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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 1284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1284 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1284/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1583/2021 depositato il 12/03/2021
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2114/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 01/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4839 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Palermo impugna la sentenza n. 2114/05/2020, depositata in segreteria il
01/09/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 5, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso avanzato Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 4839/2019 relativo a I.M.U. anno 2015.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
In istruttoria è stata espletata TU.
La causa è stata decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, con ordinanza del 6 ottobre 2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi della normativa vigente, avente ad oggetto la definizione del contenzioso relativo all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4839, oggetto del presente giudizio di appello.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti, come da verbale, hanno dichiarato di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del grado e ripartizione al 50% delle spese di TU .
L'intervenuta accettazione della proposta conciliativa da parte di entrambe le parti determina il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia, essendo stata la stessa definita in via concordata.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'accordo conciliativo intervenuto. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come da accordo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1583/2021, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta accettazione della proposta conciliativa da parte di entrambe le parti;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese di TU nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
HE LO
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente e Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1583/2021 depositato il 12/03/2021
proposto da
Comune di Palermo - Piazza Pretoria N. 1 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2114/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 5 e pubblicata il 01/09/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4839 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il Comune di Palermo impugna la sentenza n. 2114/05/2020, depositata in segreteria il
01/09/2020, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, Sezione 5, con la quale è stato accolto parzialmente il ricorso avanzato Resistente_1, avverso l'avviso di accertamento n. 4839/2019 relativo a I.M.U. anno 2015.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale.
In istruttoria è stata espletata TU.
La causa è stata decisa all'udienza del 13.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che, con ordinanza del 6 ottobre 2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi della normativa vigente, avente ad oggetto la definizione del contenzioso relativo all'avviso di accertamento IMU 2015 n. 4839, oggetto del presente giudizio di appello.
All'udienza del 13 gennaio 2026 le parti, come da verbale, hanno dichiarato di aderire integralmente alla proposta conciliativa formulata dal Collegio, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del grado e ripartizione al 50% delle spese di TU .
L'intervenuta accettazione della proposta conciliativa da parte di entrambe le parti determina il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito della controversia, essendo stata la stessa definita in via concordata.
Sussistono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'accordo conciliativo intervenuto. Le spese di consulenza tecnica d'ufficio restano definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna, come da accordo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione 3, definitivamente pronunciando sull'appello n. 1583/2021, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere per intervenuta accettazione della proposta conciliativa da parte di entrambe le parti;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
pone definitivamente le spese di TU nella misura del 50% a carico di ciascuna parte.
Palermo, 13.1.2026
Il Presidente est.
HE LO