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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/07/2025, n. 1197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1197 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861/2024
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 01.03.2024 e notificato in data 20.03.2024 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
San Daniele n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca TESSIER e
Daniele BERTONCELLO, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gianluca
TESSIER, in Venezia-Mestre (VE) - Via Cesco Baseggio n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttiva, apposta su foglio separato.
ricorrente contro
c.f. – P.Iva ), con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Via Ernesto Lugaro n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia SCHIAFFINO, del Foro di Padova, con domicilio
[...] eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Carlo Rezzonico n. 37, come da mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione. resistente
In punto: risarcimento danni;
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
1 All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
Nel merito:
1) accertato il carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa condannare la resistente in persona del suo attuale legale rappresentante a risarcire al dott. i danni tutti da lui patiti e Parte_1 patiendi che si quantificano nella complessiva somma di € 12.055,55
(dodicimilazerocinquantacinquevirgolacinquantacinque), oltre interessi e rivalutazione dal 2 ottobre
2018 ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
2) condannare la resistente alla corresponsione, in favore del dott. di una somma a Parte_1 titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore, che si quantifica sin d'ora in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione dal fatto ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza in uno o più quotidiani;
4) con spese e compensi professionali, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
Tanto esposto e precisato, come in atti rappresentata e difesa, Controparte_1 dichiarando, per quanto occorrer dovesse, di non accettare alcun contradditorio su prospettazioni e/o domande nuove eventualmente introdotte da controparte tramite il deposito delle proprie note conclusive, insiste per l'accoglimento delle
CONCLUSIONI già formalizzate all'atto della propria costituzione in giudizio, che qui di seguito di riportano:
Nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, oltre che completamente inallegate ed indimostrate in punto esistenza/consistenza dei danni pretesamente collegati a quanto contestato in ricorso.
Nel merito, in via subordinata: anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o co. 2 c.c., ed eventualmente in considerazione dell'eventuale denegato accoglimento dell'istanza ex adverso diretta alla pubblicazione dell'emananda sentenza in uno o più quotidiani, escludersi comunque, o quantomeno ridursi ai minimi, ogni eventuale risarcimento a favore del Sig. Parte_1
In via istruttoria: ove ritenuto del caso, ordinarsi ex art. 210 c.p.c.
2 - alla Corte dei Conti del Lazio e al Tribunale di Roma di esibire, tramite deposito nel fascicolo del presente giudizio, la totalità degli atti, dei documenti e dei verbali afferenti ai procedimenti a carico del
Sig. culminati nelle pronunce di cui ai docc. 2 e 3 di parte ricorrente;
Parte_1
- a parte ricorrente di esibire copia delle iniziative giudiziali o stragiudiziali promosse nei riguardi di altre società editrici con riferimento ad articoli di contenuto analogo a quello per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 01.03.2024, il dott. Parte_1 proponeva avanti questo Tribunale, con le forme del rito semplificato, domanda di risarcimento del danno, quantificato (salva diversa, maggiore o minore, somma di giustizia) nell'importo di € 12.055,55, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della (all'epoca dei fatti editrice Controparte_1 del quotidiano “ di Padova”), previo accertamento del carattere diffamatorio dell'articolo di cui CP_3 infra.
Chiedeva altresì la condanna della resistente alla corresponsione, in proprio favore, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, quantificata in € 1.500,00 (che assumeva proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore), nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani.
Esponeva al riguardo che in data 2 ottobre 2018 veniva pubblicato, sul quotidiano di CP_3
Padova”, l'articolo intitolato “Peculato: 3 anni a già rappresentante del Veneto a Roma”. Pt_1
A detta del ricorrente detto articolo riferiva “falsamente e in modo gravemente diffamatorio” la vicenda penale che lo aveva visto protagonista, ed in particolare la sentenza di primo grado pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
Secondo l'articolo la vicenda riguardava spese non giustificate sostenute dal Pt_1 nell'espletamento del proprio ufficio nella Capitale negli anni tra il 2008 ed il 2010, affermando che
“Per gli stessi illeciti sarebbe stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire Pt_1
l'amministrazione della Regione Veneto con oltre 95.000,00 euro”.
Il ricorrente assumeva che queste affermazioni non corrispondevano al vero. Nel giudizio penale il medesimo era stato chiamato a rispondere avanti al Tribunale collegiale di Roma dei seguenti cinque capi d'accusa:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
3 - l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010;
- l'acquisto di 12 cravatte di regolarmente fatturate. Parte_2
Orbene, come risultava dalla sentenza di primo grado, il era stato assolto da ben quattro dei Pt_1 cinque capi di imputazione per i quali era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado (ma poi assolto in appello) per il solo acquisto di 12 cravatte di , per un totale di spesa, regolarmente Parte_2 fatturata, di 960,00 euro.
L'articolo proseguiva allegando falsamente che “al centro dell'inchiesta c'erano spese per oltre
3.000,00 euro al mese sostenute dal per pranzi, cene, acquisti e viaggi;
tutte spese rimborsate Pt_1 dalla Regione Veneto senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”.
In realtà i presunti esborsi per pranzi, cene, acquisti e viaggi, attribuiti in modo infamante e diffamatorio al ricorrente, neppure figuravano nel capo di imputazione.
Gli unici acquisti contestati consistevano nelle 12 cravatte del noto marchio napoletano , per Parte_2 cui vi era stata condanna in primo grado (ma successivamente pronunziata piena assoluzione in appello per insussistenza del fatto).
Il ricorrente rimarcava come nell'articolo il giornalista neppure si fosse preoccupato di riportare la già avvenuta assoluzione in primo grado da ben quattro capi di imputazione.
Il ricorrente assumeva il carattere infamante della notizia giornalistica, non essendovi alcuna sovrapposizione di condanna rispetto ai giudizio contabile (nel 2016 la magistratura contabile aveva condannato al a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici ma non Pt_1 giustificate: peraltro la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio veniva successivamente riformata per incompetenza territoriale ed il successivo giudizio si concludeva con l'inammissibilità delle domande di condanna) ed i presunti acquisti pranzi o cene neppure figuravano nel capo di imputazione.
In tal modo l'articolo insinuava nel lettore la falsa convinzione che il facesse la “bella vita” a Pt_1 spese del contribuente neppure facendo menzione della piena assoluzione per insussistenza del fatto reato per gli altri capi di imputazione, l'unico per il quale era stata riportata condanna riguardando appunto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
4 Il ricorrente assumeva la sussistenza degli elementi della diffamazione in quanto le informazioni pubblicate si ponevano in evidente violazione dei principi della completezza e veridicità della notizia:
a) non veniva riportato nell'articolo che il era stato condannato per il solo acquisto delle Pt_1 cravatte, per un valore pari a 960,00 euro;
b) veniva omesso il riferimento all'assoluzione dagli altri quattro dei cinque capi di imputazione, cosicché la notizia riportata era parziale, non ricostruendo correttamente l'iter giudiziario;
c) riportava falsamente che la condanna in sede penale riguardava le stesse spese del giudizio avanti la Corte dei Conti;
d) ricollegava l'immagine del a quella dell'ex onorevole , il quale in realtà non Pt_1 Persona_1 aveva assunto un qualche, benché minimo ruolo nella vicenda.
In ordine al pregiudizio sofferto, il ricorrente deduceva di aver dovuto sopportare un secondo processo messo in atto dalla stampa, che veniva a colpirlo al termine di una carriera ricca di successi, tanto di imprenditore quanto di dirigente regionale, con un brillante curriculum vitae.
Assumeva di aver patito un danno consistito in notevoli sofferenze morali e psicologiche, che aveva involontariamente danneggiato anche i propri familiari, ed aveva cagionato, come risultava dall'allegata perizia medico-legale psichiatrica rilasciata dal prof. dott. , un danno Persona_2 biologico permanente attestantesi attorno a sei-sette punti percentuali, oltre a un danno biologico da inabilità temporanea.
Fissata l'udienza di comparizione e notificati in data 20.03.2024 il ricorso ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza, con memoria difensiva 18.09.2024 si costituiva la resistente
[...]
contrastando le domande del ricorrente, di cui in principalità chiedeva il rigetto e solo CP_1 in via di subordine la riduzione del quantum debeatur, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o co. 2 c.c..
In primo luogo, rievocava la vicenda ed il contesto dell'articolo giornalistico censurato, di cui assumeva l'assoluta liceità.
Rappresentava al riguardo che il già esponente del partito politico di Forza Italia in Regione Pt_1
Veneto, veniva nominato rappresentante della Regione a Roma dall'allora “Governatore” Per_1
, di cui il risultava sodale ed anche amico.
[...] Pt_1
In realtà l'inchiesta che aveva toccato il derivava da un esposto proveniente dall'ex Colonnello Pt_1 dei Carabinieri Marco Mantile, che nel 2014 era succeduto nell'incarico al ricorrente, nominato dal nuovo “Governatore” , da cui scaturiva un'inchiesta di natura contabile e penale per spese Per_3 effettuate senza adeguate giustificazioni con denaro pubblico.
5 La prima, che culminava sul finire del 2016 nella sentenza della Corte dei Conti del Lazio, la quale, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, rilevava nel merito l'incapacità del di “dare alcun riscontro delle motivazioni istituzionali per le quali il denaro era stato utilizzato”, Pt_1 sia i) con riguardo alla somma di euro 5.000,00 spesa per pasti nei primi mesi del 2008, sia ii) con riguardo alle spese inerenti “alle missioni alla sede di Venezia”.
La seconda, che sfociava nel settembre 2018 nella sentenza del Tribunale di Roma, di condanna del per il reato di peculato alla pena di anni tre reclusione, con pena accessoria dell'interdizione Pt_1 perpetua dai pubblici uffici, diniego di concessione delle attenuanti generiche e condanna dell'imputato al risarcimento del danno alla Regione Veneto costituitasi parte civile.
La resistente deduceva che il giornale di Padova”, nella sezione dedicata alle notizie di CP_3 rilevanza regionale, aveva dato la notizia della condanna a tre anni di reclusione per peculato, in forma stringata e senza il benché minimo ricorso a caratteri e/o espedienti tipografici tali da porla in particolare risalto, dando sommaria rappresentazione delle vicende che avevano portato alla pronuncia della Corte contabile e che avevano occasionato, per gli “stessi illeciti”, ossia “spese sostenute e non giustificate”, la condanna penale.
La notizia, nei medesimi termini, veniva data, oltre che da “ di Padova”, da altri quotidiani di CP_3 ben più capillare diffusione (“Il Messaggero”; “Il Corriere del Veneto”).
La resistente rappresentava che alla pubblicazione seguiva un assoluto silenzio da parte del il Pt_1 quale nulla mai contestava, né eccepiva, né chiedeva al quotidiano e/o al suo direttore pro tempore
e/o al suo editore.
Solo il conseguimento, dopo anni, di provvedimenti favorevoli sul piano contabile e penale al ricorrente, induceva lo stesso, per la prima volta, sull'affermato presupposto della natura diffamatoria della notizia, a formulare le pretese risarcitorie in esame.
Su tali premesse, in punto di diritto, la resistente assumeva che:
- vi era stato un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in coerenza con il principio della libertà di stampa, presidiata e garantita dall'art. 21 Cost;
- era stato rispettato il principio della verità della notizia propalata, che poggiava su un fulcro di verità, non distorta né alterata, anche se ovviamente presentata nelle forme sintetiche e stringate proprie del giornalismo;
6 - oltre quattro anni prima dell'avvio della procedura di mediazione anticipatrice del presente giudizio, nell'ormai lontano 31.08.2018, proprio il di Padova, nel dare notizia dell'ormai imminente CP_3 pubblicazione della sentenza della Magistratura contabile TA (a seguito della dichiarazione di incompetenza della prima pronunzia) sul caso “ , ripercorreva nei suoi snodi fondamentali, Pt_1 inclusi quelli penali, l'intera vicenda;
- l'articolo censurato si limitava a riferire, sia pur in termini di sinteticità, tutti fatti veri e corrispondenti alla realtà fattuale come emergente dagli atti giudiziari;
- erano stati osservati tanto il requisito dell'interesse pubblico all'informazione che quello della continenza (l'articolo in oggetto risultava improntato ai toni della moderazione, della misura, della pacatezza, della proporzione delle modalità espressive, senza alcun attacco alla dignità personale e/o professionale del . Pt_1
La resistente contestava altresì la pretesa risarcitoria per il versante del quantum, non mancando di rilevare come l'allegata perizia medica fosse stata formata al di fuori di qualsiasi contraddittorio e come in tempi non sospetti (marzo 2021) fosse stato proprio il a ricondurre il proprio stato di Pt_1 sofferenza al protrarsi dell'iter processuale, durato ben dieci anni.
Inoltre sottolineava che il pregiudizio sofferto dal ricorrente, che aveva fatto riferimento ad una “gogna mediatica”, non poteva essere ricondotto soltanto al “ di Padova” ma semmai anche agli CP_3 innumerevoli altri organi di stampa intervenuti sulla vicenda.
Assumeva infine la non proponibilità della sanzione a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L.
8 febbraio 1948 n. 47 nei confronti della resistente, che presupponeva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e non poteva essere comminata alla società editrice.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 30 maggio 2025 i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, discutevano, riportandosi ai propri atti e alle note conclusive depositate, il ricorso, che all'esito veniva immediatamente trattenuto in decisione.
**********
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il giorno 2 ottobre 2018 il quotidiano “ di Padova”, sotto il titolo ““Peculato: 3 anni a CP_3 Pt_1 già rappresentante del Veneto a Roma”, pubblicava l'articolo (doc. 1 ricorrente) che testualmente si trascrive:
7 “L'ex rappresentante della Regione Veneto a Roma nominato nel 2005 dall'allora Parte_1 presidente con il quale intratteneva stretti rapporti di amicizia, è stato condannato dal Persona_1
Tribunale di Roma alla pena di anni tre di reclusione per peculato. La vicenda riguarda spese sostenute e non giustificate dal vicentino, imprenditore e già consigliere regionale di Forza Italia, nel corso del suo ufficio nella capitale, tra 2008 e 2010. Per gli stessi illeciti era stato condannato Pt_1 dalla Corte dei Conti di Roma a risarcire l'amministrazione del Veneto con oltre 95 mila euro.
L'inchiesta, sia contabile che penale, era nata quando il governatore aveva nominato nel Per_3
2014 un sostituto di che si era reso conto delle discrepanze delle spese sostenute dal suo Pt_1 predecessore. Le indagini sono state condotte dal pm capitolino al centro dell'inchiesta Testimone_1
c'erano spese per oltre 3000 euro al mese che sarebbero state sostenute da per pranzi, ceni, Pt_1 acquisti e viaggi, rimborsati dalla Regione senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”.
Qualche giorno prima della pubblicazione, il 26 settembre 2018, il Tribunale penale di Roma in composizione collegiale aveva condannato il dott. (doc. 2 ricorrente) alla pena di anni tre di Pt_1 reclusione per il reato (peculato, ex art. 314 c.p.) ascrittogli al punto 3 dell'imputazione (acquisto di 12 cravatte di seta marca ”), assolvendo l'imputato dalle altre quattro imputazioni. Parte_2
Tali residue imputazioni avevano sempre ad oggetto il reato di peculato di cui all'art. art. 314 c.p. e, come riferito in ricorso (doc. 4 ricorrente), riguardavano in sintesi:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010.
In breve, parte ricorrente attribuisce valenza diffamatoria della notizia, come compendiata e riportata nell'articolo giornalistico stigmatizzato in ricorso, in quanto atto a creare commistione e sovrapposizione di vicende giudiziarie, ingenerando nella platea di lettori il falso convincimento di una condanna in sede penale totalmente sovrapponibile alle - e coincidente con le - contestazioni di natura contabile, che erano già “costate” al la condanna a risarcire al pubblico Erario, ossia Pt_1 all'Amministrazione della Regione Veneto, un danno quantificato nella somma di oltre 95 mila euro.
L'articolo giornalistico non avrebbe così rispettato il fondamentale obbligo di verità, mancando di completezza, ossia sarebbe stato solo una c.d. “mezza verità”.
8 Un tale addebito sarebbe riscontrato dall'uso del termine “stessi illeciti” in riferimento a quelli per cui era derivata la condanna in sede erariale con la pronunzia della Corte dei Conti, nonché dalla omissione della notizia concernente la riportata assoluzione dagli altri quattro capi di imputazione.
Tanto più che il reato per cui era stata ritenuta configurabile la rilevanza penale quale “peculato” riguardava soltanto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare
a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Così brevemente riassunti i fatti (alle contestazioni di parte ricorrente la resistente società editrice contrappone gli argomenti difensivi riportati in narrativa), il giudicante espone le ragioni per le quali
(pur ritenendo l'articolo stigmatizzato non proprio esemplare per esaustività e chiarezza sul piano ideale del giornalismo “modello”) non reputa la pubblicazione integrante una fattispecie illecita e contra jus, tale da costituire un'ipotesi diffamatoria, meritevole pertanto di sanzione e riparazione risarcitoria.
In primo luogo, l'articolo (al tempo della sua pubblicazione, che è poi quello che qui solo conta: successivamente le contestazioni sarebbero del tutto cadute, quelle penali in virtù di un'assoluzione piena, quelle contrabili, da quel che è dato comprendere, essenzialmente per questioni procedurali) riporta una notizia incentrata su dati di fatto veri (reali) ed oggettivamente incontrovertibili:
- nei confronti del dott. rappresentante della Regione Veneto nella Capitale, la Procura Pt_1 Part
della Corte Conti aveva avviato accertamenti contabili, a cui era conseguita, in primo Parte_3 grado, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con cui, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, il Giudice contabile rilevava tra l'altro
(pag. 12 sentenza) che il non aveva dato prova “di avere rispettato i propri doveri di servizio Pt_1 nell'utilizzo delle somme a lui attribuite dalla Regione Veneto per il perseguimento di fini dell'Ente” e lo condannava a risarcire un danno quantificato in € 95.218,10;
- Il risultava al tempo condannato, con sentenza n. 12410/2018 del Tribunale penale di Roma, Pt_1
a tre anni di reclusione per essere stato giudicato responsabile del delitto di peculato.
Ora, tanto l'addebito di rilievo penale quanto quello di carattere contabile afferivano ad un genus sostanzialmente omogeneo, che potrebbe sintetizzarsi nella malversazione e/o difetto e/o anomalie di gestione di danaro pubblico ovvero riconducibile alla pubblica Amministrazione, anche se diversi (o non totalmente coincidenti) sono i presupposti di una possibile responsabilità (in punto elementi
9 costitutivi dell'illecito, elemento soggettivo ecc.) secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti (ma questo ovviamente poco importa alla platea generale dei lettori, costituiti normalmente non da tecnici del diritto, bensì per lo più da comuni cittadini, interessati ad una macro area o macro tematica socio/politica, ossia quella della correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte dei politici o dei pubblici funzionari).
In tale accezione va necessariamente interpretato (nel tipico stile sintetico dell'immediata comunicazione giornalistica) il lemma linguistico che pur censura (o, meglio, considera sintomatico dello stravolgimento e del carattere ambiguo della notizia) parte ricorrente, ossia l'espressione “gli stessi illeciti”.
Quanto al riferimento al fatto, riportato in chiusura di articolo, che nell'inchiesta “c'erano spese per oltre 3000 euro al mese che sarebbero state sostenute da per pranzi, ceni, acquisti e viaggi, Pt_1 rimborsati dalla Regione senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”, è indubbio che tanto il giudizio penale quanto quello amministrativo-contabile avessero riferimento ad una cattiva gestione di spese e risorse pubbliche (anche se ovviamente non era un breve articolo giornalistico di cronaca la sede più adatta per una ripartizione tecnica delle specifiche e dettagliate incolpazioni mosse dalle autorità competenti).
Indubbiamente specificare che la condanna penale aveva riguardato un esborso asseritamente ingiustificato per l'acquisto di cravatte di marca per una spesa di meno di mille euro avrebbe giovato alla precisione della comunicazione giornalistica.
Ma ciò non toglie che la notizia di rilievo aveva riguardo all'intervenuta condanna per il reato di peculato, che sarebbe rimasto tale (agli occhi del lettore medio e quindi della generalità di lettori), ove pure al limite attenuato da un'assoluzione parziale per altri capi di imputazione, a prescindere dall'importo, più o meno modesto, del delitto per cui vi era condanna penale rispetto alla pronunzia contabile (la quale ovviamente rimaneva e di per sé aveva attitudine ad esaurire lo stigma sociale dell'asserito spreco di fondi pubblici).
La notizia della condanna penale, per altro versante, è stata resa al pubblico dei lettori in termini tali da risultare rispettosa sia del criterio di continenza e correttezza formale che di quello dell'interesse pubblico alla sua diffusione.
Sotto il primo profilo, l'articolo, come condivisibilmente deduce parte resistente, risulta all'evidenza improntato ai toni della moderazione, della misura, della pacatezza, della proporzione ed adeguatezza
10 nelle modalità espressive, senza alcun improprio attacco alla dignità personale e/o professionale del
Pt_1
Sotto il secondo profilo, la notizia non poteva rimanere irrilevante e/o priva di interesse per la pubblica opinione, già in ragione della caratura pubblica del personaggio coinvolto ed ancor più del suo riferimento politico, ossia l'ex Presidente . Persona_1
Stante la contiguità (funzionale, personale ed amicale) dei due nomi coinvolti (il dott. e Pt_1
l'onorevole ) e l'evidente quanto inevitabile associazione a notorie notizie di cronaca politica e Per_1 giudiziaria del recente passato, anche l'”occhiello” dell'articolo (“Spese pazze nella stagione di ”) Per_1 non potrebbe dirsi ingiustificato, e ancor meno di natura diffamatoria al fine di colpire il ricorrente o comunque di attribuire immotivato ulteriore risalto alla notizia.
Anzi, il fatto che gli illeciti (contabili e penali) fossero stati realizzati, almeno in tesi del nuovo responsabile dell'ufficio che era stato in precedenza retto dal ufficio evidentemente in ogni Pt_1 caso di nomina del Presidente della Giunta regionale, rendeva inevitabile il riferimento al nome del precedente Presidente ed ai rapporti di amicizia ed affinità politica tra i due. Per_1
Le domande volte a riconoscere carattere diffamatorio, in quanto tale fonte di danno risarcibile, all'articolo a scrutinio, sulla scorta degli argomenti che precedono, vanno dunque respinte, anche ad applicare i principi sanciti nella recentissima sentenza n. 13200/2025 della Cassazione Civile sezioni unite, richiamata dal ricorrente, nella parte in cui escludono l'operatività della scriminante del diritto di cronaca giudiziaria allorquando venga impropriamente ascritta una condotta sostanzialmente diversa e più grave rispetto a quella descritta negli atti giudiziari o nell'oggetto dell'imputazione.
Condotta sostanzialmente diversa e più grave che nel caso di specie, come detto, non pare ravvisabile in una lettura d'insieme e complessiva dell'articolo.
Viene ad essere conseguentemente assorbita ogni valutazione in ordine a genesi effettiva, perimetro e quantum del pregiudizio risarcibile, nonché al quomodo della chiesta tutela.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, dovendo modularsi la liquidazione, come da dispositivo, sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (fasi studio controversia, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
11 IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande del ricorrente;
II) condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 861/2024 R.G., promossa con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c. iscritto a ruolo in data 01.03.2024 e notificato in data 20.03.2024 da
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
San Daniele n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianluca TESSIER e
Daniele BERTONCELLO, del Foro di Venezia, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gianluca
TESSIER, in Venezia-Mestre (VE) - Via Cesco Baseggio n. 9, giusta procura in calce al ricorso introduttiva, apposta su foglio separato.
ricorrente contro
c.f. – P.Iva ), con sede legale in Torino, Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Via Ernesto Lugaro n. 15, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia SCHIAFFINO, del Foro di Padova, con domicilio
[...] eletto presso lo studio della medesima, in Padova - Via Carlo Rezzonico n. 37, come da mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione. resistente
In punto: risarcimento danni;
altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
1 All'udienza del 30.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione a seguito di discussione orale sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI RICORRENTE:
Nel merito:
1) accertato il carattere diffamatorio dell'articolo oggetto di causa condannare la resistente in persona del suo attuale legale rappresentante a risarcire al dott. i danni tutti da lui patiti e Parte_1 patiendi che si quantificano nella complessiva somma di € 12.055,55
(dodicimilazerocinquantacinquevirgolacinquantacinque), oltre interessi e rivalutazione dal 2 ottobre
2018 ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
2) condannare la resistente alla corresponsione, in favore del dott. di una somma a Parte_1 titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore, che si quantifica sin d'ora in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre interessi e rivalutazione dal fatto ovvero, comunque, nella diversa somma maggiore o minore che il Tribunale riterrà di giustizia;
3) ordinare la pubblicazione della emananda sentenza in uno o più quotidiani;
4) con spese e compensi professionali, anche della fase di mediazione, interamente rifusi.
CONCLUSIONI RESISTENTE:
Tanto esposto e precisato, come in atti rappresentata e difesa, Controparte_1 dichiarando, per quanto occorrer dovesse, di non accettare alcun contradditorio su prospettazioni e/o domande nuove eventualmente introdotte da controparte tramite il deposito delle proprie note conclusive, insiste per l'accoglimento delle
CONCLUSIONI già formalizzate all'atto della propria costituzione in giudizio, che qui di seguito di riportano:
Nel merito, in via principale: respingersi le domande tutte di parte ricorrente, in quanto radicalmente infondate in fatto e in diritto, oltre che completamente inallegate ed indimostrate in punto esistenza/consistenza dei danni pretesamente collegati a quanto contestato in ricorso.
Nel merito, in via subordinata: anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o co. 2 c.c., ed eventualmente in considerazione dell'eventuale denegato accoglimento dell'istanza ex adverso diretta alla pubblicazione dell'emananda sentenza in uno o più quotidiani, escludersi comunque, o quantomeno ridursi ai minimi, ogni eventuale risarcimento a favore del Sig. Parte_1
In via istruttoria: ove ritenuto del caso, ordinarsi ex art. 210 c.p.c.
2 - alla Corte dei Conti del Lazio e al Tribunale di Roma di esibire, tramite deposito nel fascicolo del presente giudizio, la totalità degli atti, dei documenti e dei verbali afferenti ai procedimenti a carico del
Sig. culminati nelle pronunce di cui ai docc. 2 e 3 di parte ricorrente;
Parte_1
- a parte ricorrente di esibire copia delle iniziative giudiziali o stragiudiziali promosse nei riguardi di altre società editrici con riferimento ad articoli di contenuto analogo a quello per cui è causa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 281-decies e ss. c.p.c., iscritto a ruolo in data 01.03.2024, il dott. Parte_1 proponeva avanti questo Tribunale, con le forme del rito semplificato, domanda di risarcimento del danno, quantificato (salva diversa, maggiore o minore, somma di giustizia) nell'importo di € 12.055,55, oltre interessi e rivalutazione, nei confronti della (all'epoca dei fatti editrice Controparte_1 del quotidiano “ di Padova”), previo accertamento del carattere diffamatorio dell'articolo di cui CP_3 infra.
Chiedeva altresì la condanna della resistente alla corresponsione, in proprio favore, di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L. 8 febbraio 1948 n. 47, quantificata in € 1.500,00 (che assumeva proporzionale alla gravità delle affermazioni diffamatorie, alla diffusione dello scritto ed alla notorietà dell'attore), nonché l'ordine di pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani.
Esponeva al riguardo che in data 2 ottobre 2018 veniva pubblicato, sul quotidiano di CP_3
Padova”, l'articolo intitolato “Peculato: 3 anni a già rappresentante del Veneto a Roma”. Pt_1
A detta del ricorrente detto articolo riferiva “falsamente e in modo gravemente diffamatorio” la vicenda penale che lo aveva visto protagonista, ed in particolare la sentenza di primo grado pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Roma.
Secondo l'articolo la vicenda riguardava spese non giustificate sostenute dal Pt_1 nell'espletamento del proprio ufficio nella Capitale negli anni tra il 2008 ed il 2010, affermando che
“Per gli stessi illeciti sarebbe stato condannato dalla Corte dei Conti a risarcire Pt_1
l'amministrazione della Regione Veneto con oltre 95.000,00 euro”.
Il ricorrente assumeva che queste affermazioni non corrispondevano al vero. Nel giudizio penale il medesimo era stato chiamato a rispondere avanti al Tribunale collegiale di Roma dei seguenti cinque capi d'accusa:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
3 - l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010;
- l'acquisto di 12 cravatte di regolarmente fatturate. Parte_2
Orbene, come risultava dalla sentenza di primo grado, il era stato assolto da ben quattro dei Pt_1 cinque capi di imputazione per i quali era stato rinviato a giudizio e condannato in primo grado (ma poi assolto in appello) per il solo acquisto di 12 cravatte di , per un totale di spesa, regolarmente Parte_2 fatturata, di 960,00 euro.
L'articolo proseguiva allegando falsamente che “al centro dell'inchiesta c'erano spese per oltre
3.000,00 euro al mese sostenute dal per pranzi, cene, acquisti e viaggi;
tutte spese rimborsate Pt_1 dalla Regione Veneto senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”.
In realtà i presunti esborsi per pranzi, cene, acquisti e viaggi, attribuiti in modo infamante e diffamatorio al ricorrente, neppure figuravano nel capo di imputazione.
Gli unici acquisti contestati consistevano nelle 12 cravatte del noto marchio napoletano , per Parte_2 cui vi era stata condanna in primo grado (ma successivamente pronunziata piena assoluzione in appello per insussistenza del fatto).
Il ricorrente rimarcava come nell'articolo il giornalista neppure si fosse preoccupato di riportare la già avvenuta assoluzione in primo grado da ben quattro capi di imputazione.
Il ricorrente assumeva il carattere infamante della notizia giornalistica, non essendovi alcuna sovrapposizione di condanna rispetto ai giudizio contabile (nel 2016 la magistratura contabile aveva condannato al a restituire 95.000,00 euro di spese sostenute con fondi pubblici ma non Pt_1 giustificate: peraltro la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per il Lazio veniva successivamente riformata per incompetenza territoriale ed il successivo giudizio si concludeva con l'inammissibilità delle domande di condanna) ed i presunti acquisti pranzi o cene neppure figuravano nel capo di imputazione.
In tal modo l'articolo insinuava nel lettore la falsa convinzione che il facesse la “bella vita” a Pt_1 spese del contribuente neppure facendo menzione della piena assoluzione per insussistenza del fatto reato per gli altri capi di imputazione, l'unico per il quale era stata riportata condanna riguardando appunto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
4 Il ricorrente assumeva la sussistenza degli elementi della diffamazione in quanto le informazioni pubblicate si ponevano in evidente violazione dei principi della completezza e veridicità della notizia:
a) non veniva riportato nell'articolo che il era stato condannato per il solo acquisto delle Pt_1 cravatte, per un valore pari a 960,00 euro;
b) veniva omesso il riferimento all'assoluzione dagli altri quattro dei cinque capi di imputazione, cosicché la notizia riportata era parziale, non ricostruendo correttamente l'iter giudiziario;
c) riportava falsamente che la condanna in sede penale riguardava le stesse spese del giudizio avanti la Corte dei Conti;
d) ricollegava l'immagine del a quella dell'ex onorevole , il quale in realtà non Pt_1 Persona_1 aveva assunto un qualche, benché minimo ruolo nella vicenda.
In ordine al pregiudizio sofferto, il ricorrente deduceva di aver dovuto sopportare un secondo processo messo in atto dalla stampa, che veniva a colpirlo al termine di una carriera ricca di successi, tanto di imprenditore quanto di dirigente regionale, con un brillante curriculum vitae.
Assumeva di aver patito un danno consistito in notevoli sofferenze morali e psicologiche, che aveva involontariamente danneggiato anche i propri familiari, ed aveva cagionato, come risultava dall'allegata perizia medico-legale psichiatrica rilasciata dal prof. dott. , un danno Persona_2 biologico permanente attestantesi attorno a sei-sette punti percentuali, oltre a un danno biologico da inabilità temporanea.
Fissata l'udienza di comparizione e notificati in data 20.03.2024 il ricorso ed il conseguente decreto di fissazione dell'udienza, con memoria difensiva 18.09.2024 si costituiva la resistente
[...]
contrastando le domande del ricorrente, di cui in principalità chiedeva il rigetto e solo CP_1 in via di subordine la riduzione del quantum debeatur, anche ai sensi dell'art. 1227 co. 1 e/o co. 2 c.c..
In primo luogo, rievocava la vicenda ed il contesto dell'articolo giornalistico censurato, di cui assumeva l'assoluta liceità.
Rappresentava al riguardo che il già esponente del partito politico di Forza Italia in Regione Pt_1
Veneto, veniva nominato rappresentante della Regione a Roma dall'allora “Governatore” Per_1
, di cui il risultava sodale ed anche amico.
[...] Pt_1
In realtà l'inchiesta che aveva toccato il derivava da un esposto proveniente dall'ex Colonnello Pt_1 dei Carabinieri Marco Mantile, che nel 2014 era succeduto nell'incarico al ricorrente, nominato dal nuovo “Governatore” , da cui scaturiva un'inchiesta di natura contabile e penale per spese Per_3 effettuate senza adeguate giustificazioni con denaro pubblico.
5 La prima, che culminava sul finire del 2016 nella sentenza della Corte dei Conti del Lazio, la quale, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, rilevava nel merito l'incapacità del di “dare alcun riscontro delle motivazioni istituzionali per le quali il denaro era stato utilizzato”, Pt_1 sia i) con riguardo alla somma di euro 5.000,00 spesa per pasti nei primi mesi del 2008, sia ii) con riguardo alle spese inerenti “alle missioni alla sede di Venezia”.
La seconda, che sfociava nel settembre 2018 nella sentenza del Tribunale di Roma, di condanna del per il reato di peculato alla pena di anni tre reclusione, con pena accessoria dell'interdizione Pt_1 perpetua dai pubblici uffici, diniego di concessione delle attenuanti generiche e condanna dell'imputato al risarcimento del danno alla Regione Veneto costituitasi parte civile.
La resistente deduceva che il giornale di Padova”, nella sezione dedicata alle notizie di CP_3 rilevanza regionale, aveva dato la notizia della condanna a tre anni di reclusione per peculato, in forma stringata e senza il benché minimo ricorso a caratteri e/o espedienti tipografici tali da porla in particolare risalto, dando sommaria rappresentazione delle vicende che avevano portato alla pronuncia della Corte contabile e che avevano occasionato, per gli “stessi illeciti”, ossia “spese sostenute e non giustificate”, la condanna penale.
La notizia, nei medesimi termini, veniva data, oltre che da “ di Padova”, da altri quotidiani di CP_3 ben più capillare diffusione (“Il Messaggero”; “Il Corriere del Veneto”).
La resistente rappresentava che alla pubblicazione seguiva un assoluto silenzio da parte del il Pt_1 quale nulla mai contestava, né eccepiva, né chiedeva al quotidiano e/o al suo direttore pro tempore
e/o al suo editore.
Solo il conseguimento, dopo anni, di provvedimenti favorevoli sul piano contabile e penale al ricorrente, induceva lo stesso, per la prima volta, sull'affermato presupposto della natura diffamatoria della notizia, a formulare le pretese risarcitorie in esame.
Su tali premesse, in punto di diritto, la resistente assumeva che:
- vi era stato un legittimo esercizio del diritto di cronaca, in coerenza con il principio della libertà di stampa, presidiata e garantita dall'art. 21 Cost;
- era stato rispettato il principio della verità della notizia propalata, che poggiava su un fulcro di verità, non distorta né alterata, anche se ovviamente presentata nelle forme sintetiche e stringate proprie del giornalismo;
6 - oltre quattro anni prima dell'avvio della procedura di mediazione anticipatrice del presente giudizio, nell'ormai lontano 31.08.2018, proprio il di Padova, nel dare notizia dell'ormai imminente CP_3 pubblicazione della sentenza della Magistratura contabile TA (a seguito della dichiarazione di incompetenza della prima pronunzia) sul caso “ , ripercorreva nei suoi snodi fondamentali, Pt_1 inclusi quelli penali, l'intera vicenda;
- l'articolo censurato si limitava a riferire, sia pur in termini di sinteticità, tutti fatti veri e corrispondenti alla realtà fattuale come emergente dagli atti giudiziari;
- erano stati osservati tanto il requisito dell'interesse pubblico all'informazione che quello della continenza (l'articolo in oggetto risultava improntato ai toni della moderazione, della misura, della pacatezza, della proporzione delle modalità espressive, senza alcun attacco alla dignità personale e/o professionale del . Pt_1
La resistente contestava altresì la pretesa risarcitoria per il versante del quantum, non mancando di rilevare come l'allegata perizia medica fosse stata formata al di fuori di qualsiasi contraddittorio e come in tempi non sospetti (marzo 2021) fosse stato proprio il a ricondurre il proprio stato di Pt_1 sofferenza al protrarsi dell'iter processuale, durato ben dieci anni.
Inoltre sottolineava che il pregiudizio sofferto dal ricorrente, che aveva fatto riferimento ad una “gogna mediatica”, non poteva essere ricondotto soltanto al “ di Padova” ma semmai anche agli CP_3 innumerevoli altri organi di stampa intervenuti sulla vicenda.
Assumeva infine la non proponibilità della sanzione a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della L.
8 febbraio 1948 n. 47 nei confronti della resistente, che presupponeva la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e non poteva essere comminata alla società editrice.
Così essenzialmente impostato il contraddittorio, senza svolgimento di attività istruttoria, veniva fissata udienza di discussione, con termine per note conclusive.
Da ultimo, all'udienza del 30 maggio 2025 i procuratori delle parti, precisate le rispettive conclusioni come in epigrafe trascritte, discutevano, riportandosi ai propri atti e alle note conclusive depositate, il ricorso, che all'esito veniva immediatamente trattenuto in decisione.
**********
Le domande del ricorrente non possono trovare accoglimento.
Il giorno 2 ottobre 2018 il quotidiano “ di Padova”, sotto il titolo ““Peculato: 3 anni a CP_3 Pt_1 già rappresentante del Veneto a Roma”, pubblicava l'articolo (doc. 1 ricorrente) che testualmente si trascrive:
7 “L'ex rappresentante della Regione Veneto a Roma nominato nel 2005 dall'allora Parte_1 presidente con il quale intratteneva stretti rapporti di amicizia, è stato condannato dal Persona_1
Tribunale di Roma alla pena di anni tre di reclusione per peculato. La vicenda riguarda spese sostenute e non giustificate dal vicentino, imprenditore e già consigliere regionale di Forza Italia, nel corso del suo ufficio nella capitale, tra 2008 e 2010. Per gli stessi illeciti era stato condannato Pt_1 dalla Corte dei Conti di Roma a risarcire l'amministrazione del Veneto con oltre 95 mila euro.
L'inchiesta, sia contabile che penale, era nata quando il governatore aveva nominato nel Per_3
2014 un sostituto di che si era reso conto delle discrepanze delle spese sostenute dal suo Pt_1 predecessore. Le indagini sono state condotte dal pm capitolino al centro dell'inchiesta Testimone_1
c'erano spese per oltre 3000 euro al mese che sarebbero state sostenute da per pranzi, ceni, Pt_1 acquisti e viaggi, rimborsati dalla Regione senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”.
Qualche giorno prima della pubblicazione, il 26 settembre 2018, il Tribunale penale di Roma in composizione collegiale aveva condannato il dott. (doc. 2 ricorrente) alla pena di anni tre di Pt_1 reclusione per il reato (peculato, ex art. 314 c.p.) ascrittogli al punto 3 dell'imputazione (acquisto di 12 cravatte di seta marca ”), assolvendo l'imputato dalle altre quattro imputazioni. Parte_2
Tali residue imputazioni avevano sempre ad oggetto il reato di peculato di cui all'art. art. 314 c.p. e, come riferito in ricorso (doc. 4 ricorrente), riguardavano in sintesi:
- gli spostamenti in aereo da Verona a Roma;
- l'uso del noleggio con conducente dall'aeroporto di Roma alla sede lavorativa della Regione Veneto presso Roma e viceversa;
- le spese effettuate presso l'Associazione Lirico Culturale “Martinelli”;
- i rimborsi delle missioni svolte a Venezia nel periodo dal 2006 al 2010.
In breve, parte ricorrente attribuisce valenza diffamatoria della notizia, come compendiata e riportata nell'articolo giornalistico stigmatizzato in ricorso, in quanto atto a creare commistione e sovrapposizione di vicende giudiziarie, ingenerando nella platea di lettori il falso convincimento di una condanna in sede penale totalmente sovrapponibile alle - e coincidente con le - contestazioni di natura contabile, che erano già “costate” al la condanna a risarcire al pubblico Erario, ossia Pt_1 all'Amministrazione della Regione Veneto, un danno quantificato nella somma di oltre 95 mila euro.
L'articolo giornalistico non avrebbe così rispettato il fondamentale obbligo di verità, mancando di completezza, ossia sarebbe stato solo una c.d. “mezza verità”.
8 Un tale addebito sarebbe riscontrato dall'uso del termine “stessi illeciti” in riferimento a quelli per cui era derivata la condanna in sede erariale con la pronunzia della Corte dei Conti, nonché dalla omissione della notizia concernente la riportata assoluzione dagli altri quattro capi di imputazione.
Tanto più che il reato per cui era stata ritenuta configurabile la rilevanza penale quale “peculato” riguardava soltanto l'acquisto di 12 cravatte, per il prezzo di 960,00 euro, importo davvero bagatellare
a fronte degli oltre 95.000,00 euro di cui alla pronunzia erariale.
Così brevemente riassunti i fatti (alle contestazioni di parte ricorrente la resistente società editrice contrappone gli argomenti difensivi riportati in narrativa), il giudicante espone le ragioni per le quali
(pur ritenendo l'articolo stigmatizzato non proprio esemplare per esaustività e chiarezza sul piano ideale del giornalismo “modello”) non reputa la pubblicazione integrante una fattispecie illecita e contra jus, tale da costituire un'ipotesi diffamatoria, meritevole pertanto di sanzione e riparazione risarcitoria.
In primo luogo, l'articolo (al tempo della sua pubblicazione, che è poi quello che qui solo conta: successivamente le contestazioni sarebbero del tutto cadute, quelle penali in virtù di un'assoluzione piena, quelle contrabili, da quel che è dato comprendere, essenzialmente per questioni procedurali) riporta una notizia incentrata su dati di fatto veri (reali) ed oggettivamente incontrovertibili:
- nei confronti del dott. rappresentante della Regione Veneto nella Capitale, la Procura Pt_1 Part
della Corte Conti aveva avviato accertamenti contabili, a cui era conseguita, in primo Parte_3 grado, la sentenza della Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio della Corte dei Conti, con cui, premesso che “le somme relative al budget ed al fondo economale venivano attribuite per il funzionamento dell'ufficio e per scopi determinati, ma soprattutto ogni utilizzo di dette somme avrebbe dovuto essere adeguatamente documentato e rendicontato”, il Giudice contabile rilevava tra l'altro
(pag. 12 sentenza) che il non aveva dato prova “di avere rispettato i propri doveri di servizio Pt_1 nell'utilizzo delle somme a lui attribuite dalla Regione Veneto per il perseguimento di fini dell'Ente” e lo condannava a risarcire un danno quantificato in € 95.218,10;
- Il risultava al tempo condannato, con sentenza n. 12410/2018 del Tribunale penale di Roma, Pt_1
a tre anni di reclusione per essere stato giudicato responsabile del delitto di peculato.
Ora, tanto l'addebito di rilievo penale quanto quello di carattere contabile afferivano ad un genus sostanzialmente omogeneo, che potrebbe sintetizzarsi nella malversazione e/o difetto e/o anomalie di gestione di danaro pubblico ovvero riconducibile alla pubblica Amministrazione, anche se diversi (o non totalmente coincidenti) sono i presupposti di una possibile responsabilità (in punto elementi
9 costitutivi dell'illecito, elemento soggettivo ecc.) secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti (ma questo ovviamente poco importa alla platea generale dei lettori, costituiti normalmente non da tecnici del diritto, bensì per lo più da comuni cittadini, interessati ad una macro area o macro tematica socio/politica, ossia quella della correttezza della gestione delle risorse pubbliche da parte dei politici o dei pubblici funzionari).
In tale accezione va necessariamente interpretato (nel tipico stile sintetico dell'immediata comunicazione giornalistica) il lemma linguistico che pur censura (o, meglio, considera sintomatico dello stravolgimento e del carattere ambiguo della notizia) parte ricorrente, ossia l'espressione “gli stessi illeciti”.
Quanto al riferimento al fatto, riportato in chiusura di articolo, che nell'inchiesta “c'erano spese per oltre 3000 euro al mese che sarebbero state sostenute da per pranzi, ceni, acquisti e viaggi, Pt_1 rimborsati dalla Regione senza adeguate descrizioni di opportunità e necessità”, è indubbio che tanto il giudizio penale quanto quello amministrativo-contabile avessero riferimento ad una cattiva gestione di spese e risorse pubbliche (anche se ovviamente non era un breve articolo giornalistico di cronaca la sede più adatta per una ripartizione tecnica delle specifiche e dettagliate incolpazioni mosse dalle autorità competenti).
Indubbiamente specificare che la condanna penale aveva riguardato un esborso asseritamente ingiustificato per l'acquisto di cravatte di marca per una spesa di meno di mille euro avrebbe giovato alla precisione della comunicazione giornalistica.
Ma ciò non toglie che la notizia di rilievo aveva riguardo all'intervenuta condanna per il reato di peculato, che sarebbe rimasto tale (agli occhi del lettore medio e quindi della generalità di lettori), ove pure al limite attenuato da un'assoluzione parziale per altri capi di imputazione, a prescindere dall'importo, più o meno modesto, del delitto per cui vi era condanna penale rispetto alla pronunzia contabile (la quale ovviamente rimaneva e di per sé aveva attitudine ad esaurire lo stigma sociale dell'asserito spreco di fondi pubblici).
La notizia della condanna penale, per altro versante, è stata resa al pubblico dei lettori in termini tali da risultare rispettosa sia del criterio di continenza e correttezza formale che di quello dell'interesse pubblico alla sua diffusione.
Sotto il primo profilo, l'articolo, come condivisibilmente deduce parte resistente, risulta all'evidenza improntato ai toni della moderazione, della misura, della pacatezza, della proporzione ed adeguatezza
10 nelle modalità espressive, senza alcun improprio attacco alla dignità personale e/o professionale del
Pt_1
Sotto il secondo profilo, la notizia non poteva rimanere irrilevante e/o priva di interesse per la pubblica opinione, già in ragione della caratura pubblica del personaggio coinvolto ed ancor più del suo riferimento politico, ossia l'ex Presidente . Persona_1
Stante la contiguità (funzionale, personale ed amicale) dei due nomi coinvolti (il dott. e Pt_1
l'onorevole ) e l'evidente quanto inevitabile associazione a notorie notizie di cronaca politica e Per_1 giudiziaria del recente passato, anche l'”occhiello” dell'articolo (“Spese pazze nella stagione di ”) Per_1 non potrebbe dirsi ingiustificato, e ancor meno di natura diffamatoria al fine di colpire il ricorrente o comunque di attribuire immotivato ulteriore risalto alla notizia.
Anzi, il fatto che gli illeciti (contabili e penali) fossero stati realizzati, almeno in tesi del nuovo responsabile dell'ufficio che era stato in precedenza retto dal ufficio evidentemente in ogni Pt_1 caso di nomina del Presidente della Giunta regionale, rendeva inevitabile il riferimento al nome del precedente Presidente ed ai rapporti di amicizia ed affinità politica tra i due. Per_1
Le domande volte a riconoscere carattere diffamatorio, in quanto tale fonte di danno risarcibile, all'articolo a scrutinio, sulla scorta degli argomenti che precedono, vanno dunque respinte, anche ad applicare i principi sanciti nella recentissima sentenza n. 13200/2025 della Cassazione Civile sezioni unite, richiamata dal ricorrente, nella parte in cui escludono l'operatività della scriminante del diritto di cronaca giudiziaria allorquando venga impropriamente ascritta una condotta sostanzialmente diversa e più grave rispetto a quella descritta negli atti giudiziari o nell'oggetto dell'imputazione.
Condotta sostanzialmente diversa e più grave che nel caso di specie, come detto, non pare ravvisabile in una lettura d'insieme e complessiva dell'articolo.
Viene ad essere conseguentemente assorbita ogni valutazione in ordine a genesi effettiva, perimetro e quantum del pregiudizio risarcibile, nonché al quomodo della chiesta tutela.
Così definita la lite, l'accollo delle spese processuali segue l'ordinario criterio della soccombenza, dovendo modularsi la liquidazione, come da dispositivo, sui parametri ex D.M. 10.03.2014 n. 55, aggiornati ex D.M. n. 147/2022, importi tariffari medi, scaglione di riferimento da € 5.201,00 ad €
26.000,00 (fasi studio controversia, introduttiva e decisionale).
P. Q. M.
11 IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) rigetta le domande del ricorrente;
II) condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese processuali, liquidate in € 3.397,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e IVA sull'imponibile come per legge.
Così deciso in Vicenza, il 28 luglio 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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