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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/07/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 719/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 719/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.03.2025 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Ruzzo Concetta, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola (NA) in data 09.09.2006, dalla cui unione non nasceva alcun figlio;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 21454/2021 pubblicato in data 17/12/2021, all'esito del procedimento di separazione consensuale RG 5477/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) la casa coniugale sita in Alvignano (Ce), alla via S. Martino n. 11 in proprietà esclusiva al marito, Parte_1
resterà definitivamente assegnata a quest'ultimo, unitamente ai mobili, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti,
[...] rimane esclusa dal novero la camera da letto matrimoniale artigianale che è stata prelevata dalla Parte_2 2) la sig.ra dichiara di aver ricevuto dal sig. la somma di € 11.000,00 a titolo di rimborso per le Parte_2 Parte_1 spese sostenute per il mobilio acquistato e trattenuto presso la casa coniugale e di non aver null'altro a pretendere per tale motivo o ragione;
3) La sig.ra ha trasferito il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica;
Parte_2
4) La sig.ra dichiara di essere a conoscenza dell'estinzione, risalente al 5.12.2020, del conto corrente Parte_2 postale cointestato con il coniuge avente il seguente n. 69074714, sul punto nulla eccepisce, anzi, conferma e ratifica l'operato del sig. Parte_1
5) i coniugi, titolari di autonomo reddito derivante dalle rispettive attività lavorative, sono economicamente indipendenti di guisa che dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano, reciprocamente e vicendevolmente, ad ogni assegno alimentare, di mantenimento e quant'altro, nulla escluso e/o eccettuato;
6) i ricorrenti, sin d'ora, autorizzano le competenti autorità amministrative al rilascio, in loro favore, di passaporto e/o carta d'identità valida per espatrio, senza necessità di altra formalità.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola (NA) il 09.09.2006 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 230, parte II, serie A, anno 2006);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 719/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 27.06.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 22.03.2025 da , e Parte_1 Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Ruzzo Concetta, tendente ad ottenere la
[...] cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola (NA) in data 09.09.2006, dalla cui unione non nasceva alcun figlio;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa N. 21454/2021 pubblicato in data 17/12/2021, all'esito del procedimento di separazione consensuale RG 5477/2021; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle medesime condizioni della separazione come precisato nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) la casa coniugale sita in Alvignano (Ce), alla via S. Martino n. 11 in proprietà esclusiva al marito, Parte_1
resterà definitivamente assegnata a quest'ultimo, unitamente ai mobili, agli arredi e alle suppellettili ivi esistenti,
[...] rimane esclusa dal novero la camera da letto matrimoniale artigianale che è stata prelevata dalla Parte_2 2) la sig.ra dichiara di aver ricevuto dal sig. la somma di € 11.000,00 a titolo di rimborso per le Parte_2 Parte_1 spese sostenute per il mobilio acquistato e trattenuto presso la casa coniugale e di non aver null'altro a pretendere per tale motivo o ragione;
3) La sig.ra ha trasferito il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica;
Parte_2
4) La sig.ra dichiara di essere a conoscenza dell'estinzione, risalente al 5.12.2020, del conto corrente Parte_2 postale cointestato con il coniuge avente il seguente n. 69074714, sul punto nulla eccepisce, anzi, conferma e ratifica l'operato del sig. Parte_1
5) i coniugi, titolari di autonomo reddito derivante dalle rispettive attività lavorative, sono economicamente indipendenti di guisa che dichiarano di rinunziare, come in effetti rinunziano, reciprocamente e vicendevolmente, ad ogni assegno alimentare, di mantenimento e quant'altro, nulla escluso e/o eccettuato;
6) i ricorrenti, sin d'ora, autorizzano le competenti autorità amministrative al rilascio, in loro favore, di passaporto e/o carta d'identità valida per espatrio, senza necessità di altra formalità.”
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Afragola (NA) il 09.09.2006 tra
, nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Afragola (NA) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000,
n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 230, parte II, serie A, anno 2006);
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 27.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso