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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 1656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1656 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 148/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI LORENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 C.F. ) Controparte_2 C.F._3 Entrambi con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 Controparte_2
uale eredi di Controparte_3 Persona_1 uale eredi di Controparte_4 Persona_1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 1387/19 il Tribunale di Forlì intimava a e Parte_1
il pagamento di euro 31.720,00 (euro 25.000,00 oltre oneri), oltre Persona_1
interessi e spese, in favore di e , avvocati, a titolo di CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 compenso per la difesa del genero nel procedimento penale, di primo e Parte_2
secondo grado, a carico di questi.
A fondamento del credito era prodotta una scrittura privata datata 20.5.2015, denominata
“contratto-riconoscimento di debito” sottoscritta dai legali e dagli intimati, con la quale questi ultimi assumevano l'obbligazione di pagare il debito dell , ed una Pt_2
successiva scrittura datata 4.6.2018 con la quale il e la Per_1 Parte_1
confermavano di essere debitori della somma di cui al precedente contratto e si obbligavano a pagarla entro il successivo settembre.
Interrotto per decesso del il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc veniva Per_1
riassunto dalla nei confronti degli opposti nonché, con notifica del 23.3.2022, Parte_1
degli eredi e che rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4
Con sentenza n.3/24 il Tribunale rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava la ed i alla rifusione agli ingiungenti delle spese del Parte_1 Per_1
giudizio di opposizione.
Per quanto ancora di interesse -non avendo l'appellante riproposto tutte le difese che erano state dedotte in primo grado quali motivi di opposizione-, il Tribunale ha ritenuto sufficienti all'accoglimento della domanda dei difensori i riconoscimenti di debito contenuti nelle due scritture da loro firmate, talché, a norma dell'art. 1988 cc, loro era l'onere -tuttavia non assolto- di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale e l'eccepito mancato svolgimento delle attività professionali da parte della CP_2
Quanto all'annullamento della scrittura del 20.5.205, il primo giudice rilevava che non erano stati neppure allegati artifici e raggiri volti a carpire il consenso degli opponenti, tali evidentemente non essendo il fatto che i difensori avrebbero indotti i suoceri a firmare il contratto allo scopo di indurre il genero, peraltro notoriamente indigente, a pagare di tasca propria.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e l'annullamento della suddetta scrittura privata ai sensi dell'art. 1439 cc.
pagina 2 di 6 Si costituivano, con lo stesso difensore, i proponendo (tempestivo) appello Per_1
incidentale con il quale, oltre a svolgere motivi del tutto analoghi a quelli della rappresentavano di avere rinunciato all'eredità del padre. Parte_1
Costituitisi anche il e la la causa veniva trasmessa al collegio per la CP_1 CP_2
decisione in esito all'udienza dell'1.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Per quanto e fossero rimasti in primo grado contumaci, in Controparte_3 CP_4
data 8.5.2023 la aveva depositato la rinuncia dei predetti all'eredità paterna, Parte_1
avvenuta in data 20.4.2023, in ordine alla quale il Tribunale nulla ha statuito.
Non avendo il e la mai sollevato alcuna eccezione in ordine a tale CP_1 CP_2
rinuncia, non resta che riformare la sentenza impugnata escludendo, dai capi di condanna, e . Controparte_3 Controparte_4
Vanno compensate le spese di lite di appello fra costoro ed il e la atteso CP_1 CP_2
che la citazione in riassunzione dei è stata effettuata, peraltro prima che Per_1
intervenisse la rinuncia, dalla Parte_1
3)L'appello principale non può trovare accoglimento.
La ha dedotto, quale primo motivo di gravame, l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata laddove aveva rigettato l'eccezione di mancata esecuzione, da parte della di ogni attività difensiva in favore dell poiché dalle stesse produzioni CP_2 Pt_2
documentali delle controparti emergeva invece che le prestazioni professionali erano state svolte dal e da altri difensori, avendo l' revocato il mandato alla CP_1 Pt_2
sin dal primo grado, con la nomina dell'avv. Truncé. CP_2
Il motivo è infondato.
Non è stato oggetto di impugnazione di alcuna delle parti la qualificazione delle scritture private in rilievo quali “riconoscimenti di debito” ex art. 1988 cc, e sul punto è dunque sceso il giudicato.
pagina 3 di 6 La non contesta che, conseguentemente, suo fosse l'onere di provare Parte_1
l'inesistenza del credito della ma sostiene che tale prova sarebbe stata da lei CP_2
fornita mediante le produzioni documentali delle stesse controparti.
Il motivo va respinto.
Come affermato dal primo giudice, la documentazione prodotta dagli opposti (docc. da 4
a 14) dà pieno conto della partecipazione dell'avv. a tutte le molteplici attività in CP_2
difesa dell svolte dall'arresto in poi, sino alla sentenza di condanna di primo Pt_2
grado, nella quale si dà atto della codifesa, con il , dell'avv. Truncé, alla CP_1 CP_2
subentrato.
Il e la hanno scelto di richiedere stragiudizialmente, e poi in giudizio, ai CP_1 CP_2
suoceri dell' il compenso complessivamente loro spettante, unitariamente, Pt_2
senza distinzione fra quanto di competenza dell'uno o dell'altro. Ciò non implica necessariamente che l'importo di euro 25.000,00 spettasse ai due legali metà per ciascuno, ma solo che le prestazioni professionali di entrambi, nell'insieme, meritassero il compenso suindicato, rimanendo indifferente, per gli ingiunti, il criterio di suddivisione interna fra i due creditori. Infatti, le due scritture in rilievo non assumono che la abbia partecipato a tutte le attività difensive svolte dal , anche CP_2 CP_1
dopo la sua sostituzione con altro avvocato, ma si limitano ad indicare complessivamente ed esemplificativamente tutte le prestazioni poste in essere in occasione dell'arresto, della fase cautelare e poi sino al giudizio appello, e a quantificare il compenso per tutte le attività.
In ogni caso, nulla consentirebbe di escludere che l'attività difensiva della sino CP_2
al momento del subentro di altro difensore, non fosse stata più intensa di quella del
, nonostante la pari veste esterna di codifensori, tanto da indure i due legali a CP_1
ritenere pari il valore delle loro prestazioni individuali, rimanendo il fatto che la non ha specificamente dedotto né provato che le prestazioni della Parte_1 CP_2
meritassero un compenso inferiore rispetto a quello spettante al , e in che CP_1
misura.
pagina 4 di 6 4)Il secondo motivo dell'appello principale attiene al rigetto della domanda riconvenzionale di annullamento per dolo del contratto del 20.5.2015.
Come eccepito dagli appellati, tale motivo è inammissibile.
Anziché censurare le motivazioni dal Tribunale poste a fondamento del rigetto di tale domanda che, come si è detto, era fondata unicamente sull'allegazione che i due avvocati avevano indotto i suoceri dell a firmare il contratto del 20.5.2025 Pt_2
convincendoli che esso fosse finalizzato solo ad indurre il genero a pagare di tasca propria (<Gli esponenti sono stati esortati e convinti alla sottoscrizione della scrittura privata de qua sul convincimento indotto che quell'impegno dovesse servire solo a persuadere l a riconoscere ai ricorrenti una somma maggiore di quella Pt_2
ricevuta fino alla conclusione del processo>>: v. citazione di primo grado), il motivo di appello ravvisa il supposto dolo del e della nell'aver fatto loro CP_1 CP_2
<credere… che entrambi avevano esercitato la difesa del genero in tutti i suoi passaggi precedenti e processuali e pertanto ciascuno di essi doveva ricevere il compenso>>, e che la somma di euro 25.000,00 <cumulava i compensi spettanti ciascuno di essi per tutta l'attività difensiva espletata da ciascuno di essi e consistita nella partecipazione ai due processi, di primo grado e di appello, nonché a tutti gli atti precedenti ai processi>> (v. citazione in appello).
Si tratta di allegazioni del tutto nuove, e come tali inammissibili ex art. 345 cpc, ancor prima che totalmente sfornite di allegazione specifica e di prova di qualsiasi artificio o raggiro.
5) La soccombente, va condannata a rifondere al e alla le Parte_1 CP_1 CP_2
spese di lite del grado, liquidate d'ufficio in difetto di nota, ai sensi del DM 55/14 e successive modificazioni.
Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ex art. 96 cpc della non Parte_1
incorsa in alcun abuso del processo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 3/24 da , anche quale erede di , Parte_1 Persona_1
e sull'appello incidentale proposto da e nei Controparte_3 Controparte_4
confronti di e , così provvede: Controparte_2 CP_1
dato atto della rinuncia di e all'eredità di Controparte_3 Controparte_4 Per_1
, dichiara dai predetti non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo né la
[...]
rifusione al e alla delle spese legali di primo grado;
CP_1 CP_2
rigetta l'appello della Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal e dalla CP_1 CP_2
Condanna la a rifondere al e alla le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 CP_2
grado che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Compensa le spese di lite del grado fra e e le altre parti del Controparte_3 CP_4
giudizio,
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater d.lgs. 115/02 e dall'art. 1 c. 17 l. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 148/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUSELLA Parte_1 C.F._1 GIOVANNI LORENZO APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2 C.F. ) Controparte_2 C.F._3 Entrambi con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. CP_1 Controparte_2
uale eredi di Controparte_3 Persona_1 uale eredi di Controparte_4 Persona_1 Entrambi con il patrocinio dell'avv. GUSELLA GIOVANNI LORENZO
APPELLATI
CONCLUSIONI
Come da rispettivi fogli depositati telematicamente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1) Con decreto ingiuntivo n. 1387/19 il Tribunale di Forlì intimava a e Parte_1
il pagamento di euro 31.720,00 (euro 25.000,00 oltre oneri), oltre Persona_1
interessi e spese, in favore di e , avvocati, a titolo di CP_1 Controparte_2
pagina 1 di 6 compenso per la difesa del genero nel procedimento penale, di primo e Parte_2
secondo grado, a carico di questi.
A fondamento del credito era prodotta una scrittura privata datata 20.5.2015, denominata
“contratto-riconoscimento di debito” sottoscritta dai legali e dagli intimati, con la quale questi ultimi assumevano l'obbligazione di pagare il debito dell , ed una Pt_2
successiva scrittura datata 4.6.2018 con la quale il e la Per_1 Parte_1
confermavano di essere debitori della somma di cui al precedente contratto e si obbligavano a pagarla entro il successivo settembre.
Interrotto per decesso del il giudizio di opposizione ex art. 645 cpc veniva Per_1
riassunto dalla nei confronti degli opposti nonché, con notifica del 23.3.2022, Parte_1
degli eredi e che rimanevano contumaci. Controparte_3 CP_4
Con sentenza n.3/24 il Tribunale rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo e condannava la ed i alla rifusione agli ingiungenti delle spese del Parte_1 Per_1
giudizio di opposizione.
Per quanto ancora di interesse -non avendo l'appellante riproposto tutte le difese che erano state dedotte in primo grado quali motivi di opposizione-, il Tribunale ha ritenuto sufficienti all'accoglimento della domanda dei difensori i riconoscimenti di debito contenuti nelle due scritture da loro firmate, talché, a norma dell'art. 1988 cc, loro era l'onere -tuttavia non assolto- di provare l'inesistenza del rapporto fondamentale e l'eccepito mancato svolgimento delle attività professionali da parte della CP_2
Quanto all'annullamento della scrittura del 20.5.205, il primo giudice rilevava che non erano stati neppure allegati artifici e raggiri volti a carpire il consenso degli opponenti, tali evidentemente non essendo il fatto che i difensori avrebbero indotti i suoceri a firmare il contratto allo scopo di indurre il genero, peraltro notoriamente indigente, a pagare di tasca propria.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo la revoca del decreto Parte_1
ingiuntivo e l'annullamento della suddetta scrittura privata ai sensi dell'art. 1439 cc.
pagina 2 di 6 Si costituivano, con lo stesso difensore, i proponendo (tempestivo) appello Per_1
incidentale con il quale, oltre a svolgere motivi del tutto analoghi a quelli della rappresentavano di avere rinunciato all'eredità del padre. Parte_1
Costituitisi anche il e la la causa veniva trasmessa al collegio per la CP_1 CP_2
decisione in esito all'udienza dell'1.7.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc con il deposito di note.
2)Per quanto e fossero rimasti in primo grado contumaci, in Controparte_3 CP_4
data 8.5.2023 la aveva depositato la rinuncia dei predetti all'eredità paterna, Parte_1
avvenuta in data 20.4.2023, in ordine alla quale il Tribunale nulla ha statuito.
Non avendo il e la mai sollevato alcuna eccezione in ordine a tale CP_1 CP_2
rinuncia, non resta che riformare la sentenza impugnata escludendo, dai capi di condanna, e . Controparte_3 Controparte_4
Vanno compensate le spese di lite di appello fra costoro ed il e la atteso CP_1 CP_2
che la citazione in riassunzione dei è stata effettuata, peraltro prima che Per_1
intervenisse la rinuncia, dalla Parte_1
3)L'appello principale non può trovare accoglimento.
La ha dedotto, quale primo motivo di gravame, l'erroneità della sentenza Parte_1
impugnata laddove aveva rigettato l'eccezione di mancata esecuzione, da parte della di ogni attività difensiva in favore dell poiché dalle stesse produzioni CP_2 Pt_2
documentali delle controparti emergeva invece che le prestazioni professionali erano state svolte dal e da altri difensori, avendo l' revocato il mandato alla CP_1 Pt_2
sin dal primo grado, con la nomina dell'avv. Truncé. CP_2
Il motivo è infondato.
Non è stato oggetto di impugnazione di alcuna delle parti la qualificazione delle scritture private in rilievo quali “riconoscimenti di debito” ex art. 1988 cc, e sul punto è dunque sceso il giudicato.
pagina 3 di 6 La non contesta che, conseguentemente, suo fosse l'onere di provare Parte_1
l'inesistenza del credito della ma sostiene che tale prova sarebbe stata da lei CP_2
fornita mediante le produzioni documentali delle stesse controparti.
Il motivo va respinto.
Come affermato dal primo giudice, la documentazione prodotta dagli opposti (docc. da 4
a 14) dà pieno conto della partecipazione dell'avv. a tutte le molteplici attività in CP_2
difesa dell svolte dall'arresto in poi, sino alla sentenza di condanna di primo Pt_2
grado, nella quale si dà atto della codifesa, con il , dell'avv. Truncé, alla CP_1 CP_2
subentrato.
Il e la hanno scelto di richiedere stragiudizialmente, e poi in giudizio, ai CP_1 CP_2
suoceri dell' il compenso complessivamente loro spettante, unitariamente, Pt_2
senza distinzione fra quanto di competenza dell'uno o dell'altro. Ciò non implica necessariamente che l'importo di euro 25.000,00 spettasse ai due legali metà per ciascuno, ma solo che le prestazioni professionali di entrambi, nell'insieme, meritassero il compenso suindicato, rimanendo indifferente, per gli ingiunti, il criterio di suddivisione interna fra i due creditori. Infatti, le due scritture in rilievo non assumono che la abbia partecipato a tutte le attività difensive svolte dal , anche CP_2 CP_1
dopo la sua sostituzione con altro avvocato, ma si limitano ad indicare complessivamente ed esemplificativamente tutte le prestazioni poste in essere in occasione dell'arresto, della fase cautelare e poi sino al giudizio appello, e a quantificare il compenso per tutte le attività.
In ogni caso, nulla consentirebbe di escludere che l'attività difensiva della sino CP_2
al momento del subentro di altro difensore, non fosse stata più intensa di quella del
, nonostante la pari veste esterna di codifensori, tanto da indure i due legali a CP_1
ritenere pari il valore delle loro prestazioni individuali, rimanendo il fatto che la non ha specificamente dedotto né provato che le prestazioni della Parte_1 CP_2
meritassero un compenso inferiore rispetto a quello spettante al , e in che CP_1
misura.
pagina 4 di 6 4)Il secondo motivo dell'appello principale attiene al rigetto della domanda riconvenzionale di annullamento per dolo del contratto del 20.5.2015.
Come eccepito dagli appellati, tale motivo è inammissibile.
Anziché censurare le motivazioni dal Tribunale poste a fondamento del rigetto di tale domanda che, come si è detto, era fondata unicamente sull'allegazione che i due avvocati avevano indotto i suoceri dell a firmare il contratto del 20.5.2025 Pt_2
convincendoli che esso fosse finalizzato solo ad indurre il genero a pagare di tasca propria (<Gli esponenti sono stati esortati e convinti alla sottoscrizione della scrittura privata de qua sul convincimento indotto che quell'impegno dovesse servire solo a persuadere l a riconoscere ai ricorrenti una somma maggiore di quella Pt_2
ricevuta fino alla conclusione del processo>>: v. citazione di primo grado), il motivo di appello ravvisa il supposto dolo del e della nell'aver fatto loro CP_1 CP_2
<credere… che entrambi avevano esercitato la difesa del genero in tutti i suoi passaggi precedenti e processuali e pertanto ciascuno di essi doveva ricevere il compenso>>, e che la somma di euro 25.000,00 <cumulava i compensi spettanti ciascuno di essi per tutta l'attività difensiva espletata da ciascuno di essi e consistita nella partecipazione ai due processi, di primo grado e di appello, nonché a tutti gli atti precedenti ai processi>> (v. citazione in appello).
Si tratta di allegazioni del tutto nuove, e come tali inammissibili ex art. 345 cpc, ancor prima che totalmente sfornite di allegazione specifica e di prova di qualsiasi artificio o raggiro.
5) La soccombente, va condannata a rifondere al e alla le Parte_1 CP_1 CP_2
spese di lite del grado, liquidate d'ufficio in difetto di nota, ai sensi del DM 55/14 e successive modificazioni.
Non sussistono i presupposti per alcuna condanna ex art. 96 cpc della non Parte_1
incorsa in alcun abuso del processo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì n. 3/24 da , anche quale erede di , Parte_1 Persona_1
e sull'appello incidentale proposto da e nei Controparte_3 Controparte_4
confronti di e , così provvede: Controparte_2 CP_1
dato atto della rinuncia di e all'eredità di Controparte_3 Controparte_4 Per_1
, dichiara dai predetti non dovuta la somma di cui al decreto ingiuntivo né la
[...]
rifusione al e alla delle spese legali di primo grado;
CP_1 CP_2
rigetta l'appello della Parte_1
rigetta la domanda ex art. 96 cpc proposta dal e dalla CP_1 CP_2
Condanna la a rifondere al e alla le spese di lite del presente Parte_1 CP_1 CP_2
grado che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Compensa le spese di lite del grado fra e e le altre parti del Controparte_3 CP_4
giudizio,
Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo della di versamento di Parte_1
ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 c. 1-quater d.lgs. 115/02 e dall'art. 1 c. 17 l. 228/12.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 16.9.2025
Il Consigliere est.
Mariacolomba Giuliano
Il Presidente
Maria Cristina Salvadori
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