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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/04/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 2/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2/2021 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024
d a OGGETTO:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 fideiussione difeso dai procuratori domiciliatario avv. Camillo Nosari e avv. Enrico 140061 Rodolfo Nosari, entrambi con studio in Bergamo via Garibaldi 9/c, fax
035/233457in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
quale procuratrice di ella sua Controparte_2
qualità di mandataria di giusta procura rilasciata con Parte_3
atto in autentica Notaio dr.ssa del 28 gennaio 2021, Persona_1
repertorio n. 42440, raccolta 17008 dal Dott. munito dei Persona_2
poteri ricevuti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 nella sua qualità di Consigliere di (All. Controparte_1
B), qui rappresentata e difesa per mandato conferito con atto separato (All.
C) da intendersi in calce e unito al presente atto dall'Avv. Fabio Loria – p.e.c.
- fax n. 02.89054311 con studio a Milano, Email_1
Via Visconti di Modrone n. 12, presso il quale è anche elettivamente domiciliata.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte ecc.ma, in parziale riforma della sentenza 1636/2020 del
Tribunale di Bergamo, previ gli accertamenti e declaratorie necessari e opportuni, in particolare occorrendo sulla carenza di capacità processuale di , e sulla carenza di titolarità in capo alla Controparte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, contrariis Parte_3
reiectis:
-in via preliminare: -dichiarare la contumacia della appellata CP_3
, - sospendere ex art. 283 cpc la efficacia esecutiva della sentenza
[...]
impugnata - dichiarare la inammissibilità della comparsa di costituzione - sia come di risposta sia come di intervento- depositata il 20.4.21 da
[...]
per carenza di capacità processuale, e comunque di Controparte_1
legittimazione, e dichiarare inammissibili quindi le deduzioni eccezioni e domande ivi formulate;
nel merito: revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo 3317/18 (emesso per € Pt_1
400.000 + spese), e annullare comunque la dichiarazione di esecutività del decreto nei confronti di -Spese e competenze professionali di causa Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio rifuse all'opponente con Pt_1
maggiorazione 15% per spese generali e cpa e iva di legge, da , e CP_3
spese e competenze professionali rifuse, con accessori, da Controparte_1
per quanto di competenza della stessa;
-condannare l'opposta
[...]
a restituire a le somme che nel frattempo questi avesse CP_3 Pt_1 versato in forza del decreto e sentenza esecutivi.” Dell'intervenuta
“ procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima mandataria di con le presenti note
[...] Parte_3
scritte autorizzate:
- insiste su tutto quanto dedotto e argomentato nella comparsa di costituzione
e risposta in atti, il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente trascritto e riportato;
- insiste altresì preliminarmente per la conferma dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283
c.p.c., e per la condanna alla pena pecuniaria di cui al comma II dell'art.
283 c.p.c., per le ragioni meglio esposte in comparsa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, CP_3
già esponeva che, con contratto
[...] Controparte_4
di mutuo ipotecario del 7 giugno 2007, aveva concesso alla
[...]
un finanziamento per 1.000.000,00 di euro che la mutuataria si CP_5
era impegnata a restituire, maggiorato degli interessi corrispettivi pattuiti, entro 132 mesi dalla data di stipula del contratto, mediante 2 rate semestrali di preammortamento e 20 rate semestrali di ammortamento (doc.5).
Rappresentava che, a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, in pari data i signori Persona_3 Controparte_6 Persona_4 Parte_1
ed si erano costituiti fideiussori sino alla
[...] Persona_5
concorrenza di 400.000,00 euro (doc.6).
Rappresentava, inoltre, che, con raccomandata del 21.10.15, notificata alla e, per conoscenza, ai fideiussori, aveva comunicato la Controparte_5
decadenza dal beneficio del termine e intimato il pagamento di € 704.537,32 per debito residuo più interessi, e che, con la successiva raccomandata del
21.9.16, aveva intimato alla e ai predetti “garanti nei Controparte_5 limiti dell'importo garantito di € 1.700.000,00” il pagamento di €
2.205.790,55 con valuta 7.4.16, di cui 796.054,49 per il mutuo ipotecario del
7 giugno 2007.
Esponeva, altresì, che la era stata Controparte_7 dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 230 del 3 novembre 2016 (doc.9), e che, per quanto concerneva il predetto mutuo ipotecario, era creditrice dell'importo di € 796.054,49, di cui 770.306,12 per capitale residuo e € 25.748,37 per interessi di mora al 7 aprile 2016 (doc.10).
Rappresentava, infine, di aver ricevuto “da tre dei coobbligati in solido con
e, in particolare, dal dott. dal dott. Controparte_5 Persona_4
e dal dott. la somma di complessivi € Controparte_6 Persona_3
280.009,70 a saldo e stralcio delle sole loro quote interne di coobbligazioni, riducendo il credito complessivo di UBI di un importo corrispondente”.
Affermava che il credito era fondato su prova scritta costituita dal contratto di mutuo fondiario (doc. 5), dallo stato passivo esecutivo del Fallimento
DE AN (doc.11) e dalla fideiussione del 7 giugno 2007 “concessa tra gli altri dai sig.ri ed fino a Parte_1 Persona_5
concorrenza dell'importo di € 400.000,00” (doc.6).
Deduceva, inoltre, l'esistenza del pericolo del grave pregiudizio nel ritardo, attesa la precaria situazione patrimoniale dei debitori.
Il Tribunale di Bergamo, in data 1° agosto 2018, ingiungeva, con il decreto provvisoriamente esecutivo n. 3317/2018, a e Persona_5 Parte_1
in solido, di pagare a la somma di €
[...] Parte_2
400.000,00, oltre agli interessi come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione, rappresentava che la Parte_1
ricorrente aveva affermato di aver ricevuto, dopo l'insinuazione al passivo del residuo credito di € 796.054,49, l'importo di € 280.009,70 dagli altri tre fideiussori “a saldo e stralcio” e, “da una parte il credito residuo per il mutuo si è ridotto alla differenza di € 516.044,79, e dall'altra l'importo della cofideiussione di 400.000 originari si è ridotto alla differenza di €
119.990,30 sicchè comunque ingiustificata risulta l'ingiunzione per €
400.000”.
Rappresentava che la garanzia ipotecaria gravante sul terreno edificabile di
Brignano, valutato € 1.980.000, contrariamente all'affermazione avversaria, era capiente rispetto all'importo di € 516.044,79 del residuo credito vantato Contr da erso il debitore principale . Controparte_8
Eccepiva, inoltre, che la dopo la comunicazione, con raccomandata CP_3
A/R del 21.10.15, al debitore principale e per Controparte_5
conoscenza ai fideiussori, aveva omesso di proporre nei successivi sei mesi istanze contro la debitrice, e pertanto era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 cc;
che la banca opposta aveva lasciato spirare i termini di cui all'art. 1957, in forza della deroga espressamente prevista dalla clausola nulla di cui all'art. 6 del contratto, clausola conforme al modello uniforme ABI di fideiussione, di cui la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, aveva accertato il carattere anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle predette clausole per contrarietà a norme imperative, in forza della pronuncia della Corte di cassazione.
Rappresentava, altresì, che l'importo residuo della fideiussione non poteva che essere la somma di euro € 119.990,30, pari alla differenza tra l'importo garantito (400.000,00 euro) e quello già corrisposto dagli altri co-fideiussori
(280.009,70 euro).
Riteneva applicabile, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 26113/16) per il quale “ove la transazione abbia avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore transigente, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce proporzionalmente solo nell'ipotesi in cui il transigente abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, mentre, nell'ipotesi inversa, il residuo credito risarcitorio va determinato detraendo da esso non la somma pagata, ma la quota gravante sui transigenti”; diversamente la avrebbe percepito CP_3
l'importo di € 680.009,70 e, quindi, in eccedenza rispetto all'importo garantito.
Lamentava, inoltre, che “il richiamo fatto nel modulo doc.5, ex art. 1341 cc, all'art. 10 della fideiussione” era “privo di alcuna specifica menzione delle limitazioni in questione che consentisse al contraente la consapevolezza in merito”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_3 infondata. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di
Bergamo a favore della Sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Brescia “a decidere dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust”.
Nel merito, affermava che, rispetto a quanto rappresentato dall'opponente,
“il credito complessivo nei confronti dei fideiussori stessi è molto più consistente, come già ampiamente allegato nel giudizio monitorio e come risulta del resto dall'insinuazione al passivo del FALLIMENTO
RESIDENZA ANGELA (doc. n. 1)”.
Rappresentava che, per effetto della fusione mediante incorporazione della società con atto Controparte_9
del 1° agosto 2012, quest'ultima era subentrata nei contratti stipulati dalla e la . Controparte_9 Controparte_4
Esponeva, pertanto, di essere titolare di un complessivo credito di €
2.205.790,55 nei confronti della società e di aver intimato Controparte_5
in data 21 settembre 2016 (doc. 14) il pagamento della predetta somma alla società, poi dichiarata fallita il 10 novembre 2016 (doc. 15). Contr Precisava che “il credito vantato da ei confronti dei fideiussori, in forza della fideiussione “omnibus”, non” era “di soli € 516.044,79, come vorrebbe controparte, ma pari alla differenza tra l'importo insinuato al passivo di €
2.205.790,55 e l'importo di € 280.009,70 pagato dagli altri tre fideiussori e così € 1.925.780,85”. Precisava, altresì, che “il credito vantato nei confronti dei fideiussori non” era “limitato ad € 400.000,00, azionati in sede monitoria, considerato che l'ammontare massimo della garanzia fideiussoria, dopo vari ampliamenti - in data 8 settembre 2008 fino alla concorrenza di € 740.000,00 (doc. n. 16) si andava a sommare a quello in data 27 marzo 2007 fino a concorrenza dell'importo di € 700.000,00 (doc.
n. 17), e a quello in data 23 aprile 2008 fino a concorrenza di € 260.000,00
(doc. n. 18), per un complessivo importo di € 1.700.000,00 come da scrittura in data 21 novembre 2012 (doc. n. 19), come ampiamente allegato in sede monitoria”.
Affermava, inoltre, che “il pagamento eseguito dagli altri tre fideiussori, è stato eseguito in forza di un accordo espressamente limitato alla loro singola quota interna di responsabilità e ha ridotto l'intero debito solidale solo dell'importo corrispondente alla quota transatta, con espressa esclusione di qualsivoglia beneficio per i terzi.” Sul punto specificava che “considerando che il debito garantito era pari a € 2.205.790,55, la quota interna a carico di ciascuno ammontava a € 441.158,11. Precisava, quindi, di aver “per semplicità documentato il proprio credito nel giudizio monitorio utilizzando solo uno dei mutui concessi a e solo una delle Controparte_5
fideiussioni rilasciate e per evitare opposizioni strumentali (speranza purtroppo vana), azionando il minore importo di € 400.000,00, ma la quota ideale interna a carico di ciascun fideiussore ammonta ad € 441.158,11 e il debito del sig. ammonta almeno ad € 882.316,22”. Pt_1
Rappresentava che, ai sensi dell'art. 10 della fideiussione del 7 giugno 2007, era esclusa l'applicazione dell'art. 1946 c.c. e che era del tutto inconferente il richiamo fatto dall'opponente all'art. 1298 c.c. che, invece, riguardava i rapporti interni tra gli obbligati in solido senza che fosse opponibile al creditore.
Alla prima udienza del 19 febbraio 2019, parte opponente eccepiva la novità delle deduzioni di controparte in relazione alla causa petendi; osservava, inoltre, che la banca stessa aveva menzionato “l'incasso da parte di altre parti e per la garanzia de qua: il debito è consequenzialmente calato”. Parte opposta contestava integralmente quanto dedotto da parte opponente.
Il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28 maggio 2019, affermava che “anche a voler rilevare una diversità della causa petendi e a non voler ritenere pertinente la giurisprudenza in tema di reconventio reconventionis, è comunque dirimente
l'art. 10 previsto in detta garanzia, clausola nell'ottica della quale valutare il separato, distinto ed autonomo pagamento da parte degli altri garanti, le distinte obbligazioni di questi ultimi e l'accordo sul punto”.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ribadiva l'eccezione di novità della causa petendi in quanto l'istituto bancario avrebbe aggiunto ex novo come titoli o causae petendi altri rapporti, altri finanziamenti concessi ad altra società, e soprattutto altre fideiussioni. Ciò posto, rappresentava che “la domanda in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che pretende fondarsi su qualsiasi nuova causa petendi o titolo rispetto al ricorso, costituisce una domanda nuova, che come tale è inammissibile”.
Quanto alla deduzione dell'istituto bancario di validità della clausola dell'art. 10 del contratto di fideiussione, ribadiva che “la previsione dell'art. 10, che ciascuno risponde per intero anche in caso di transazione, non” era
“pertinente alla fattispecie avendo la banca dichiarato in ricorso di aver ricevuto la somma dai cofideiussori in via transattiva espressamente “a saldo delle loro quote” e, in subordine, che detta previsione sarebbe comunque nulla, perché il richiamo della stessa fatto ex art. 1341 cc in calce
è privo di una specificazione che consenta di percepirne la vessatorietà”.
Il Tribunale, con sentenza n. 1636/2020, pubblicata in data 18 novembre
2020, qualificava l'opponente come garante autonomo della debitrice principale, “sulla base del tenore letterale del contratto di garanzia depositato ed in particolare laddove enuncia che il “fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
Affermava, inoltre, che dalla lettura del secondo comma dell'art. 10 della fideiussione oggetto di causa “si desume che i pagamenti dei restanti garanti non intaccano l'obbligazione dell'odierno opponente e quantunque indicati come destinati al pagamento di rispettive “quote”.
Riteneva “ultroneo rilevare come la garanzia de qua è omnibus, si estende anche alle altre debenze della debitrice principale, rappresentate sin da pag.
3 del ricorso monitorio e che, proprio per la natura autonoma della garanzia, comunque non interferiscono con la causa petendi costituita dalla sola garanzia posta a base dell'azione monitoria”.
Rigettava, inoltre, l'eccezione di vessatorietà della clausola 10 del contratto.
In conclusione, rigettava l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3317/2018, che dichiarava esecutivo. Condannava, infine,
l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
con atto di citazione in appello notificato il 23 dicembre Parte_1
2020, promuoveva appello, affidandosi a tre motivi, formulando altresì
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si costituiva affermando la propria Controparte_1
legittimazione, in quanto cessionaria e attuale titolare del credito, rappresentando, altresì, che, in data 20 luglio 2018, il credito di cui al decreto ingiuntivo era stato ceduto da a Parte_2 Parte_3
nell'ambito della operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi
[...] della Legge 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D. Lgs. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario) il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 86 del 26 luglio 2018.
Rappresentava che “con procura speciale in autentica Notaio Dott.ssa in data 6 agosto 2018, aveva conferito a Persona_6 Parte_3
il mandato di curare la riscossione e l'incasso Controparte_2
dei crediti, e di promuovere le attività giudiziarie ritenute necessarie per il recupero del credito. Inoltre, con procura Controparte_2
speciale del 20 maggio 2019 a rogito del Notaio di Persona_7
Milano, aveva subdelegato per lo svolgimento Controparte_1 delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi”.
All'udienza del 5 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, l'appellante contestava la carenza di capacità processuale e la carenza di legittimazione di e insisteva nella istanza di sospensione della provvisoria CP_1
esecutorietà della sentenza;
contestava le deduzioni di controparte;
si CP_1
opponeva alla sospensione della provvisoria esecuzione.
La Corte, attesa la regolarità della notifica a e la sua Parte_2
mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia;
rigettava l'istanza di sospensione della provvisorietà della sentenza impugnata;
rinviava, infine, la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024. A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge. Rappresenta, nello specifico, che l'affermazione del
Tribunale, secondo cui sarebbe un “garante autonomo della debitrice Pt_1
Contr principale” sarebbe erronea in quanto “ collega espressamente la garanzia al mutuo 7.6.07 sicchè non è autonoma da questo, e dall'altra è comunque ininfluente perché l'eccezione fondante l'opposizione del Pt_1
Contr al decreto si riferisce non al rapporto di mutuo tra e la debitrice principale ma al rapporto di cofideiussione”. Controparte_5
Censura, definendole “apodittiche e comunque erronee”, le motivazioni della sentenza che “sottintendono la tesi erronea che la cofideiussione omnibus de qua sarebbe stata stipulata dai 5 firmatari come plurima, ossia sarebbe la somma di 5 fideiussioni da 400.000 ciascuna, autonome e indipendenti tra loro e non invece una co “fideiussione omnibus solidale”, come espressamente indicato in calce al modulo stesso doc. 6 di ricorso”.
Rappresenta che dovrebbe trovare applicazione il principio, sancito dall'art. 1292 c.c., per cui il versamento di un coobbligato libera gli altri, e l'importo si riduce in proporzione ai versamenti dei coobbligati.
Lamenta la genericità del capo della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che la garanzia si estenderebbe “anche ad altre debenze della debitrice principale”; ricorda, sul punto, che è stata dedotta dalla banca, quale unico titolo di credito, la sola cofideiussione (doc. 6 del ricorso) del 7 giugno 2007.
Censura il capo della sentenza relativo alla clausola 10 comma 2 della cofideiussione. Rappresenta, al riguardo, che tale clausola sarebbe “inficiata da nullità, in quanto invece sarebbe nulla e vessatoria una clausola che consentisse il superamento del limite massimale ex art. 1938 cc, e vessatoria
e nulla ex art. 1341 co 2 cc nonché ex artt. 33 co 2 e 36 co 1 del codice del consumatore D.Lvo 206/05 –applicabile al quale consumatore- una Pt_1
clausola che limitasse la facoltà di eccepire la riduzione proporzionale”.
Con il secondo motivo, lamenta la “mancata applicazione o falsa applicazione, decisiva di leggi” ed in particolare dell'articolo 112 cpc, per avere il Tribunale deciso ultra petita, confermando il decreto emesso “in solido”, a fronte della deduzione comune delle parti della fideiussione come solidale;
dell'articolo 1362 cc relativamente all' interpretazione della fideiussione, in contrasto con il testo letterale;
degli articoli
1946,1294,1292,1298 e 1954-1299 cc, “omettendo di applicare i principi delle obbligazioni solidali”; dell'art. 1938 cc “omettendo di applicare il massimale della fideiussione omnibus, prescritto invece a norma a pena di nullità della fideiussione stessa”; infine, dell'art. 1341, comma 2, c.c.
“ritenendo comunque valida una ipotetica clausola unilateralmente Contr predisposta da preclusiva della facoltà di eccepire una riduzione proporzionale, clausola comunque non specificamente approvata, e comunque nulla ai sensi dell'art. 36, in combinato disposto con l'art. 33 lettera t del D.lvo 206/05 (codice del consumatore) applicabile al che Pt_1 all'epoca come ora non ha agito in veste di professionista, ma di
“consumatore'”.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza in punto spese, in quanto
“ era risultata comunque soccombente per l'eccezione di CP_3
incompetenza, e quindi andrebbe comunque applicata una compensazione di spese per il primo grado”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione dell'appellata giova CP_1
innanzitutto ricordare che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, quale procuratrice di Controparte_1
nella sua qualità di mandataria di Controparte_2 Parte_3
non ha prodotto, in questo giudizio, l'estratto della pubblicazione in
[...] Gazzetta Ufficiale relativo all'avviso della cessione di crediti in blocco da a Parte_2 Parte_3
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
quale procuratrice di nella sua qualità
[...] Controparte_2
di mandataria di formulata dall'appellante, va accolta. Parte_3
La sentenza produrrà, quindi, effetti nei confronti delle parti originarie.
Ciò posto, l'appello è infondato e la sentenza impugnata, seppur con diversa motivazione, va confermata.
Quanto al primo motivo d'appello, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della garanzia del 7 giugno 2007 (doc. 6 del monitorio) come contratto autonomo o come fideiussione omnibus solidale, la Corte ritiene che il dato letterale della predetta garanzia sia dirimente per la risoluzione della controversia. I cinque garanti fra cui l'appellante si Parte_1
erano costituiti fideiussori di sino alla concorrenza Controparte_5 di euro 400.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite […] la fideiussione garantisce inoltre, nei limiti di importo sopra indicati, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, per le quali dichiariamo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.”.
All'art. 7 è previsto, inoltre, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
All'art. 10 è stabilito che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della banca in assistenza al debito garantito, e conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in espressa deroga all'art. 1955 cod. civ.”
L'art. 10 comma 2 prevede che “quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”.
Il successivo comma 3 stabilisce che “salvo diversa espressa pattuizione, qualora il fideiussore avesse in precedenza prestato da solo o unitamente a terzi soggetti altra fideiussione nell'interesse del medesimo nominativo, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedentemente prestata la quale pertanto conserverà piena validità, dovendosi intendere che la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo”.
Le stesse clausole sono contenute anche nelle tre garanzie del 27 marzo 2007,
Contr 23 aprile 2008 e 8 settembre 2008, prodotte come doc. 16, 17 e 18 da n comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e con le quali i medesimi cinque garanti, fra cui comunicavano alla Parte_1 Controparte_4
, di “costituirci fideiussori di e dei suoi
[...] Controparte_9
successori o aventi causa, sino alla concorrenza di” rispettivamente 700.000 euro, 740.000 euro e 260.000 euro. Ai sensi dell'art. 10 dei predetti contratti,
“la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo”, quindi, le obbligazioni della erano chiaramente garantite sino alla concorrenza Controparte_9
di 1.700.000 euro.
Tali produzioni, infatti, non hanno mutato la causa petendi del credito azionato in via monitoria, trattandosi di sue mere precisazioni.
Giova, infatti, ricordare che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria
- nel senso di specificare e meglio chiarire e persino
mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”. (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n.
9668/2021).
La somma ingiunta all'appellante, non ha quindi, superato la garanzia da lui prestata, in quanto con atto del 1° agosto 2012, Controparte_9
ossia la debitrice per la quale sono state rilasciate le ulteriori fideiussioni di cui si è detto, veniva fusa mediante incorporazione nella Controparte_5
la quale, quindi, succedeva a titolo universale nei rapporti attivi e
[...] passivi dell'incorporata.
La predetta incorporazione, quindi, produceva gli effetti di cui all'art. 2504 bis del codice civile secondo il quale, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Pertanto, a far data dall'avvenuta fusione la ha assunto le obbligazioni contratte dalla Controparte_5
con la . Controparte_9 Controparte_4
Posto che la società incorporante o risultante dalla fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. subentra in tutti i rapporti contrattuali che fanno capo alla società incorporata o alle società partecipanti alla fusione, la somma di cui è stato ingiunto il pagamento a rientra nel limite Parte_1
garantito con le fideiussioni che si sono sopra indicate, in quanto le obbligazioni dell'incorporante verso la Controparte_5 [...]
erano garantite non solo dalla garanzia del 7 giugno 2007, Parte_2 sino alla concorrenza di € 400.000,00, ma anche da quelle citate che garantivano le obbligazioni della incorporata sino Controparte_9
alla concorrenza di € 1.700.000,00.
La banca ha, quindi, correttamente agito per la somma di € 400.000,00 indipendentemente dal precedente pagamento di € 280.009,70 da parte degli altri tre fideiussori, estranei al presente giudizio.
La banca, infatti, ha provato, e la circostanza è incontestata, di essere creditrice complessivamente nei confronti della per Controparte_5
l'importo di € 2.205.790,55, insinuato al passivo.
Quanto alla lamentata mancata applicazione dell'art. 1292 c.c. secondo cui il versamento di un coobbligato libera gli altri, e l'importo si riduce in proporzione ai versamenti dei coobbligati, la Corte ritiene che le parti vi abbiano esplicitamente derogato con l'articolo 10 della fideiussione sopra richiamato. Tale pattuizione, inoltre, è stata oggetto anche di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. Tali clausole sono state “chiaramente individuate e richiamate in modo tale che si abbia la certezza che l'altra parte sia stata messa in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata” (ex plurimis Cass. civ.
n. 21185/2018 e 17939/2018).
Ed infatti le clausole in questione, tra cui la 10, sono state oggetto di doppia sottoscrizione, risultando che i co- fideiussori oltre alla firma sul documento contrattuale, abbiano apposto anche una seconda firma in calce all'indicazione delle clausole riportate, per numero e per oggetto, ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Anche questa censura va, quindi, rigettata.
Quanto alla lamentata vessatorietà della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni di fideiussione, contenuta in tutte le quattro garanzie prodotte in giudizio, ritiene la Corte si tratti di eccezione non meritevole di accoglimento.
Ed, infatti, il contenuto di tale pattuizione non genera, infatti, uno “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, né rientra in una delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 33 lettera t citato “t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La Corte ritiene che la clausola di cui all'art. 10, sopra trascritta, non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. t) D.Lvo 6 settembre 2005 n. 206, come dedotto dall'appellante. Ed infatti non sancisce decadenze o limitazioni di opporre eccezioni ma, nell'ambito dell'ampliamento della somma garantita da parte dei co-fideiussori, già illustrato, coerentemente con il principio di cui all'art. 1292 c.c.al secondo comma stabilisce che la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della banca in assistenza al debito garantito, e conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in espressa deroga all'art. 1955 cod. civ.”
A conferma di quanto appena esposto, va considerato che i co-fideiussori, tra cui l'appellante, con scrittura prodotta dall'opposta al documento 19, in relazione alla “mia/nostra fideiussione di euro 1.700.000 nell'interesse di in data 27/3/2007 e successive Parte_4
modifiche” hanno dichiarato: Con riferimento alla fideiussione in oggetto, in relazione alla delibera assembleare del 1.8.2012 con la quale la
[...] stata oggetto di fusione con la società Controparte_10
“con la presente Vi confermo/confermiamo Controparte_11
l'impegno fideiussorio in oggetto nell'interesse della società derivante dalla fusione, con esclusione di ogni intento novativo”
In definitiva, nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 10 non viola l'art. 1938 c.c. e non è, quindi, vessatoria.
Per le ragioni esposte, pertanto, le clausole in questione devono ritenersi valide ed efficaci.
Alla luce di quanto esposto, anche il secondo motivo d'appello è in ogni caso infondato.
Quanto al terzo motivo d'appello, il Tribunale ha stabilito che “le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa”. La Corte, ritiene, al riguardo che il rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'opposta sia irrilevante ai fini della compensazione delle spese, in quanto la pretesa sostanziale dell'opposta è stata interamente accolta. Il motivo è, quindi, infondato.
L'appello va, in definitiva, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite del grado, nulla deve essere disposto, dal momento che è contumace e Parte_2 [...]
quale procuratrice di nella Controparte_1 Controparte_2
sua qualità di mandataria di è priva della legittimazione Parte_3
attiva.
Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del
DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1
quale procuratrice di nella sua qualità di Controparte_2
mandataria di Parte_3 rigetta l'appello avverso la sentenza 1636/2020 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 18 novembre 2020.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Michele Stagno
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 2/2021
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2/2021 R.G. promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data 23 dicembre 2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 ottobre 2024
d a OGGETTO:
, (C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 fideiussione difeso dai procuratori domiciliatario avv. Camillo Nosari e avv. Enrico 140061 Rodolfo Nosari, entrambi con studio in Bergamo via Garibaldi 9/c, fax
035/233457in forza di procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. Parte_2 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
e contro
(C.F. e P.IVA Controparte_1 P.IVA_2
quale procuratrice di ella sua Controparte_2
qualità di mandataria di giusta procura rilasciata con Parte_3
atto in autentica Notaio dr.ssa del 28 gennaio 2021, Persona_1
repertorio n. 42440, raccolta 17008 dal Dott. munito dei Persona_2
poteri ricevuti con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2020 nella sua qualità di Consigliere di (All. Controparte_1
B), qui rappresentata e difesa per mandato conferito con atto separato (All.
C) da intendersi in calce e unito al presente atto dall'Avv. Fabio Loria – p.e.c.
- fax n. 02.89054311 con studio a Milano, Email_1
Via Visconti di Modrone n. 12, presso il quale è anche elettivamente domiciliata.
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“Piaccia alla Corte ecc.ma, in parziale riforma della sentenza 1636/2020 del
Tribunale di Bergamo, previ gli accertamenti e declaratorie necessari e opportuni, in particolare occorrendo sulla carenza di capacità processuale di , e sulla carenza di titolarità in capo alla Controparte_1
del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, contrariis Parte_3
reiectis:
-in via preliminare: -dichiarare la contumacia della appellata CP_3
, - sospendere ex art. 283 cpc la efficacia esecutiva della sentenza
[...]
impugnata - dichiarare la inammissibilità della comparsa di costituzione - sia come di risposta sia come di intervento- depositata il 20.4.21 da
[...]
per carenza di capacità processuale, e comunque di Controparte_1
legittimazione, e dichiarare inammissibili quindi le deduzioni eccezioni e domande ivi formulate;
nel merito: revocare e/o dichiarare nullo o comunque inefficace nei confronti dell'opponente il decreto ingiuntivo 3317/18 (emesso per € Pt_1
400.000 + spese), e annullare comunque la dichiarazione di esecutività del decreto nei confronti di -Spese e competenze professionali di causa Pt_1 di entrambi i gradi di giudizio rifuse all'opponente con Pt_1
maggiorazione 15% per spese generali e cpa e iva di legge, da , e CP_3
spese e competenze professionali rifuse, con accessori, da Controparte_1
per quanto di competenza della stessa;
-condannare l'opposta
[...]
a restituire a le somme che nel frattempo questi avesse CP_3 Pt_1 versato in forza del decreto e sentenza esecutivi.” Dell'intervenuta
“ procuratrice di Controparte_1 Controparte_2
quest'ultima mandataria di con le presenti note
[...] Parte_3
scritte autorizzate:
- insiste su tutto quanto dedotto e argomentato nella comparsa di costituzione
e risposta in atti, il cui contenuto deve intendersi in questa sede integralmente trascritto e riportato;
- insiste altresì preliminarmente per la conferma dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 283
c.p.c., e per la condanna alla pena pecuniaria di cui al comma II dell'art.
283 c.p.c., per le ragioni meglio esposte in comparsa.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, CP_3
già esponeva che, con contratto
[...] Controparte_4
di mutuo ipotecario del 7 giugno 2007, aveva concesso alla
[...]
un finanziamento per 1.000.000,00 di euro che la mutuataria si CP_5
era impegnata a restituire, maggiorato degli interessi corrispettivi pattuiti, entro 132 mesi dalla data di stipula del contratto, mediante 2 rate semestrali di preammortamento e 20 rate semestrali di ammortamento (doc.5).
Rappresentava che, a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo, in pari data i signori Persona_3 Controparte_6 Persona_4 Parte_1
ed si erano costituiti fideiussori sino alla
[...] Persona_5
concorrenza di 400.000,00 euro (doc.6).
Rappresentava, inoltre, che, con raccomandata del 21.10.15, notificata alla e, per conoscenza, ai fideiussori, aveva comunicato la Controparte_5
decadenza dal beneficio del termine e intimato il pagamento di € 704.537,32 per debito residuo più interessi, e che, con la successiva raccomandata del
21.9.16, aveva intimato alla e ai predetti “garanti nei Controparte_5 limiti dell'importo garantito di € 1.700.000,00” il pagamento di €
2.205.790,55 con valuta 7.4.16, di cui 796.054,49 per il mutuo ipotecario del
7 giugno 2007.
Esponeva, altresì, che la era stata Controparte_7 dichiarata fallita dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 230 del 3 novembre 2016 (doc.9), e che, per quanto concerneva il predetto mutuo ipotecario, era creditrice dell'importo di € 796.054,49, di cui 770.306,12 per capitale residuo e € 25.748,37 per interessi di mora al 7 aprile 2016 (doc.10).
Rappresentava, infine, di aver ricevuto “da tre dei coobbligati in solido con
e, in particolare, dal dott. dal dott. Controparte_5 Persona_4
e dal dott. la somma di complessivi € Controparte_6 Persona_3
280.009,70 a saldo e stralcio delle sole loro quote interne di coobbligazioni, riducendo il credito complessivo di UBI di un importo corrispondente”.
Affermava che il credito era fondato su prova scritta costituita dal contratto di mutuo fondiario (doc. 5), dallo stato passivo esecutivo del Fallimento
DE AN (doc.11) e dalla fideiussione del 7 giugno 2007 “concessa tra gli altri dai sig.ri ed fino a Parte_1 Persona_5
concorrenza dell'importo di € 400.000,00” (doc.6).
Deduceva, inoltre, l'esistenza del pericolo del grave pregiudizio nel ritardo, attesa la precaria situazione patrimoniale dei debitori.
Il Tribunale di Bergamo, in data 1° agosto 2018, ingiungeva, con il decreto provvisoriamente esecutivo n. 3317/2018, a e Persona_5 Parte_1
in solido, di pagare a la somma di €
[...] Parte_2
400.000,00, oltre agli interessi come da domanda nonché le spese del procedimento monitorio.
Con atto di citazione in opposizione, rappresentava che la Parte_1
ricorrente aveva affermato di aver ricevuto, dopo l'insinuazione al passivo del residuo credito di € 796.054,49, l'importo di € 280.009,70 dagli altri tre fideiussori “a saldo e stralcio” e, “da una parte il credito residuo per il mutuo si è ridotto alla differenza di € 516.044,79, e dall'altra l'importo della cofideiussione di 400.000 originari si è ridotto alla differenza di €
119.990,30 sicchè comunque ingiustificata risulta l'ingiunzione per €
400.000”.
Rappresentava che la garanzia ipotecaria gravante sul terreno edificabile di
Brignano, valutato € 1.980.000, contrariamente all'affermazione avversaria, era capiente rispetto all'importo di € 516.044,79 del residuo credito vantato Contr da erso il debitore principale . Controparte_8
Eccepiva, inoltre, che la dopo la comunicazione, con raccomandata CP_3
A/R del 21.10.15, al debitore principale e per Controparte_5
conoscenza ai fideiussori, aveva omesso di proporre nei successivi sei mesi istanze contro la debitrice, e pertanto era incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 cc;
che la banca opposta aveva lasciato spirare i termini di cui all'art. 1957, in forza della deroga espressamente prevista dalla clausola nulla di cui all'art. 6 del contratto, clausola conforme al modello uniforme ABI di fideiussione, di cui la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio
2005, aveva accertato il carattere anticoncorrenziale, con conseguente nullità delle predette clausole per contrarietà a norme imperative, in forza della pronuncia della Corte di cassazione.
Rappresentava, altresì, che l'importo residuo della fideiussione non poteva che essere la somma di euro € 119.990,30, pari alla differenza tra l'importo garantito (400.000,00 euro) e quello già corrisposto dagli altri co-fideiussori
(280.009,70 euro).
Riteneva applicabile, infatti, il principio espresso dalla Suprema Corte (Cass. civ. n. 26113/16) per il quale “ove la transazione abbia avuto ad oggetto esclusivamente la quota del condebitore transigente, il residuo debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce proporzionalmente solo nell'ipotesi in cui il transigente abbia versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito, mentre, nell'ipotesi inversa, il residuo credito risarcitorio va determinato detraendo da esso non la somma pagata, ma la quota gravante sui transigenti”; diversamente la avrebbe percepito CP_3
l'importo di € 680.009,70 e, quindi, in eccedenza rispetto all'importo garantito.
Lamentava, inoltre, che “il richiamo fatto nel modulo doc.5, ex art. 1341 cc, all'art. 10 della fideiussione” era “privo di alcuna specifica menzione delle limitazioni in questione che consentisse al contraente la consapevolezza in merito”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto CP_3 infondata. Eccepiva preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di
Bergamo a favore della Sezione specializzata in materia di impresa del
Tribunale di Brescia “a decidere dell'eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust”.
Nel merito, affermava che, rispetto a quanto rappresentato dall'opponente,
“il credito complessivo nei confronti dei fideiussori stessi è molto più consistente, come già ampiamente allegato nel giudizio monitorio e come risulta del resto dall'insinuazione al passivo del FALLIMENTO
RESIDENZA ANGELA (doc. n. 1)”.
Rappresentava che, per effetto della fusione mediante incorporazione della società con atto Controparte_9
del 1° agosto 2012, quest'ultima era subentrata nei contratti stipulati dalla e la . Controparte_9 Controparte_4
Esponeva, pertanto, di essere titolare di un complessivo credito di €
2.205.790,55 nei confronti della società e di aver intimato Controparte_5
in data 21 settembre 2016 (doc. 14) il pagamento della predetta somma alla società, poi dichiarata fallita il 10 novembre 2016 (doc. 15). Contr Precisava che “il credito vantato da ei confronti dei fideiussori, in forza della fideiussione “omnibus”, non” era “di soli € 516.044,79, come vorrebbe controparte, ma pari alla differenza tra l'importo insinuato al passivo di €
2.205.790,55 e l'importo di € 280.009,70 pagato dagli altri tre fideiussori e così € 1.925.780,85”. Precisava, altresì, che “il credito vantato nei confronti dei fideiussori non” era “limitato ad € 400.000,00, azionati in sede monitoria, considerato che l'ammontare massimo della garanzia fideiussoria, dopo vari ampliamenti - in data 8 settembre 2008 fino alla concorrenza di € 740.000,00 (doc. n. 16) si andava a sommare a quello in data 27 marzo 2007 fino a concorrenza dell'importo di € 700.000,00 (doc.
n. 17), e a quello in data 23 aprile 2008 fino a concorrenza di € 260.000,00
(doc. n. 18), per un complessivo importo di € 1.700.000,00 come da scrittura in data 21 novembre 2012 (doc. n. 19), come ampiamente allegato in sede monitoria”.
Affermava, inoltre, che “il pagamento eseguito dagli altri tre fideiussori, è stato eseguito in forza di un accordo espressamente limitato alla loro singola quota interna di responsabilità e ha ridotto l'intero debito solidale solo dell'importo corrispondente alla quota transatta, con espressa esclusione di qualsivoglia beneficio per i terzi.” Sul punto specificava che “considerando che il debito garantito era pari a € 2.205.790,55, la quota interna a carico di ciascuno ammontava a € 441.158,11. Precisava, quindi, di aver “per semplicità documentato il proprio credito nel giudizio monitorio utilizzando solo uno dei mutui concessi a e solo una delle Controparte_5
fideiussioni rilasciate e per evitare opposizioni strumentali (speranza purtroppo vana), azionando il minore importo di € 400.000,00, ma la quota ideale interna a carico di ciascun fideiussore ammonta ad € 441.158,11 e il debito del sig. ammonta almeno ad € 882.316,22”. Pt_1
Rappresentava che, ai sensi dell'art. 10 della fideiussione del 7 giugno 2007, era esclusa l'applicazione dell'art. 1946 c.c. e che era del tutto inconferente il richiamo fatto dall'opponente all'art. 1298 c.c. che, invece, riguardava i rapporti interni tra gli obbligati in solido senza che fosse opponibile al creditore.
Alla prima udienza del 19 febbraio 2019, parte opponente eccepiva la novità delle deduzioni di controparte in relazione alla causa petendi; osservava, inoltre, che la banca stessa aveva menzionato “l'incasso da parte di altre parti e per la garanzia de qua: il debito è consequenzialmente calato”. Parte opposta contestava integralmente quanto dedotto da parte opponente.
Il Tribunale, con ordinanza resa in pari data, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concedeva alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 28 maggio 2019, affermava che “anche a voler rilevare una diversità della causa petendi e a non voler ritenere pertinente la giurisprudenza in tema di reconventio reconventionis, è comunque dirimente
l'art. 10 previsto in detta garanzia, clausola nell'ottica della quale valutare il separato, distinto ed autonomo pagamento da parte degli altri garanti, le distinte obbligazioni di questi ultimi e l'accordo sul punto”.
Con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. l'opponente ribadiva l'eccezione di novità della causa petendi in quanto l'istituto bancario avrebbe aggiunto ex novo come titoli o causae petendi altri rapporti, altri finanziamenti concessi ad altra società, e soprattutto altre fideiussioni. Ciò posto, rappresentava che “la domanda in comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che pretende fondarsi su qualsiasi nuova causa petendi o titolo rispetto al ricorso, costituisce una domanda nuova, che come tale è inammissibile”.
Quanto alla deduzione dell'istituto bancario di validità della clausola dell'art. 10 del contratto di fideiussione, ribadiva che “la previsione dell'art. 10, che ciascuno risponde per intero anche in caso di transazione, non” era
“pertinente alla fattispecie avendo la banca dichiarato in ricorso di aver ricevuto la somma dai cofideiussori in via transattiva espressamente “a saldo delle loro quote” e, in subordine, che detta previsione sarebbe comunque nulla, perché il richiamo della stessa fatto ex art. 1341 cc in calce
è privo di una specificazione che consenta di percepirne la vessatorietà”.
Il Tribunale, con sentenza n. 1636/2020, pubblicata in data 18 novembre
2020, qualificava l'opponente come garante autonomo della debitrice principale, “sulla base del tenore letterale del contratto di garanzia depositato ed in particolare laddove enuncia che il “fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore”.
Affermava, inoltre, che dalla lettura del secondo comma dell'art. 10 della fideiussione oggetto di causa “si desume che i pagamenti dei restanti garanti non intaccano l'obbligazione dell'odierno opponente e quantunque indicati come destinati al pagamento di rispettive “quote”.
Riteneva “ultroneo rilevare come la garanzia de qua è omnibus, si estende anche alle altre debenze della debitrice principale, rappresentate sin da pag.
3 del ricorso monitorio e che, proprio per la natura autonoma della garanzia, comunque non interferiscono con la causa petendi costituita dalla sola garanzia posta a base dell'azione monitoria”.
Rigettava, inoltre, l'eccezione di vessatorietà della clausola 10 del contratto.
In conclusione, rigettava l'opposizione confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 3317/2018, che dichiarava esecutivo. Condannava, infine,
l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
con atto di citazione in appello notificato il 23 dicembre Parte_1
2020, promuoveva appello, affidandosi a tre motivi, formulando altresì
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
Si costituiva affermando la propria Controparte_1
legittimazione, in quanto cessionaria e attuale titolare del credito, rappresentando, altresì, che, in data 20 luglio 2018, il credito di cui al decreto ingiuntivo era stato ceduto da a Parte_2 Parte_3
nell'ambito della operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi
[...] della Legge 130 del 30 aprile 1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D. Lgs. 385 del 1 settembre 1993 (Testo Unico Bancario) il cui avviso era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Foglio delle inserzioni n. 86 del 26 luglio 2018.
Rappresentava che “con procura speciale in autentica Notaio Dott.ssa in data 6 agosto 2018, aveva conferito a Persona_6 Parte_3
il mandato di curare la riscossione e l'incasso Controparte_2
dei crediti, e di promuovere le attività giudiziarie ritenute necessarie per il recupero del credito. Inoltre, con procura Controparte_2
speciale del 20 maggio 2019 a rogito del Notaio di Persona_7
Milano, aveva subdelegato per lo svolgimento Controparte_1 delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti nonché di altri servizi”.
All'udienza del 5 maggio 2021, celebratasi in modalità cartolari, l'appellante contestava la carenza di capacità processuale e la carenza di legittimazione di e insisteva nella istanza di sospensione della provvisoria CP_1
esecutorietà della sentenza;
contestava le deduzioni di controparte;
si CP_1
opponeva alla sospensione della provvisoria esecuzione.
La Corte, attesa la regolarità della notifica a e la sua Parte_2
mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia;
rigettava l'istanza di sospensione della provvisorietà della sentenza impugnata;
rinviava, infine, la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 ottobre 2024. A tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, l'appellante lamenta l'errata ricostruzione dei fatti e la violazione di legge. Rappresenta, nello specifico, che l'affermazione del
Tribunale, secondo cui sarebbe un “garante autonomo della debitrice Pt_1
Contr principale” sarebbe erronea in quanto “ collega espressamente la garanzia al mutuo 7.6.07 sicchè non è autonoma da questo, e dall'altra è comunque ininfluente perché l'eccezione fondante l'opposizione del Pt_1
Contr al decreto si riferisce non al rapporto di mutuo tra e la debitrice principale ma al rapporto di cofideiussione”. Controparte_5
Censura, definendole “apodittiche e comunque erronee”, le motivazioni della sentenza che “sottintendono la tesi erronea che la cofideiussione omnibus de qua sarebbe stata stipulata dai 5 firmatari come plurima, ossia sarebbe la somma di 5 fideiussioni da 400.000 ciascuna, autonome e indipendenti tra loro e non invece una co “fideiussione omnibus solidale”, come espressamente indicato in calce al modulo stesso doc. 6 di ricorso”.
Rappresenta che dovrebbe trovare applicazione il principio, sancito dall'art. 1292 c.c., per cui il versamento di un coobbligato libera gli altri, e l'importo si riduce in proporzione ai versamenti dei coobbligati.
Lamenta la genericità del capo della sentenza in cui il Tribunale ha affermato che la garanzia si estenderebbe “anche ad altre debenze della debitrice principale”; ricorda, sul punto, che è stata dedotta dalla banca, quale unico titolo di credito, la sola cofideiussione (doc. 6 del ricorso) del 7 giugno 2007.
Censura il capo della sentenza relativo alla clausola 10 comma 2 della cofideiussione. Rappresenta, al riguardo, che tale clausola sarebbe “inficiata da nullità, in quanto invece sarebbe nulla e vessatoria una clausola che consentisse il superamento del limite massimale ex art. 1938 cc, e vessatoria
e nulla ex art. 1341 co 2 cc nonché ex artt. 33 co 2 e 36 co 1 del codice del consumatore D.Lvo 206/05 –applicabile al quale consumatore- una Pt_1
clausola che limitasse la facoltà di eccepire la riduzione proporzionale”.
Con il secondo motivo, lamenta la “mancata applicazione o falsa applicazione, decisiva di leggi” ed in particolare dell'articolo 112 cpc, per avere il Tribunale deciso ultra petita, confermando il decreto emesso “in solido”, a fronte della deduzione comune delle parti della fideiussione come solidale;
dell'articolo 1362 cc relativamente all' interpretazione della fideiussione, in contrasto con il testo letterale;
degli articoli
1946,1294,1292,1298 e 1954-1299 cc, “omettendo di applicare i principi delle obbligazioni solidali”; dell'art. 1938 cc “omettendo di applicare il massimale della fideiussione omnibus, prescritto invece a norma a pena di nullità della fideiussione stessa”; infine, dell'art. 1341, comma 2, c.c.
“ritenendo comunque valida una ipotetica clausola unilateralmente Contr predisposta da preclusiva della facoltà di eccepire una riduzione proporzionale, clausola comunque non specificamente approvata, e comunque nulla ai sensi dell'art. 36, in combinato disposto con l'art. 33 lettera t del D.lvo 206/05 (codice del consumatore) applicabile al che Pt_1 all'epoca come ora non ha agito in veste di professionista, ma di
“consumatore'”.
Con il terzo motivo, censura il capo della sentenza in punto spese, in quanto
“ era risultata comunque soccombente per l'eccezione di CP_3
incompetenza, e quindi andrebbe comunque applicata una compensazione di spese per il primo grado”.
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione dell'appellata giova CP_1
innanzitutto ricordare che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, quale procuratrice di Controparte_1
nella sua qualità di mandataria di Controparte_2 Parte_3
non ha prodotto, in questo giudizio, l'estratto della pubblicazione in
[...] Gazzetta Ufficiale relativo all'avviso della cessione di crediti in blocco da a Parte_2 Parte_3
Pertanto, l'eccezione di difetto di legittimazione di Controparte_1
quale procuratrice di nella sua qualità
[...] Controparte_2
di mandataria di formulata dall'appellante, va accolta. Parte_3
La sentenza produrrà, quindi, effetti nei confronti delle parti originarie.
Ciò posto, l'appello è infondato e la sentenza impugnata, seppur con diversa motivazione, va confermata.
Quanto al primo motivo d'appello, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della garanzia del 7 giugno 2007 (doc. 6 del monitorio) come contratto autonomo o come fideiussione omnibus solidale, la Corte ritiene che il dato letterale della predetta garanzia sia dirimente per la risoluzione della controversia. I cinque garanti fra cui l'appellante si Parte_1
erano costituiti fideiussori di sino alla concorrenza Controparte_5 di euro 400.000,00 “per l'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite […] la fideiussione garantisce inoltre, nei limiti di importo sopra indicati, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso codesta banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore di codesta banca nell'interesse di terzi, per le quali dichiariamo sin d'ora di considerarci solidalmente obbligati nei confronti di codesta banca e ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 1948 cod. civ.”.
All'art. 7 è previsto, inoltre, che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”.
All'art. 10 è stabilito che “la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della banca in assistenza al debito garantito, e conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in espressa deroga all'art. 1955 cod. civ.”
L'art. 10 comma 2 prevede che “quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca”.
Il successivo comma 3 stabilisce che “salvo diversa espressa pattuizione, qualora il fideiussore avesse in precedenza prestato da solo o unitamente a terzi soggetti altra fideiussione nell'interesse del medesimo nominativo, la presente fideiussione non sostituisce né annulla quella precedentemente prestata la quale pertanto conserverà piena validità, dovendosi intendere che la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo”.
Le stesse clausole sono contenute anche nelle tre garanzie del 27 marzo 2007,
Contr 23 aprile 2008 e 8 settembre 2008, prodotte come doc. 16, 17 e 18 da n comparsa di costituzione e risposta in primo grado, e con le quali i medesimi cinque garanti, fra cui comunicavano alla Parte_1 Controparte_4
, di “costituirci fideiussori di e dei suoi
[...] Controparte_9
successori o aventi causa, sino alla concorrenza di” rispettivamente 700.000 euro, 740.000 euro e 260.000 euro. Ai sensi dell'art. 10 dei predetti contratti,
“la presente fideiussione viene rilasciata in aumento e cumulo di quella precedente senza alcun effetto novativo”, quindi, le obbligazioni della erano chiaramente garantite sino alla concorrenza Controparte_9
di 1.700.000 euro.
Tali produzioni, infatti, non hanno mutato la causa petendi del credito azionato in via monitoria, trattandosi di sue mere precisazioni.
Giova, infatti, ricordare che “nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria
- nel senso di specificare e meglio chiarire e persino
mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi”. (Cass. Civ.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 7592 del 21/03/2024; cfr. anche Cass. civ. sez. 1 n.
9668/2021).
La somma ingiunta all'appellante, non ha quindi, superato la garanzia da lui prestata, in quanto con atto del 1° agosto 2012, Controparte_9
ossia la debitrice per la quale sono state rilasciate le ulteriori fideiussioni di cui si è detto, veniva fusa mediante incorporazione nella Controparte_5
la quale, quindi, succedeva a titolo universale nei rapporti attivi e
[...] passivi dell'incorporata.
La predetta incorporazione, quindi, produceva gli effetti di cui all'art. 2504 bis del codice civile secondo il quale, “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Pertanto, a far data dall'avvenuta fusione la ha assunto le obbligazioni contratte dalla Controparte_5
con la . Controparte_9 Controparte_4
Posto che la società incorporante o risultante dalla fusione ai sensi dell'articolo 2504-bis c.c. subentra in tutti i rapporti contrattuali che fanno capo alla società incorporata o alle società partecipanti alla fusione, la somma di cui è stato ingiunto il pagamento a rientra nel limite Parte_1
garantito con le fideiussioni che si sono sopra indicate, in quanto le obbligazioni dell'incorporante verso la Controparte_5 [...]
erano garantite non solo dalla garanzia del 7 giugno 2007, Parte_2 sino alla concorrenza di € 400.000,00, ma anche da quelle citate che garantivano le obbligazioni della incorporata sino Controparte_9
alla concorrenza di € 1.700.000,00.
La banca ha, quindi, correttamente agito per la somma di € 400.000,00 indipendentemente dal precedente pagamento di € 280.009,70 da parte degli altri tre fideiussori, estranei al presente giudizio.
La banca, infatti, ha provato, e la circostanza è incontestata, di essere creditrice complessivamente nei confronti della per Controparte_5
l'importo di € 2.205.790,55, insinuato al passivo.
Quanto alla lamentata mancata applicazione dell'art. 1292 c.c. secondo cui il versamento di un coobbligato libera gli altri, e l'importo si riduce in proporzione ai versamenti dei coobbligati, la Corte ritiene che le parti vi abbiano esplicitamente derogato con l'articolo 10 della fideiussione sopra richiamato. Tale pattuizione, inoltre, è stata oggetto anche di doppia sottoscrizione ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. Tali clausole sono state “chiaramente individuate e richiamate in modo tale che si abbia la certezza che l'altra parte sia stata messa in grado di fermare la sua attenzione sul contenuto di ogni clausola richiamata” (ex plurimis Cass. civ.
n. 21185/2018 e 17939/2018).
Ed infatti le clausole in questione, tra cui la 10, sono state oggetto di doppia sottoscrizione, risultando che i co- fideiussori oltre alla firma sul documento contrattuale, abbiano apposto anche una seconda firma in calce all'indicazione delle clausole riportate, per numero e per oggetto, ritenute rilevanti ai sensi dell'art. 1341 c.c.
Anche questa censura va, quindi, rigettata.
Quanto alla lamentata vessatorietà della clausola di cui all'art. 10 delle condizioni di fideiussione, contenuta in tutte le quattro garanzie prodotte in giudizio, ritiene la Corte si tratti di eccezione non meritevole di accoglimento.
Ed, infatti, il contenuto di tale pattuizione non genera, infatti, uno “squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”, né rientra in una delle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 33 lettera t citato “t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La Corte ritiene che la clausola di cui all'art. 10, sopra trascritta, non rientri nell'ipotesi di cui all'art. 33 comma 2 lett. t) D.Lvo 6 settembre 2005 n. 206, come dedotto dall'appellante. Ed infatti non sancisce decadenze o limitazioni di opporre eccezioni ma, nell'ambito dell'ampliamento della somma garantita da parte dei co-fideiussori, già illustrato, coerentemente con il principio di cui all'art. 1292 c.c.al secondo comma stabilisce che la fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, o altro diritto esistente o che sorgesse in seguito a favore della banca in assistenza al debito garantito, e conserverà pieno effetto anche qualora tali garanzie e/o diritti dovessero diminuire o venire a cessare, anche per fatto del creditore, e ciò in espressa deroga all'art. 1955 cod. civ.”
A conferma di quanto appena esposto, va considerato che i co-fideiussori, tra cui l'appellante, con scrittura prodotta dall'opposta al documento 19, in relazione alla “mia/nostra fideiussione di euro 1.700.000 nell'interesse di in data 27/3/2007 e successive Parte_4
modifiche” hanno dichiarato: Con riferimento alla fideiussione in oggetto, in relazione alla delibera assembleare del 1.8.2012 con la quale la
[...] stata oggetto di fusione con la società Controparte_10
“con la presente Vi confermo/confermiamo Controparte_11
l'impegno fideiussorio in oggetto nell'interesse della società derivante dalla fusione, con esclusione di ogni intento novativo”
In definitiva, nel caso di specie, la clausola di cui all'art. 10 non viola l'art. 1938 c.c. e non è, quindi, vessatoria.
Per le ragioni esposte, pertanto, le clausole in questione devono ritenersi valide ed efficaci.
Alla luce di quanto esposto, anche il secondo motivo d'appello è in ogni caso infondato.
Quanto al terzo motivo d'appello, il Tribunale ha stabilito che “le spese processuali della fase di opposizione seguono la prevalente soccombenza di parte opponente e vanno poste a carico della stessa”. La Corte, ritiene, al riguardo che il rigetto dell'eccezione di incompetenza funzionale sollevata dall'opposta sia irrilevante ai fini della compensazione delle spese, in quanto la pretesa sostanziale dell'opposta è stata interamente accolta. Il motivo è, quindi, infondato.
L'appello va, in definitiva, rigettato.
Con riguardo alle spese di lite del grado, nulla deve essere disposto, dal momento che è contumace e Parte_2 [...]
quale procuratrice di nella Controparte_1 Controparte_2
sua qualità di mandataria di è priva della legittimazione Parte_3
attiva.
Sussistono, invece, i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del
DPR 115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando: dichiara l'inammissibilità dell'intervento di Controparte_1
quale procuratrice di nella sua qualità di Controparte_2
mandataria di Parte_3 rigetta l'appello avverso la sentenza 1636/2020 del Tribunale di Bergamo pubblicata il 18 novembre 2020.
Nulla sulle spese.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1-quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico di
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
IL CONSIGLIERE EST.
Michele Stagno
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli