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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/03/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 929/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Tolosano n. 16
Con l'avv. Lorenzo Valgimigli
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
Con gli Avv. Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari
RESISTENTE
Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex artt. 41 DPR 223/1967 e 24 D.Lvo. 150/2011 depositato il 12 giugno 2024 Parte_1
ha dedotto di essere stato cancellato dalle liste elettorali del , comune di
[...] Controparte_1
sua residenza, all'esito della sentenza n. 660/2022, emessa a suo carico nell'ambito del procedimento penale n. 12654/2020 R.G.N.R. dal Tribunale di Bologna – Sezione Giudice per le Indagini
Preliminari, con la quale egli era condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per i delitti ex artt. 600 ter e 600 quater c.p.
La Sottocommissione elettorale circondariale del ha rigettato il suo ricorso avverso Controparte_1
la cancellazione con decisione del 31.05.2024 notificata in data 01.06.2024, che l'interessato ha impugnato dinanzi a questa Corte deducendo la violazione di legge ed in particolare la violazione del disposto dell'art. 166 c.p. alla stregua del quale la sospensione condizionale della pena principale si estende alle pene accessorie (e affermando così l'inefficacia della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici comminata con la sentenza penale in quanto condizionalmente sospesa).
Si è costituito il e, successivamente il . Controparte_1 Controparte_2
Con istanza depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha riferito che con provvedimento del
6.02.2025, il Comune di gli ha comunicato a che in data 05.02.2025 è stata CP_1 Parte_1
disposta la sua iscrizione nelle liste elettorali per il riacquisto del diritto elettorale a seguito della cessazione della causa ostativa, evidenziando che tale circostanza sopravvenuta determina la soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente nel presente giudizio, e ha chiesto quindi a questa Corte d'Appello adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Il ha aderito a tali conclusioni e anche l'Avvocatura dello Stato, costituendosi, ha Controparte_1
dato atto che in data 5 febbraio 2025 l'Ufficiale elettorale del Comune di ha provveduto alla CP_1
nuova iscrizione dell'interessato dalle liste elettorali del predetto comune per riacquisto del diritto pagina 2 di 3 elettorale per la cessazione della causa ostativa.
All'odierna udienza tutte le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
E' evidente che tale concorde richiesta deve essere accolta, essendo stato soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente nel presente giudizio ed essendo venuto meno ogni contrasto fra le parti.
Tale circostanza e la concorde richiesta delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere Relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 929/2024 promossa da:
(cf ), nato a [...] il [...] e ivi residente Parte_1 C.F._1 in Via Tolosano n. 16
Con l'avv. Lorenzo Valgimigli
RICORRENTE
Contro
(CF ), in persona del Sindaco pro tempore dott. Controparte_1 P.IVA_1 Persona_1
Con gli Avv. Pierangelo Unibosi e Maria Cristina Tassinari
RESISTENTE
Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso ex artt. 41 DPR 223/1967 e 24 D.Lvo. 150/2011 depositato il 12 giugno 2024 Parte_1
ha dedotto di essere stato cancellato dalle liste elettorali del , comune di
[...] Controparte_1
sua residenza, all'esito della sentenza n. 660/2022, emessa a suo carico nell'ambito del procedimento penale n. 12654/2020 R.G.N.R. dal Tribunale di Bologna – Sezione Giudice per le Indagini
Preliminari, con la quale egli era condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 2.000 di multa nonché alle pene accessorie dell'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o alla amministrazione di sostegno e dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per i delitti ex artt. 600 ter e 600 quater c.p.
La Sottocommissione elettorale circondariale del ha rigettato il suo ricorso avverso Controparte_1
la cancellazione con decisione del 31.05.2024 notificata in data 01.06.2024, che l'interessato ha impugnato dinanzi a questa Corte deducendo la violazione di legge ed in particolare la violazione del disposto dell'art. 166 c.p. alla stregua del quale la sospensione condizionale della pena principale si estende alle pene accessorie (e affermando così l'inefficacia della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici comminata con la sentenza penale in quanto condizionalmente sospesa).
Si è costituito il e, successivamente il . Controparte_1 Controparte_2
Con istanza depositata il 26 febbraio 2025 il ricorrente ha riferito che con provvedimento del
6.02.2025, il Comune di gli ha comunicato a che in data 05.02.2025 è stata CP_1 Parte_1
disposta la sua iscrizione nelle liste elettorali per il riacquisto del diritto elettorale a seguito della cessazione della causa ostativa, evidenziando che tale circostanza sopravvenuta determina la soddisfazione dell'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente nel presente giudizio, e ha chiesto quindi a questa Corte d'Appello adita voglia dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese e competenze del giudizio.
Il ha aderito a tali conclusioni e anche l'Avvocatura dello Stato, costituendosi, ha Controparte_1
dato atto che in data 5 febbraio 2025 l'Ufficiale elettorale del Comune di ha provveduto alla CP_1
nuova iscrizione dell'interessato dalle liste elettorali del predetto comune per riacquisto del diritto pagina 2 di 3 elettorale per la cessazione della causa ostativa.
All'odierna udienza tutte le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione integrale delle spese.
E' evidente che tale concorde richiesta deve essere accolta, essendo stato soddisfatto l'interesse sostanziale dedotto dal ricorrente nel presente giudizio ed essendo venuto meno ogni contrasto fra le parti.
Tale circostanza e la concorde richiesta delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti stesse.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 marzo 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente dott. Giuseppe
pagina 3 di 3