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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 31/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.194 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il07/10/1966, elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. SIOTTO PINTOR CARLOTTA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in CP_1
Villacidro, presso lo studio dell'Avv. COLLU FRANCA MARIA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) Dichiarare con sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato ad Arbus l'11.10.1992, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge;
2) Stabilire/determinare/disporre che la signora ceda al signor Parte_1 CP_1
la sua quota pari al 50% del diritto di piena proprietà dell'appartamento ad uso civile abitazione,
sito in Villacidro alla via Leni civico 118, posto al secondo piano, censito in catasto alla sezione F,
foglio 2, mappale 3012, sub.
2. Con la suddetta cessione si intenderanno totalmente compensati tutti crediti che il signor vanta nei confronti della signora come meglio specificati in CP_1 Pt_1
narrativa. Con tale trasferimento il signor si dichiarerà pienamente soddisfatto di ogni sua CP_1
pretesa e rinuncia.
3) Il signor si impegna, contestualmente alla formalizzazione di tale atto di CP_1
cessione/trasferimento da parte della sig.ra , a rinunciare a tutti i diritti di credito maturati Pt_1
verso e ad ogni eventuale azione sia civile che penale per le causali di cui sopra. Controparte_2
4) I signori e si impegnano a formalizzare la suddetta cessione/trasferimento CP_1 Pt_1
immobiliare e rinunce nanti un notaio di fiducia comune entro e non oltre 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
5) I signori e convengono che tutti i costi implicati dalla stipula dell'atto traslativo CP_1 Pt_1
che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del suindicato regolamento di interessi saranno posti a carico del signor CP_1
6) In relazione al suddetto trasferimento i ricorrenti si danno reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto del divorzio con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m.
7) dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da: . Em_1 Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e con Parte_1 CP_1
ricorso depositato da in data 12/01/2024, con note d trattazione scritta depositate in data Pt_1
9.12.2024 i procuratori delle parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 12.01.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
e CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a ARBUS il 11/10/1992 tra
[...]
, nata a [...], il [...] e nato a [...] Parte_1 CP_1
(CA), il 27/11/1964, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.34, parte II , serie A , anno 1992 - Comune di ARBUS).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che le parti concordano che la signora cederà al signor Parte_1 CP_1
la sua quota pari al 50% del diritto di piena proprietà dell'appartamento ad uso civile
[...]
abitazione, sito in Villacidro alla via Leni civico 118, posto al secondo piano, censito in catasto alla sezione F, foglio 2, mappale 3012, sub.
2. Con la suddetta cessione si intenderanno totalmente compensati tutti crediti che il signor vanta nei confronti della signora come meglio CP_1 Pt_1
specificati in narrativa. Con tale trasferimento il signor si dichiarerà pienamente soddisfatto CP_1
di ogni sua pretesa e rinuncia.
3) Il signor si impegna, contestualmente alla formalizzazione di tale atto di CP_1
cessione/trasferimento da parte della sig.ra , a rinunciare a tutti i diritti di credito maturati Pt_1
verso e ad ogni eventuale azione sia civile che penale per le causali di cui sopra. Controparte_2
4) I signori e si impegnano a formalizzare la suddetta cessione/trasferimento CP_1 Pt_1
immobiliare e rinunce nanti un notaio di fiducia comune entro e non oltre 40 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 5) I
signori e convengono che tutti i costi implicati dalla stipula dell'atto traslativo che CP_1 Pt_1
dovessero rendersi necessari per l'attuazione del suindicato regolamento di interessi saranno posti a carico del signor 6) In relazione al suddetto trasferimento i ricorrenti si danno CP_1
reciprocamente atto che lo stesso trova causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi all'atto del divorzio con conseguente applicazione dello speciale regime fiscale di cui all'articolo 19 della legge 74/1987 e s.m. 7) dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio 4. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
18/3/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Mario Farina Giorgio Latti
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