso urbanistico data la sua autonomia dimensionale e funzionale.

  • Accolto
    Violazione del divieto di sanatorie parziali e condizionate

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, rilevando che l'ampliamento ha natura unitaria e si integra nei volumi del fabbricato. La scelta amministrativa di scinderlo idealmente in due porzioni per consentire una sanatoria parziale contrasta con il generale divieto di sanatorie parziali e condizionate, principio che impone la valutazione unitaria di fattispecie caratterizzate da una pluralità di abusi avvinti da un vincolo di unitarietà.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 401
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 401
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo