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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 24/10/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CA EC presidente
AN AL giudice rel
Antonia Quartarella giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 892/2025 R.G., avente ad oggetto: “interdizione”, promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), e , nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Matera il 25/10/1969 (C.F. ), tutti con l'avv. Manuello Doriano C.F._3
- ricorrenti
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._4
- interdicenda nonché
il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Matera
-intervenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 1/7/2025 , in qualità di marito, e Parte_1
e , in qualità di figli, hanno chiesto l'interdizione di Parte_2 Parte_3 [...]
affetta da demenza di tipo Alzheimer grave, con severo deficit delle autonomie, e CP_1 con cardiopatia ipertensiva e FAS permanente, con disturbi comportamentali e disorientamento temporo - spaziale e nelle persone, deficit attendivo e di calcolo oltre a deficit mnesico a breve termine, assumendo che costei, in ragione delle condizioni psico-fisiche che la affliggono, sia in condizione di incapacità di intendere e volere, tale da non essere in grado di provvedere autonomamente alla gestione né della sua persona, né del suo patrimonio.
A supporto della domanda hanno prodotto documentazione medica attestante la condizione di grave inabilità dell'interdicenda: verbale del 4/3/2020 rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità, con il quale CP_1
è stata riconosciuta invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le
[...] funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88, 124/98), grave 100%, e verbale definitivo del 21/7/2022 rilasciato dalla Centro Medico Legale di Matera, con il quale l'interdicenda CP_2
è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 104/1992, con giudizio non soggetto a revisione.
Hanno inoltre precisato che la sig.ra percepisce un'indennità di accompagnamento, CP_1 come da documentazione allegata in atti.
All'udienza del 17/10/2025 è stata disposta l'audizione dell'interdicenda mediante collegamento da remoto tramite (essendo l'interdicenda non trasportabile a causa delle sue CP_3 condizioni fisiche), e sono stati sentiti anche i ricorrenti e . Parte_1 Parte_2
a fronte delle semplici domande sulle sue generalità che le ha rivolto il Controparte_1 giudice istruttore, non è stata in grado di pronunciare alcuna espressione, essendo incapace di proferire parole e limitandosi a sorridere.
Essendo evidente lo stato di deficit cognitivo, l'interrogatorio dell'interdicenda è stato concluso, ritenendo sufficienti le informazioni acquisite, senza necessità di c.t.u. medico legale sulla persona dell'interdicenda, anche alla luce della documentazione medica versata in atti.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'interdizione.
Poiché la difesa dei ricorrenti ha insistito per l'accoglimento della domanda, all'esito dell'udienza di audizione di cui innanzi, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda dei ricorrenti va accolta.
Ai sensi dell'art. 414 c.c. “Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ciò significa che nel caso in cui un soggetto sia affetto da un'infermità di mente che presenti carattere di abitualità, cioè di durata nel tempo tale da qualificarla come habitus normale del soggetto,
e che inoltre incida sulla capacità del soggetto medesimo di provvedere alla cura dei propri interessi, il Tribunale può procedere ad emettere pronuncia di interdizione, quando tale alterazione psichica determini una inettitudine pratica alla cura dei propri interessi.
La pronuncia di interdizione non è, però, obbligatoria in presenza di una condizione di abituale infermità, avendo l'ordinamento apprestato anche altre forme di tutela. In particolare, ai sensi dell'art. 404 c.c., “la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal Giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. La Corte Costituzionale nella pronuncia n. 440 del 9/12/2005 ha chiarito che l'istituto dell'amministrazione di sostegno non si sovrappone a quello dell'interdizione, in quanto l'interdizione si pone come misura residuale, potendo essere disposta solo quando sia necessaria ad assicurare all'incapace adeguata protezione.
La Suprema Corte ha, poi, specificato che può essere dichiarata l'interdizione di un soggetto e non va applicata la disciplina dell'amministrazione di sostegno quando sia esclusa la possibilità di operare una distinzione tra le attività da limitare ed affidare ad un terzo e quelle realizzabili dal soggetto, in ragione della peculiare situazione anagrafica e fisiopsichica del medesimo, valutata in correlazione con la complessità delle decisioni anche quotidiane imposte dall'ampiezza, consistenza e natura composita del suo patrimonio (Cass. civ. sez. I sentenza n. 18171 del 26/07/2013del
12/6/2006). Infatti, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno rispetto all'interdizione ed all'inabilitazione va individuato con riguardo alle residue capacità ed all'esperienza di vita maturate dall'interessato ( Cass. civ. sez. I sentenza n. 17962 dell'11/09/2015).
Premesso quanto innanzi, si osserva che dall'esame dell'interdicenda è emerso come la stessa non sia in grado di rapportarsi con il mondo esterno. Tali risultanze sono confermate dalla documentazione medica prodotta, dalla quale emerge in maniera inequivocabile che, in ragione della patologia da cui è affetta (demenza di tipo Alzheimer grave), non è in grado di Controparte_1 provvedere in alcun modo alla cura della propria persona e del proprio patrimonio, in quanto necessita di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani di vita, non comprende il significato e la portata giuridico e sociale degli atti compiuti, dei comportamenti assunti e delle parole pronunciate da terzi e da ella stessa.
L'interdicenda, quindi, si trova in condizione di sicura incapacità di intendere e volere, che risulta tale da giustificare una pronuncia di interdizione.
Misura questa che il Collegio ritiene la più idonea a tutela degli interessi della stessa, risultando l'amministrazione di sostegno non sufficiente a tale scopo.
In considerazione della natura della causa, nulla va disposto sulle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 1/7/2025 da , e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, così provvede: CP_1
1) DICHIARA l'interdizione di , nata a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), residente in [...]al recinto Columella n. 9; C.F._4
2) DISPONE che la presente sentenza venga comunicata entro dieci giorni in carta libera all'Ufficiale dello stato civile ed al Giudice tutelare competenti, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 423 c.c. e 42 disp. att. c.c.;
3) NULLA DISPONE sulla regolamentazione delle spese processuali In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
22/10/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
AN AL CA EC