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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati
dott. Giuseppe De Tullio Presidente
dott. Massimo Sensale Consigliere dott. Luigi Mancini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al numero 2900 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
'(c.f. C.F. 1
), 1) e Parte_2 ( Codice Fiscale 2 Parte 1
rappresentati e difesi dall'avv. Giovannangelo de Giovanni, giusta procura in atti
Appellanti
E
(c.f. C.F. 3 ), OP_2 (c.f. OP_1 e OP_3 (c.f. C.F. 5 ), rappresentati e C.F. 4
difesi dall'avv. Antonio De Stefano, giusta procura in atti
Appellati
FATTI DI CAUSA
CP_6 presso il Tribunale di Avellino, per chiedere il del sinistro per conto dell'Ina '
risarcimento del danno: il primo, per la somma di euro 2.300.000,00 di cui € 1.000.000,00 per danno patrimoniale oltre € 1.300.000,00 per danno non patrimoniale oltre danno biologico da ITT e ITP, oltre rivalutazione e interessi di legge;
i secondi per la somma di euro 950.000,00 di cui € 350.000,00 cadauno per danni morali ed euro 250.000,00 per danni patrimoniali legati alla perdita di futuri redditi oltre rivalutazione e interessi di legge.
Il sinistro si sarebbe verificato, a detta degli attori, in quanto la IA Y, nel mentre procedeva sulla via provinciale Piano / S. Pietro- frazione Caliano, in direzione di S. Pietro, all'incrocio con la strada Viale Marinai D'Italia, invadeva la corsia opposta di marcia tagliando la strada alla moto YAMAHA guidata da OP_1 che procedeva nell'opposta direzione e che, a causa dello scontro, cadeva a terra e veniva soccorso da alcuni passanti e portato d'urgenza all'ospedale di Solofra. Qui, valutata la gravità delle lesioni riportate, veniva trasferito all'ospedale di S. Maria di Loreto Nuovo dove veniva ricoverato per diversi mesi, subendo diversi interventi chirurgici e, successivamente, necessitava di cure specialistiche presso l'ospedale di Montecatone.
2.Si costituivano la OP_5 la OP_7
OP_4
Deducevano:
che era intervenuta transazione con OP_2 OP_3 OP_1 nonché con il difensore degli stessi;
e CP 8
che in ragione della transazione, i detti soggetti accettavano la somma di euro 800.000,00
a saldo di quanto dovuto dall'assicurazione, dichiaravano di non avere altro a pretendere nei solo confronti della assicurazione, ma non nei confronti degli altri responsabili, rinunciavano ad ogni azione sia civile che penale;
che con il pagamento cessava la materia del contendere nei confronti di CP_7 nel giudizio instaurato innanzi OP_4 e OP_5
al tribunale di Avellino.
Chiedevano dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con estromissione dal giudizio della OP_9
Si costituivano Parte 1 e Parte 2
Deducevano: 'mentre procedeva sulla sua corsia di marcai, era che l'auto condotta da Parte 1
preceduto da un camion che si fermava;
che dopo tale arresto, il Pt 1 che era giunto a ridosso della parte posteriore del camion, pur conseguendo totale interdizione dell'angolo visuale, procedeva ad inserire l'indicatore svolta a sinistra, portandosi con la parte anteriore della vettura al di là della sagoma di ingombro del camion;
che a seguito dai tal e manovra, il Pt 1 mpattava con la moto che procedeva nella opposta corsa, in contiguità della sagoma del camion;
che era configurabile un concorso di colpa del conducente della moto, il quale, in violazione dell'art. 145 c.d. strada, non teneva la destra, né azionava il sistema di frenata e non compiva manovre di emergenza;
che l'invasione della semicarreggiata opposta non comporta necessariamente la colpa esclusiva ed assorbente del conducente del veicolo che abbia oltrepassato la linea mediana, occorrendo verificare la diligenza del comportamento dell'altro veicolo, al fine di superare la presunzione di concorso di colpa di cui all'art. 2054 c.c.; che la quantificazione dei danni era eccessiva.
Chiedevano di:
rigettare la domanda;
in subordine, di accertare il concorso di responsabilità tra i veicoli.
4. Con sentenza parziale n. 888/2011, il tribunale di Avellino dichiarava l'estromissione delle assicurazioni, proseguendo il giudizio, per la differenza, nei confronti e Parte 2di Parte 1
5. Al giudizio venivano acquisiti: stralcio del giudizio penale;
nota informativa preliminare circa le lesioni occorse a OP_1 e quella successiva definitiva;
sit rese
' documentazione medica;
fascicolo da Testimone_1 Testimone 2 Persona 1
fotografico; consulenza tecnica dopositata dalla Procura della Repubblica nel procedimento n. 6937/2009 RGNR, affidata all'ing. Persona 2
6. Il Tribunale di Avellino, con sentenza definitiva n. 2384 del 2019, così decideva:
“1) Dichiara la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistroParte_1 stradale del 10.06.09, accogliendo, entro i limiti che seguono, le domande proposte da
' OP 2 e OP_3 OP 1 'con vincolo di solidarietà, al risarcimento del 2) Condanna Parte 2 e Parte 1 danno sofferto da OP 1 che liquida in euro 282.984,00 all'attualità, a titolo di integrazione rispetto ai già percepiti euro 760.000,00 a lui corrisposti il 14.04.11 ad esaurimento del massimale di polizza, da OP 7 quale impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura IA Y targata DD 24631 di proprietà di Parte 2 oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
Parte 13) Condanna altresì i predetti Parte 2 e , sempre con vincolo di solidarietà, al risarcimento del danno in favore dei coniugi OP_2 e CP_3
[...] , che quantifica in euro 30.000,00 per ciascuno, all'attualità, a titolo di integrazione, rispetto ai già percepiti euro 8.000,00 per ciascuno, loro corrisposti nella già indicata data,
OP 7 ; oltre interessi al tasso legale dalla presente pronuncia al soddisfo;
da
4) Condanna, infine, i predetti sempre con vincolo di Parte 2 e Parte 1 '
solidarietà al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.229,00 per esborsi, oltre netti euro 8.216,80, come innanzi determinati, ed oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap se dovuti, con attribuzione al difensore anticipatario, avv. Antonio De Stefano"
Il Tribunale affermava:
che dal comportamento delle parti, dalla espletata prova orale e dalla prodotta documentazione (tratta dal procedimento penale, valutati quali elementi di prova di natura indiziaria), erano emersi sufficienti elementi per affermare che la condotta di guida del Pt_1 imprudente ed inosservante delle norme di circolazione e di quelle di comune prudenza, fosse stata causa esclusiva della collisione tra i mezzi e, quindi, delle lesioni, in quanto, in palese violazione del "principio infornatore della circolazione (art. 140) effettuava il superamento dell'autobetoniera che lo precedeva e che era ferma in prossimità dell'incrocio stradale, costituendo così pericolo ed intralcio alla circolazione e per aver violato l'art. 143
(posizione dei veicoli sulla carreggiata), non mantenendosi sulla destra della semicarreggiata;
che il Pt 1 on aveva osservato l'obbligo di precedenza, di cui all'art. 145, comma 1°e 2°, per esser tenuto, in ogni caso, a concedere la precedenza al mezzo antagonista che, provenendo dall'opposta direzione di marcia, ne aveva diritto;
che il Pt 1 veva violato il disposto dell'art. 148 (Sorpasso). Nella specie, il Pt 1 vrebbe dovuto accertarsi preventivamente di avere sufficiente visibilità per effettuare la manovra senza costituire pericolo o intralcio;
che sussisteva il nesso di causalità tra le violazioni commesse da Pt 1 la collisione con il motociclo condotto da OP 1 che la immediatezza della collisione era emersa dalle deposizioni dei testi;
che, quanto al comportamento di guida di OP_1 , in particolare quanto alla posizione sulla carreggiata e alla velocità osservata nel contesto loco-temporale, non poteva essere valutata la circostanza secondo cui il CP 1 si era trovato a marciare non rigorosamente sul lato destro, ma al centro della corsia di marcia, in quanto tale affermazione del teste Tes_2 era frutto di opinione personale;
che, per altro, l'affermazione del teste Tes_2 era smentita dallo schizzo planimetrico allegato all'informativa dei Carabinieri;
che, considerata la repentinità e imprevedibilità della manovra del Pt 1 e l'estrema vicinanza del motociclista, doveva ritenersi che questo, trovata la semicarreggiata percorsa occupata all'improvviso dall'auto IA Y, non aveva avuto tempo per eseguire azione frenante, né aveva potuto compiere altra manovra di emergenza nel tentativo di evitare la collisione;
che la visibilità consiste nella possibilità di vedere a distanza un oggetto. Se per il conducente dell'autobetoniera l'avvistamento era stato possibile per essere libero lo spazio intercorrente tra il mezzo e il motociclo in fase di avvicinamento, invece la irregolare manovra della IA Y di imprevedibile spostamento dalla parte posteriore dell'autobetoniera doveva essere stata percepita dal CP_1 solo nel momento di sua esecuzione, quando era impossibile fare uso del sistema frenante o compiere altra manovra di emergenza;
che, nella specie, il tempo intercorso tra l'avvistamento della IA Y da parte del conducente il motociclo e l'impatto era stato pari, se non inferiore, ad un secondo, il che aveva comportato l'impossibilità di azionare il sistema frenante o eseguire altra manovra di emergenza per evitare la collisione. Sul punto vi erano anche le considerazioni del consulente del, PM ing. Per_2, la cui relazione era stata acquisita al giudizio;
che, in ordine alla individuazione del punto di impiatto tra i mezzi, i Carabinieri verbalizzanti lo avevano individuato molto in prossimità del margine sinistro della carreggiata (nella direzione di marcia Piano-San Pietro), nonchè dell'intersezione della SP con viale Marinai
d'Italia. Dalla individuazione del punto d'impatto era emerso che il CP_1 proveniva osservando la destra (nonostante attraversasse l'area di intersezione tra la SP e Viale
Marinai d'Italia, per cui avrebbe potuto occupare la parte centrale della sua semicarreggiata per evitare possibili collisioni con veicoli che si immettessero sulla SP senza osservare il segnale di stop); che, in ordine alla velocità tenuta dal motociclo, soccorreva la relazione del consulente, ing.
Per 2, eseguita nell'ambito del procedimento penale, che aveva valutato in circa 36 km/h la velocità tenuta dal motociclo, considerata nei limiti fissati dal codice della strada e comunque adeguata alle condizioni di tempo e di luogo. Nel calcolo della velocità il consulente, ing.
Per_2, aveva tenuto conto dell'arretramento della IA Y di circa due metri rispetto al punto di impatto;
che il CP 1, in occasione del sinistro, aveva riportato la frattura pluriframmentaria della prima vertebra cervicale (C1), paraplegia da lesione midollare per frattura da scoppio di D5-
D5 (A.S.I.A. "A" - livello neurologico D5), lussazione bilaterale sternoclaveare, frattura scapola sx, focolai contusivi polmonari, frattura esposta bialleolare caviglia sx", per cui il
CTU aveva quantificato inabilità temporanea totale in gg. 40, inabilità temporanea parziale al 50% in gg 40 r parziale al 25% in gg 40; che erano residuati gravi esti permanenti, in dicati nella relazione del CTU nella misura del
92%, con una successiva precisazione resa all'udienza del 15.11.2018 di range ricompreso, tra l'85 e il 92%;
che la lesione poteva quantificarsi nella misura del 88%, che con riferimento all'età del danneggiato al verificarsi dell'evento (23 anni e 6 mesi), il danno risarcibile all'attualità utilizzando le tabelle predisposte dall'Osservatorio istituito presso il tribunale di Milano, relative all'anno 2019, ammontava ad euro 948.314,00 per danno biologico, ed a euro 6.860,00 per danno da ITT ed ITP;
che per la gravità delle lesioni, si poteva personalizzare l'importo nella misura del 10%, pari ad euro 94.831,00; per cui il danno, all'attualità ammontava ad euro 1.043.145,00, oltre danno da ITT ed ITP;
che in data 14.4.2011 I CP 7 aveva corrisposto a OP 1 (ad esaurimento del massimale di polizza) la somma di euro 760.000,00; che devalutando gli attuali euro
1.043.145,00 al 10 giugno 2009, si otteneva un danno quantificabile a tale data in euro
929.590.00. Rivalutando tale importo, oltre interessi, alla data del 14.4.2011 si perveniva all'importo dovuto di euro 995.313,00. Atteso il versamento, sempre in data 14.4.2011, di euro 760.000,00, residuava un debito di euro 235.313,00. Calcolando gli interessi e la rivalutazione dal 14.4.2011 all'attualità, si perveniva all'importo di euro 275.351,00, ai quali si dovevano sommare euro 7.633,00 (importo rivalutato di euro 6.860,00 per ITT e ITP). II totale complessivo dovuto ad integrazione del danno non patrimoniale era di ero
282.984,00; che a OP 2 e OP_3 doveva riconoscersi la somma di euro
30.000,00 per ciascuno, a titolo di danno non patrimoniale, quale danno riflesso dalla sofferenza patita dal congiunto. 7. Parte 1 e Parte_2 hanno promosso appello.
Con il primo motivo, denunciano la violazione dell'art. 2054 c.c. e l'erroneità del mancato riconoscimento del concorso di colpa in capo al [...]
Pt 3
che l'istruttoria non ha consentito di accertare pienamente la dinamica del sinistro e la misura delle singole colpe;
che dalla prova testimoniale emerge la colpa, seppure di modesta entità, del conducente del motoveicolo;
che il teste Testimone 2 dichiarò: "lo schianto con la motocicletta fu immediato ritengo che la motocicletta non tenesse la sua destra rigorosamente circolasse al centro della sua corsia di marcia (...); confermo l'ultimo capitolo della citata memoria istruttoria ritengo che la motocicletta non procedeva a velocità moderata. Dopo l'impatto la IA Y indietreggiò di oltre un metro (...); la betoniera occludeva del tutto la visuale mia e di Parte_1 che il teste Testimone 3 dichiarò: "preciso che l'invasione non era totale ma comunque sufficiente a determinare l'impatto con il motociclo proveniente dalla direzione opposta;
preciso che lo spostamento di svolta non ha impiegato un percorso tale da determinare la totale invasione della corsia opposta;
preciso che sebbene non abbiamo rilevato la velocità sicuramente mi risulta che il motociclo effettuò un volo di un decina di metri (...); preciso ancora che nel luogo del sinistro per cui è causa non sono state rilevate tracce di frenata"; che il teste autista della betoniera) dichiarò: "subito dopo il passaggio della Persona 1
moto, avvertivo un botto malgrado avessi intrapreso la manovra di svolta a sinistra;
come da me detto ai Carabinieri poco prima di svoltare a sinistra avevo già notato che l'auto IA
Y che sporgeva di poco dal retro del mio veicolo (...); presumo di essermi fermato la Y voleva superarmi ma impattava immediatamente con il motociclo (...); preciso che la motocicletta era in fase di accelerazione;
al momento in cui mi ha oltrepassato il camion, la moto si trovava al centro della corsia";
che la IA Y, al momento dell'impatto, era quasi ferma;
che lo spostamento della IA Y era determinato dalla velocità della motocicletta;
che ai sensi dell'art. 141 c.d. strada io motociclo avrebbe dovuto ridurre la velocità nel mentre impegnava la zona di intersezione, vista anche la presenza del camion;
che il Pt 1 entava la manovra di sorpasso, quindi non invadeva la corsia opposta;
che dunque il motociclista non teneva rigorosamente la sua destra (art. 145 cod. strada);
che la sentenza penale, che ha dichiarato la prescrizione del reato, non contiene alcun elemento a suffragio della dinamica;
che la consulenza disposta dal PM non ha apportato elementi decisivi. Il consulente, infatti,
-ha importato lo schizzo planimetrico dei rilievi effettuati dai Carabinieri;
-non si è avvalso di misurazioni o rilievi diretti sulla posizione dei mezzi;
- ha applicato una simulazione metodologica (calcolo balistico) estranea a quella fondata sul principio di conservazione della quantità di moto;
- non è stata suffragata da corrispondente CTU;
che il Consulente del PM ha concluso: "in relazione a quanto sopra esposto, la causa fisica predominante dell'evento è da ricercarsi verosimilmente, nell'occupazione della corsia di marcia dal margine destro verso il margine sinistro della carreggiata (direzione San Pietro-
Piano) posta in essere dal conducente dell'autovettura IA Y targata AM 503 sig. [...] Parte 1 Dalla ricostruzione dinamica non emergono profili di responsabilità a carico di
OP 1 conducente del motociclo AH YZF R (...). Il quale, all'atto del sinistro, viaggiava indossando il casco protettivo come prescritto dal vigente cds tenendo una velocità inferiore a quella del limite (limite fissato in 50 km/h oltre che commisurata alle condizioni della strada e del veicolo che conduceva (...)";
che il concetto di predominanza impediva un approfondimento in ordine al concordo di responsabilità;
che la ricostruzione dell'ing. Per 2 era stata carente;
che il tribunale aveva aderito alle conclusioni del consulente, senza tenere conto delle critiche sollevate in primo grado;
che il tribunale non aveva disposto una CTU che accertasse le velocità dei due veicoli sulla base del principio di conservazione della quantità di moto;
che il quantum del risarcimento è spropositato. Il richiamo a tabelle di più comune uso è generico e non è conoscibile il percorso valutativo applicato per il riconoscimento delle percentuali di danno biologico;
che il tribunale non ha detto a quali tabelle abbia fatto riferimento.
Hanno chiesto di:
assecondare la richiesta di CTU disponendo incarico di determinare le rispettive velocità
- fondata sul principio (della Fisica) di mediante l'applicazione della metodologia conservazione della quantità di moto. In ogni caso o in mero subordine accogliere l'atto di appello - dichiarare non superata la presunzione di pari corresponsabilità ex art. 2054 c.c. nel sinistro per cui è causa, ovvero il concorso di colpa di OP_1 nella produzione dell'evento nella misura del 30% ovvero in quella ritenuta di giustizia, riducendo per equivalente misura percentuale, gli importi risarcitori liquidati in prime cure.
In via gradata ritenere congrua la somma di € 800.000,00 ad oggi incamerata dalle controparti e di cui alla richiamata transazione con i propri coassicuratori.
Vinte le spese e competenze di lite da porsi a carico dello Stato per le ammissioni conseguite.
8. Si sono costituiti OP_1 OP 2 e OP_3 ' contestando l'appello, in quanto infondato ed eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.
A detta delle parti appellate, all'esito dell'istruttoria è stata accertata la responsabilità esclusiva dell'appellante nella causazione del sinistro, avendo avuto, l'attuale appellato, un comportamento responsabile e diligente alla guida della sua moto.
Circa il secondo motivo di censura, appare superfluo una ulteriore perizia, poiché una perizia
è stata già redatta in fase di indagini preliminari dal consulente del P.M. ing. Per 2 ed è stata utilizzata dal Giudice del primo grado come elemento indiziario a sostegno di una dinamica chiarita dal verbale dei carabinieri con relativi allegati, nonché dalle testimonianze rese nell'ambito del giudizio che hanno confermato la responsabilità esclusiva di [...] conducente della IA Y, poiché il CP_1 procedeva nei limiti di velocità Parte 1
sanciti dalla legge.
Chiedono il rigetto dell'appello.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Gli appellanti lamentano che il tribunale non abbia accertato il concorso di colpa imputabile a OP_1 per non avere questi mantenuto la destra nel percorre la sua corsia di marcia e per non avere rispettato i limiti di velocità imposti sul tratto di strada in questione, concorrendo, così, a provocare il sinistro.
Le censure meritano accoglimento, ai sensi della motivazione che segue.
1.1.Preliminarmente, deve essere chiarito che in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. tra tante, Cass.
23431/2014; 7479/2020; 22837/2024).
1.2. Dalle dichiarazioni dei testimoni ascoltati in primo grado ( Tes_2 ; Tes_3 ; Per_1 ) emerge che la IA Y, ferma dietro il camion betoniera, a sua volta fermo, si sia sporta sulla sinistra, al fine di superare il camion, e che il motociclo percorreva il centro della carreggiata: in quel mentre, l'automobile veniva attinta dal motociclo condotto dal CP_1 .
Atteso che è emerso che la betoniera fosse ferma nella sua corsia di marcia, verso il centro della carreggiata, in quanto in procinto di svoltare sulla sinistra, è da ritenere che la IA
Y, nel tentare il sorpasso, abbia invaso la corsia opposta.
Deve però escludersi che abbia invaso per intero la corsia opposta, ma deve ritenersi che l'abbia invasa solo in parte. Tanto emerge dalle dichiarazioni testimoniali, ma anche dal punto di impatto della IA Y. Questa, infatti, è stata attinta dal motociclo nella parte anteriore sinistra e nella fiancata sinistra: ove avesse invaso di traverso, per intero, la corsia di marcia opposta, la Pt 4 Y sarebbe stata attinta nella fiancata destra.
Il punto di impatto tra i due veicoli è ritratto nelle fotografie scattate dai Carabinieri intervenuti dopo il sinistro ed anche allegate alla perizia di parte prodotta dagli appellanti in questo grado giudizio. 0/06/2008 13:14
Va precisato che il punto di impatto è facilmente identificabile, atteso che da quel punto partono i segni dell'arretramento della Lanca Y, avvenuto a causa dell'urto.
Come evincibile dalla fotografia, il punto di impatto non è posto nelle vicinanze del margine destro della corsia percorsa dal motociclo, ma si trova subito a destra della linea di mezzeria che divide le due corsie di marcia. Tale posizione è stata riscontrata anche del consulente del PM, ing. Per_2 - che ha fatto esclusivamente uso delle fotografie e della planimetria realizzate dai Carabinieri - il quale, a pg. 22 della sua relazione scriveva:
Il motociclo YAMAHA YZF-R6 targato DD 24631 condotto dal sig. AN CA procedeva nella direzione di marcia San Pietro - Piano tenendo una traiettoria parallela all'asse longitudinale del veicolo occupando una zona immediatamente a destra della mezzeria della corsia di marcia.
L'ing. Per 2, dunque, individuava la posizione del motociclo nella zona “immediatamente a destra" della mezzeria.
1.3. I Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro, nell'approntare lo schizzo dei luoghi, rappresentavano come segue il punto d'urto:
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Invero, la rappresentazione grafica operata dai Carabinieri non appare fedele allo stato dei luoghi come emergente dalle fotografie scattate dagli stessi Carabinieri.
Il CTU, ing. Per_2, ha individuato, nell'allegato D alla sua relazione, la zona in cui presumibilmente è avvenuto il sinistro. ALESSANDR
LIMA
Come evidente, l'ing. Per_2 individua la probabile zona del sinistro delimitandola con un cerchio, che per altro comprende in parte anche la corsia opposta a quella di percorrenza del CP 1.
Sul punto, la relazione di parte, prodotta dagli appellanti, chiarisce come, alla luce dello stato dei luoghi emergente dalle fotografie, avrebbe dovuto essere vergato il grafico:
"Difatti, analizzando le foto agli atti e andando a rapportare la distanza conosciuta della larghezza della carreggiata, paria a 6.5 m, rispetto a quella sulla stessa direttrice ottenuta congiungendo il margine dalla carreggiata con il punto di impatto risulterà che quest'ultimo si trova ad una distanza di circa metri 2,10 dalla carreggiata e quindi circa 1,10 metri dal centro della strada. Basandosi sulle foto si è potuto ricostruire quale fosse il reale punto di impatto con sovrapposizione che smentisce la Planimetria redatta dai Carabinieri:
Posizione Moto 200.905 m e
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Foto dell'epoca dell'evento e confrontando i vari coni ottici con quelli delle conferma della reale posizione del punto di impatto: Rendering con il reale
10/06/2008 13:14
punto di impatto Foto dell'epoca
Rendering con il reale punto di carreggiata impatto e inserimento della betoniera che occupa la sua 0/06/2008 13:15
Foto dell'epoca Rendering con il reale punto di impatto
Foto dell'epoca
LURIZANS Rendering con il reale punto d'impatto
1.4. E' necessario precisare che la planimetria redatta dai Carabinieri non fa piena prova fino a querela di falso, né può ritenersi attendibile, tanto da non potere essere messa in dubbio dagli altri elementi emergenti dalla istruttoria.
È principio consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, quello per cui l'atto pubblico (e, dunque, anche il rapporto della polizia) fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale valutabile unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 9037/2019; 3787/2012; 9251/2010; 3787 del 2012).
La Corte di cassazione, nell'arresto n. 10376/2024, ha precisato che "con riferimento agli accertamenti espletati dall'autorità di pubblica sicurezza, "giunta sul luogo
- da parte di questa Corte che "il nell'immediatezza dell'incidente", si è affermato
- particolare affidamento che si deve all'organo che li ha effettuati", rende gli stessi "attendibili pur senza attribuire ad essi fede privilegiata" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 6 ottobre 2016, n. 20025, Rv. 642611-01). Analogamente, nel senso di ritenere che il rapporto di polizia faccia piena prova, fino a querela di falso, “solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, il verbale, per la sua natura di atto pubblico, ha pur sempre un'attendibilità intrinseca", (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 2008, n. 22662, Rv. 604689-01), ma non efficacia probatoria privilegiata
(in senso conforme anche Cass. Sez. 6-3, ord. 10 novembre 2022, n. 33208, non massimata)".
Nella specie, lo schizzo planimetrico redatto dai Carabinieri intervenuti manca di alcuna indicazione delle misurazioni tra il punto di impatto individuato e il margine destro della carreggiata, nonché tra il punto di impatto e la linea di mezzeria della carreggiata.
La non corrispondenza tra il punto di impatto ritratto nello schizzo e la realtà, emergente dalle fotografie del luogo del sinistro, è stata ben evidenziata dalla perizia di parte, da ritenersi, dunque, attendibile, e prevalente, negli esiti, rispetto a quanto emerge dalla planimetria redatta dai Carabinieri.
1.5. Quanto alla ammissibilità della produzione, in grado di appello di una consulenza di parte, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che "la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, sicché la sua produzione, in quanto sottratta al divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., è ammissibile anche in appello" (cfr. Cass., Sez. Un., 13902/2013;
SSUU 5624/2022; 25823/2022).
1.6. Alla luce degli elementi evidenziati, deve concludersi che il motociclo condotto dal
CP 1 , al momento dell'impatto, non percorresse il tratto di strada mantenendo la destra, ma che si trovasse quasi al centro della sua corsia di marcia, nei pressi della linea di mezzeria - come evidenziato anche dal CTU, ing. Per_2.
1.7. Ai sensi del primo comma dell'art. 143 c.d.s. “i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada e' libera". La giurisprudenza di legittimità ha statuito che "ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, primo comma, cod. strada secondo il quale i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera, non è sufficiente che il veicolo viaggi nella propria mezzeria, e, quindi circoli sulla parte destra della carreggiata, ma è necessario altresì che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa" (cfr. Cass. 7099/2005; 23057/2022).
Sempre la Corte di cassazione ha aggiunto che l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto (cfr. Cass. 14885/2019; 5729/2019).
1.8. Nella specie, la circostanza che il CP_1 non tenesse rigorosamente la sua destra, ma si trovasse spostato verso la linea di mezzeria, oltre ad integrare una infrazione al codice della strada, ha concorso alla causazione del sinistro stradale. Tenendo, infatti, conto che la IA Y aveva da poco superato la linea di mezzaria - nel tentativo di sorpassare la
- avesse percorso la strada sul margine destro (come imposto betoniera ove il CP_1
dall'art. 143 c.d.s.), è probabile che l'impatto non sarebbe avvenuto.
1.9. Quanto alla velocità tenuta dal motociclo al momento dell'impatto, il tribunale ha pienamente sposato gli esiti della CTU redatta dall'ing. Per_2, concludendo che il motociclo percorresse la strada ad una velocità di 36 km/h, quindi nel limite previsto su quel tratto (50 km/h).
1.9. II CTU, ing. Per 2 così ha dedotto in rodine alla velocità tenuta dal motociclo: Nello specifico veniva individuato il punto d'urto topografico tra il motociclo e l'autovettura, il punto di impatto tra il corpo del sig. AN CA e il manto stradale e le posizioni post-urto assunte sia dal motociclo che dall'autovettura.
La velocità pre-urto, noti il punto d'urto tra i due veicoli e il punto ove il corpo del conducente del motociclo impattava con il suolo, è stimabile applicando la teoria del "lancio balistico" (moto parabolico). E'certo che il conducente del motociclo è stato sbalzato dallo stesso all'atto dell'impatto con l'autovettura in quanto la posizione assunta è compatibile per traiettoria e distanza solo ed esclusivamente con un volo iniziato in prossimità del punto di impatto individuato.
Dall'applicazione delle equazioni del moto parabolico è possibile calcolare la velocità pre-urto utilizzando la seguente relazione:
g*x² Vo 2*cos (xtano-h) Ove:
V₁ = velocità del veicolo espressa in m/s g = accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s²
x = lunghezza della proiezione sul piano orizzontale della traiettoria parabolica espressa in m h = altezza dal piano di riferimento del corpo al momento del lancio espressa in m
- angolo di lancio espresso in radianti
Coerentemente con il sistema di riferimento utilizzato, il valore dell'altezza di lancio va riportata come negativa in quanto il punto di arrivo è posto ad una quota inferiore rispetto a quello di lancio (punto iniziale del moto).
Dai dati sperimentali reperibili in letteratura tecnica nel caso di proiezione del conducente di un motociclo si assume un valore dell'angolo pari a 25°.
Alla luce di quanto esposto si utilizzeranno i seguenti dati:
g = 9,81 m/s²
x = 9,70 m (distanza tra il punto d'urto tra i due veicoli e il punto di impatto tra il corpo del sig. AN CA
e il manto stradale)
h = 1,05 m (altezza ottenuta sommando 0,20 m all'altezza della seduta rilevata in sede di sopralluogo. Gli 0,20
m vanno aggiunti per ottenere l'altezza dal suolo del baricentro del passeggero, punto normalmente coincidente con l'ombellico del corpo umano)
- 25°
Calcolando il valore di velocità pre-urto in funzione dei su indicati dati si ottiene il seguente risultato:
V₁ = 10,04 m/s pari a 36, 15km/h.
Il valore di velocità individuato fa riferimento alla velocità di arrivo all'urto del motociclo.
Come evidenziato, sul teatro del sinistro non venivano rilevate tracce di frenatura ascrivibili al motociclo, per cui l'autovettura ha certamente rappresentato un ostacolo inaspettato e inevitabile.
Quanto alla velocità della IA Y, deduceva: La totale assenza di tracce rende impossibile una stima rigorosa della velocità pre-urto tenuta dall'autovettura in esame, per cui si individuerà un intervallo di velocità plausibile.
Considerando che il conducente stava effettuando una manovra di immissione verso un ingresso posto sul margine opposto della carreggiata, questa può essere stata eseguita seguendo due modalità:
1. prima di eseguire la manovra di svolta il conducente ha arrestato il veicolo;
2. la manovra è stata eseguita senza il preventivo arresto del veicolo.
Nel primo caso la velocità di arrivo all'urto sarebbe stata nell'ordine dei 15 km/h; nel secondo caso sarebbe stata nell'ordine dei 30 km/h - 40 km/h funzione anche della velocità di percorrenza negli istanti precedenti la svolta verso il margine sinistro della carreggiata.
La velocità tenuta dall'autovettura IA Y negli istanti immediatamente precedenti il sinistro è stata stimata come compresa nell'intervallo tra i 15 km/h e i 35 km/h, velocità coerente con le caratteristiche tecniche del veicolo e la conformazione del tratto di strada teatro del sinistro.
Va precisato che i valori di velocità di percorrenza individuati per ambedue i veicoli risultano essere totalmente compatibili con i danneggiamenti riportati dai veicoli a seguito del sinistro.
1.10. Il ragionamento condotto dal CTU e le conclusioni cui questo è giunto sono state sottoposte a serrata critica da parte degli appellanti, a mezzo di una relazione tecnica, di cui
è opportuno riportare il contenuto:
"Nel nostro caso di studio, oltre agli evidenti danni alla moto, oltre ai danni alla IA Y e oltre alle tracce degli scarrocciamenti rinvenuti dai verbalizzanti, sono state prese in considerazione le distanze tra il punto d'urto tra i mezzi ed il possibile punto ove si è arrestato il corpo del pilota della moto.
Infatti a causa della sola velocità della moto (ipersportiva), si è verificato il primo contatto, che di fatto ha "aperto la lamiera della IA Y come una scatola di latta" asportando il parafango danneggiandola gravemente. Sempre a causa della velocità del motoveicolo, il pilota, veniva sbalzato lontano dal mezzo, compiendo un volo di circa 10 metri, non prima di avere divelto la parte anteriore del motociclo.
A seguito del primo urto, la moto si ribaltava, scarrocciando fino al margine destro della carreggiata ove collideva con i blocchi di cemento posti alla base della recinzione metallica.
Sempre a causa della energia cinetica ancora posseduta dal mezzo, la moto si impennava in maniera innaturale, fino ad arrestarsi contro la recinzione stessa.
Di seguito si riportano alcune foto reperite relative al sinistro (...)
Sulla scorta di tale distanza, il CTP Per 2, officiato dal PM Per 3 (a distanza di 7 mesi dal sinistro) ha calcolato la presunta velocità del motoveicolo in fase pre-urto, applicando la legge del lancio balistico.???
Va tuttavia osservato che i principi della fisica fondati sul moto parabolico del perito Ing.
Per 2,sono soggetti ad una molteplicità di rilevi critici.
-Nel manuale di infortunistica Stradale "Ubaldo Sterlicchio" Calcoli di cinematica-, al capitolo determinazione della velocità mediante applicazione della formula del "Lancio
Balistico" viene precisato che la condizione fondamentale per poter applicare detta formula, postula che il corpo non deve subire nessuna variazione di traiettoria, né deve urtare altri corpi od oggetti coinvolti nell'evento.
Ne consegue l'ineluttabilità di adozione di un distinto approccio metodologico fondato sul principio della fisica cosiddetto "della quantità di moto"
4 IL PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DELLA QUANTITA' DI MOTO
In questa sezione si vuole evidenziare come l'applicazione delle leggi basilari della dinamica portino a considerazioni antitetiche rispetto a quelle che possono essere calcolate facendo uso esclusivo della cinematica, ossia dell'approccio balistico al problema in essere.
Pertanto, si vuole modellare il sinistro mediante una caratterizzazione vettoriale dello stesso,
prendendo in considerazione il principio della conservazione della quantità di moto.
All'uopo, consideriamo due veicoli della stessa taglia che però procedono a velocità diverse: se entrambe si fermano nello stesso istante allora quella che procedeva a velocità maggiore dovrà applicare una forza maggiore, proporzionalmente alla velocità posseduta prima della frenata. In concreto ciò discende dall' applicazione del secondo principio della dinamica, con approssimativamente massa costante, in quanto si presuppone che il consumo della benzina nel tempo in cui avviene il sinistro non contribuisca significativamente alla modifica della dinamica in esame.
Il secondo principio afferma che la forza totale è proporzionale alla accelerazione attraverso la seguente formula, in cui si evidenzia il ruolo dell'inerzia attraverso la massa:
ΔΕ F = m · ã = m At
Dalla suddetta relazione è evidente che per determinare la forza necessaria a modificare un moto, è necessario considerare contemporaneamente l'incidenza della massa e della velocità, in modo da avere un'idea precisa degli effetti di inerzia degli stessi corpi coinvolti nell'incidente.
In fisica la quantità che giustifica tale richiesta è la quantità di moto, la cui variazione temporale è essenzialmente la forza di cui sopra;
infatti definendo la quantità che segue:
p = m · v come quantità di moto, prendendo di nuovo il secondo principio della dinamica scritto in funzione della variazione della velocità e moltiplicando entrambi i membri per la variazione di tempo:
F· At = m · Av
si avrà che il primo membro dell'equazione, rappresentato dal prodotto della risultante delle forze per l'intervallo di tempo durante il quale tali forze agiscono, è detto impulso. Si tratta di una grandezza fisica vettoriale che ha la stessa direzione e lo stesso verso della risultante delle forze e si misura in Newton per secondi.
Si ha quindi che l'impulso comunicato ad un corpo è uguale alla variazione della quantità di moto del corpo stesso. Per il nostro incidente, questa uguaglianza definisce il teorema dell'impulso che determina l'intima correlazione tra forza e variazione della quantità di moto.
ΔΡ
At
Vogliamo dimostrare che attraverso il teorema dell'impulso e mediante gli urti una grande variazione di quantità di moto di un corpo corrisponde ad un grande impulso sullo stesso, e questo si può verificare in due situazioni: o con una forza molto intensa agente per un breve intervallo di tempo, oppure con una forza molto meno intensa che agisce per un intervallo di tempo molto lungo. Questa casistica è esattamente ciò che si vuole ottenere per mostrare che la velocità di incidenza prima dell'urto doveva essere profondamente più alta rispetto a quanto calcolato in precedenza.
Dopo aver considerato qual è l'effetto di un impulso su un corpo, andiamo a considerare un sistema formato da più corpi. La seconda approssimazione effettuata, dopo la massa costante, è basata sulla complessità dei sistemi fisici che si sono urtati nel sinistro: essi sono molto complicati in forma e dimensione, ergo per studiare le variazioni delle quantità di moto che si verificano durante gli urti è necessario semplificare notevolmente la tipologia di urto.
L'approssimazione in essere è semplificata e pertanto si può assimilare all'urto che avviene su una retta: si tratta del tipo più semplice di moto e in questo caso possiamo "trascurare" la notazione vettoriale della velocità.
Una terza approssimazione è l'assunto per cui il sistema non sia isolato, a causa della dissipazione in calore e attriti, sebbene non si conosca l'esatto ammontare di tale dissipazione.
È noto, infatti, che le collisioni possono riguardare quelle in cui si conserva esclusivamente la quantità di moto (urti anelastici) e quelli in cui oltre a conservarsi la quantità di moto si conserva l'energia cinetica (urti elastici).
A causa del grado di complessità in termini dissipativi, siamo costretti all'utilizzo della relazione semplicistica per cui l'urto sia stato anelastico, lungo una retta, senza necessità di caratterizzare l'energia cinetica coinvolta nella descrizione del sistema complessivo (auto + moto).
URTO ANELASTICO
Consideriamo un corpo di massa m1 e velocità v1 che urta un corpo di massa m2 inizialmente fermo (v2=0). Dopo l'urto i due corpi procedono uniti, quindi alla stessa velocità.
Per trovare la velocità finale vf utilizziamo la conservazione della quantità di moto:
Da questa uguaglianza si ottiene:
m₁ · V₁ + m₂ · V₂ = (m₁ + m₂) · v₁V2
m1
- V1 vf m₁ + m² V₂=0
Prima Dopo
m2 m₁+m2 m₁
Per poter applicare la formula precedente si necessita di trascurare la natura vettoriale della velocità e che dopo l'impatto i due corpi procedano uniti alla stessa velocità quanto meno per un breve tratto.
Pertanto in questo modello oltre a considerare un sistema dove vengono trascurate le varie resistenze, si effettuano anche ulteriori semplificazioni:
- non è stata considerata l'energia cinetica dissipata nell'urto,
- non è stata considerata la velocità finale della moto che a seguito del violento urto prima scarrocciava al suolo e poi terminava la propria corsa contro la recinzione metallica posta sulla destra della carreggiata,
- non è stata considerata velocità del motociclista che a seguito dell'urto veniva sbalzato via compiendo un moto parabolico con gittata di circa 10 metri,
- non è stata considerata la velocità totale in quanto lo schema semplificato sopra riportato trascura la nozione vettoriale della velocità
non è stata considerata neppure la velocità iniziale dell'autovettura (opposta alla velocità della moto) compresa tra i 10 e i 20 km/h in quanto nel modello semplificato v2=0. Inoltre è stata considerata la massa dei soli veicoli e non dei 2 passeggeri dell'autovettura e del pilota della moto in quanto non vi può essere variazione di massa nel seguente modello.
Nel nostro modello semplificato consideriamo solamente quindi:
m1=massa moto=160 kg;
v1=velocità iniziale moto incognita;
m2=massa auto 900 kg. vf= velocità finale dei due corpi che procedono uniti alla stessa velocità incognita (come detto in precedenza si considera la sola velocità dell'auto decisamente “abbassata", data dallo
spostamento all'indietro di circa 2 metri avvenuta nel lasso di tempo di circa un secondo dopo l'impatto tra i due veicoli => Vf= CP 10 t = 2m/1s
Per passare da m/s a Km/h si moltiplica per 3,6 in quanto 1 km = 1000 m e 1h = 3600 s.
Pertanto la vf che è stata ipotizzata quella dell'auto è di circa 7 Km/h (2 m/s □ 3,6 =7,2
Km/h)
A questo punto è possibile calcolare v1: v1 = (m1+m2)/m1_vf= ((900+160)/160) · v1 ≥ 46 Km/h
Utilizzando il caso più semplice, dove non sono state considerate tantissime componenti, anzi il sistema è stato penalizzato dal punto di vista delle velocità e delle energie sotto moltissimi aspetti e, non è stata neppure considerata la velocità iniziale dell'auto che poteva essere compresa tra i 10 e i 20 Km/h in quanto nel modello semplificato utilizzato v2 = 0.
Nonostante tutte queste mancanze la velocità del motociclo v1 risulta essere maggiore od uguale a 46 km/h.
Nella realtà il sistema da analizzare è molto più complesso.
Una analisi più approfondita necessita di un aumento di almeno il 20% della velocità per soddisfare la richiesta che i corpi da puntiformi sono in realtà massivi ed aventi struttura complicata.
Un ulteriore aumento del 20% è assolutamente necessario a causa dell'assenza totale di considerazioni inerenti alla energia cinetica del motociclo che non ha dissipato tutta la sua forza nell'urto bensì ha continuato a muoversi fino a carambolare nel cancello.
Infine la natura vettoriale e l'andamento lineare del sistema su studiato necessitano di un aumento complessivo della velocità ottenuta di almeno il 20%.
La velocità “molto penalizzata” dall'Ing. Per_2 consulente del Pm andrebbe quindi riformulata.
Questo in accordo col fatto che una vettura con una massa di circa 5 volte di quella della moto e con una velocità iniziale pressoché nulla non può essere fatta indietreggiare nel contatto di circa 2 metri a causa di una velocità (come dichiarata nella relazione dall'ing.
Per 2) di 36 Km/h ???.
Pertanto, considerando le approssimazioni sopra citate, avremo che v1 dev'essere incrementato del 60% e quindi si giungerà ad una velocità stimata ≥ 73 km/h.
Tale velocità è incompatibile coi limiti imposti di 50 Km h dal codice della strada per quel tratto di via incriminata nel sinistro.
Pertanto si deduce in modo inequivocabile che l'andamento calcolato precedentemente per cui la velocità fosse di 36 km/h consta di "un artefatto ideologico", provento di astrazioni prive di qualunque considerazione dinamica.
Peraltro calcolato in modo cinematico, senza cioè tenere in conto delle forze coinvolte e nella dissipazione dell'energia sotto forma di calore che è avvenuta a seguito dell'urto.
La riformulazione del calcolo effettuata nel modello semplificato di cui sopra potrà quindi essere raffinata e potrà restituire un valore che certamente sarà paragonabile o maggiore al risultato di v1 evidenziato nella formula precedente".
1.11. Le critiche sollevate dagli appellanti mettono in forte dubbio la condivisibilità degli esiti della CTU dell'ing. Per_2, quanto alla velocità tenuta dal motociclo, soprattutto in considerazione dei seguenti elementi:
- la massa della IA Y era di 900 kg e la massa del motociclo AH era di 161 kg;
- la IA Y, al momento dell'impatto, aveva una velocità assai ridotta, se non era proprio ferma;
- il CP 1 , dopo l'urto ha percorso in volo 10 metri;
- la IA Y, dopo l'urto, ha subito uno spostamento all'indietro di circa 2 metri.
Ora, appare alquanto incerto che un mezzo di 900 kg venga sospinto indietro di circa 2 metri da un mezzo del peso di 161 kg - che, al momento dell'urto, viaggiava a 36 km/h; inoltre, non può trascurarsi il considerevole tratto percorso dal CP_1 in volo, dopo l'urto (10 metri).
Va anche rilevato che i testimoni hanno affermato che la moto era in fase di accelerazione
(teste Per 1 ) e che non viaggiava a velocità moderata (teste Tes 2 ). Ora, seppure è vero che nella specie si tratta di valutazioni soggettive, è una comune esperienza quella di sapere valutare se un mezzo stia o meno accelerando, o se viaggi ad una ridotta velocità.
Tutti gli elementi evidenziati rendono assai incerti gli esiti della CTU dell'ing. Per_2, condivisi dal tribunale e dagli appellati in questa sede.
Va ricordato che, nell'ambito di un sinistro stradale, spetta al danneggiato dare prova non solo della colpa dell'antagonista, ma anche di avere egli stesso osservato le regole di diligenza e di essere, dunque, egli esente da colpa (cfr. Cass. 15434/2004). Per cui, nella specie, non è tanto importate condividere negli esiti le conclusioni del consulente degli appellanti cioè, che la AH percorresse la strada ad una velocità di circa 73 km/h -,
-
quanto è rilevante che il CP_1 non abbia fornito sufficiente e convincente prova che egli stesse osservando, al momento dell'impatto, le regole impostegli dal c.d.s. quanto alla velocità da tenere nelle specifiche condizioni (art. 141 c.d.s).
1.12. Come già accennato, la giurisprudenza di legittimità ha, in varie occasioni, statuito in tema di circolazione stradale che la presunzione di responsabilità paritaria e concorrente dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. impone una ripartizione delle responsabilità in egual misura per ciascuno di essi nel solo caso in cui non ne risulti, in concreto, accertata l'entità della responsabilità (di entrambi, o anche di uno solo), e non opera, per converso, tutte le volte in cui l'entità (percentuale) dell'apporto causale colposo di almeno uno dei conducenti sia stata positivamente determinata, così che all'altro che non abbia provato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno sarà legittimamente imputabile soltanto la residua area di responsabilità (cfr. Cass. 2739/2002), che la presunzione di pari responsabilità stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c., per il caso di scontro di veicoli, ricorre non solo nei casi in cui sia certo l'atto che ha causato il sinistro ma sia incerto il grado di colpa attribuibile ai diversi conducenti, ma anche quando non sia possibile accertare il comportamento specifico che ha causato il danno, con la conseguenza che, in tutti i casi in cui sia ignoto l'atto generatore del sinistro, causa presunta dell'evento devono ritenersi in eguale misura i comportamenti di entrambi i conducenti coinvolti nello scontro, anche se solo uno di essi abbia riportato danni (cfr. Cass. 15736/2022), che la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (cfr. Cass. 9353/2019).
1.13. Nella specie, è stata accertata la colpa imputabile alla IA Y, la quale ha tentato un sorpasso alla betoniera ferma, nel momento in cui come riconosciuto anche dagli appellanti in primo grado - il conducente non aveva alcun angolo di visuale.
In capo al OP_1 va riconosciuta la responsabilità di avere percorso la strada più nei pressi della linea mediana della sua corsia che nei pressi del margine destro;
inoltre, il
CP_1 non ha dato sufficiente prova di avere rispettato i limiti di velocità impostigli su quel tratto di strada.
Alla fine, può concludersi che possa imputarsi una pari responsabilità, nel causare il sinistro, ai due veicoli.
Pertanto, il motivo di appello analizzato deve accogliersi e, per conseguenza, va riformata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la responsabilità esclusiva del conducente della IA Y, Parte 1
1.14. Dal riconoscimento della responsabilità di OP_1 nella misura del 50% deriva la riduzione del risarcimento a questi dovuto nella medesima misura.
Anche il risarcimento dovuto ai suoi congiunti va ridotto del 50%.
La giurisprudenza di legittimità, da tempo, ha precisato che “il principio di cui all'art. 1227 cod. civ. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato si applica non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito e al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che l'evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti "iure proprio"" (cfr. Cass. 22514/2014; 2704/2005).
2. Gli appellanti, con un secondo motivo di censura, hanno contestato la quantificazione dei danni operata dal tribunale.
2.1. Preliminarmente, deve precisarsi che non verranno prese in considerazione le critiche sollevate dagli appellanti con la memoria di replica, in quanto si tratta di censure non sollevate con l'atto di appello, ma nuove e, quindi inammissibili.
2.2. Verranno analizzate solo le censure sollevate con l'atto di appello, del seguente tenore:
"In ordine al quantum non v'è dubbio che, al lordo dei chiarimenti resi, la quantificazione dei postumi invalidanti da parte dell'attore, che si contesta in toto, appare del tutto spropositata sotto ogni profilo. Generico il richiamo "a tabelle di più uso comune", rende incomprensibile il percorso valutativo applicato per il riconoscimento delle percentuali del danno biologico.
Non si dice a quali tabelle abbia fatto riferimento impedendo di comprendere quali fossero i criteri della loro elaborazione e la data di riferimento per il calcolo del punto tabellare (cfr.
Cass. n. 16237/05, n. 13130/06, n. 22287/09). Incomprensibile per il resto il criterio adottato anche tenendo conto di tutte le possibili e distinte metodologie esistenti in materia (pagina
10)"
2.3. Le censure vanno rigettate in quanto in parte inammissibili, in parte infondate.
2.4. Inammissibile, in quanto generica, è la contestazione della eccessiva quantificazione dei danni. Gli appellanti non precisato in base a quali parametri abbiano definito sproporzionata la quantificazione.
2.5. Non corrisponde al vero che il tribunale abbia liquidato il danno facendo semplicemente riferimento alle tabelle di più comune uso e non abbai spiegato come sia giunto alla quantificazione del danno biologico, indicando i criteri adottati. Il tribunale, invero, ha fatto riferimento, per la quantificazione del danno alla integrità fisica, alla CTU svoltasi in primo grado;
per la quantificazione del danno, poi, ha fatto espresso riferimento alle tabelle in adozione presso il tribunale di Milano nell'anno 2018.
Così si legge nella sentenza di primo grado: Nel caso specifico del sinistro del 10.06.2019, AN CA ha riportato "trattura pluriframmentaria della 1^ vertebra cervicale (C1), paraplegia completa da lesione midollare per frattura da scoppio di D5 D6 (A.S.I.A. "A" - livello neurologico D5), lussazione bilaterale sternoclaveare, frattura scapola sx, focolai contusivi polmonari, frattura esposta bialleolare
-
caviglia sx ", per cui il ctu dott. Alfonso Salvati ha quantificato inabilità temporanea totale in gg.
40; inabilità temporanea parziale al 50% in gg. 40; e parziale al 25% in gg.40. Residuati gravi esiti permanenti come indicati in relazione del 19.09.2016 (loro quantificazione nella misura del 92%), con successiva precisazione resa all'udienza del 15.11.2018 di range ricompreso tra l'85 e il 92%. Sulla scorta di tale relazione, da condividere in quanto completa ed esaustiva ed immune da vizi logici od errori di valutazione, con gli ulteriori chiarimenti forniti in risposta alle osservazioni di parte convenuta, questo giudicante ritiene di quantificare il danno nella misura dell'88%.
Con riferimento all'età del danneggiato al verificarsi dell'evento (anni 23 e mesi 6), il danno ricercibile all'attualità utilizzando le tabelle predisposte dall' Osservatorio istituito presso il
Tribunale di Milano relative all' anno 2018, ammonta ad € 948.314,00 per danno biologico,
e ad € 6.860,00 per danno da ITT ed ITP.
Per la gravità delle lesioni riportate da AN CA questo giudicante ritiene di personalizzare l'importo nella misura del 10%, pari ad € 94.831,00. Il danno all'attualità ascende pertanto ad €
1.043.145,00 oltre danno da ITT ed ITP-.
Rilevato che in data 14.04.2011 l'Ina Assitalia ha corrisposto a AN CA (ad esaurimento del massimale di polizza) € 760.000,00, devalutando gli attuali €1.043.145,00 al 10 giugno
2009, si ottiene un danno quantificabile a tale data in € 929.590,00. Rivalutando tale importo oltre interessi alla data del 14.04.2011 si perviene all' importo dovuto di € 995.313,00.
Atteso il versamento, sempre a tale data, di € 760.000,00, si ha un debito residuo di €
235.313,00. Calcolando interessi e rivalutazione dal 14.04.2011 all'attualità, si perviene all'importo di attuali € 275.351,00 ai quali vanno sommati € 7.633.00 (importo rivalutato di €
6.860,00 per ITT ed ITP). Il totale complessivo dovuto ad integrazione del danno non patrimoniale, è pertanto di attuali € 282.984,00.
2.6. Le somme liquidate dal tribunale a titolo di risarcimento del danno, dunque, devono rimanere ferme.
3. Il tribunale ha liquidato, al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado, in favore di OP_1 la somma di euro 1.043.145,00 a titolo di danno non '
patrimoniale per danno biologico permanente ed euro 7.633,00 a titolo di danno biologico temporaneo.
Tali somme devono essere ridotte del 50%, in forza del riconosciuto concorso di colpa imputabile a OP_1 Tenuto conto che al CP_1 , in data 14.4.2011, sono stati pagati, a titolo di risarcimento, dalle assicurazioni, la somma di euro 760.000,00, deve concludersi che gli appellanti non debbano essere condannati al pagamento di alcuna somma in favore di OP 1
Infatti, riducendo del 50% la somma liquidata dal tribunale, si ha la somma di euro
555.389,00.
In data 14.4.2011, come detto, ai danneggiati è stata corrisposta la somma di euro
760.000,00, già assai maggiore rispetto a quella dovuta a titolo di risarcimento, senza considerare la pur dovuta rivalutazione di tale somma dal momento del pagamento al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado - al fine di rendere omogenea la somma pagata alla somma liquidata con la sentenza.
4. In favore di OP_2 e OP_3 il tribunale ha riconosciuto la complessiva somma di euro 30.000,00 per ciascuno, ad integrazione di quanto già ricevuto dalle assicurazioni (euro 8.000,00 per ciascuno).
Tale somma deve essere ridotta del 50%, in ragione del riconosciuto concorso di colpa imputabile a OP_1
Pertanto, i Pt 1 evono essere condannati al pagamento della somma di euro 15.000,00 per ciascuno, in favore di OP_2 e OP_3
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pronuncia di primo grado al soddisfo.
5. Alla fine, la sentenza di primo grado deve essere riformata nella parte in cui ha condannato e Parte 2 al pagamento di somme in favore di [...] Parte 1 CP 1 ; deve anche essere riformata nella parte in cui ha condannato Parte 1
e Parte 2 al pagamento, in favore di OP_2 e OP 3 , della somma di euro 30.000,00 per ciascuno, dovendo ridurre tale somma ad euro 15.000,00 per ciascuno.
6. In ragione della riforma della sentenza di primo grado, questa Corte deve provvedere alla liquidazione delle spese anche del primo grado, in forza all'effetto espansivo interno della riforma (art. 336 cpc).
7. La regolazione delle spese deve avvenire alla luce di un criterio unitario, che tenga conto dell'esito complessivo e finale del giudizio.
8. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate, ai sensi dell'art. 92 cpc.
8.1. Il secondo comma dell'art, 92 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile, introdotta dalla legge 69 del 2009, recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
8.2. Nella specie, la oggettiva difficoltà nell'accertamento della dinamica del sinistro, nonché la circostanza che la domanda dei CP 1 è stata accolta, seppure in parte, nei confronti dei
Pt 1 giustifica la compensazione delle spese.
9. Le spese di CTU medica devono gravare, in via definitiva, per metà sugli appellanti e per metà sugli appellati.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accoglie in parte l'appello promosso da Parte_1 e Parte 2 riforma, per quanto di ragione, la sentenza del tribunale di Avellino n. 2384, pubblicata il 18.12.2019 e,
per l'effetto
- accerta e dichiara la pari responsabilità di OP_1 e Parte 1 nella causazione del sinistro stradale del 10.6.2009;
- rigetta la domanda di condanna di e Parte 2 al pagamento, in favore Parte 1
OP 1 di alcuna somma ulteriore rispetto alle somme corrisposte a quest'ultimodi '
dalle assicurazioni OP_7 OP_4 e OP_5
[...]
- condanna Parte 1 e Parte 2 al pagamento, in favore di OP_2 e
'OP_3 della somma di euro 15.000,00 per ciascuno, oltre interessi come da motivazione;
b) compensa le spese del doppio grado di giudizio;
c)pone, in via definitiva, le spese di CTU medica a carico per la metà degli appellanti e per la metà degli appellati.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4.3.2025 Il Consigliere est.
Dott. Luigi Mancini
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Tullio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1. Con atto di citazione, OP 1 unitamente ai propri genitori CP 2 e OP_3 a seguito di un sinistro, avvenuto in data 10.06.2009 alle ore 12,00 in via Prov. Piano / S. Pietro - fraz. Caliano (AV), citavano in giudizio Parte 1 in '
qualità di conducente e Parte 2 , quale proprietaria del veicolo IA Y e
[...]