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Decreto 13 marzo 2025
Decreto 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, decreto 13/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2314/2024
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, di dovere compensare parzialmente le spese di giudizio tra le parti in ragione del riconoscimento del diritto solo per una delle prestazioni richieste;
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a decorrere dal 17/04/2024 relativamente alla seguente prestazione:
□ benefici per handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 legge n. 104/92); omologa l'insussistenza dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio relativamente alla seguente prestazione:
□ indennità di accompagnamento (legge n. 18/80); condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente del 50% delle spese di giudizio, CP_1 liquidate nella misura di €. 650,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario a titolo di compenso professionale, con compensazione tra le parti del residuo 50%; pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro Avv. Francesco Funari
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5 c.p.c.
Il Giudice, visti gli atti del procedimento in epigrafe ex art. 445 bis c.p.c. esaminata la relazione peritale;
verificata la rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione del termine per la contestazione della c.t.u.; rilevato che le risultanze della c.t.u. non sono state contestate dalle parti nel termine già concesso, come da certificazione in atti a firma del funzionario di cancelleria;
ritenuto di non dovere procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; ritenuto, altresì, di dovere compensare parzialmente le spese di giudizio tra le parti in ragione del riconoscimento del diritto solo per una delle prestazioni richieste;
omologa l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio a decorrere dal 17/04/2024 relativamente alla seguente prestazione:
□ benefici per handicap in situazione di gravità (art. 3, comma 3 legge n. 104/92); omologa l'insussistenza dell'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio relativamente alla seguente prestazione:
□ indennità di accompagnamento (legge n. 18/80); condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente del 50% delle spese di giudizio, CP_1 liquidate nella misura di €. 650,00, oltre accessori, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario a titolo di compenso professionale, con compensazione tra le parti del residuo 50%; pone a carico dell' le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto. CP_1
Castrovillari lì, 12 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro Avv. Francesco Funari