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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 27/05/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1973/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1973/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASSI' DANIELE
ATTORE/I - OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 211/2021, iscritto al R.G. n. 176/2021, già provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 02.02.2021 a favore di quale cessionaria CP_1 di per la somma di € 40.509,70 derivante da apertura di credito su Controparte_2 conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo… parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta sulla base della ragione più liquida.
Parte opponente ha contestato sin dall'atto introduttivo il credito ingiunto, deducendo poste illegittime pagina 1 di 3 per superamento del taso soglia e applicazione illegittima di CMS e mancata pattuizione di taluni interessi ultralegali;
ha contestato esplicitamente la mancanza di prova del credito, ritenendo insufficiente, nel giudizio a cognizione piena, l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB.
In corso di causa è stata disposta CTU per accertare “se in base al contratto risultano o meno pattuiti gli interessi ultralegali, con particolare riferimento ai tassi entro fido ed extrafido;
verifichi il CTU se la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto analitici dall'inizio del rapporto fino alla cessazione, informando questo giudice in caso contrario, e salva l'acquisizione degli stessi con il consenso di tutte le parti;
in caso positivo, e in caso di mancata pattuizione di interessi determinati, riliquidi il CTU il rapporto di conto corrente in parola dalla data del 04.10.2005 a quella di chiusura passaggio a sofferenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c.c., sostituendo il saggio di interessi applicato dalla banca con il saggio legale ex art. 117 TUB;
verifichi il CTU, nel caso di accertata pattuizione degli interessi ultralegali, il rispetto dei limiti di cui alla L. n. 108/1996 al momento della pattuizione medesima;
in caso di accertata violazione, riliquidi il CTU i rapporti in parola, dalla data della lettera contratto a quella di passaggio a sofferenza, in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co II c.c. espungendo qualsivoglia interesse, commissione o onere addebitato dalla banca;
accerti quindi il CTU, a seguito della sopra riferita riliquidazione, l'effettivo saldo dare/avere tra le parti alla data odierna”.
Nella relazione del CTU del 02.05.2023 si informa che nel fascicolo di causa non sono stati prodotti dalla banca tutti gli estratti conto analitici dall'inizio del rapporto fino alla cessazione, è stata prodotta solo, con allegato n. 7 del D.I. n. 211/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 02/02/2021, la certificazione ai sensi dell'articolo 50 TUB al 28/12/2018. Infine, si precisa che durante le operazioni peritali la Dott.ssa CTP di ha dichiarato che “al momento gli estratti conto non Per_1 CP_1 sono disponibili e che la cedente non fornisce supporto documentale in merito”, e il dott. Persona_2
e l'avv. Claudia Fatuzzo hanno precisato di non dare il consenso all'eventuale acquisizione
[...] documentale in quanto tardiva.
Alla luce di quanto sopra indicato, e con riguardo al contestato rapporto di c/c n. 314824, che avrebbe dovuto essere oggetto di esame da parte del CTU, deve concludersi per la mancata prova del credito ingiunto, atteso che la banca opposta ha unicamente prodotto la lettera contratto del 04.10.2005 e la certificazione ex art. 50 TUB, non preoccupandosi di produrre alcuno degli estratti conto analitici.
Per consolidata giurisprudenza, la documentazione prodotta da parte opposta è idonea esclusivamente ad ottenere il provvedimento monitorio;
superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura CP_2 del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico (Cass. Sent. n. 19696 del 06/06/2014 - Cass. Civ. n. 18541/2013 - n. 21597/2013 – Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 2822 - Civ., Sez. I,
19 settembre 2013, n. 21466 - Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18541).
Non può ritenersi alcun riconoscimento del debito alla luce dell'inserimento della minor somma di €
30.644,00 nel piano di ristrutturazione (accordo con i creditori) di cui alla legge n. 3 del 2012; piano presentato prima della cessione del credito da MPS a , risultato poi omologato ed Controparte_3 eseguito;
il debito risulta esposto solo ai fini della procedura di sovrindebitamento e del calcolo delle maggioranze, nella prospettiva di ottenere un pactum de non petendo o la rinuncia dei creditori alla parte di credito falcidiato e la correlata esdebitazione;
se parte opposta intende ottenere un titolo giudiziale (e lo ha ottenuto provvisoriamente esecutivo in pendenza della procedura di pagina 2 di 3 sovraindebitamento, pur non potendolo portare ad esecuzione) deve dare la prova del credito ingiunto, tanto più se questo è stato richiesto in misura sensibilmente superiore a quella esposta nel piano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2021, iscritto al R.G. n. 176/2021; condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.286,00 (di cui € 286,00 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Daniele Cassì, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 27/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1973/2021 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. CASSI' DANIELE
ATTORE/I - OPPONENTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO CP_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 211/2021, iscritto al R.G. n. 176/2021, già provvisoriamente esecutivo, emesso da questo Tribunale in data 02.02.2021 a favore di quale cessionaria CP_1 di per la somma di € 40.509,70 derivante da apertura di credito su Controparte_2 conto corrente bancario
CONCLUSIONI
Parte opponente: revocare il decreto ingiuntivo… parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e deve essere accolta sulla base della ragione più liquida.
Parte opponente ha contestato sin dall'atto introduttivo il credito ingiunto, deducendo poste illegittime pagina 1 di 3 per superamento del taso soglia e applicazione illegittima di CMS e mancata pattuizione di taluni interessi ultralegali;
ha contestato esplicitamente la mancanza di prova del credito, ritenendo insufficiente, nel giudizio a cognizione piena, l'estratto di saldaconto ex art. 50 TUB.
In corso di causa è stata disposta CTU per accertare “se in base al contratto risultano o meno pattuiti gli interessi ultralegali, con particolare riferimento ai tassi entro fido ed extrafido;
verifichi il CTU se la banca opposta ha prodotto tutti gli estratti conto analitici dall'inizio del rapporto fino alla cessazione, informando questo giudice in caso contrario, e salva l'acquisizione degli stessi con il consenso di tutte le parti;
in caso positivo, e in caso di mancata pattuizione di interessi determinati, riliquidi il CTU il rapporto di conto corrente in parola dalla data del 04.10.2005 a quella di chiusura passaggio a sofferenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1284 c.c., sostituendo il saggio di interessi applicato dalla banca con il saggio legale ex art. 117 TUB;
verifichi il CTU, nel caso di accertata pattuizione degli interessi ultralegali, il rispetto dei limiti di cui alla L. n. 108/1996 al momento della pattuizione medesima;
in caso di accertata violazione, riliquidi il CTU i rapporti in parola, dalla data della lettera contratto a quella di passaggio a sofferenza, in applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 co II c.c. espungendo qualsivoglia interesse, commissione o onere addebitato dalla banca;
accerti quindi il CTU, a seguito della sopra riferita riliquidazione, l'effettivo saldo dare/avere tra le parti alla data odierna”.
Nella relazione del CTU del 02.05.2023 si informa che nel fascicolo di causa non sono stati prodotti dalla banca tutti gli estratti conto analitici dall'inizio del rapporto fino alla cessazione, è stata prodotta solo, con allegato n. 7 del D.I. n. 211/2021, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 02/02/2021, la certificazione ai sensi dell'articolo 50 TUB al 28/12/2018. Infine, si precisa che durante le operazioni peritali la Dott.ssa CTP di ha dichiarato che “al momento gli estratti conto non Per_1 CP_1 sono disponibili e che la cedente non fornisce supporto documentale in merito”, e il dott. Persona_2
e l'avv. Claudia Fatuzzo hanno precisato di non dare il consenso all'eventuale acquisizione
[...] documentale in quanto tardiva.
Alla luce di quanto sopra indicato, e con riguardo al contestato rapporto di c/c n. 314824, che avrebbe dovuto essere oggetto di esame da parte del CTU, deve concludersi per la mancata prova del credito ingiunto, atteso che la banca opposta ha unicamente prodotto la lettera contratto del 04.10.2005 e la certificazione ex art. 50 TUB, non preoccupandosi di produrre alcuno degli estratti conto analitici.
Per consolidata giurisprudenza, la documentazione prodotta da parte opposta è idonea esclusivamente ad ottenere il provvedimento monitorio;
superata la fase monitoria, in cui è possibile produrre solo gli estratti conto relativi all'ultima fase di movimentazione del conto ai sensi dell'art. 50 TUB, nel successivo giudizio a cognizione piena - ove sia contestata per mancanza di requisiti di legge la pattuizione degli interessi legali - la è tenuta a produrre gli estratti conto a partire dall'apertura CP_2 del conto anche oltre il decennio, perché non si può confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire prova in giudizio del proprio credito. La produzione di estratti conto per una frazione temporale unilateralmente individuata dalla banca è radicalmente inidonea ad assolvere l'onere probatorio che sta a suo carico (Cass. Sent. n. 19696 del 06/06/2014 - Cass. Civ. n. 18541/2013 - n. 21597/2013 – Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre 2013, n. 2822 - Civ., Sez. I,
19 settembre 2013, n. 21466 - Cass. Civ., Sez. I, 2 agosto 2013, n. 18541).
Non può ritenersi alcun riconoscimento del debito alla luce dell'inserimento della minor somma di €
30.644,00 nel piano di ristrutturazione (accordo con i creditori) di cui alla legge n. 3 del 2012; piano presentato prima della cessione del credito da MPS a , risultato poi omologato ed Controparte_3 eseguito;
il debito risulta esposto solo ai fini della procedura di sovrindebitamento e del calcolo delle maggioranze, nella prospettiva di ottenere un pactum de non petendo o la rinuncia dei creditori alla parte di credito falcidiato e la correlata esdebitazione;
se parte opposta intende ottenere un titolo giudiziale (e lo ha ottenuto provvisoriamente esecutivo in pendenza della procedura di pagina 2 di 3 sovraindebitamento, pur non potendolo portare ad esecuzione) deve dare la prova del credito ingiunto, tanto più se questo è stato richiesto in misura sensibilmente superiore a quella esposta nel piano.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: revoca il decreto ingiuntivo n. 211/2021, iscritto al R.G. n. 176/2021; condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.286,00 (di cui € 286,00 per esborsi), oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Daniele Cassì, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 27/05/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 3 di 3