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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bertilla LAIN
contro
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela BOVE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Signori Parte_1
e e che alla sentenza seguano gli incombenti di rito avanti ai
[...] Controparte_1
competenti Uffici Anagrafici;
2) nessun contributo economico reciproco, in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM chiede l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in Breganze (VI) in data 16/06/2012. CP_1
Si costituiva in data 08/01/2025 la sig.ra aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione
2 concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Breganze (VI) in data 16/06/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da CP_1
intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Breganze (VI) al n. 22, parte 2, serie C, anno 2012;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4329 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024
promossa da:
, c.f. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
16/06/1962, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Bertilla LAIN
contro
, c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela BOVE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
1 Conclusioni congiunte delle parti:
1) pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi Signori Parte_1
e e che alla sentenza seguano gli incombenti di rito avanti ai
[...] Controparte_1
competenti Uffici Anagrafici;
2) nessun contributo economico reciproco, in quanto entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) spese legali compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM chiede l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/10/2024 chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con
[...]
in Breganze (VI) in data 16/06/2012. CP_1
Si costituiva in data 08/01/2025 la sig.ra aderendo alla domanda di Controparte_1
scioglimento del matrimonio.
All'esito dell'udienza del 06/02/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127
ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi insistevano entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data dell'atto contenente l'accordo di separazione
2 concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità
di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Breganze (VI) in data 16/06/2012 alle condizioni in epigrafe riportate da CP_1
intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Breganze (VI) al n. 22, parte 2, serie C, anno 2012;
c) compensa le spese.
3 Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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