Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Cirasa e Salvatore Sansone, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Sansone in Palermo, alla via Leonardo Da Vinci n. 111 e domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio per legge in Palermo, alla via IAno Stabile n. 182;
per l’annullamento
- del decreto di addebito -OMISSIS- del 29 aprile 2024, notificato in data 29 maggio 2024, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” decretava “[...] l’imputazione della predetta somma complessiva di €.2.306,93 (duemilatrecentosei/93), corrispondente al danno erariale subito dall’Amministrazione Militare, a carico del Maggiore -OMISSIS--OMISSIS- [...]”;
- della nota nr. -OMISSIS- di Prot.llo del 17 maggio 2024, notificata in data 29 maggio 2024, con il quale il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” - Servizio Amministrativo, in ottemperanza al citato decreto di addebito, invitava il Maggiore -OMISSIS- a pagare la somma di € 2.306,93 entro trenta giorni dalla notifica, contemporaneamente costituendolo in mora;
- del prospetto riepilogativo per gli anni 2015 e 2016 del debito residuo oneri accessori alloggio di servizio Arma Carabinieri – Torre C – Scala F – piano 3° - int.06 assegnato al Magg. Ris. -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo per il ricorrente, ancorché dal medesimo non conosciuto e/o conoscibile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. AR IA LI e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
L’odierno ricorrente è un ufficiale del ruolo straordinario a esaurimento dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a partire dal 7 aprile 2024 per raggiunti limiti di età e, dalla stessa data, collocato nella riserva ai sensi dell’art. 924, commi 2 e 3, d.lgs. n. 66/2010.
Dal luglio 2014 al 22 agosto 2019, il sig. -OMISSIS-, ai tempi col grado di maresciallo aiutante, assumeva l’incarico di Comandante della Stazione di Palermo Crispi e prendeva possesso, dal 1° agosto 2014, dell’alloggio di servizio assegnato con atto n. -OMISSIS- di prot. del 4 luglio 2014.
L’immobile era di 67 mq ed era posto presso il complesso abitativo “Tre Torri” di Palermo, concesso in uso dall’I.N.A.I.L. al Ministero dell’Interno per le esigenze abitative dell’Arma dei Carabinieri.
Con procedimento iscritto al -OMISSIS- R.G. del Tribunale ordinario di Palermo, l’I.N.A.I.L. conveniva in giudizio il Ministero dell’Interno per ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 206.288,86, poi precisata in euro 186.258,79 “ quali oneri condominiali relativi agli alloggi di servizio concessi al proprio personale dipendente, ed ai locali anch’essi oggetto di assegnazione, oltre interessi sino al soddisfo ” (all. 5 produzione documentale del 6 novembre 2025).
Con sentenza -OMISSIS- del 16 settembre 2021, il Tribunale ordinario accoglieva la domanda di accertamento e, in via incidentale, verificava che “ le quote condominiali richieste dall’INAIL, attenendo ai servizi divisibili relativi alle singole unità abitative, non possono che gravare su ciascun occupante assegnatario degli alloggi di servizio o in capo all’Arma dei Carabinieri. Tanto deve concludersi sia in ossequio all’art. 9 della l. 392 del 1978, sia in base all’art. 296 del d.lgs. n. 66 del 2010 che dispone che: «sono comunque a carico del concessionario, che vi provvede direttamente, le spese […] per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell’alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell’alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione ” (ancora, v. all. 5 produzione documentale del 6 novembre 2025).
Alla luce di tale pronuncia, l’Arma dei Carabinieri nominava una commissione interna al servizio amministrativo al fine di ricostruire le poste di debito e credito originate dall’assegnazione degli alloggi ai militari nel complesso in esame.
Con nota nr. -OMISSIS- del 17 maggio 2024, notificata il 29 maggio, il Comando Legione Carabinieri “Sicilia” contestava al ricorrente di aver causato un danno all’amministrazione per euro 2.306,93, motivato per relationem facendo riferimento al decreto di addebito -OMISSIS- del 29 aprile 2024 per cui: “[...] la relazione della commissione di inchiesta amministrativa redatta in data 2 Aprile 2024, per l'accertamento della responsabilità amministrativa a carico del Magg. -OMISSIS--OMISSIS-, assegnatario dell’alloggio di servizio, esistente nel predetto complesso abitativo, sito alla scala F – piano 3° - interno 6, relativamente al periodo dal 01 Febbraio 2015 al 18 Dicembre 2016, che ha rilevato il mancato versamento dell'importo complessivo degli oneri condominiali di €.2.306,93, così come quantificato dall'I.N.A.I.L. di Palermo [...]”.
L’amministrazione si determinava, quindi alla imputazione della predetta somma a carico del -OMISSIS-.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato veniva contestata la legittimità dei detti atti in quanto adottati in violazione dell’art. 295 del d.lgs n. 66/2010 e degli artt. 363 e 367 d.P.R. n. 90/2010 perché gli alloggi di servizio connessi all’incarico, come quello di Comandante di stazione, sono gratuiti per l’occupante.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa che concludeva, nel merito, per il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
1. Il ricorso deve essere respinto.
Se è vero che al Comandante di Stazione dei Carabinieri spetta un alloggio gratuito connesso all’espletamento dell’incarico; non è altrettanto condivisibile ritenere che tale beneficio si estenda al di là del canone di locazione, dunque a copertura anche di tutte le spese individuali e variabili derivanti dall’occupazione dell’immobile.
Sul punto, l’art. 367, comma 1 del d.P.R. n. 90/2010 stabilisce inequivocabilmente che “ sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all’articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonché le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell’alloggio ”: in tal modo viene riproposta la dizione contenuta nell’art. 9 della l. 27 luglio 1978, n. 392 per cui sono a carico del conduttore tutti gli oneri accessori che non rientrino nella straordinaria manutenzione (per cui v., infatti, in senso analogo, il successivo comma 2 dell’art. 367 d.P.R. cit.).
Ne consegue che, nel periodo dal 1° febbraio 2015 al 18 dicembre 2016, il ricorrente doveva pagare gli oneri condominiali nella misura indicata nell’atto impugnato e quantificata dal proprietario.
Opinare diversamente, cioè immaginare una soluzione “all inclusive” dell’immobile, condurrebbe all’esito illogico di porre a carico dell’amministrazione tutte le spese non preventivabili nemmeno a bilancio derivanti dall’uso individuale dell’alloggio, peraltro in palese violazione del buon andamento dell’amministrazione perché non ci sarebbe nemmeno un interesse oppositivo del beneficiario all’utilizzo oculato delle utenze.
2. Le spese possono essere compensate unicamente per il valore esiguo della controversia devoluta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RT VA, Presidente
LA AR US, Primo Referendario
AR IA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR IA LI | RT VA |
IL SEGRETARIO