Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 29/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 29/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 4756/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv.ti VALENZANO ANTONIO e DEFINA Parte_1
BENIAMINO;
RICORRENTE
contro
:
rappr. e dif. dall'avv. Controparte_1
DAPRILE BARBARA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso che, nella seduta del 26/01/2022, veniva riconosciuto al ricorrente, dalla competente Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, lo status di “invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa 100%” ed accertata la “necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, con conseguente concessione del beneficio dell' indennità di accompagnamento;
che sia lo status che il beneficio venivano riconfermati dalla competente Commissione Medica in sede di revisione nel gennaio 2023; che, in data 18.01.2024, il ricorrente veniva sottoposto a nuova visita di accertamento dell'invalidità civile per la c.d. revisione annuale;
che, in data 01.02.2024, veniva al medesimo accreditata la prestazione
(€.531,76); di aver ricevuto, in data 02.02.2024, dall' CP_2 raccomandata contenente il verbale definitivo della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, relativo alla predetta seduta del
18.01.2024, nel quale si accertava che “l'istante è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% art. 2 e 12 l.118/71”; di aver altresì ricevuto dall , in data 14.02.2024, altra raccomandata, con la CP_1 quale gli si comunicava la revoca della concessione della prestazione n.044-099307621658 Cat. INVCIV (indennità di accompagnamento), a seguito della mancata conferma, nella seduta tenuta dalla competente Commissione
Medica il 18.01.2024, dei requisiti sanitari;
che nella predetta missiva l richiedeva, entro la data del 10.03.2024, la restituzione di € CP_2
531,76, pari all'importo della percepita prestazione relativa al mese di febbraio 2024; di aver proposto, avverso quest'ultima deliberazione di CP_2 restituzione di indebito, in data 21.02.2024, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale il quale veniva respinto - agiva in giudizio CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) Accertare e dichiarare che l'asserito indebito contestato dall
[...] al Sig. non è Controparte_3 Parte_1 ripetibile, per i motivi esposti in narrativa, e comunque per assoluta mancanza di dolo nel percepimento della prestazione, per la natura assistenziale della stessa e per incolpevole affidamento circa la sua legittimità.
B) Condannare l Controparte_3 in persona del rappresentante legale p.t., alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, per fattane anticipazione”.
Il ricorrente, a fondamento della domanda, deduceva, in sintesi, la irripetibilità delle somme, in virtù della natura assistenziale della prestazione erogata, della buona fede del percipiente e dell'affidamento ingenerato dall CP_2
Si costituiva in giudizio l chiedendo il rigetto del ricorso poiché CP_2 infondato.
All'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa. Il ricorso non è fondato e va respinto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate – con gli adattamenti relativi alla specificità del caso in esame - rese dalla Corte d'Appello di Bari su fattispecie analoga a quella che ci occupa (cfr. CdA Bari, n. n.
1705/2023).
Giova premettere che nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed è venuto via via consolidandosi - in luogo della generale e incondizionata regola della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c. - un principio di settore, secondo il quale deve escludersi la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma, comunque, aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e una situazione idonea a generare affidamento.
Il Giudice delle leggi, invero, pur affermando che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche per quest'ultimo un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile (Corte Cost. 22 luglio 2004, n. 264; 27 ottobre 2000, n.
448).
Trattasi di un principio risalente, volto a tutelare l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, atteso che le prestazioni assistenziali, pur indebite, si fondano esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario, in quanto normalmente destinate al soddisfacimento di esigenze alimentari proprie e della famiglia (Cass. 06 ottobre 2022, n.
29034; Corte Cost. n. 1/2006; Corte Cost. n. 431/1993), diversamente dalle prestazioni previdenziali, che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di tutela (Cass., Sez. Un., 21.05.2015, n. 10454).
A siffatto principio, dunque, il canone dell'art. 38 Cost. appresta una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (Corte Cost. nn. 39 e 431 del 1993).
Il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale presenta, quindi, tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, a cui restano assoggettate solo le ipotesi in cui la fattispecie concreta difetti degli elementi essenziali per consentire l'ingresso all'interno del settore protetto, come, per esempio, accade quando la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda (Cass. 23.08.2003, n. 12406), ovvero nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5.03.2018,
n. 5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o di dolo comprovato dell'accipiens.
È stato ulteriormente precisato (v. per tutte Cass. n. 4600 del 2021) che in materia di indebito assistenziale vige, in relazione alle singole e diversificate fattispecie, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca alla mancanza dei requisiti reddituali (Cass. n. 13223/2020; n. 26036/2019; n. 28771/2018), di quelli sanitari, di quelli socio-economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione (Cass. n. 31372/2019), o, ancora, in via generale, alla mancanza dei requisiti di legge.
Si tratta, in sostanza, di norme speciali rispetto all'art. 2033 c.c. (v.
Cass. n. 19638/2015 cit. e successive conformi, fra le quali Cass. n.
17216/2017), che limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta l'indebito, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, con i relativi aggiustamenti che involgono la fattispecie concreta.
In particolare, la Suprema Corte, con la recente pronuncia 04.08.2022, n.
24180, ha chiarito che: “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte” (cfr., tra le più recenti, Cass. n.
13915/2021; Cass. n. 13223/2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
Precisa ancora detta statuizione che “si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione “la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”, condizione quest'ultima che legittima il recupero di tutte le somme, anche quelle erogate in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di accertamento negativo.
La parte ricorrente ha impropriamente richiamato a sostegno della propria tesi la citata ordinanza n. 24180/2022 della Corte di Cassazione, la quale, tuttavia, non conforta assolutamente la sua prospettazione difensiva, ma anzi conforta le argomentazioni esposte dall , poiché afferma che CP_2
l'ente può legittimamente richiedere in restituzione le somme erroneamente erogate dopo aver comunicato all'interessato l'esito negativo del verbale sanitario: nel caso di specie, appunto, la decorrenza delle somme indebite coincide con il momento (febbraio 2024) in cui l'esito della visita medica
(sfavorevole per l'invalido) è stato notificato all'interessato.
Dunque, qualora la ripetizione della prestazione goduta sia giustificata dalla mancanza dei requisiti sanitari, la stessa opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza di siffatti requisiti, senza che possa assumere rilevanza – in difetto di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati (cfr. Cass. n. 34013/2019).
In tal senso, da ultimo, v. anche Cass. 05.01.2023, n. 248, secondo cui “in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425,
(applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni» (C.
34013/2019; C. 26162/2016; C. 26096/2010); basti qui aggiungere che l'accertamento di fatto in ordine all'assenza di affidamento dell'accipiens in ragione della ricezione della comunicazione dell'esito negativo della visita di revisione, qui non sindacabile, né censurato se non in modo del tutto generico dal ricorrente, esclude possa darsi comunque rilievo ai principi di irripetibilità delle prestazioni pubbliche di cui a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo 11 febbraio 2021,
”. Per_1
Non ha pregio, pertanto, la tesi del presunto legittimo affidamento invocato dal ricorrente, in quanto la Suprema Corte, nel ribadire il principio per cui la ripetizione delle prestazioni indebitamente erogate opera dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, si è da tempo espressa nel senso dell'irrilevanza del mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prestabiliti.
Invero, in ossequio al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dalla L. n. 537 del 1993, art. 11, comma 4,
(D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 ter, convertito in L. n. 425 del
1996, L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente "regolamentare" dettata dal D.P.R. n.
698 del 1994, art. 5, comma 5, avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta” (Cass. civ., Sez. VI,
19.12.2019, n. 34013; Cass., Sez. Lav., 26.04.2002, n. 6091); “Infatti, il
D.L. n. 323 del 1996, art. 4, comma 3 (verifica dello stato di invalidità civile), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, prevede che in caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, la
Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra del
Ministero del Tesoro provvede, entro novanta giorni dalla data della visita di verifica o degli ulteriori accertamenti che si rendessero necessari, alla revoca delle provvidenze in godimento a decorrere dalla data della visita di verifica. A tal riguardo questa Corte ha ribadito (Cass. Sez. 6 -
L. Ordinanza n. 26096 del 23/12/2010) che "in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi della L. 8 agosto
1996, n. 425, art. 4, comma 3 bis, (applicabile alla fattispecie "ratione temporis"), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa,
"dalla data della visita di verifica"; e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica” (cfr. Cass., n.
26162/2016).
La trasposizione dei richiamati principi al caso in esame non consente, dunque, di ritenere illegittimo l'operato dell , in Controparte_3 considerazione dell'asserito affidamento ingenerato nel ricorrente in ordine al consolidamento della prestazione in godimento.
Invero, è pacifico che l'interessato avesse regolarmente ricevuto notizia del verbale di visita medica con cui si accertava il venir meno del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e dal quale, dunque, è scaturito l'indebito per cui è causa.
Ne consegue che, siccome la verifica amministrativa che ha accertato il venir meno del requisito sanitario utile a beneficiare dell'indennità di accompagnamento è coincisa con la visita di revisione del 18.01.2024, il cui esito è stato prontamente comunicato all'assistibile in data
02.02.2024, nessuna pretesa al trattenimento di somme da quest'ultimo indebitamente percepite per il mese di febbraio 2024 risulta tutelabile.
In altri termini, le conclusioni dell'accertamento sanitario compiuto dalla competente Commissione medica sono state debitamente portate a conoscenza dell'interessato, ragion per cui non si ravvisa in capo al medesimo un legittimo affidamento meritevole di tutela, essendo l'assistito ben consapevole (o essendo stato comunque posto nelle condizioni di esserlo) della intervenuta accertata insussistenza del requisito sanitario - anche eventualmente in assenza di un formale provvedimento di sospensione e/o revoca da parte dell nel termine prefissato - atteso che il verbale CP_2 sanitario menziona espressamente l'impianto normativo (artt. 2 e 12 L.
118/1971) relativo alle sole prestazioni economiche in favore degli invalidi civili, senza alcun accenno alle disposizioni (contenute nella L. n. 18/1980 e nella L. n. 508/1988) in materia di indennità di accompagnamento.
In definitiva, l ha legittimamente richiesto la restituzione di quanto CP_2 erogato in favore del ricorrente in difetto di un valido titolo idoneo a trattenere la prestazione in oggetto e in assenza di affidamento da tutelare in capo al percettore, il quale dovrà restituire il rateo maturato a titolo di indennità di accompagnamento in epoca successiva alla visita di verifica che ha accertato l'insussistenza del requisito sanitario.
Sulla scorta di tutte le precedenti considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le argomentazioni sinora esposte sono dirimenti ed escludono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tenuto conto della particolare natura degli interessi coinvolti, nonché della novità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati, appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di lite.
Bari, 29.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Agnese Angiuli