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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7217/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nel processo sopra emarginato e promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Manuela AMOROSI, C.F._1 presso il cui studio a San Lazzaro di NA (BO), via Commenda, n. 23/A, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Elena GUARINI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, in Galleria Cavour, n. 2, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
*****
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_2 Controparte_1 more uxorio dal 2018 al 2022, quando il secondo ha lasciato la residenza familiare. Dall'unione è nata, il 19 luglio 2020, la piccola , riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori. pagina 1 di 5 Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a Monterenzio, via Idice n. 160, di proprietà dell'odierno resistente. Con decreto 14071/22 pubblicato il 12 dicembre 2022 il Tribunale di Bologna, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha disposto tra l'altro che:
- fosse affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- fosse collocata presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare;
- il padre potesse vedere la bambina a settimane alterne dal venerdì pomeriggio (ovvero dal sabato se lavorava il venerdì) al lunedì mattina e due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) con pernottamento nelle settimane in cui nel week-end era con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando il 25 dicembre e il 1° gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in agosto due settimane in giorni da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno compatibilmente alle ferie dei genitori;
- il signor versasse alla signora l'importo mensile di CP_1 Pt_2
200,00 euro oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- il signor ontinuasse a onorare le rate (ammontanti a 293,75 euro) CP_1 del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
2. Con ricorso depositato il 30 maggio 2025 la signora ha domandato Pt_2 che, a parziale modifica del decreto n. 14071/22:
- sia autorizzata a trasferire la propria residenza a Loiano, via Santa Margherita n. 12;
- sia inoltre autorizzata a iscrivere nella scuola di infanzia comunale a Per_1
Rastignano, frazione Pianoro;
- sia previsto che il padre possa vedere la figlia:
• dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola (qualora sia impegnato al lavoro vada a prendere la bambina al sabato alle 10,00 a casa della madre o dei nonni materni);
• nelle settimane in cui non ha la bambina nel weekend per due pomeriggi infrasettimanali da individuare o sulla base dei turni della ricorrente o nel martedì e nel giovedì, una volta dall'uscita da scuola alla mattina dopo con accompagnamento a scuola e l'altra fino alle 21,00 avendo cura di riaccompagnarla a casa della madre;
• nelle settimane in cui ha con sé nel weekend un giorno infrasettimanale Per_1 dall'uscita da scuola alla mattina successiva con accompagnamenti a scuola;
• nel periodo natalizio per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
• nelle vacanze pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• in estate per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 2 di 5 - il contributo a carico del signor per il mantenimento ordinario CP_1 della bambina sia aumentato a 350,00 euro mensili, oltre al 50% e delle spese straordinarie individuate come da protocollo per il Tribunale di Bologna;
- sia autorizzato il rilascio del passaporto per la minore. Il signor si è costituito tardivamente e ha domandato che, salve le CP_1 altre prescrizioni contenute nel decreto 14071/22, il contributo a suo carico per il mantenimento della bambina sia aumentato a 300,00 euro mensili. All'udienza del 18 novembre 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 14 e il 17 novembre 2025. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione, allo sport, ai viaggi/vacanze e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la figlia prevalentemente presso la madre a Monterenzio, via Idice n. 160, dove manterrà la propria residenza;
3) dispone che il padre possa incontrare Per_1
- tutti i martedì e i giovedì; nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week-end con la madre il martedì e il giovedì fino al mattino successivo quando la riporterà a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (ovvero sabato se al venerdì lavora) al lunedì mattina;
- nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle festività pasquali tre giorni, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 3 di 5 - ad agosto due settimane da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e compatibilmente con le ferie di ciascuno;
4) prende atto che le parti hanno concordato che, per consentire la corretta organizzazione della minore la madre comunicherà al padre, tramite messaggistica WhatsApp, o e-mail, entro domenica di ogni settimana, i propri turni lavorativi per la settimana successiva (turni: 7,30 – 13,30 / 13,30 – 20/ 19,30 – 7,30); con le medesime modalità lo farà il signor ll'inizio di ciascuna settimana;
CP_1
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nei giorni in cui la madre inizierà il turno alle 7.00, se presso di sé, porterà al Per_1 pre-scuola o dal padre o dai nonni paterni che l'accompagneranno a scuola. Parimenti potrà fare il padre nei giorni di sua spettanza;
qualora i nonni o il padre siano impossibilitati, i genitori ricorreranno a una baby -sitter suddividendo i costi al 50%;
- quando la madre sarà impegnata nel turno delle 13.30/20.00 e quindi non potrà ritirare la minore da scuola dovrà comunicarlo con almeno una settimana di anticipo al padre affinché egli, se possibile, se ne occupi personalmente o tramite i nonni paterni o attraverso baby-sitter;
- in ogni caso, entrambe si impegnano a garantire la massima collaborazione per assicurare la continuità affettiva e organizzativa della minore;
6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che se per esigenze familiari legate soprattutto ai turni di lavoro la signora debba recarsi dai propri genitori Pt_2 residenti a Bologna, in Via degli Orti, in un giorno in cui la minore dovrebbe stare col signor potrà lasciargliela a metà strada, nel Comune di San Lazzaro di CP_1
NA (BO); qualora la madre sia impossibilitata, sarà il padre a recarsi presso il domicilio dei nonni materni;
7) a decorrere della data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di pagare alla signora mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente indicato dalla stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1 sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) con decorso dalla domanda, pone a carico delle parti l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 4 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno, come di legge;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nel processo sopra emarginato e promosso da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, assistita e difesa in giudizio dall'Avv. Manuela AMOROSI, C.F._1 presso il cui studio a San Lazzaro di NA (BO), via Commenda, n. 23/A, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), assistito e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Elena GUARINI, C.F._2 presso il cui studio in Bologna, in Galleria Cavour, n. 2, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del P.M.
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
*****
***** CONCLUSIONI Le parti hanno concluso congiuntamente come da verbale dell'udienza del 18 novembre 2025. Il P.M. ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE 1. e hanno intrattenuto una relazione Parte_2 Controparte_1 more uxorio dal 2018 al 2022, quando il secondo ha lasciato la residenza familiare. Dall'unione è nata, il 19 luglio 2020, la piccola , riconosciuta da entrambi i Per_1 genitori. pagina 1 di 5 Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito a Monterenzio, via Idice n. 160, di proprietà dell'odierno resistente. Con decreto 14071/22 pubblicato il 12 dicembre 2022 il Tribunale di Bologna, accogliendo la concorde richiesta delle parti, ha disposto tra l'altro che:
- fosse affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- fosse collocata presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa dell'abitazione familiare;
- il padre potesse vedere la bambina a settimane alterne dal venerdì pomeriggio (ovvero dal sabato se lavorava il venerdì) al lunedì mattina e due pomeriggi infrasettimanali (il martedì e il giovedì) con pernottamento nelle settimane in cui nel week-end era con la madre;
una settimana durante le vacanze natalizie alternando il 25 dicembre e il 1° gennaio;
tre giorni nel periodo pasquale alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in agosto due settimane in giorni da stabilirsi entro il 30 aprile di ogni anno compatibilmente alle ferie dei genitori;
- il signor versasse alla signora l'importo mensile di CP_1 Pt_2
200,00 euro oltre a farsi carico della metà delle spese straordinarie;
- il signor ontinuasse a onorare le rate (ammontanti a 293,75 euro) CP_1 del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare.
2. Con ricorso depositato il 30 maggio 2025 la signora ha domandato Pt_2 che, a parziale modifica del decreto n. 14071/22:
- sia autorizzata a trasferire la propria residenza a Loiano, via Santa Margherita n. 12;
- sia inoltre autorizzata a iscrivere nella scuola di infanzia comunale a Per_1
Rastignano, frazione Pianoro;
- sia previsto che il padre possa vedere la figlia:
• dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina all'ingresso a scuola (qualora sia impegnato al lavoro vada a prendere la bambina al sabato alle 10,00 a casa della madre o dei nonni materni);
• nelle settimane in cui non ha la bambina nel weekend per due pomeriggi infrasettimanali da individuare o sulla base dei turni della ricorrente o nel martedì e nel giovedì, una volta dall'uscita da scuola alla mattina dopo con accompagnamento a scuola e l'altra fino alle 21,00 avendo cura di riaccompagnarla a casa della madre;
• nelle settimane in cui ha con sé nel weekend un giorno infrasettimanale Per_1 dall'uscita da scuola alla mattina successiva con accompagnamenti a scuola;
• nel periodo natalizio per sette giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il 1° gennaio;
• nelle vacanze pasquali tre giorni in cui siano inclusi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
• in estate per due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
pagina 2 di 5 - il contributo a carico del signor per il mantenimento ordinario CP_1 della bambina sia aumentato a 350,00 euro mensili, oltre al 50% e delle spese straordinarie individuate come da protocollo per il Tribunale di Bologna;
- sia autorizzato il rilascio del passaporto per la minore. Il signor si è costituito tardivamente e ha domandato che, salve le CP_1 altre prescrizioni contenute nel decreto 14071/22, il contributo a suo carico per il mantenimento della bambina sia aumentato a 300,00 euro mensili. All'udienza del 18 novembre 2025 sono comparse entrambe le parti le quali hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni congiunte come depositate telematicamente il 14 e il 17 novembre 2025. All'esito la Giudice ha rimesso al collegio per la decisione. Il Pubblico Ministero è intervenuto.
3. Il contenuto dell'accordo può essere recepito, in quanto non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Le spese di lite debbono essere compensate, in considerazione della reciproca soccombenza rispetto alle domande iniziali e all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegale, ogni altra istanza disattesa e respinta:
1) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, all'educazione, allo sport, ai viaggi/vacanze e alla salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale la minore si troverà di volta in volta;
2) colloca la figlia prevalentemente presso la madre a Monterenzio, via Idice n. 160, dove manterrà la propria residenza;
3) dispone che il padre possa incontrare Per_1
- tutti i martedì e i giovedì; nella settimana in cui la bambina trascorrerà il week-end con la madre il martedì e il giovedì fino al mattino successivo quando la riporterà a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (ovvero sabato se al venerdì lavora) al lunedì mattina;
- nelle vacanze natalizie una settimana in cui siano compresi ad anni alterni il 25 dicembre o il Capodanno;
- nelle festività pasquali tre giorni, alternando di anno in anno la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 3 di 5 - ad agosto due settimane da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e compatibilmente con le ferie di ciascuno;
4) prende atto che le parti hanno concordato che, per consentire la corretta organizzazione della minore la madre comunicherà al padre, tramite messaggistica WhatsApp, o e-mail, entro domenica di ogni settimana, i propri turni lavorativi per la settimana successiva (turni: 7,30 – 13,30 / 13,30 – 20/ 19,30 – 7,30); con le medesime modalità lo farà il signor ll'inizio di ciascuna settimana;
CP_1
5) prende atto che le parti hanno concordato che:
- nei giorni in cui la madre inizierà il turno alle 7.00, se presso di sé, porterà al Per_1 pre-scuola o dal padre o dai nonni paterni che l'accompagneranno a scuola. Parimenti potrà fare il padre nei giorni di sua spettanza;
qualora i nonni o il padre siano impossibilitati, i genitori ricorreranno a una baby -sitter suddividendo i costi al 50%;
- quando la madre sarà impegnata nel turno delle 13.30/20.00 e quindi non potrà ritirare la minore da scuola dovrà comunicarlo con almeno una settimana di anticipo al padre affinché egli, se possibile, se ne occupi personalmente o tramite i nonni paterni o attraverso baby-sitter;
- in ogni caso, entrambe si impegnano a garantire la massima collaborazione per assicurare la continuità affettiva e organizzativa della minore;
6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che se per esigenze familiari legate soprattutto ai turni di lavoro la signora debba recarsi dai propri genitori Pt_2 residenti a Bologna, in Via degli Orti, in un giorno in cui la minore dovrebbe stare col signor potrà lasciargliela a metà strada, nel Comune di San Lazzaro di CP_1
NA (BO); qualora la madre sia impossibilitata, sarà il padre a recarsi presso il domicilio dei nonni materni;
7) a decorrere della data di deposito del ricorso, pone a carico del signor CP_1
l'obbligo di pagare alla signora mediante bonifico bancario sul conto Parte_1 corrente indicato dalla stessa, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario di , la somma di 300,00 euro, annualmente rivalutabile Per_1 sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita della minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 8) con decorso dalla domanda, pone a carico delle parti l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i pagina 4 di 5 farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
9) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico verrà suddiviso tra le parti in ragione del 50% ciascuno, come di legge;
10) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 19 novembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5