Articolo 1 della Legge 28 dicembre 1962, n. 1791
Articolo 2
Versione
30 gennaio 1963
Art. 1.
E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio finanziario 1959-60 per indennita' e rimborso di spese di trasporto a favore di personale universitario per missioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore.
Entrata in vigore il 30 gennaio 1963