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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 01/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 678 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Iacovacci, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, via Cicerone n. 90.
-RICORRRENTE- APPELLANTE
C O N T R O
.T.G.), in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
-RESISTENTE- APPELLATO-
( contumace)
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di in materia CP_1 di violazione c.d.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso regolarmente notificato, la difesa del sig Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di del CP_1
24/03/2024 n. 152/2024, di rigetto del ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Frosinone n. 00037715 del 27/10/23, per mancato accoglimento del ricorso avverso al verbale n. V/25796G/23 dell'11/07/23, elevato dalla Polizia Locale di Veroli per violazione dell'art. 142 c. 8 cds.
1 Chiedeva la riforma della predetta pronuncia di primo grado, viziata dall'erronea convinzione da parte del Giudice di Pace circa il legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica (autovelox), pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni e verifiche di funzionalità dell'apparecchiatura stessa, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza della e del CP_1 presupposto verbale.
Nessuno si costituiva per la per la quale veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1/04/25 la causa veniva decisa mediata lettura del dispositivo e della decisione.
L'appello è fondato.
A tale riguardo, si legge nella sentenza impugnata che” si costituiva parte opposta e depositava, oltre alle foto relative al rilevamento, il decreto di approvazione… tali apparecchiature sono state introdotte e quindi preventivamente provate, omologate e revisionate, al fine di educare l'automobilista e far si di ridurre il più possibile il pericolo pe se stessi e per gli altri”.
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che, a fronte della contestazione da parte del ricorrente, la aveva l'obbligo di fornire la CP_1 prova dei presupposti che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrative attraverso il deposito di tutta la documentazione afferente l'omologazione e la funzionalità attuale dell'apparecchiatura elettronica e non l'ha fatto.
A fini probatori, non è infatti sufficiente eventualmente produrre l'originario decreto di approvazione ovvero l'inziale omologazione e taratura dell'apparecchio.
In punto di diritto, si osserva che l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, formatosi appunto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
113/2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 c.d.s., (nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, trattandosi di apparecchiature elettroniche, soggette a variazioni delle proprie caratteristiche, ai mutamenti dei valori misurati, dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventuali urti,
2 vibrazioni, shock meccanici e termici, idonei a pregiudicarne l'affidabilità metrologica), richiede che venga fornita la prova dell' effettiva funzionalità degli apparecchi, sia mobili che immobili, da parte dell'Amministrazione procedente, al fine di testarne la piena affidabilità al momento dell'infrazione.
A tale proposito, si osserva che ogni autovelox in senso lato deve essere sottoposto a taratura periodica, almeno una volta l'anno e la taratura va dimostrata, con onere specifico a carico dell'Amministrazione, non essendo sufficiente l'esibizione del verbale che indichi la taratura stessa, con la conseguenza che l'eventuale multa elevata all'automobilista per eccesso di velocità è nulla senza l'esibizione del certificato di taratura, non allegato al verbale.
Si deve ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n.
11776 del 18/06/2020, secondo la quale tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, a fronte di contestazioni sull'affidabilità della strumentazione, l'Autorità preposta è tenuta ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
in questo contesto, non è sufficiente un'annotazione generica, come nel caso di specie, delle verifiche apposta dai verbalizzanti, in quanto la medesima non è, sul punto, coperta da fede privilegiata.
In sostanza, non è sufficiente la generica attestazione o dicitura dei verbalizzanti
“ debitamente omologata e revisionata” in relazione all'obbligo circa la taratura ed omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione.
Nella stessa direzione si muove anche l'ordinanza del 6/03/2018 n. 5227 sempre della Suprema Corte di Cassazione, così come le pronunce n. 533/18 e n.
32369/18, anche queste in sintonia con la sentenza della Corte Costituzionale.
Ne consegue quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione della . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace Frosinone il 24/03/2024 n. 152/2024, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. n. 00037715 del 27/10/23, della CP_1 nei confronti del sig. , con revoca delle sanzioni
[...] Parte_1 amministrative comminate con il verbale presupposto. 3 Condanna la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di entrambi i giudizi, che liquida in complessive € 43,00 per spese, € 740,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del
15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, all'udienza dell'1/04/2025 mediante lettura del dispositivo
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 678 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa
DA
, identificato come in atti, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Roberto Iacovacci, giusta delega in calce al ricorso in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Latina, via Cicerone n. 90.
-RICORRRENTE- APPELLANTE
C O N T R O
.T.G.), in persona del Prefetto p.t. Controparte_1
-RESISTENTE- APPELLATO-
( contumace)
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di in materia CP_1 di violazione c.d.s.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso regolarmente notificato, la difesa del sig Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di del CP_1
24/03/2024 n. 152/2024, di rigetto del ricorso in opposizione a ordinanza- ingiunzione del Prefetto di Frosinone n. 00037715 del 27/10/23, per mancato accoglimento del ricorso avverso al verbale n. V/25796G/23 dell'11/07/23, elevato dalla Polizia Locale di Veroli per violazione dell'art. 142 c. 8 cds.
1 Chiedeva la riforma della predetta pronuncia di primo grado, viziata dall'erronea convinzione da parte del Giudice di Pace circa il legittimo utilizzo dell'apparecchiatura elettronica (autovelox), pur in mancanza delle prescritte autorizzazioni e verifiche di funzionalità dell'apparecchiatura stessa, con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza della e del CP_1 presupposto verbale.
Nessuno si costituiva per la per la quale veniva Controparte_1 dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'1/04/25 la causa veniva decisa mediata lettura del dispositivo e della decisione.
L'appello è fondato.
A tale riguardo, si legge nella sentenza impugnata che” si costituiva parte opposta e depositava, oltre alle foto relative al rilevamento, il decreto di approvazione… tali apparecchiature sono state introdotte e quindi preventivamente provate, omologate e revisionate, al fine di educare l'automobilista e far si di ridurre il più possibile il pericolo pe se stessi e per gli altri”.
Si tratta di una motivazione non condivisibile, posto che, a fronte della contestazione da parte del ricorrente, la aveva l'obbligo di fornire la CP_1 prova dei presupposti che hanno portato all'applicazione delle sanzioni amministrative attraverso il deposito di tutta la documentazione afferente l'omologazione e la funzionalità attuale dell'apparecchiatura elettronica e non l'ha fatto.
A fini probatori, non è infatti sufficiente eventualmente produrre l'originario decreto di approvazione ovvero l'inziale omologazione e taratura dell'apparecchio.
In punto di diritto, si osserva che l'orientamento giurisprudenziale di merito e di legittimità, formatosi appunto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
113/2015, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 comma 6 c.d.s., (nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, trattandosi di apparecchiature elettroniche, soggette a variazioni delle proprie caratteristiche, ai mutamenti dei valori misurati, dovuti al declino delle proprie componenti e ad eventuali urti,
2 vibrazioni, shock meccanici e termici, idonei a pregiudicarne l'affidabilità metrologica), richiede che venga fornita la prova dell' effettiva funzionalità degli apparecchi, sia mobili che immobili, da parte dell'Amministrazione procedente, al fine di testarne la piena affidabilità al momento dell'infrazione.
A tale proposito, si osserva che ogni autovelox in senso lato deve essere sottoposto a taratura periodica, almeno una volta l'anno e la taratura va dimostrata, con onere specifico a carico dell'Amministrazione, non essendo sufficiente l'esibizione del verbale che indichi la taratura stessa, con la conseguenza che l'eventuale multa elevata all'automobilista per eccesso di velocità è nulla senza l'esibizione del certificato di taratura, non allegato al verbale.
Si deve ricordare la recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n.
11776 del 18/06/2020, secondo la quale tutte le apparecchiature di rilevazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura e, a fronte di contestazioni sull'affidabilità della strumentazione, l'Autorità preposta è tenuta ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
in questo contesto, non è sufficiente un'annotazione generica, come nel caso di specie, delle verifiche apposta dai verbalizzanti, in quanto la medesima non è, sul punto, coperta da fede privilegiata.
In sostanza, non è sufficiente la generica attestazione o dicitura dei verbalizzanti
“ debitamente omologata e revisionata” in relazione all'obbligo circa la taratura ed omologazione dell'apparecchio elettronico di rilevazione.
Nella stessa direzione si muove anche l'ordinanza del 6/03/2018 n. 5227 sempre della Suprema Corte di Cassazione, così come le pronunce n. 533/18 e n.
32369/18, anche queste in sintonia con la sentenza della Corte Costituzionale.
Ne consegue quindi la riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione della . Controparte_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, emessa dal Giudice di Pace Frosinone il 24/03/2024 n. 152/2024, annulla l'ordinanza- ingiunzione n. n. 00037715 del 27/10/23, della CP_1 nei confronti del sig. , con revoca delle sanzioni
[...] Parte_1 amministrative comminate con il verbale presupposto. 3 Condanna la , in persona del Prefetto p.t., alla rifusione Controparte_1 delle spese di entrambi i giudizi, che liquida in complessive € 43,00 per spese, € 740,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali in ragione del
15% dei compensi, più iva e cpa, come per legge.
Frosinone, all'udienza dell'1/04/2025 mediante lettura del dispositivo
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
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