Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00401/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00766/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 766 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Borgo San Dalmazzo, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Golinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio GI NO in Torino, via Giuseppe Giusti, 3;
nei confronti
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Elena Pomero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- a) della determinazione dell'importo di fiscalizzazione n. -OMISSIS- emesso dal Comune di Borgo San Dalmazzo a favore dei resistenti (avviso di pubblicazione N.-OMISSIS-);
- b) del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- (avviso di pubblicazione del -OMISSIS-);
- c) di ogni altro atto presupposto o consequenziale emanato dallo stesso Comune di Borgo San Dalmazzo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’intimato Comune di Borgo San Dalmazzo e dei controinteressati -OMISSIS- e -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. Marco TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente è comproprietario di un fabbricato di civile abitazione sito nel Comune di Borgo San Dalmazzo, Via -OMISSIS-, posto a confine con l’unita abitativa di proprietà dei controinteressati; i due immobili sono contrassegnati, rispettivamente, dalle lettere “D” e “C” del progetto edilizio del 1998 riguardante l’intero ambito urbanistico (doc. 33 ricorrente).
2. La vicenda qui controversa muove dalla realizzazione da parte dei suddetti controinteressati di un ampliamento in guisa di “veranda-giardino d’inverno”, poi trasformata in “saletta pranzo con ingresso”, in violazione della distanza minima di 5 m dal confine imposta dallo strumento urbanistico.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Comune di Borgo San Dalmazzo aveva dichiarato nullo sia il permesso di costruire n. -OMISSIS-, sia la SCIA n. -OMISSIS- con cui era stato assentito il suddetto manufatto e ne aveva intimato la demolizione, rilevando che i suddetti titoli contenevano una falsa rappresentazione della distanza dell’ampliamento dal confine del lotto, indicata in oltre 5 metri a fronte dei 4,15 metri effettivamente sussistenti (doc. 32 Comune).
4. In data-OMISSIS- i controinteressati avevano quindi presentato un’istanza di sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, accolta dall’Ente Locale con il rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS- (doc. 11 controinteressati); l’odierno esponente aveva quindi impugnato tale sanatoria con ricorso ex art. 8 del D.P.R. 1199/1971, ottenendone l’annullamento con decreto del Presidente della Repubblica del -OMISSIS-1; nel pertinente parere reso dal Consiglio di Stato veniva evidenziato che, in ragione della mancata impugnazione del titolo edilizio nella parte in cui accertava l’originaria mancanza di conformità urbanistico-edilizia del manufatto, su tale profilo “residua comunque in capo al Comune di Borgo San Dalmazzo il potere, questa volta nella forma residuale dell’autotutela, di rideterminarsi, su istanza degli interessati, sulla sanabilità del manufatto in applicazione dei requisiti previsti dall’art. 36 del DPR 380/2001” (doc. 35 Comune).
5. Il Comune di Borgo San Dalmazzo ha svolto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e reiterato con ordinanza n. -OMISSIS- l’ordine di demolizione del contestato ampliamento (doc. 13 controinteressati).
6. Venendo, quindi, ai fatti qui controversi, i controinteressati, al fine di conservare l’opera abusiva, hanno presentato una domanda di c.d. “fiscalizzazione” ex art. 34 DPR 380/2021 per la porzione di ambiente non risultante a distanza dal confine (pratica edilizia n. -OMISSIS-, doc. 18 Comune) ed una parallela e connessa domanda di accertamento di conformità ex art. 36 DPR 380/2021 (pratica edilizia n. -OMISSIS-, doc. 4 Comune) per la restante parte, posta al di là dei 5 metri dal confine; la proprietà esponente, ritenuta parte dei due procedimenti amministrativi, ha ricevuto la pertinente comunicazione di avvio (doc. 23 Comune), cui ha dato seguito ex art. 10 L. 241/1990 depositando osservazioni ostative all’accoglimento, corredate di perizia tecnica di parte (docc. 10, 11 e 13 Comune).
7. In data -OMISSIS- il Comune di Borgo San Dalmazzo ha concluso i procedimenti accogliendo entrambe le citate istanze, senza tuttavia adottare espressamente la “forma residuale dell’autotutela” indicata nel richiamato decreto presidenziale; i nuovi provvedimenti non sono stati comunicati a parte ricorrente, la quale riferisce di esserne venuta a conoscenza solo il 4.4.2023 (doc. 28 Comune); parallelamente, il Comune di Borgo San Dalmazzo ha assentito con permesso di costruire n.-OMISSIS- anche un altro ampliamento del fabbricato, eseguito dai controinteressati con il permesso edilizio n. -OMISSIS- dichiarato nullo e cioè la chiusura del portico posto a confine, il quale, sebbene non impugnato in questa sede, è ritenuto rilevante nel motivo di ricorso n. VIII, relativo al computo della volumetria edilizia residua attribuita al lotto di cui è causa (si veda, al riguardo, la relativa istanza di annullamento in autotutela a firma del tecnico di parte ricorrente, doc. 28 Comune).
8. Il deducente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt. 8 ss. del DPR n. 1199/1971, notificato in data -OMISSIS- a mezzo PEC all’Amministrazione emanante (doc. 1 ricorrente) ed ai controinteressati presso la loro residenza (doc. 2 ricorrente); con lettera raccomandata del -OMISSIS-, ricevuta il -OMISSIS- (doc. 3 ricorrente), il medesimo esponente ha quindi presentato al competente Ministero delle Infrastrutture ed i Trasporti il citato ricorso straordinario, unitamente al fascicolo documenti.
10. Con atto di opposizione ex art. 10 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199 del 12.7.2023 il Comune di Borgo San Dalmazzo ha chiesto la trasposizione del giudizio di fronte a questo Tribunale amministrativo, territorialmente competente (docc. 4 e 5 ricorrente).
11. Parte ricorrente si è quindi qui costituita ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 ed art. 48 c.p.a., manifestando con atto riproduttivo del ricorso straordinario depositato il 3.10.2023 il proprio interesse alla decisione della controversia in sede giurisdizionale; le censure dedotte sono come di seguito rubricate:
I. Vizio di violazione di legge con riferimento agli art. 27 e ss., 36 e 34 del DPR 380/2001ed al c.d. “divieto di frazionamento artificioso” delle istanze edilizie relative ad uno stesso manufatto (e cioè la “veranda-giardino d’inverno” successivamente trasformata in “saletta da pranzo con ingresso”). Vizio di eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta nell’operato del Comune che ha sempre ritenuto unitario il manufatto;
II. Nullità e comunque vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 21 septies, comma 1, L. n. 241/1990 per violazione o comunque elusione del giudicato portato dal Decreto di annullamento del P.D.C. -OMISSIS- emanato dal Presidente della Repubblica 13.10.2021 (numero affare -OMISSIS-) e del parere del Consiglio di Stato n. 940/2021 costituente parte integrante della motivazione del decreto di annullamento;
III. Determinazione dell’importo di fiscalizzazione n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 31, 32 e 34 del DPR 380/2001, poiché la “veranda-giardino d’inverno” successivamente trasformata in “saletta da pranzo con ingresso” è stata realizzata successivamente alla costruzione dell’edificio e precisamente nell’anno 2009 e perciò detto ampliamento non rappresenta un “Intervento eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire” (art. 34), bensì un intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (art. 31);
IV. Determinazione dell’importo di fiscalizzazione n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 34 comma 2° del DPR 380/2001 per assenza di pregiudizio della parte eseguita in conformità. Vizio di eccesso di potere per carenza d’istruttoria e/o travisamento dei fatti in ordine alla pretesa sussistenza di tale pregiudizio e comunque di violazione di legge con riferimento all’art. 33 comma 2° del DPR 380/2001;
V. Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 35 del DPR 380/2001 nel punto in cui il Comune ha concesso una sanatoria parziale dell’ampliamento denominato “veranda-giardino d’inverno” successivamente trasformata in “saletta da pranzo con ingresso”;
VI. Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 n. -OMISSIS-: vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione in ordine al requisito della doppia conformità urbanistico-edilizia di cui all’art. 36 del DPR 380/2001;
VII. Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge (art. 36 del DPR 380/2001) con riferimento agli art. 14 e 15 delle NTA del Comune di Borgo San Dalmazzo;
VIII. Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge (art. 36 del DPR 380/2001) con riferimento al parametro urbanistico relativo alla “volumetria” sia all’epoca in cui fu realizzato l’intervento, sia all’epoca attuale. Vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione in ordine alla sussistenza di volumetria residua disponibile;
IX. Permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001 n. -OMISSIS-: vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 8 D.Lgs 192/2005 e s.m.i. ed art. 1.3 DM 26/06/2015 (ex Legge 10/1991).
12. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Borgo San Dalmazzo e i controinteressati proprietari dell’immobile interessato dalle opere; nelle rispettive difese entrambe le suddette parti hanno eccepito in rito la carenza di interesse ad agire in capo al ricorrente, in quanto quest’ultimo non sarebbe pregiudicato dalla conservazione del manufatto di cui è causa poiché, tra l’ampliamento contestato e il confine, vi sarebbe una separata tettoia, edificata con il consenso reso dal medesimo attore nell’ambito di un procedimento di mediazione civilistica; nel merito hanno invece argomentato l’infondatezza delle censure contenute nel ricorso.
14. All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. In via preliminare vanno respinte le convergenti eccezioni in rito sollevate dalle parti resistente e controinteressate, incentrate sulla carenza di interesse all’impugnazione degli atti gravati. La tettoia che si frappone tra il manufatto qui contestato e il confine di proprietà, infatti, è stata realizzata con il consenso dell’odierno deducente, accompagnato tuttavia dalla significativa precisazione che lo stesso non costituiva deroga alla disciplina in materia di distanza tra le costruzioni (doc. 5 controinteressati, pag. 6); alla luce del testé riportato rilievo, pertanto, anche ritenendo che si sia creato un continuum tra i suddetti manufatti, non vi è stata alcuna rinuncia alla contestazione dell’eccessiva vicinanza dell’ampliamento di cui è causa. Tra le proprietà confinanti, inoltre, pende un giudizio civile avente ad oggetto “alcuni manufatti asseritamente non regolari dal punto di vista urbanistico-edilizio e posti a distanza inferiore a quella minima prevista dalla legge dal confine di proprietà e, segnatamente, la regolarità di una finestra prospiciente il proprio fabbricato in quanto posta a distanza inferiore a mt. 10, la regolarità di un porticato, realizzato insieme al fabbricato a ridosso del muro divisorio tra le due proprietà e successivamente tamponato con porta a vetri e creazione di volumetria e la regolarità di una veranda- chiusura di un terrazzo preesistente, asseritamente in violazione delle distanze” (Cass. Civ., ord. n. 18826 del 10.7.2025, doc. 45 ricorrente).
16. Tanto premesso, il ricorso va accolto sulla base della fondatezza della terza doglianza, incentrata, quanto alla fiscalizzazione della porzione di manufatto costruita in violazione delle distanze dai confini, sulla erronea riconduzione della fattispecie all’art. 34 del DPR 380/2001, nonché della quinta doglianza, riferita alla restante parte dell’ampliamento e appuntata sulla violazione del generale divieto di artificioso frazionamento degli interventi edilizi ai fini della relativa sanatoria.
17. Come correttamente dedotto da parte ricorrente, il fabbricato di civile abitazione di proprietà dei controinteressati è stato ultimato il 15.12.1998 a seguito di concessione edilizia n. -OMISSIS-, in variante alla precedente n. -OMISSIS-, mentre l’ampliamento in contestazione è stato realizzato dieci anni dopo, a seguito dell’autonoma pratica edilizia n. -OMISSIS- poi rimossa per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi (doc. 33 ricorrente). L’opera, pertanto, non poteva essere valutata in termini di parziale difformità dal titolo edilizio riguardante l’originario compendio immobiliare, poiché è stata edificata quale autonoma e distinta superfetazione quando i relativi termini di completamento erano già ampiamente spirati ( ex multis , T.A.R. Campania, III, 22.9.2025, n. 6277). A ciò va aggiunto che l’annullamento degli assensi che ne avevano autorizzato la costruzione ha fatto sì che l’ampliamento de quo risulti ad oggi privo di titolo abilitativo, cosicché allo stesso non può applicarsi l’art. 34 co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 (Cons. Stato, VI, 3.10.2018, n. 5669).
18. In siffatta fattispecie, risultando realizzato un nuovo volume suscettibile di autonomo utilizzo, trova inoltre applicazione il consolidato orientamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, la quale chiarisce che “l’incremento volumetrico determinatosi non può neppure trovare “copertura” affermando la natura pertinenziale del manufatto (…). Come affermato dalla Sezione, “il concetto di pertinenza urbanistica è più ristrett[o] rispetto a quella civilistic[o] ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un'opera principale, non a quelle che da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all'opera principale e non siano coessenziali alla stessa” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685). Pertanto, non occorre considerare solo il rapporto funzionale di accessorietà con la cosa principale, ma anche le caratteristiche dell’opera in sé sotto il profilo dell’autonomo impatto urbanistico sul territorio, sicché esso si fonda sulla assenza di autonoma destinazione del manufatto pertinenziale, di incidenza sul carico urbanistico e di modifica all’assetto del territorio (Consiglio di Stato, Sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371). Nel caso di specie, si tratta di superfici e volumi aggiuntivi permanenti che non soltanto non sono coessenziali all’abitazione ma hanno una loro autonomia incidendo, pertanto, sul carico urbanistico dell’area” ( ex multis , Cons. Stato, VI, 5.3.2024 n. 2156).
19. A corredo del sunteggiato inquadramento va altresì ribadito che “la realizzazione di una veranda rappresenta un intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio con incremento delle superfici e dei volumi, come tale, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, co., D.P.R. n. 380 del2001, non essendosi, al riguardo, in giurisprudenza mai dubitato che gli interventi edilizi che determinano una variazione planovolumetrica e architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzati, quali le verande edificate sulla balconata di un appartamento, sono soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire. Ciò in quanto, in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico - giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata a non sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile” ( ex pluris T.A.R. Campania, IV, 17.4.2019, n. 2318)
20. Declinando al presente caso le superiori coordinate giurisprudenziali, in accoglimento della terza doglianza non può che concludersi per l’illegittimità del gravato provvedimento di fiscalizzazione n. -OMISSIS-, risultando carente il presupposto rappresentato dalla parziale difformità dal titolo edilizio richiesto dall’art. 34 co. 2 del D.P.R. n. 380/2001 nonchè smentita la natura meramente accessoria del volume in contestazione.
21. A suffragio della fondatezza della quinta doglianza va, invece, rilevato che l’ampliamento in questione ha natura unitaria e risulta come tale integrato nei volumi del fabbricato, dapprima in guisa di “veranda-giardino d’inverno”, poi di “saletta pranzo con ingresso” (si vedano, al riguardo, le fotografie prodotte sub doc. 7 dai controinteressati e sub doc. 24 dal ricorrente). Orbene, la scelta amministrativa di scinderlo idealmente in due autonome porzioni al fine di assentirne con il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS- la parziale conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001 si pone in frizione con il generale divieto di sanatorie parziali e condizionate ( ex multis , T.A.R. Campania, VIII, 3.12.2025, n. 7813). Il principio pretorio in questione, infatti, imponendo la valutazione unitaria delle fattispecie caratterizzate da una pluralità di abusi che, sebbene astrattamente apprezzabili singolarmente, risultino avvinti da un vincolo di unitarietà, ben si attaglia alla presente vicenda, ove il manufatto abusivo è unico e risulta solo idealmente suddiviso in porzioni ai soli fini della sottoposizione di ciascuna ad un differente procedimento edilizio (si veda la tavola progettuale di cui al doc. 28 di parte ricorrente).
22. Il ricorso va, quindi, accolto con assorbimento dei profili non esaminati, i quali, come riconosciuto dalla stessa parte deducente a pag. 11 della memoria depositata il 14.11.2025, seppure con riferimento ai soli motivi da VI a IX, risultano connotati da minore pregnanza rispetto a quelli incentrati sulla radicale illegittimità della soluzione procedimentale e provvedimentale seguita dall’Amministrazione.
23. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’Amministrazione resistente e dei controinteressati nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Condanna le parti resistente e controinteressata a corrispondere al ricorrente a titolo di spese di giudizio la somma di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) ciascuna, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, da porsi a carico di ognuna nella misura della metà.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private citate nella retroestesa decisione.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN EL, Presidente
Marco TA, Referendario, Estensore
Martina Arduino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco TA | AN EL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.