Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 890/2024
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Michele Prencipe - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore
Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 23.01.2025 nel procedimento in grado di appello, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 890/2024, promosso da
nato ad [...] il [...] ( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Achille Daniele Molinari e con domicilio eletto presso il suo studio in Matera alla Via
Nazionale n.5, giusta mandato in atti.
Appellante
Contro
nata a [...] il [...] e residente in Altamura ( ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Carmela Longo e con domicilio eletto presso il di lei studio in
Altamura alla Via Rodi n. 28, giusta mandato in atti.
Appellata
Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari.
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
pagina 1 di 9
Con sentenza n. 2382/2024, pubblicata il 22.05.2024, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, all'esito del giudizio ivi iscritto con il n. di R.G. 10036/2023, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 06.09.2023 da nei confronti di , affidava la figlia CP_1 Parte_1
(nata il [...]) ad entrambi i genitori con collocamento privilegiato presso l'abitazione Per_1 materna;
stabiliva un “calendario minimo” degli incontri fra il padre e la figlia, tenendo conto delle esigenze di lavoro dei genitori e soprattutto di quelle di vita della minore, dando atto che trattavasi di regolamentazione puramente indicativa e che le parti, ed in particolare la madre collocataria prevalente, avrebbe dovuto favorire in tutti i modi contatti più frequenti fra detta diade.
Poneva poi a carico del l'obbligo di versare, con decorrenza dal settembre 2023, un contributo Pt_1 per il mantenimento della figlia pari ad €.400 mensili, da rivalutarsi annualmente in ossequio agli indici
ISTAT, ripartendo in egual misura fra le parti le spese straordinarie di cui avrebbe necessitato, Per_1 facendo rimando -per la relativa regolamentazione- al protocollo sottoscritto in data 08.07.2019 tra il
Tribunale di Bari e il locale COA. CP_ Infine disponeva che, per il futuro, l'assegno unico universale venisse percepito in toto dalla IG.ra , dichiarava l'inammissibilità della domanda restitutoria dei beni avanzata da costei e compensava fra le parti le intere spese di giudizio.
Il proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di Parte_1
R.G. 890/2024, ed evidenziava quanto segue: 1) la relazione affettiva intessuta con la era CP_1 stata allietata dalla nascita della figlia 2) tale rapporto era però naufragato a causa di altra Per_1 relazione intrapresa dalla donna la quale, resasi indisponibile a definire con un accordo ogni questione, anche economica, riguardante la figlia, aveva dato corso al giudizio di prime cure, all'uopo formulando richieste esose dal punto di vista economico;
3) l'odierno appellante si costituiva in quel procedimento e il
Tribunale di Bari, disattendendo tutte le richieste istruttorie ivi formulate, riteneva frettolosamente che la causa fosse matura per la decisione ed emetteva l'impugnata sentenza.
Quanto ai motivi di doglianza, il censurava il provvedimento con il quale le istanze di prova Pt_1 erano state rigettate per la ritenuta loro superfluità; in secondo luogo, il Tribunale non aveva affatto considerato che fosse stata sempre accudita in modo alternato dai suoi genitori, che il padre si Per_1 fosse dimostrato sul punto pienamente capace, attribuendo –di
contro
- un ingiustificato rilievo all'asserita esistenza di un alto livello di conflittualità fra i due ex conviventi.
pagina 2 di 9 E ciò quantunque le incomprensioni esistenti fra loro dovessero essere circoscritte alle sole rivendicazioni CP_ economiche della
Del pari erroneo era il riferimento all'assenza di sistemazione logistica dell'appellante giacché egli era stato costretto a vendere il suo immobile poiché necessitava di severi interventi di ristrutturazione, del tutto diseconomici, con ciò comportando l'evanescenza del paventato rischio di disarmonie nella crescita della bambina.
L'appellante censurava poi il rigetto della sua richiesta di affidamento paritetico ed alternato della figlia ed evidenziava come fossero state mal ponderate anche le consistenze reddituali delle parti. CP_ La , infatti, è una ballerina professionista di fama nazionale, oltre ad insegnare danza in varie associazioni dilettantistiche di matrice sportiva, ed incamera per tale ultima attività €.25,00 l'ora, di guisa che godeva di entrate pari ad €.
2.000 mensili, e non già ad €.2.000/3.000 annui, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, con la conseguenza che fra le parti non vi era alcuna sperequazione economica, con ciò comportando la violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 316 bis c.c. nella determinazione dell'assegno per la prole.
E dunque, poiché il Tribunale aveva glissato sulla prassi consolidatasi fra le parti per cui, a causa degli impegni lavorativi della madre, era solita trascorrere con suo padre tempi molto più ampi di Per_1 quelli sanciti nella ridetta sentenza, il collocamento paritetico ed alternato non sarebbe stato affatto pregiudizievole per la stabilità della minore, consentendo a ciascuno dei genitori di contribuire in maniera diretta ai suoi bisogni.
Da ciò sarebbe derivata la necessità di elidere il contributo paterno per il mantenimento della minore e di disporre l'equa ripartizione sia delle spese straordinarie sia dell'assegno unico universale.
A cagione di tanto concludeva affinché, previa sospensione dell'efficacia esecutiva di detta sentenza ed ammissione delle istanze istruttorie (interrogatorio formale dell'appellata su 15 capitoli integralmente trascritti, ed acquisizione di prove documentali, ossia files audio e video da depositarsi su supporto dvd, ove quelli già in atti non fossero stati fruibili), concludeva affinché la Corte volesse disporre
“l'affidamento condiviso paritetico e alternato” della , il mantenimento diretto della Parte_2 durante i periodi di permanenza presso ciascun genitore, la ripartizione al 50% “degli assegni Per_2 familiari”, l'attuazione, per quanto di utilità per , del piano genitoriale, e comunque la modifica Per_1 del regolamento in essere con l'estensione della permanenza della bambina presso il padre.
Concludeva altresì per il rigetto della richiesta di corresponsione di un contributo per il pagamento dei CP_ canoni di locazione dell'alloggio della (domanda già dichiarata inammissibile in prime cure),
l'elisione del contributo paterno per il mantenimento della figlia ovvero la rideterminazione di esso nella pagina 3 di 9 più contenuta misura di €.200 mensili e, da ultimo, il rigetto della richiesta restitutoria di beni mobili
(parimenti rigettata)
Il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore del procuratore e difensore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario.
In data 21.10.2024 la IG.ra si costituiva nel giudizio di appello e, dopo aver riassunto le CP_1 vicende susseguitesi nel corso della relazione con il suo ex compagno, evidenziava come costui si fosse costituito innanzi al Tribunale di Bari in maniera tardiva sicché, all'udienza del 7.02.2024, dopo aver consentito ai procuratori costituitisi in giudizio di verbalizzare le loro rispettive deduzioni, si procedeva con l'ascolto delle parti che confermavano di aver raggiunto l'intesa per cui la figlia sarebbe Per_1 rimasta collocata in via prevalente con la madre;
precisando poi che il si era attenuto ai Pt_1 concordati orari di visita alla bambina, che aveva sempre trattenuto per sé l'intero assegno unico universale e che non aveva mai contribuito al mantenimento di quest'ultima, sebbene fosse un infermiere capo-sala e percepisse uno stipendio di circa €.
1.800 mensili.
In conseguenza di tali emergenze processuali il Tribunale, acquisite le conclusioni rassegnate dalle parti, le quali chiedevano che la causa fosse fin da subito riservata a sentenza, riteneva del tutto superflue le istanze di prova ed emetteva la gravata sentenza, da ritenersi – suo dire- immune da censure. CP_ E comunque, la IG.ra eccepiva in primo luogo come l'appello proposto dal suo ex compagno fosse da dichiararsi inammissibile perché difettante dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c.; il infatti, Pt_1 non avrebbe indicato i punti e i capi di detto provvedimento oggetto delle sue doglianze, limitandosi a riproporre le medesime argomentazioni enunciate in primo grado e ritenute in quella sede immeritevoli di accoglimento.
Sulle istanze istruttorie, stante la tardiva costituzione del innanzi al Tribunale, le stesse dovevano Pt_1 essere ritenute inammissibili (deduzione da dichiararsi fin d'ora irricevibile in quanto la tardiva costituzione comporta la decadenza dal formulare domande riconvenzionali e dal sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e non già di articolare le consuete attività difensive, comprese le richieste istruttorie); e comunque, egli non aveva insistito per la revoca dell'ordinanza di rigetto di esse, sebbene le circostanze capitolate ai fini dell'interpello fossero in parte vertenti su fatti già pacificamente quesiti e nel resto inammissibili perché non pertinenti con l'oggetto del contendere CP_ (segnatamente, quelle volte a provare la presunta nuova relazione della , avulse dalla cognizione del
Tribunale e della Corte, trattandosi di una unione di fattoi).
L'appellata sosteneva altresì che il collocamento paritetico e alternato potesse essere pregiudizievole per la figlia, la quale viveva serenamente il rapporto con il padre secondo gli orari di visita indicati dal pagina 4 di 9 Tribunale, e che l'intenzione dell'uomo era solo quella di elidere il contributo per il mantenimento della predetta.
L'importo di €.400 mensili, peraltro, era stato fissato nel rispetto del principio di proporzionalità né poteva darsi corso alla ripartizione dell'assegno unico universale giacché, ove lo stesso fosse stato richiesto dal solo appellante, sarebbe stato d'importo inferiore a quello tuttora erogato;
e ciò in ragione del di lui più alto ISEE.
La IG.ra concludeva per il rigetto dell'stanza di inibitoria e per l'inammissibilità CP_1 dell'appello, da dichiararsi infondato anche nel merito, con conseguente conferma della sentenza di primo grado in ogni sua statuizione;
il tutto, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dell'Avv.
Maria Carmela Longo, dichiaratasi anticipataria.
L'udienza del 28.11.2024 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, all'esito e previo deposito delle note di udienza depositate dalle parti, la Corte riservava a decisione sulla sola istanza di inibitoria, rigettata giusta ordinanza emessa in pari data.
Veniva così fissata per la discussione l'udienza del 23.01.2025, parimenti celebrata in absentia, sicché la causa veniva subito riservata per la decisione in mancanza di richiesta di concessione dei termini per il deposito di note conclusive.
Infine, con nota del 10.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari concludeva per il rigetto dell'appello.
Riepilogate le principali attività assertive delle parti e richiamati i principali eventi che si sono susseguiti in questo grado del giudizio, è doveroso in primo luogo sgomberare il campo dall'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dalla IG.ra . CP_1
Ed invero, il ha censurato con specificità i punti e i capi della sentenza oggetto delle sue Parte_1 doglianze, articolando in fatto e in diritto le ragioni a supporto di esse, tenuto in ogni caso conto che per far ciò non avrebbe dovuto far ricorso all'uso di particolari formule sacramentali.
Ne consegue che la Corte dovrà necessariamente entrare nel merito delle formulate censure, da esaminarsi nell'ordine sancito nel corpo del ricorso promosso avverso la cennata sentenza.
E tuttavia, non ci si può preliminarmente esimere dal dichiarare la palese irricevibilità di alcune delle domande avanzate dal il quale ha invocato il rigetto della richiesta di versamento del canone di Pt_1 CP_ locazione dell'alloggio condotto dalla , sito in Altamura alla Via Terni, nonché di quella restitutoria dei beni ubicati nell'abitazione nella quale la coppia aveva convissuto, in quanto le stesse, avanzate con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sono state rigettate dal Tribunale di Bari e non sono state riproposte in questa sede dalla donna.
pagina 5 di 9 CP_ Trattasi pertanto di provvedimento non appellato incidentalmente dalla e passato in giudicato in parte qua.
Del pari irricevibili appaiono le richieste istruttorie riproposte con l'atto di impugnazione;
e ciò sulla scorta del contenuto letterale del verbale di udienza del 7.02.2024 celebratasi innanzi al G.I. designato dal
Presidente di Sezione del Tribunale di Bari.
In quella sede, infatti, le parti dapprima articolavano le loro rispettive deduzioni ed insistevano per l'ammissione delle loro richieste istruttorie e poi, dopo essere state ascoltate dal G.I. in applicazione delle norme disciplinanti il rito di famiglia, precisavano le loro rispettive conclusioni con rimando a quelle rassegnate in atti e chiedevano che la causa fosse riservata per la decisione.
Ad avviso della Corte la descritta condotta processuale ha comportato un'implicita rinuncia ai chiesti approfondimenti istruttori, con la conseguenza che gli stessi devono intendersi per abbandonati e non riproponibili con l'impugnazione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-3, Ordinanza 04.04.2022 n. 10767), a nulla rilevando il fugace riferimento alla superfluità delle relative richieste contenuto nell'appellata sentenza.
Quanto poi agli altri motivi di doglianza, giova evidenziare quanto segue.
In generale ogni figlio, anche se nato da una unione di fatto, ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito ed assistito moralmente da entrambi i genitori e, in caso di separazione coniugale, di divorzio o di cessazione della convivenza di fatto, ha il diritto di mantenere i rapporti con essi e con gli ascendenti di ciascun ramo genitoriale.
La legge ha poi introdotto la regola generale dell'affido condiviso (art. 337 ter co.2 c.c.) che è ritenuto il regime affidativo meglio corrispondente agli interessi del minore, giacché gli consente di vedere concretato il valore della bigenitorialità che impone alla coppia di essere presente nella vita del figlio, di mantenere con lui stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive.
A tal fine, i genitori saranno tenuti a cooperare nell'assistere, educare e istruire il minore condividendo le decisioni di maggiore importanza nel suo interesse, all'uopo elaborano ed attuando un progetto comune in vista del raggiungimento della sua piena maturità, con l'acquisizione dei valori di libertà e responsabilità.
Nel caso di specie la piccola è rimasta affidata in modo condiviso ad entrambi i Persona_3 genitori, non sussistendo alcuna ragione per derogare a tale regime, ed è stata collocata in via prevalente presso la madre con la quale aveva continuato a vivere a seguito della separazione della coppia genitoriale, considerato peraltro che la si era già trasferita con la figlia presso l'abitazione dei di lei CP_1 genitori per poter assistere la madre, colpita da ictus.
E dunque, posto che la bambina ha ormai acquisito una stabile sistemazione logistica con la genitrice, la quale ha poi locato altro alloggio per trasferirvisi con lei, che il aveva provveduto a cambiare la Pt_1
pagina 6 di 9 CP_ serratura del portone di quella che era stata l'abitazione familiare (così impedendo alla di farvi rientro persino per il recupero dei suoi effetti personali) e che tale immobile era stato subito dopo venduto a terzi per l'asserita diseconomicità dei lavori di ristrutturazione, il collocamento paritetico alternato della bambina, peraltro non frutto di condivisione fra le parti, non appare meglio corrispondente agli interessi di costei.
E, sul punto, risultano non condivisibili le deduzioni del secondo cui la decisione sarebbe Pt_1 disarmonica con la disposizione per cui “ciascun genitore eserciterà in maniera esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione durante il tempo di permanenza presso di sé” contrasterebbe con l'affido condiviso, giacché essa ne costituisce il completamento, dovendo gli adulti concordare solo le decisioni più importanti in tema di educazione, istruzione, salute e cura della figlia.
Parimenti da respingersi sono le doglianze articolate sui tempi di esercizio del diritto/dovere di visita della diade padre-figlia; il Tribunale di Bari, recependo quanto già concordato fra le parti (così come si rileva dalla disamina del ridetto verbale di udienza), ha testualmente sancito che trattasi di “calendario minimo” motivo per cui, anche in virtù di quanto consentito dal disposto affidamento condiviso, non vi è alcun impedimento a che i genitori si regolino diversamente, persino ampliando i tempi di permanenza della bambina presso il padre.
Lo stesso oltretutto, ha precisato come l'ex compagna gli richieda talora di estendere i tempi Pt_1 delle visite alla figlia a causa dei suoi impegni di lavoro, cosicché anche tale punto della sentenza non merita di essere modificato.
Quanto poi alle questioni di carattere economico, è doveroso evidenziare come entrambi i genitori siano tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli per il sol fatto di averli generati, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 30 della Costituzione e 147 del codice civile e, relativamente al mantenimento, essi dovranno concorrere fra loro con i proventi del loro lavoro e/o con la loro attività casalinga, oltre che in proporzione alle rispettive disponibilità reddituali e patrimoniali.
Nel caso di specie il IG. è infermiere professionale alle dipendenze della Parte_1 CP_2
in Bari e ha dichiarato i seguenti redditi: €.27.318 nel 2021, €.31.988 nel 2022 ed €.31.250 nel 2023,
[...] tutti al loro delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.
La retribuzione netta mensile è dunque oscillante tra €.
1.750 ed €.1900 circa, così come si ricava dalla disamina degli estratti conto dell'ultimo triennio, versati in atti con le relative ed integrali movimentazioni.
Egli, inoltre, ha ceduto a terzi la sua abitazione completa di tutti gli arredi, incamerando il relativo prezzo pagina 7 di 9 convenuto con l'acquirente, sebbene ciò non abbia modificato l'ammontare del suo patrimonio, stante la liquidazione di tale cespite.
Di contro, la IG.ra ha prodotto le sue Certificazioni Uniche rilasciatele dai datori di lavoro, CP_1
i contratti di collaborazione con società sportive dilettantistiche in ragione dei quali esercita l'attività di insegnante di danza, e gli estratti conto sui quali risultano accreditati gli importi percepiti.
Ha poi precisato di aver locato un immobile in Bari alla Via Monte Grappa n.153 in virtù di un contratto non registrato, e dunque privo del requisito di certezza della data di sottoscrizione, il cui canone mensile
(€.500) risulta essere piuttosto esoso rispetto ai redditi indicati al Tribunale, pari a soli €.600 mensili, con la conseguenza che è presumibile che la IG.ra abbia ulteriori entrate rispetto a quelle CP_1 regolarmente dichiarate al fisco.
E comunque, ponderando in senso circolare tutti i sopra indicati dati e considerata la sussumibilità della fattispecie nel principio della compartecipazione al mantenimento dei figli secondo il principio di proporzionalità, il contributo paterno per il mantenimento di appare correttamente determinato, Per_1 non potendosi sottacere che è prassi in atto presso tutti i Tribunali del distretto di questa Corte onerare il genitore non collocatario, disoccupato e totalmente privo di patrimonio, del versamento di €.170/180 mensili per ciascun figlio, trattandosi di somma ritenuta sufficiente per far fronte ai bisogni primari di ognuno di essi.
In secondo luogo, tenuto conto del collocamento prevalente della minore presso la madre, a costei è rimesso anche l'espletamento delle mansioni accuditive e domestiche di cui beneficia. Per_1
Di contro, non appare condivisibile l'attribuzione in favore dell'appellata di tutto l'assegno unico universale erogato dall' , tenuto conto in primis dell'ammontare di quello ordinario a carico del CP_3
poi del disposto affido condiviso della minore e dei tempi di permanenza di costei presso il Pt_1 padre, di fatto più ampi rispetto a quello indicati nella sentenza di primo grado, così come pacificamente ammesso da ambedue le parti.
A cagione di tutto quanto innanzi chiarito, l'appello deve essere accolto limitatamente a detto ultimo motivo di impugnazione e, tenuto conto del complessivo esito del giudizio, la IG.ra deve CP_1 essere condannata al pagamento di 1/3 delle relative spese legali, che si liquidano -nella misura già ridotta- in €.1.299,33 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Achille Daniele Molinari, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando all'esito del procedimento di secondo grado quivi iscritto con il n. di R.G. 890/202 e disattesa ogni ulteriore e contraria istanza formulata dalle parti, così provvede.
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dal IG. nei confronti della IG.ra Parte_1
e, per l'effetto, a parziale modifica della Sentenza n. 2382/2024 pubblicata il CP_1
22.05.2023, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 10036/2023, dispone che ciascuna delle parti percepisca il 50% dell'assegno unico universale erogato dall' in favore della figlia . CP_3 Per_1
2) Rigetta tutti gli altri motivi di appello formulati dal IG. . Parte_1
3) Condanna l'appellata al pagamento di 1/3 delle spese legali per questo grado del giudizio, che si liquidano -nella misura già ridotta- in €.1.299,33 per compenso, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Achille
Daniele Molinari, con compensazione fra le parti dei restanti 2/3.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 05.02.2025
Il Presidente
Il G.A. estensore Dott.ssa Maria Mitola
Dott.ssa Giuseppina Dinisi
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