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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 06/10/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 1979/2023 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 1979/2023 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Criscuoli Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Fonti C.F._2
Coperte n.28, presso lo studio del difensore;
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Roberto Romani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata, giusta C.F._3
procura in atti, in Terni, Piazzale Europa n.5, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
e nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Federici (C.F. ) congiuntamente e C.F._4
pagina 1 di 12 disgiuntamente all'Avv. Valentina Orsini Federici Bruno (C.F. ), ed elettivamente C.F._5
domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Via Danzetta n.7, presso lo studio dei difensori;
RZ AM
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che i danni subiti dal Sig. come conseguenza dell'incidente occorso in data Parte_1
29/09/2019 sono da ascrivere alla responsabilità del ristorante “ (PI. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ex art 2051 cc.;
Per l'effetto condannare il ristorante “ (PI. ) nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata da “ la compagnia Controparte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da nella misura Controparte_2 Parte_1
indicata nella parte motiva del presente atto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN SUBORDINE
Accertare e dichiarare che i danni subiti da parte attrice come conseguenza dell'incidente occorso in data 29/09/2019 sono da ascrivere alla responsabilità del ristorante “ (PI. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, ex art 2043 cc;
C Per l'effetto condannare il ristorante “ (PI. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3
tempore, e in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata da “ la compagnia Controparte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da nella misura Controparte_2 Parte_1
indicata nella parte motiva del presente atto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
pagina 2 di 12 Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
1) in rito preliminarmente: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, a norma dell'art. 269 c.p.c., società – in persona del legale rappresentante pro-tempore – con sede in Via Controparte_3
Stalingrado n°45, Bologna;
2) nel merito: rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto;
3) sempre nel merito: dichiarare, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, che la chiamata in causa –
– è tenuta a manlevare la società convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto CP_3
sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, allo stato, sfornita di prova
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- in subordine, ridurre la domanda nella misura ritenuta di giustizia per le causali di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art.
1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in proporzione la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CP come per Legge, con aumento ex
art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[.. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in Controparte_1
occasione del sinistro del 29/09/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
pagina 3 di 12 - in data 29/09/2019, alle ore 21.30 circa, si trovava a cena presso il ristorante quando, CP_1
scendendo dalle scale del bagno, cadeva a terra a causa dei gradini resi scivolosi dalla presenza di un liquido viscido/oleoso trasparente;
- la presenza del liquido non era in alcun modo visibile e il luogo del sinistro risultava privo di idonea illuminazione;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al ristorante , in qualità di CP_1
soggetto tenuto alla gestione e custodia del luogo del sinistro;
- a causa del sinistro riportava “invalidità temporanea biologica totale mesi 6; parziale mesi 12 al 90%; danno permanente biologico 70% di cui 2-3,00% riferibile al IV MTT e 67-68%,00 alla menomazione neurologica;
incidenza specifica capacità di lavoro 100%”.
Ha concluso, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ristorante nella CP_1
causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso.
Si è costituito in giudizio il evidenziando che: Controparte_1
- nessun dipendente del ristorante aveva assistito al sinistro;
- in ogni caso alcuna insidia poteva ravvisarsi nel caso di specie;
- non sussisteva il dedotto nesso di causalità e, comunque, non era condivisibile il quantum dei presunti danni;
- di aver stipulato assicurazione per la responsabilità civile terzi con la Controparte_2
Ha dunque concluso chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
e, nel merito, in via principale il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto Controparte_2
e in diritto, nonché, in via subordinata di essere manlevato dalla per quanto Controparte_2
eventualmente dovuto a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 4 di 12 La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto (legale rappresentante della società convenuta) nonché dell'attore Controparte_4
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni del 18/09/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Vale premettere, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Quanto alla sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c., si esclude tendenzialmente che la pericolosità intrinseca della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ.,
sent. n. 10641/2002; Cass. Civ., sent. n. 2319/1985; Cass. Civ., sent. n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (Cass. Civ., sent. n. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent. n. 25214/2014).
pagina 5 di 12 Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent.
n. 7276/1997).
Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent. n.
10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent. n. 1682/2000; Cass. Civ., sent. n.
3553/1995).
L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent. n.
7276/1997; Cass. Civ., sent. n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent. n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di pagina 6 di 12 essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent. n. 4279/2008).
2. Passando all'analisi del caso di specie si rileva che l'attore non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento, essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della presenza sul pavimento di una sostanza scivolosa.
Rileva infatti il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria espletata, la dinamica del sinistro dedotto dall'attore non risulta provata, emergendo al contrario plurimi elementi documentali e testimoniali che rendono incerta, contraddittoria e non credibile la ricostruzione dei fatti così come prospettata in citazione.
In primo luogo, non può non osservarsi che dall'esame del certificato di pronto soccorso del (cfr. Pt_1
doc. 1 all. citazione) emerge che il primo accesso dell'attore presso il presidio ospedaliero è avvenuto, come si legge a pagina 2, alle ore 00:04 del 29 settembre 2019. Ciò comporta che l'evento lesivo si sia verificato in epoca antecedente all'orario indicato dall'attore (29 settembre 2019, ore 21:30), posto che l'ingresso in ospedale è avvenuto a soli quattro minuti dall'inizio della stessa giornata (quindi, di fatto, la sera precedente a quella del presunto incidente).
Non solo, il medesimo referto, alla pagina 7, indica testualmente “evento: riferisce caduta accidentale venerdì sera”,
il che consente di collocare la caduta al giorno 27 settembre 2019, con successivo accesso ospedaliero nella notte tra il 28 e il 29 settembre, poco dopo la mezzanotte. Ne consegue che l'evento che ha determinato le lesioni lamentate dall'attore non coincide con quello allegato nell'atto introduttivo, posto che quest'ultimo è temporalmente impossibile in relazione ai dati sanitari acquisiti.
Sul punto, è opportuno ricordare come “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua
pagina 7 di 12 presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza
o di opinione in essa espresse”; pertanto, costituiscono circostanze coperte dalla fede privilegiata quelle per il quale l'accesso al Pronto Soccorso risale alla sera antecedente il sinistro dedotto in atti (data della certificazione) e alla dichiarazione ricevuta dai sanitari da parte del paziente, per la quale la caduta sarebbe avvenuta il venerdì sera. (fatto avvenuto in presenza dei verbalizzanti).
Tale risultanza, come detto, oggettiva e documentalmente certa, contrasta in maniera dirimente con le reiterate dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto.
In particolare, nel colloquio telefonico con l'accertatore di (cfr. doc. 4 all. Parte_1 CP_2
comparsa costituzione minuto 2:15 e minuto 2:28), ha affermato di essersi recato in ospedale “il CP_2
giorno successivo al sinistro”, mentre risulta che egli vi si recò ben due volte: la prima alle ore 00:04 del 29 settembre 2019 e la seconda il 30 settembre 2019 alle ore 14:00.
Parimenti, ha ribadito con due dichiarazioni scritte (cfr. doc. 2 e 3 all. comparsa di Controparte_4
costituzione la data del 29 settembre 2019 ore 21:30, e l'ha confermata nel colloquio telefonico CP_2
con l'agente richiamando la circostanza che “era domenica sera” (cfr. doc. 4 all. comparsa CP_2
costituzione minuto 5:22). CP_2
Tuttavia, tali dichiarazioni sono radicalmente smentite dalla documentazione sanitaria, la quale attesta che già alle ore 00:04 del 29 settembre l'attore si trovava in ospedale per un evento occorso due giorni prima.
In secondo luogo, si rileva ad abundantiam che, anche a voler prescindere dalla decisiva discrasia temporale sopra evidenziata, la dinamica del sinistro rimane comunque priva di adeguato riscontro probatorio.
Ed infatti, l'attore ha dedotto di essere caduto, il 29/09/2019 alle ore 21:30, su alcuni scalini del ristorante resi scivolosi dalla presenza di una sostanza viscida/oleosa e scarsamente visibile per insufficiente illuminazione. Lo stesso ha altresì allegato che sarebbero intervenuti in soccorso il titolare e Controparte_4
la figlia , nonché un avventore, che avrebbe constatato la presenza del liquido Per_1 Persona_2
sulle scale.
pagina 8 di 12 Orbene, tale ricostruzione non trova riscontro univoco tenendo in considerazione le seguenti circostanze emerse in corso di causa:
- nella denuncia di sinistro indirizzata ad dal (cfr. doc. 1 all. comparsa di costituzione CP_2 CP_4
, la data dell'evento era indicata come 30/09/2019 alle ore 13.30; solo successivamente, con CP_2
nuova dichiarazione (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione , il titolare ha affermato di essersi CP_2
reso conto dell'errore, indicando la data del 29/09/2019 alle ore 21.30, motivando l'errata indicazione con il fatto di essere stato informato dell'accaduto solo in un secondo momento dallo stesso Tale Pt_1
giustificazione appare evidentemente incompatibile con la versione secondo la quale il avrebbe CP_4
prestato soccorso immediato all'attore insieme alla figlia nonché con quanto contenuto in una ulteriore dichiarazione (cfr. doc. 3 all. comparsa di costituzione , nella quale il dichiarava di aver CP_2 CP_4
personalmente caricato l'attore sulla sua autovettura e, al ritorno, di aver constatato la presenza di sostanza grassa sugli scalini (circostanza confermata anche nel colloquio con l'accertatore al minuto 2.26);
- anche in una dichiarazione scritta (cfr. doc. 35 all. citazione), ha riferito di aver notato Persona_3
che le scale erano “sporche e unte di olio”;
- tuttavia, sia che , in successivi colloqui con l'accertatore (cfr. Controparte_4 Persona_3 Persona_4
doc. 4 e 5 all. comparsa di costituzione , hanno escluso la presenza di sostanze scivolose. In CP_2
particolare, ha dichiarato di non aver notato “nulla di strano” sugli scalini, pur riconoscendo Controparte_4
in astratto la possibilità che vi cadesse olio proveniente dalle cucine (cfr. doc. 4, minuto 4:30), mentre ha ipotizzato che la caduta fosse stata causata dal tappeto presente all'ingresso, sul quale il Persona_3
vrebbe inciampato (cfr. doc. 5, minuto 1:05 e seguenti); Pt_1
- lo stesso attore, interpellato dall'accertatore (cfr. doc. 7 all. comparsa ci costituzione minuto CP_2
1:43 e seguenti), ha attribuito la caduta inizialmente al tappeto “un po' arricciato”, solo successivamente ipotizzando la presenza di olio, senza mai indicarla come percezione diretta. Tale ipotesi, peraltro, appare incongrua rispetto alla caduta “in avanti” descritta dall'attore, giacché la presenza di liquido scivoloso sullo scalino avrebbe con maggiore probabilità provocato una caduta all'indietro;
pagina 9 di 12 - ulteriore elemento di scarsa credibilità è costituito dalla circostanza che, nonostante l'infortunio, l'attore abbia lasciato il ristorante senza cenare, pur riferendo un dolore al piede così lieve da consentirgli di mettersi alla guida della propria autovettura;
- da ultimo si evidenzia che, il presunto teste oculare che avrebbe asseritamente Persona_2
accertato la presenza della sostanza viscida/oleosa sui gradini, compare per la prima volta solo nell'atto di citazione, senza essere mai stato menzionato in precedenza da alcuno dei soggetti escussi i quali, al contrario, hanno tutti dichiarato che al momento del sinistro il ristorante era quasi vuoto, circostanza che inficia l'attendibilità della dichiarazione dallo stesso rilasciata (cfr. doc. 36 all. citazione).
Alla luce di quanto esposto si evidenzia che le rilevate discrasie temporali, oggettivamente dimostrate dalla documentazione in atti, nonché le contraddizioni tra le dichiarazioni scritte e le dichiarazioni rese all'accertatore conducono a ritenere che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante.
In particolare, non risulta provato né che la caduta si sia verificata nei tempi e nei luoghi dedotti in citazione, né che la stessa sia stata causata dalla presenza di una sostanza viscida/oleosa sugli scalini.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. L'assenza di una dinamica certa e verificabile esclude la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla Parte_1
parte convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (il pavimento scivoloso) e l'evento
(la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
3. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese della convenuta e della terza pagina 10 di 12 chiamata, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia dichiarato dall'attore (indeterminabile - complessità bassa) e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
In accoglimento della domanda della terza chiamata, nella liquidazione del compenso alla stessa spettante, va applicato l'aumento di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 nella misura del 30%, tenendo conto che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- rigetta la domanda di parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante protempore, liquidati in euro 3.809,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante protempore, liquidati in euro 4.951,70 (euro 1.106,30 per fase di
[...]
studio, euro 782,60 per fase introduttiva, euro 1.173,90 per fase istruttoria ed euro 1.888,90 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 06/10/2025
pagina 11 di 12 Il giudice
IC AR
pagina 12 di 12
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice IC AR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. Rg. 1979/2023 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18/09/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Criscuoli Parte_1 C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in Perugia, Via Fonti C.F._2
Coperte n.28, presso lo studio del difensore;
ATTORE contro
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Roberto Romani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata, giusta C.F._3
procura in atti, in Terni, Piazzale Europa n.5, presso lo studio del difensore;
CONVENUTO
e nei confronti di
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Orsini Federici (C.F. ) congiuntamente e C.F._4
pagina 1 di 12 disgiuntamente all'Avv. Valentina Orsini Federici Bruno (C.F. ), ed elettivamente C.F._5
domiciliata, giusta delega in atti, in Perugia, Via Danzetta n.7, presso lo studio dei difensori;
RZ AM
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
IN VIA PRINCIPALE
Accertare e dichiarare che i danni subiti dal Sig. come conseguenza dell'incidente occorso in data Parte_1
29/09/2019 sono da ascrivere alla responsabilità del ristorante “ (PI. ), nella persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, ex art 2051 cc.;
Per l'effetto condannare il ristorante “ (PI. ) nella persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, e in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata da “ la compagnia Controparte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da nella misura Controparte_2 Parte_1
indicata nella parte motiva del presente atto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
IN SUBORDINE
Accertare e dichiarare che i danni subiti da parte attrice come conseguenza dell'incidente occorso in data 29/09/2019 sono da ascrivere alla responsabilità del ristorante “ (PI. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, ex art 2043 cc;
C Per l'effetto condannare il ristorante “ (PI. in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_3
tempore, e in caso di accoglimento della domanda di manleva avanzata da “ la compagnia Controparte_1 [...]
, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da nella misura Controparte_2 Parte_1
indicata nella parte motiva del presente atto, o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia a seguito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge.”.
pagina 2 di 12 Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue:
1) in rito preliminarmente: fissare nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo, a norma dell'art. 269 c.p.c., società – in persona del legale rappresentante pro-tempore – con sede in Via Controparte_3
Stalingrado n°45, Bologna;
2) nel merito: rigettarsi la domanda attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto;
3) sempre nel merito: dichiarare, in caso di accoglimento anche parziale della domanda attrice, che la chiamata in causa –
– è tenuta a manlevare la società convenuta da ogni pretesa attorea condannando la stessa a rifondere quanto CP_3
sarà eventualmente tenuto a pagare all'attore.”
Conclusioni di parte terza chiamata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- nel merito, in via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto e, allo stato, sfornita di prova
e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_2
[...]
- in subordine, ridurre la domanda nella misura ritenuta di giustizia per le causali di cui in narrativa, anche ai sensi dell'art.
1227 c.c. e, per l'effetto, ridurre in proporzione la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Controparte_1
Controparte_2
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, IVA e CP come per Legge, con aumento ex
art. 4, co.
1-bis, D.M. n. 55/2014.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[.. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la società Parte_1
per ottenere nei suoi confronti la condanna al risarcimento dei danni dallo stesso subiti in Controparte_1
occasione del sinistro del 29/09/2019.
In particolare, l'attore ha esposto nell'atto introduttivo che:
pagina 3 di 12 - in data 29/09/2019, alle ore 21.30 circa, si trovava a cena presso il ristorante quando, CP_1
scendendo dalle scale del bagno, cadeva a terra a causa dei gradini resi scivolosi dalla presenza di un liquido viscido/oleoso trasparente;
- la presenza del liquido non era in alcun modo visibile e il luogo del sinistro risultava privo di idonea illuminazione;
- la responsabilità del sinistro era da addebitarsi ex art. 2051 c.c. al ristorante , in qualità di CP_1
soggetto tenuto alla gestione e custodia del luogo del sinistro;
- a causa del sinistro riportava “invalidità temporanea biologica totale mesi 6; parziale mesi 12 al 90%; danno permanente biologico 70% di cui 2-3,00% riferibile al IV MTT e 67-68%,00 alla menomazione neurologica;
incidenza specifica capacità di lavoro 100%”.
Ha concluso, chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ristorante nella CP_1
causazione del sinistro e, per l'effetto, di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dello stesso.
Si è costituito in giudizio il evidenziando che: Controparte_1
- nessun dipendente del ristorante aveva assistito al sinistro;
- in ogni caso alcuna insidia poteva ravvisarsi nel caso di specie;
- non sussisteva il dedotto nesso di causalità e, comunque, non era condivisibile il quantum dei presunti danni;
- di aver stipulato assicurazione per la responsabilità civile terzi con la Controparte_2
Ha dunque concluso chiedendo in via preliminare l'autorizzazione alla chiamata in causa della
[...]
e, nel merito, in via principale il rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto Controparte_2
e in diritto, nonché, in via subordinata di essere manlevato dalla per quanto Controparte_2
eventualmente dovuto a parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio chiedendo il Controparte_2
rigetto della domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto.
pagina 4 di 12 La causa è stata istruita mediante l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto (legale rappresentante della società convenuta) nonché dell'attore Controparte_4
Ritenuta la causa matura per la decisione è stata fissata l'udienza di precisazione delle Parte_1
conclusioni del 18/09/2025, tenutasi nelle modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.; all'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esaminando immediatamente, in mancanza di questioni pregiudiziali, il merito della pretesa azionata, deve rilevarsi come la stessa si ritenga infondata per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che la fattispecie prospettata dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c..
Vale premettere, in proposito, che l'art. 2051 c.c. prevede un criterio di imputazione della responsabilità, basato sulla relazione di custodia che intercorre tra la “cosa” che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso. Nel concetto di “cosa” in custodia si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso, dal momento che ogni cosa può essere in grado, in certe circostanze, di produrre danni.
Quanto alla sussistenza del nesso causale di cui all'art. 2051 c.c., si esclude tendenzialmente che la pericolosità intrinseca della cosa sia un elemento costitutivo della fattispecie, con la conseguenza che la responsabilità in esame deve essere applicata anche nel caso di danni cagionati da cose innocue (Cass. Civ.,
sent. n. 10641/2002; Cass. Civ., sent. n. 2319/1985; Cass. Civ., sent. n. 3971/1983). Tuttavia, la pericolosità può consistere in un fatto intrinseco determinato dall'anomalia strutturale della cosa, dal suo connaturato dinamismo, o da fattori sopravvenuti che ne alterino l'originario carattere (Cass. Civ., sent. n. 539/1979). È sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa - la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (Cass. Civ., sent. n. 25214/2014).
pagina 5 di 12 Ancora, la cosa deve aver costituito la causa e non l'occasione del danno che si è verificato (Cass. Civ., sent.
n. 7276/1997).
Il danno, pertanto, deve essere provocato dalla cosa, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. Civ., sent. n.
10641/2002); se, invece, il danno è causato dall'azione dell'uomo, per quanto per il tramite della cosa, la norma di cui all'art. 2051 c.c. non sarà più applicabile (Cass. Civ., sent. n. 1682/2000; Cass. Civ., sent. n.
3553/1995).
L'art. 2051 c.c., dunque, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, ma opera sul piano oggettivo dell'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale (Cass. Civ., ord. n.
2481/2018; Cass. Civ., ord. n. 2477/2018). Il contenuto dell'onere probatorio si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, originariamente posseduta, o successivamente assunta, dalla cosa considerata nella sua globalità, senza che risulti necessaria la dimostrazione della inesistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. Civ., sent. n.
7276/1997; Cass. Civ., sent. n. 6407/1987). Per l'accertamento del nesso causale è necessario dare rilievo alle sole serie causali che, nel momento in cui si produce l'evento causante, non appaiono inverosimili
(Cass. Civ., sent. n. 15384/2006).
Per quanto nella presente sede interessa, più nello specifico, occorre anche rilevare che nel caso in cui la cosa sia normalmente inerte oppure innocua, è necessario che il danneggiato fornisca la prova delle condizioni di pericolo, oppure di insidiosità insorte nella cosa;
mentre nel caso in cui la cosa sia dotata di una particolare attitudine lesiva, l'onere probatorio è esaurito dalla dimostrazione della contestualità tra l'evento dannoso ed il contatto con la cosa. Si è evidenziato che il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di pagina 6 di 12 essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere la responsabilità del custode (Cass. Civ., sent. n. 4279/2008).
2. Passando all'analisi del caso di specie si rileva che l'attore non ha dimostrato né la dinamica dei fatti, né la sussistenza del nesso di causalità tra il danno e l'evento, essendo del tutto mancata, all'esito dell'istruttoria svolta, la prova che il danno asseritamente subito sia stato la conseguenza diretta e immediata della presenza sul pavimento di una sostanza scivolosa.
Rileva infatti il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria espletata, la dinamica del sinistro dedotto dall'attore non risulta provata, emergendo al contrario plurimi elementi documentali e testimoniali che rendono incerta, contraddittoria e non credibile la ricostruzione dei fatti così come prospettata in citazione.
In primo luogo, non può non osservarsi che dall'esame del certificato di pronto soccorso del (cfr. Pt_1
doc. 1 all. citazione) emerge che il primo accesso dell'attore presso il presidio ospedaliero è avvenuto, come si legge a pagina 2, alle ore 00:04 del 29 settembre 2019. Ciò comporta che l'evento lesivo si sia verificato in epoca antecedente all'orario indicato dall'attore (29 settembre 2019, ore 21:30), posto che l'ingresso in ospedale è avvenuto a soli quattro minuti dall'inizio della stessa giornata (quindi, di fatto, la sera precedente a quella del presunto incidente).
Non solo, il medesimo referto, alla pagina 7, indica testualmente “evento: riferisce caduta accidentale venerdì sera”,
il che consente di collocare la caduta al giorno 27 settembre 2019, con successivo accesso ospedaliero nella notte tra il 28 e il 29 settembre, poco dopo la mezzanotte. Ne consegue che l'evento che ha determinato le lesioni lamentate dall'attore non coincide con quello allegato nell'atto introduttivo, posto che quest'ultimo è temporalmente impossibile in relazione ai dati sanitari acquisiti.
Sul punto, è opportuno ricordare come “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua
pagina 7 di 12 presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza
o di opinione in essa espresse”; pertanto, costituiscono circostanze coperte dalla fede privilegiata quelle per il quale l'accesso al Pronto Soccorso risale alla sera antecedente il sinistro dedotto in atti (data della certificazione) e alla dichiarazione ricevuta dai sanitari da parte del paziente, per la quale la caduta sarebbe avvenuta il venerdì sera. (fatto avvenuto in presenza dei verbalizzanti).
Tale risultanza, come detto, oggettiva e documentalmente certa, contrasta in maniera dirimente con le reiterate dichiarazioni rese dall'attore e dal convenuto.
In particolare, nel colloquio telefonico con l'accertatore di (cfr. doc. 4 all. Parte_1 CP_2
comparsa costituzione minuto 2:15 e minuto 2:28), ha affermato di essersi recato in ospedale “il CP_2
giorno successivo al sinistro”, mentre risulta che egli vi si recò ben due volte: la prima alle ore 00:04 del 29 settembre 2019 e la seconda il 30 settembre 2019 alle ore 14:00.
Parimenti, ha ribadito con due dichiarazioni scritte (cfr. doc. 2 e 3 all. comparsa di Controparte_4
costituzione la data del 29 settembre 2019 ore 21:30, e l'ha confermata nel colloquio telefonico CP_2
con l'agente richiamando la circostanza che “era domenica sera” (cfr. doc. 4 all. comparsa CP_2
costituzione minuto 5:22). CP_2
Tuttavia, tali dichiarazioni sono radicalmente smentite dalla documentazione sanitaria, la quale attesta che già alle ore 00:04 del 29 settembre l'attore si trovava in ospedale per un evento occorso due giorni prima.
In secondo luogo, si rileva ad abundantiam che, anche a voler prescindere dalla decisiva discrasia temporale sopra evidenziata, la dinamica del sinistro rimane comunque priva di adeguato riscontro probatorio.
Ed infatti, l'attore ha dedotto di essere caduto, il 29/09/2019 alle ore 21:30, su alcuni scalini del ristorante resi scivolosi dalla presenza di una sostanza viscida/oleosa e scarsamente visibile per insufficiente illuminazione. Lo stesso ha altresì allegato che sarebbero intervenuti in soccorso il titolare e Controparte_4
la figlia , nonché un avventore, che avrebbe constatato la presenza del liquido Per_1 Persona_2
sulle scale.
pagina 8 di 12 Orbene, tale ricostruzione non trova riscontro univoco tenendo in considerazione le seguenti circostanze emerse in corso di causa:
- nella denuncia di sinistro indirizzata ad dal (cfr. doc. 1 all. comparsa di costituzione CP_2 CP_4
, la data dell'evento era indicata come 30/09/2019 alle ore 13.30; solo successivamente, con CP_2
nuova dichiarazione (cfr. doc. 2 all. comparsa di costituzione , il titolare ha affermato di essersi CP_2
reso conto dell'errore, indicando la data del 29/09/2019 alle ore 21.30, motivando l'errata indicazione con il fatto di essere stato informato dell'accaduto solo in un secondo momento dallo stesso Tale Pt_1
giustificazione appare evidentemente incompatibile con la versione secondo la quale il avrebbe CP_4
prestato soccorso immediato all'attore insieme alla figlia nonché con quanto contenuto in una ulteriore dichiarazione (cfr. doc. 3 all. comparsa di costituzione , nella quale il dichiarava di aver CP_2 CP_4
personalmente caricato l'attore sulla sua autovettura e, al ritorno, di aver constatato la presenza di sostanza grassa sugli scalini (circostanza confermata anche nel colloquio con l'accertatore al minuto 2.26);
- anche in una dichiarazione scritta (cfr. doc. 35 all. citazione), ha riferito di aver notato Persona_3
che le scale erano “sporche e unte di olio”;
- tuttavia, sia che , in successivi colloqui con l'accertatore (cfr. Controparte_4 Persona_3 Persona_4
doc. 4 e 5 all. comparsa di costituzione , hanno escluso la presenza di sostanze scivolose. In CP_2
particolare, ha dichiarato di non aver notato “nulla di strano” sugli scalini, pur riconoscendo Controparte_4
in astratto la possibilità che vi cadesse olio proveniente dalle cucine (cfr. doc. 4, minuto 4:30), mentre ha ipotizzato che la caduta fosse stata causata dal tappeto presente all'ingresso, sul quale il Persona_3
vrebbe inciampato (cfr. doc. 5, minuto 1:05 e seguenti); Pt_1
- lo stesso attore, interpellato dall'accertatore (cfr. doc. 7 all. comparsa ci costituzione minuto CP_2
1:43 e seguenti), ha attribuito la caduta inizialmente al tappeto “un po' arricciato”, solo successivamente ipotizzando la presenza di olio, senza mai indicarla come percezione diretta. Tale ipotesi, peraltro, appare incongrua rispetto alla caduta “in avanti” descritta dall'attore, giacché la presenza di liquido scivoloso sullo scalino avrebbe con maggiore probabilità provocato una caduta all'indietro;
pagina 9 di 12 - ulteriore elemento di scarsa credibilità è costituito dalla circostanza che, nonostante l'infortunio, l'attore abbia lasciato il ristorante senza cenare, pur riferendo un dolore al piede così lieve da consentirgli di mettersi alla guida della propria autovettura;
- da ultimo si evidenzia che, il presunto teste oculare che avrebbe asseritamente Persona_2
accertato la presenza della sostanza viscida/oleosa sui gradini, compare per la prima volta solo nell'atto di citazione, senza essere mai stato menzionato in precedenza da alcuno dei soggetti escussi i quali, al contrario, hanno tutti dichiarato che al momento del sinistro il ristorante era quasi vuoto, circostanza che inficia l'attendibilità della dichiarazione dallo stesso rilasciata (cfr. doc. 36 all. citazione).
Alla luce di quanto esposto si evidenzia che le rilevate discrasie temporali, oggettivamente dimostrate dalla documentazione in atti, nonché le contraddizioni tra le dichiarazioni scritte e le dichiarazioni rese all'accertatore conducono a ritenere che l'attore non abbia assolto l'onere probatorio su di lui gravante.
In particolare, non risulta provato né che la caduta si sia verificata nei tempi e nei luoghi dedotti in citazione, né che la stessa sia stata causata dalla presenza di una sostanza viscida/oleosa sugli scalini.
Alla luce delle suesposte considerazioni, risulta evidente come l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di lui gravante in ordine alla sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. L'assenza di una dinamica certa e verificabile esclude la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Reputa quindi il Tribunale che il sinistro occorso a non sia causalmente imputabile alla Parte_1
parte convenuta, posto che non è stata dimostrata la ricorrenza del presupposto basilare della fattispecie disciplinata dall'art. 2051 c.c., ossia il nesso eziologico diretto tra la cosa (il pavimento scivoloso) e l'evento
(la caduta), con la conseguente esclusione della responsabilità risarcitoria invocata.
La domanda va quindi integralmente rigettata.
3. Le spese di giudizio sono delibate a norma degli artt. 91 e ss. cpc e sono integralmente poste a carico di parte attrice che, risultata soccombente, va condannata a rifondere le spese della convenuta e della terza pagina 10 di 12 chiamata, non essendo emerse gravi ed eccezionali ragioni per discostarsi dalla regola della causalità della lite.
Le stesse si liquidano, come da dispositivo, a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, considerato il valore della controversia dichiarato dall'attore (indeterminabile - complessità bassa) e la non complessità delle questioni affrontate, elementi questi che giustificano una liquidazione al di sotto dei parametri medi previsti.
In accoglimento della domanda della terza chiamata, nella liquidazione del compenso alla stessa spettante, va applicato l'aumento di cui all'art. 4 comma 1bis del D.M. 55/2014 nella misura del 30%, tenendo conto che gli atti depositati con modalità telematiche sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
- rigetta la domanda di parte attrice per le motivazioni di cui in narrativa;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante protempore, liquidati in euro 3.809,00 (euro 851,00 per fase di studio, euro
602,00 per fase introduttiva, euro 903,00 per fase istruttoria ed euro 1.453,00 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge;
- condanna al pagamento dei compensi professionali in favore di Parte_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante protempore, liquidati in euro 4.951,70 (euro 1.106,30 per fase di
[...]
studio, euro 782,60 per fase introduttiva, euro 1.173,90 per fase istruttoria ed euro 1.888,90 per fase decisionale), oltre alle spese generali in ragione del 15,00% su diritti ed onorari ed IVA e CPA come per legge.
Spoleto, 06/10/2025
pagina 11 di 12 Il giudice
IC AR
pagina 12 di 12