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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/04/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1322/2022 tra
Parte_1
[...]
ATTORE/I e
Controparte_1
CP_2 CP_3
[...] [...]
CP_4 CP_5 CP_6
CP_7 CP_6
CP_8 CP_9 CP_10
Controparte_11
CP_12 [...]
CP_13 CP_1
CP_14 CP_15
Controparte_16 CP_1
Controparte_17
CP_18
[...] CP_1
CP_19 CP_1
CP_20 [...]
CP_21 CP_6
CP_22 CP_6
CP_23 CP_6
CP_24
CP_25 CP_26
CP_27 CP_15
CP_28
CP_29
Controparte_30
CP_31
Controparte_32
CP_33 [...]
CP_34
CP_35
[...] CP_36
pagina 1 di 5
CP_37 CP_38
[...] CP_39
Controparte_40
CONVENUTO/I
Oggi 30 aprile 2025 ad ore 10:00 innanzi alla dott.ssa Maria Adelaide Satta, sono comparsi:
Per e l'avv. CONGIU MARCO . Parte_1 Parte_1
Per i convenuti Nessuno.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni e alla discussione orale. Parte attrice conferma le conclusioni come da atto di citazione.
Dopo breve discussione orale, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
pagina 2 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE MONOCRATICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Adelaide Satta ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1322/2022 promossa da:
nata a [...] il [...], C.F , nata a Parte_1 C.F._1 Parte_1
Nuoro il 30.11.1982, C.F , elettivamente domiciliate in Siniscola alla Via C.F._2 Carbonia 7, presso lo studio dell'avv. Marco Congiu che le rappresenta e difende in virtù di delega rilasciata in calce all'atto di citazione
ATTRICI
Contro
Controparte_41
[...]
CP_3 [...]
Controparte_42
[...] Controparte_43
[...] CP_44
[...]
Controparte_45
[...] CP_1
CP_14 CP_46
[...] Controparte_47
[...]
CP_18
Controparte_1
Controparte_48
Controparte_49
[...]
Controparte_50
[...]
Controparte_51
[...] [...]
CP_52 [...]
CP_28
CP_29
Controparte_30
pagina 3 di 5
CP_31
Controparte_32
Controparte_53
CP_34
CP_35
[...] CP_54
[...] Controparte_38
[...] [...]
Controparte_55
CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 30.4.2025. Parte attrice ha confermato le conclusioni come da atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 2 dicembre 2022, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_1 hanno convenuto in giudizio i convenuti indicati in epigrafe, chiedendo all'intestato Tribunale di essere dichiarate proprietarie esclusive per usucapione, del terreno per cui è causa.
A fondamento della domanda le attrici hanno dedotto di essere al possesso uti dominus da oltre 20 anni, in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, del terreno sito nel comune di Siniscola, località
Garraù, distinto in catasto al Foglio 47, mappali 14, 15, 64 di mq. 15.000 circa, confinante con proprietà eredi proprietà eredi strada interpoderale e rio Garraù; Per_1 CP_29
-che detto terreno risulta intestato a terze persone e di avere interesse a regolarizzare il loro diritto di proprietà sull' immobile, anche al fine di poter effettuare le volture presso gli uffici competenti.
La causa, nella contumacia dei convenuti, assegnata a questo giudice, istruita per documenti e prova testimoniale, viene all'udienza odierna per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c.
°°°°°°°°°
La domanda attrice merita di essere accolta.
Premesso che l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà per effetto del possesso di un bene protratto per un certo tempo. Possesso e tempo sono due requisiti base per l'istituto che ci occupa. Il possesso che consente l'usucapione deve essere pacifico e non clandestino e deve svolgersi, in modo continuativo, per il periodo prescritto dalla legge e non deve subire interruzioni. Tanto premesso, dall'esame della documentazione prodotta, si evince che i convenuti citati nella qualità di intestatari catastali o eredi degli stessi dell'immobile in oggetto sono le uniche persone interessate alla domanda, di talché il contraddittorio, a seguito della notifica dell'atto di citazione deve ritenersi correttamente instaurato tra le parti (vedi visure storiche catastali, certificato ipotecario, ecc. ).
pagina 4 di 5 Il comportamento dei convenuti, rimasti contumaci nel processo, i quali non hanno contestato la rilevanza e l'efficacia dei fatti posti a base della pretesa attorea, conferma che non vi era interesse a contrastare le ragioni dell'attrice né ad opporsi alla domanda. Quanto al merito della pretesa oggetto di causa, le testimonianze assunte nel corso del giudizio hanno confermato il possesso pacifico ed indisturbato per oltre venti anni, da parte delle odierne attrici del terreno per cui è causa. I testimoni hanno riferito che e puliscono Parte_1 Parte_1 il terreno periodicamente, lo coltivano e raccolgono i frutti pertanto hanno provato la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1158 c.c per intervenuta usucapione del bene oggetto di causa.
Si riporta uno stralcio delle dichiarazioni dei testimoni ( , escussi sulle circostanze Tes_1 Tes_2 istruttorie dedotte da parte attrice : “...dal 1990 abito vicino al terreno di cui mi si chiede ma la zona la frequentavo ancora prima del '90 per recarmi nel terreno dove dal 1990 abito. Dal 1995 circa vedo nel terreno e , lo coltivano, nel tempo hanno impiantato un frutteto e fanno anche Pt_1 Parte_1 l'orto stagionale. Non conosco i dati catastali ma confermo i nomi dei confinanti. La strada interpoderale viene attraversata anche da me per recarmi casa. ” (teste ); “Sono amica da Tes_1 tanto tempo di , ho sempre frequentato la famiglia di ma da oltre vent'anni vedo in Parte_1 Pt_1 via esclusiva e utilizzare il terreno tagliano l'erba nella primavera, fanno l'orto Pt_1 Pt_1 stagionale, hanno messo delle piante da frutta e piante di ulivi e raccolgono la frutta e le olive.
Lavorano direttamente loro il terreno. Il terreno è recintato in parte a muretto a secco, in parte a rete e paletti. ” (teste . Tes_2
Alla luce di quanto emerso in corso di causa la domanda attorea risulta quindi provata nei suoi fatti costitutivi e deve pertanto essere accolta. e devono essere dichiarate Parte_1 Parte_1 comproprietarie esclusive del terreno de quo a titolo originario in forza del possesso ultraventennale, ai sensi dell'art. 1158 c.c. per maturata usucapione. Le spese di lite, considerata la natura della causa e poiché non vi è stata opposizione alla domanda, vengono interamente compensate tra le parti.
Non deve essere ordinata la trascrizione della presente sentenza ad opera del competente Conservatore dei Registri Immobiliari (oggi Agenzia del Territorio), trattandosi di adempimento previsto dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara ( C.F.: ) e ( C.F.: Parte_1 C.F._2 Parte_1
) comproprietarie, per intervenuta usucapione, del terreno sito nel Comune C.F._1 di Siniscola, località Garraù, distinto in catasto al Foglio 47, mappali 14,15,64.
2. Spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura al difensore di parte attrice presente ed allegazione al verbale.
Nuoro, 30 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Adelaide Satta
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