Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/07/2025, n. 2687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2687 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02687/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cernusco sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano Cresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, di avvio procedimento finalizzato all’eventuale repressione di abusi edilizi sull’immobile sito in via -OMISSIS- di cui alla nota prot. n. 63489 del 25 novembre 2021;
- di tutti gli atti presupposti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cernusco usl Naviglio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che con nota prot. n. 20766 del 14 aprile 2025 il Comune ha revocato la comunicazione impugnata e ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato con la ridetta comunicazione in ragione della sopravvenuta cessione della proprietà dell’immobile da parte della ricorrente;
Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite inter partes in ragione delle motivazioni della rievoca e dell’archiviazione del procedimento;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente
Donatella Testini, Consigliere, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Tito Aru |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.