Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/04/2025, n. 1351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1351 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3100/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del giudice unico Paola
Odorino ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3100/2023 R.G. avente ad oggetto: “impugnazione delibera condominiale”, vertente
TRA
I Sigg. , nata ad [...] il [...] – C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...]- C.F. C.F._1 Parte_2
e nato a [...] il [...] – C.F. C.F._2 Parte_3
rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'Avv. C.F._3
Rosario Abate
Attori
Contro
in persona dell'amministratore pro tempore, Controparte_1
C.F. , rappresentato e difeso giusta procura, dall'Avv. Diego Di Grazia P.IVA_1
(C.F. ) C.F._4
Convenuto
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli attori, nella dedotta qualità di proprietari dell'immobile sito in Aversa (CE) alla Seggio nr. 112, piano terzo, facente parte del condominio “Via del Seggio n. 112”, impugnavano la delibera dell'assemblea 1
dei condomini del 14/12/2022, deducendo che la stessa sarebbe inficiata da gravi vizi che ne determinerebbero la nullità e/o l'annullabilità. In particolare deducevano la nullità della delibera della assemblea condominiale del 14 dicembre 2022 del condominio di Via del Seggio n. 112, per violazione del diritto di comproprietà incidente sui diritti individuali dei comparenti;
o, in subordine la annullabilità della delibera per vizio delle formalità prescritte per legge e per contrarietà a norma di legge inderogabile. Con vittoria di spese.
Il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, si costituiva in CP_1
giudizio e chiedeva l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse e di legittimazione e nel merito il rigetto della domanda.
La domanda va dichiarata inammissibile stante il carattere dirimente ed assorbente della sollevata eccezione preliminare in ordine alla carenza di interesse ad agire degli odierni attori, si espongono anche le ragioni che impongono, nel merito, il rigetto della domanda attore.
Ed invero dalla documentazione versata in atti ed in particolare dalla lettura della delibera si evince chiaramente la carenza di interesse degli attori dal momento che la delibera impugnata, non avendo alcuna efficacia esecutiva, non arreca alcun pregiudizio per gli odierni attori, tale da suffragare l'interesse ad agire, che costituisce una imprescindibile condizione dell'azione, come disposto dall'art. 100 cod. proc. civ.
L'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda giudiziale o per contraddire alla stessa è necessario avervi un interesse (principio desumibile anche dall'art. 24
Cost.). Così, l'interesse ad agire reca, come conseguenza, il corrispettivo interesse a contraddire. L'interesse ad agire è un requisito fondamentale per l'accesso alla giustizia. In pratica, significa che chi intende proporre una domanda in tribunale deve dimostrare di avere un interesse diretto, concreto e attuale nella controversia. In mancanza di tale interesse, il giudice potrebbe dichiarare l'istanza inammissibile.
L'interesse ad agire può essere di diversa natura. Ad esempio, può derivare da un interesse patrimoniale, come nel caso di una richiesta di risarcimento danni. Oppure
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può essere un interesse di tipo personale, come nel caso di una richiesta di divorzio o di ottenere l'affidamento di un figlio.Il difetto di legittimazione attiva è un'irregolarità processuale che si verifica quando l'attore non ha la capacità giuridica di agire o non possiede il diritto sostanziale che rivendica nel processo. Questo difetto può avere diverse conseguenze a seconda del tipo di legittimazione coinvolta. Nel caso del difetto di legittimazione processuale, la legittimazione deve già esistere al momento della presentazione della domanda. Se l'attore non ha la capacità giuridica di agire o non possiede il diritto sostanziale che rivendica, la domanda sarà considerata inammissibile e il giudice non potrà pronunciarsi nel merito. Questo significa che il processo non potrà procedere e l'attore dovrà adottare le misure necessarie per risolvere il difetto di legittimazione prima di poter procedere con la causa. D'altra parte, se l'attore ha citato un soggetto che non è tenuto a rispondere del diritto rivendicato o che è estraneo all'oggetto della controversia, il convenuto può sollevare il difetto di legittimazione passiva. In questo caso, il convenuto sostiene che non è coinvolto nella questione e chiede di essere estromesso dal processo. Se il difetto di legittimazione passiva viene accertato, il convenuto sarà escluso dal processo e la causa potrebbe proseguire solo contro i soggetti effettivamente legittimati a rispondere della domanda. Nel caso di specie non avendo la delibera un carattere decisorio in quanto gli attori non sono stati con tale delibera spoliati del posto auto ed invero essi parcheggiano normalmente.
La pronuncia in rito giustifica l'integrale compensazione dei compensi di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-dichiara la domanda inammissibile
- compensa le spese
Aversa, 25 marzo 2025.
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Il giudice
Paola Odorino
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