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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14590 del Ruolo Generale degli Affari Civili dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. PALMA NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2
in atti, dall'avv. PALMA NICOLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/08/2024 e , Parte_1 Controparte_1
premesso:
“ – che gli odierni ricorrenti hanno contratto matrimonio secondo il rito concordatario in località in data 18 luglio 1996 a Napoli (NA), matrimonio annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 129, parte II, serie A, sez. O, anno 1996 – Ufficio 17, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio che si produce (doc.1);
– che i coniugi hanno adottato il regime patrimoniale della comunione dei beni;
1 – che dall'unione coniugale è nato il figlio , c.f. il Persona_1 C.F._3
19.04.1997, come da certificato di nascita che si produce (doc.2), maggiorenne, studente universitario fuori corso, economicamente non autosufficiente;
– che la dimora coniugale è stata fissata a Napoli al Vico Paradiso Alla Salute n. 68 - Interno:
9 - sc. C;
- che la IG.ra , dal mese di agosto del 2016, si è trasferita e risiede a Parte_1
Udine, in via del Freddo n. 35. Il trasferimento è stato reso necessario a seguito della immissione in ruolo nella scuola primaria “Istituto Comprensivo Udine 3”, nella città di Udine, della IG.ra ; Pt_1
- che, fin da allora, i coniugi vivono separatamente in quanto, dopo il trasferimento della IGnora , il IG. ed il figlio hanno continuato a vivere a Napoli Pt_1 Controparte_1 Per_1 nell'immobile di Vico Paradiso alla Salute n. 68 - Interno:
9 - sc. C (doc.3);
– che la IG.ra è attualmente occupata come Docente di Scuola Parte_1
Primaria presso il suddetto Istituto ed ha un reddito pari ad € 1.400,00 circa mensili come risultante dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi (doc.4);
– che il IG. gode di redditi propri poiché è artigiano di falegnameria e Controparte_1 titolare della omonima ditta con partita Iva - sede operativa e legale in Via Leone P.IVA_1
Marsicano n. 15 – Napoli (NA);
– che e sono titolari dei rapporti di c/c bancario, di cui Controparte_1 Parte_1 si produce l'estratto conto degli ultimi tre anni (doc.6-7);
– che i coniugi non sono titolari di diritti reali su beni immobili;
- che il IG. è proprietario dell'autovettura Hyundai Atos modello Primè, CP_1 immatricolata nell'anno 2001, tg. BR357TA (doc.8);
- che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse;
– che il figlio è al 100% a carico fiscale della madre ed è iscritto al secondo Per_1 anno fuori corso della facoltà di Archeologia Occidentale dell'Università Orientale di Napoli
(doc.9);
- che il figlio , da diversi anni, pranza e cena dai nonni materni, presso Per_1 l'abitazione sita in Via Leone Marsicano n. 6, Napoli, dove si reca quotidianamente;
- che entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, il vitto, l'alloggio e l'istruzione del figlio , in proporzione alle proprie sostanze, quanto meno Per_1 nella misura del 50%. Stessa pattuizione è stata concordata tra i coniugi relativamente alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
2 - che tale forma di mantenimento congiunto in favore del figlio viene già utilizzata da anni e si è confermata ampiamente efficace;
- che tale obbligo assunto da parte di entrambi i genitori deve ritenersi valido sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e, comunque, sempre in Per_1 dipendenza dell'impegno profuso negli studi o nella ricerca di un lavoro;
- che il figlio risiede con il padre presso l'abitazione di Vico Paradiso alla Salute Per_1
n. 68 - Interno:
9 - sc. C;
- che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi è venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a presentare ricorso congiunto per separazione;
- che la separazione di fatto è nata, originariamente, dalle eIGenze lavorative della IGnora
la quale, infatti, vive lontana dalla originaria residenza coniugale già dal mese di agosto Pt_1 dell'anno 2016, poiché costretta a trasferirsi a seguito dell'assunzione, in qualità di docente di ruolo di scuola primaria, presso l'Istituto Comprensivo Udine 3 – Via Magrini n. 4 – Udine (UD);
– che per affetto di quanto precede i coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente;
- che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte avendo già, la IG.ra , trasferito la propria residenza ad Udine nel lontano anno 2016; Parte_1
- che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;”
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Con decreto di fissazione udienza, il Giudice relatore, rilevato tra l'altro che le parti avevano previsto l'obbligo a carico di entrambi di sostenere ogni spesa per il mantenimento, il vitto,
l'alloggio e l'istruzione del figlio , in proporzione alle proprie sostanze, quanto meno Per_1
nella misura del 50%, che tale pattuizione era stata concordata anche relativamente alle spese straordinarie per il figlio e che non era chiaro se la somma sarebbe stata versata Per_1
direttamente in favore del figlio , invitava i ricorrenti a chiarire tale aspetto, onerandoli Per_1
altresì, nel caso intendessero corrispondere il mantenimento direttamente al figlio, a depositare una dichiarazione sottoscritta da con cui lo stesso accettava di ricevere la Persona_1 corresponsione in via diretta dell'assegno di mantenimento.
3 Per l'udienza cartolare dell'11.3.25, pervenivano note di trattazione scritta sottoscritte dalle parti, con le quali le stesse, tra l'altro, precisavano che il contributo al mantenimento del figlio sarebbe stato versato da ciascun genitore direttamente allo stesso. I ricorrenti, i quali Per_1
dichiaravano altresì di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni di cui al ricorso, depositavano la dichiarazione sottoscritta dal figlio nella quale lo stesso dichiarava di Per_1 accettare la corresponsione dell'assegno di mantenimento in via diretta. Raccolte le conclusioni, il
Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso:
“- che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti;
- che entrambi i genitori si obbligano a sostenere ogni spesa per il mantenimento, il vitto,
l'alloggio e l'istruzione del figlio , in proporzione alle proprie sostanze, quanto meno Per_1
nella misura del 50%. Stessa pattuizione è stata concordata tra i coniugi relativamente alle spese straordinarie per il figlio;
Per_1
- che tale obbligo assunto da parte di entrambi i genitori deve ritenersi valido sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio e, comunque, sempre in Per_1 dipendenza dell'impegno profuso negli studi o nella ricerca di un lavoro;
- che i coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte avendo già, la IG.ra , trasferito la propria residenza ad Udine nel lontano anno 2016; Parte_1
- che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti ai fini della validità per l'espatrio;”
In ordine al contributo al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente, con note scritte per l'udienza cartolare dell'11.3.25, le parti precisavano quanto segue:
“di aver adempiuto all'integrazione richiesta dal Tribunale con decreto del 05/09/2024, chiarendo che ciascun genitore provvede direttamente al versamento della quota di propria
4 competenza, pari al 50%, delle spese ordinarie e straordinarie necessarie al mantenimento del figlio , mediante accredito diretto in favore del medesimo” Persona_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 129, parte II, s. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 1996); Controparte_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 14/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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