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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/11/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 403/2025
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 403/25 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale per i Minorenni di Messina resa in data 28.01.2025 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela dei minori: nato a [...] il [...]), CP_1
(nata a [...] il [...]), CP_2
(nata a [...] il [...]), Controparte_3 tutti di e Controparte_4 Controparte_5
Curatore speciale anche con fuznzioni di assistenza legale: Avv. Roberta Mauro;
proposto da
nata a [...] il [...], Cod. Controparte_5
Fisc. , ed ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Agata IT Via Trento n.2 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Giardina che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti.
APPELLANTE nei confronti di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
APPELLATO CURATORE SPECIALE dei minori, avv. Roberta Mauro
APPELLATO
nato a [...] il [...], cod. Controparte_4 fisc. , residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Patti Via Fontanelle n. 1 presso lo studio dell'Avv. RI CI, rappresentato e difeso dall' Avv. CI Maria Catena giusta procura in atti.
APPELLATO
Con sentenza n. 33/2025 resa in data 28.01.2025 il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva in limitazione della responsabilità genitoriale di Controparte_4
e disponendo l'affido dei minori e Controparte_5 CP_1 CP_2
al Servizio Sociale competente per territorio per attività di vigilanza e Controparte_3 controllo nonchè per l'attivazione di tutte le misure di supporto e sostegno al nucleo. Il Tribunale conferiva mandato al Servizio Sociale affidatario per la regolamentazione dei rapporti tra il padre e i minori e per la prosecuzione in collaborazione con il Consultorio familiare competente di un percorso di sostegno e recupero delle competenze genitoriali, confermando anche la presa in carico di e CP_1 [...]
da parte del competente servizio di NPIA per valutazione e sostegno. CP_3
***** Avverso la detta sentenza haproposto appello soltanto deducendo Controparte_5 manifesta illogicità della sentenza e violazione del'art. 333 c.p., atteso che una errata ricostruzione dei fatti sarebbe stata operata dal primo giudice in ordine alla condotta dell'odierna appellante ed alle condizioni dei minori. Con il gravame si chiede, pertanto, la reintegrazione della stessa nell'esercizio della responsabilita' CP_5 genitoriale nei confronti dei minori e con contestuale revoca CP_1 CP_3 CP_2 delle limitazioni previste nella sentenza n.33/2025, ed in via istruttoria l'audizione della psicologa-psicoterapeuta Dott.ssa Pizzolante affinche' possa rispondere sul percorso terapeutico intrapreso dall'appellante nonché, in via subordinata, una relazione aggiornata dei Servizi Sociali competenti per territorio.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. Roberta Mauro, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge. Si deduce che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondente all'interesse dei minori la misura dell'affido adottata.
******************************************** Si è costituito in giuidizio anche , chiedendo la conferma della Controparte_4 sentenza impugnata, “ritenendo che il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni sia corretto, rispettoso delle emergenze processuali, e soprattutto a tutela del superiore interesse dei minori”.
***********************************
All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso. L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. L'ampia attività istruttoria svolta in primo grado ha comprovato la condizione di crisi in cui il nucleo familiare versava al momento dell'intervento, ossia l'esistenza di un contesto familiare connotato da una accesissima conflittualità tra i due genitori, riscontrando il pericolo di pregiudizio nel percorso evolutivo e di crescita dei minori ascrivibile alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori. Tale situazione rende i due genitori non in grado di assicurare ai figli minori un contesto socio-ambientale adeguato e ricco di stimoli ed opportunità. Pertanto, pur essendo presente il legame affettivo, soprattutto con la madre, va attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita dei tre bambini nel contesto familiare di provenienza. Sussistono pertanto appieno le condizioni per disporre l'affidamento dei minori in esame al Servizio Sociale competente per territorio, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Ciò in ragione dell'elevata conflittualità tra i due genitori, incapaci di condividere le responsabilità genitoriali e di comunicare nell'interesse della prole;
sia la che il sono risultati del tutto CP_5 CP_4 incapaci di sostegno reciproco e i minori, spettatori involontari di liti, hanno riportato evidenti disagi, specie la piccola , la quale ha evidenziato un notevole disagio CP_3 emotivo e ha espresso vissuti di preoccupazione nei confronti del padre, e il di lei fratello maggiore che è stato attenzionato come ragazzino molto provato dalla CP_1 situazione familiare, emotivamente fragile e con disturbi di autoregolazione comportamentale. Pertanto, pur essendo emersa la centralità della figura materna e pur risultanto pacifico che la abbia negli anni assunto in prevalenza le responsabilità di cura, CP_5 accudimento e gestione della prole a fronte della figura paterna, rimasta periferica e distante oltre che disattacata e superficiale (anche in ragione del fatto che non vi è stata una convivenza stabile della coppia genitoriale), significative sono risultate le criticità imputabili alla ello svolgimento del suo ruolo genotoriale. CP_5
Dai test compiuti è emerso che la madre dei tre minori ha tratti di personalità clinica ossessiva compulsiva molto elevata, oltre a problematiche specifiche relative alla alienazione nei rapporti interpersonali;
la stessa, inoltre, ha manifestato scarso altruismo e una ridotta capacità di stabilire legami affettivi (vedi sul punto relazione del Consultorio familiare). Tale personalità può ritenersi per certi aspetti analoga a quella del , il quale CP_4 presenta anch'egli una personalità ossessivo compulsiva, incline alla impulsività; l'uomo ha cercato di nascondere eventuali problematiche, ha palesato una certa instabilità pur cercando di apparire adeguato, ed è risultato certamente poco assertivo nei confronti della prole (la piccola ha persino narrato di violenze fisiche e ha CP_3 descritto la figura paterna come minacciosa). Posto che i due genitori allo stato non solo non riescono a mantenere una relazione equilibrata ma sono del tutto incapcai di collaborare nell'interesse della prole, ancora in tenera età, l'affido disposto è corretto al fine di evitare che ciò possa continuare ad incidere negativamente sulla serena crescita dei bambini. In conclusione, dunque avuto riguardo alle criticità rappresentate sia nella personalità di ciascuno che nel rapporto tra i componenti della coppia genitoriale, sussistono le condizioni per disporre la limitazione della responsabilità genitoriale non solo del ma anche della sui figli minori. D'altronde non può non CP_4 CP_5 evidenziarsi che con il provvedimento impugnato è stato comunque disposto il collocamento dei minori presso la madre e una graduale ripresa dei rapporti anche con il genitore non collocatario, mediante periodiche videochiamate ma anche mediante incontri di presenza da svolgere, almeno in una prima fase e sempre previo consenso dei minori, con modalità protetta. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che nessuna indagine suppletiva debba essere svolta in questo grado del giudizio. Le condizioni del nucleo familiare, in atti, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Le superiori emergenze non consentono allo stato di ritenere la da sola CP_5 adeguatamente capace di gestire i minori, pur avendo nei confronti dei figli un sincero e notevole affetto. Le relazioni acquisite non permettono allo stato di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali (entrambi si sono descritti come capaci e pienamente accudenti rispetto ai figli), e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento oggi impugnato e valutato che, allo stato, il provvedimento più idoneo ad assicurare alla prole un adeguato e armonioso percorso evolutivo sia quello dell'affido ai servizi sociali con collocazione presso la madre odierna appellante. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nei minori proprio l'esigenza di un contesto relazionale senza pregiudizio della relazione con i genitori. L'affido disposto costituisce pertanto una grande opportunità di crescita dei minori. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 33/2025 del Tribunale per i Minorenni di Messina resa in data 28.01.2025, appellata da Controparte_5
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Sezione per i minorenni, composta da: dott. Carmelo Blatti ……………………………… Presidente dott.ssa Daria Orlando………………………….... Consigliere dott.ssa Daniela Urbani ……..…………………….Consigliere est. dott. Cinzia Calì …………………………… Esperta dott. Giuseppe Crisafulli ……….…………………..Esperto ha emesso la seguente SENTENZA nel procedimento n. 403/25 RG V.G. instaurato con
APPELLO avverso la sentenza n. 33/2025 del Tribunale per i Minorenni di Messina resa in data 28.01.2025 avente ad oggetto l'adozione di provvedimenti in limitazione della responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 333 c.c. a tutela dei minori: nato a [...] il [...]), CP_1
(nata a [...] il [...]), CP_2
(nata a [...] il [...]), Controparte_3 tutti di e Controparte_4 Controparte_5
Curatore speciale anche con fuznzioni di assistenza legale: Avv. Roberta Mauro;
proposto da
nata a [...] il [...], Cod. Controparte_5
Fisc. , ed ivi residente in [...], C.F._1 elettivamente domiciliata in S. Agata IT Via Trento n.2 presso lo studio dell'Avv. Sabrina Giardina che la rappresenta e difende per procura rilasciata in atti.
APPELLANTE nei confronti di Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina
APPELLATO CURATORE SPECIALE dei minori, avv. Roberta Mauro
APPELLATO
nato a [...] il [...], cod. Controparte_4 fisc. , residente in [...], C.F._2 elettivamente domiciliato in Patti Via Fontanelle n. 1 presso lo studio dell'Avv. RI CI, rappresentato e difeso dall' Avv. CI Maria Catena giusta procura in atti.
APPELLATO
Con sentenza n. 33/2025 resa in data 28.01.2025 il Tribunale per i minorenni di Messina statuiva in limitazione della responsabilità genitoriale di Controparte_4
e disponendo l'affido dei minori e Controparte_5 CP_1 CP_2
al Servizio Sociale competente per territorio per attività di vigilanza e Controparte_3 controllo nonchè per l'attivazione di tutte le misure di supporto e sostegno al nucleo. Il Tribunale conferiva mandato al Servizio Sociale affidatario per la regolamentazione dei rapporti tra il padre e i minori e per la prosecuzione in collaborazione con il Consultorio familiare competente di un percorso di sostegno e recupero delle competenze genitoriali, confermando anche la presa in carico di e CP_1 [...]
da parte del competente servizio di NPIA per valutazione e sostegno. CP_3
***** Avverso la detta sentenza haproposto appello soltanto deducendo Controparte_5 manifesta illogicità della sentenza e violazione del'art. 333 c.p., atteso che una errata ricostruzione dei fatti sarebbe stata operata dal primo giudice in ordine alla condotta dell'odierna appellante ed alle condizioni dei minori. Con il gravame si chiede, pertanto, la reintegrazione della stessa nell'esercizio della responsabilita' CP_5 genitoriale nei confronti dei minori e con contestuale revoca CP_1 CP_3 CP_2 delle limitazioni previste nella sentenza n.33/2025, ed in via istruttoria l'audizione della psicologa-psicoterapeuta Dott.ssa Pizzolante affinche' possa rispondere sul percorso terapeutico intrapreso dall'appellante nonché, in via subordinata, una relazione aggiornata dei Servizi Sociali competenti per territorio.
***** Si è costituito in giudizio il curatore speciale dei minori, Avv. Roberta Mauro, chiedendo il rigetto dell'appello così come proposto e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi come per legge. Si deduce che correttamente il Tribunale di prime cure ha valutato corrispondente all'interesse dei minori la misura dell'affido adottata.
******************************************** Si è costituito in giuidizio anche , chiedendo la conferma della Controparte_4 sentenza impugnata, “ritenendo che il provvedimento reso dal Tribunale per i Minorenni sia corretto, rispettoso delle emergenze processuali, e soprattutto a tutela del superiore interesse dei minori”.
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All'odierna udienza, viste le conclusioni delle parti, la Corte ha così deciso. L'appello va rigettato e, per l'effetto, la sentenza impugnata va confermata. L'ampia attività istruttoria svolta in primo grado ha comprovato la condizione di crisi in cui il nucleo familiare versava al momento dell'intervento, ossia l'esistenza di un contesto familiare connotato da una accesissima conflittualità tra i due genitori, riscontrando il pericolo di pregiudizio nel percorso evolutivo e di crescita dei minori ascrivibile alle forti limitazioni nell'espletamento delle competenze parentali da parte dei genitori. Tale situazione rende i due genitori non in grado di assicurare ai figli minori un contesto socio-ambientale adeguato e ricco di stimoli ed opportunità. Pertanto, pur essendo presente il legame affettivo, soprattutto con la madre, va attribuito rilievo alla prognosi in ordine al percorso di crescita dei tre bambini nel contesto familiare di provenienza. Sussistono pertanto appieno le condizioni per disporre l'affidamento dei minori in esame al Servizio Sociale competente per territorio, in limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori. Ciò in ragione dell'elevata conflittualità tra i due genitori, incapaci di condividere le responsabilità genitoriali e di comunicare nell'interesse della prole;
sia la che il sono risultati del tutto CP_5 CP_4 incapaci di sostegno reciproco e i minori, spettatori involontari di liti, hanno riportato evidenti disagi, specie la piccola , la quale ha evidenziato un notevole disagio CP_3 emotivo e ha espresso vissuti di preoccupazione nei confronti del padre, e il di lei fratello maggiore che è stato attenzionato come ragazzino molto provato dalla CP_1 situazione familiare, emotivamente fragile e con disturbi di autoregolazione comportamentale. Pertanto, pur essendo emersa la centralità della figura materna e pur risultanto pacifico che la abbia negli anni assunto in prevalenza le responsabilità di cura, CP_5 accudimento e gestione della prole a fronte della figura paterna, rimasta periferica e distante oltre che disattacata e superficiale (anche in ragione del fatto che non vi è stata una convivenza stabile della coppia genitoriale), significative sono risultate le criticità imputabili alla ello svolgimento del suo ruolo genotoriale. CP_5
Dai test compiuti è emerso che la madre dei tre minori ha tratti di personalità clinica ossessiva compulsiva molto elevata, oltre a problematiche specifiche relative alla alienazione nei rapporti interpersonali;
la stessa, inoltre, ha manifestato scarso altruismo e una ridotta capacità di stabilire legami affettivi (vedi sul punto relazione del Consultorio familiare). Tale personalità può ritenersi per certi aspetti analoga a quella del , il quale CP_4 presenta anch'egli una personalità ossessivo compulsiva, incline alla impulsività; l'uomo ha cercato di nascondere eventuali problematiche, ha palesato una certa instabilità pur cercando di apparire adeguato, ed è risultato certamente poco assertivo nei confronti della prole (la piccola ha persino narrato di violenze fisiche e ha CP_3 descritto la figura paterna come minacciosa). Posto che i due genitori allo stato non solo non riescono a mantenere una relazione equilibrata ma sono del tutto incapcai di collaborare nell'interesse della prole, ancora in tenera età, l'affido disposto è corretto al fine di evitare che ciò possa continuare ad incidere negativamente sulla serena crescita dei bambini. In conclusione, dunque avuto riguardo alle criticità rappresentate sia nella personalità di ciascuno che nel rapporto tra i componenti della coppia genitoriale, sussistono le condizioni per disporre la limitazione della responsabilità genitoriale non solo del ma anche della sui figli minori. D'altronde non può non CP_4 CP_5 evidenziarsi che con il provvedimento impugnato è stato comunque disposto il collocamento dei minori presso la madre e una graduale ripresa dei rapporti anche con il genitore non collocatario, mediante periodiche videochiamate ma anche mediante incontri di presenza da svolgere, almeno in una prima fase e sempre previo consenso dei minori, con modalità protetta. Alla luce delle superiori risultanze, ritiene questa Corte che nessuna indagine suppletiva debba essere svolta in questo grado del giudizio. Le condizioni del nucleo familiare, in atti, non sono così significativamente mutate da revocare in dubbio la valutazione prognostica già effettuata in primo grado. Le superiori emergenze non consentono allo stato di ritenere la da sola CP_5 adeguatamente capace di gestire i minori, pur avendo nei confronti dei figli un sincero e notevole affetto. Le relazioni acquisite non permettono allo stato di prevedere in tempi brevi il recupero delle competenze parentali. Entrambi i genitori non hanno mostrato consapevolezza in ordine alle criticità riscontrate, né per ciò che riguarda la relazione di coppia né per ciò che riguarda le proprie competenze genitoriali (entrambi si sono descritti come capaci e pienamente accudenti rispetto ai figli), e tale scarsa consapevolezza limita fortemente il percorso progettuale di recupero delle competenze parentali mancando processi di riflessione e motivazione verso un cambiamento. Correttamente il Tribunale dei Minori ha, quindi, ritenuto sussistenti le condizioni per l'adozione del provvedimento oggi impugnato e valutato che, allo stato, il provvedimento più idoneo ad assicurare alla prole un adeguato e armonioso percorso evolutivo sia quello dell'affido ai servizi sociali con collocazione presso la madre odierna appellante. Ritiene infatti questa Corte che, alla luce delle emergenze in atti, debba ravvisarsi nei minori proprio l'esigenza di un contesto relazionale senza pregiudizio della relazione con i genitori. L'affido disposto costituisce pertanto una grande opportunità di crescita dei minori. Alla luce delle superiori considerazioni, non può che confermarsi integralmente la sentenza impugnata. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Conferma la sentenza n. 33/2025 del Tribunale per i Minorenni di Messina resa in data 28.01.2025, appellata da Controparte_5
Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Così deciso in Messina, in esito alla camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Daniela Urbani dott. Carmelo Blatti