Art. 1.
E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio finanziario 1959-60 per indennita' e rimborso di spese di trasporto a favore di personale universitario per missioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore.
E' data sanatoria all'eccedenza di spesa di lire 2.200.000 verificatasi nell'esercizio finanziario 1959-60 per indennita' e rimborso di spese di trasporto a favore di personale universitario per missioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione per conto dei servizi dell'Istruzione superiore.