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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/09/2025, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 672/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- p. IV ) con sede in Cassola (VI) in via Tito Speri n. 10, _1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore dr. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, all'Avv. Gabriele CECCATO (c. f.
) presso il cui studio in Bassano del Grappa largo Parolini n. 131/A è C.F._1 elettivamente domiciliata – pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. IV (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
corrente in Induno Olona (VA) via Olona n. 31, Controparte_2 CP_3 CP in persona del socio accomandatario – legale rappresentante pro tempore sig. CP rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Emanuele DETOMASI (c. f.
) e Lara DETOMASI (c. f. ), presso il cui studio in C.F._2 C.F._3 pagina 1 di 14 Varese via Dandolo n. 25 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative la presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
E
(c. f. ) nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._4 della Brunella n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo ROSSI (c. f.
), presso il cui studio in Milano via Appiani n. 22 è elettivamente domiciliato, C.F._5 difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATO
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante _1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, così giudicare: in via principale nel merito ed in totale riforma della impugnata sentenza, in accoglimento dello svolto appello
- respingersi ogni domanda così come formulata nei confronti dell'allora terza chiamata, per inciso solo fornitrice, odierna appellante, perché tardiva e comunque infondata con ogni conseguente pronuncia in subordine nel merito
- modificarsi la sentenza impugnata in riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto e accertare il solo minor valore del bene fornito, con ogni conseguente pronuncia.
pagina 2 di 14 - Spese tutte del precedente e del presente grado integralmente rifuse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuale novum.
Per i e appellato, CP CP CP CP
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni illustrate in atti, l'appello proposto dalla società _1
- in ogni caso dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello con riferimento ai motivi di gravame inerenti alla condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da questa corrisposto all'attore; nel merito in via principale
- respingersi, peri motivi dedotti in atti, l'appello proposto dalla società _1 con conseguente conferma della gravata sentenza;
- respingersi in ogni caso l'appello proposto dalla società avverso il capo _1 della sentenza di condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da questa corrisposto all'attore con conseguente conferma del relativo capo della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, in caso di riforma della gravata sentenza in ordine alla dichiarata risoluzione del contratto condannare l'attore – appellato, , a restituire alla società il CP_4 CP maggior importo medio tempore versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese;
- in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da quest'ultima corrisposto all'attore-appellato a qualsiasi titolo;
CP_4
- condannarsi l'appellante ex art. 96 commi2 e 3 c.p.c. al pagamento di un importo da quantificarsi in via equitativa;
- spese di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio.
Per appellato CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni domanda, deduzione, eccezione avversaria, così pronunciare in ordine all'appello promosso da contro la sentenza n. _1
77/2025 del Tribunale di Varese:
pagina 3 di 14 - rigettare per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, l'appello promosso da _1 con riferimento a ogni domanda e per l'effetto confermare la sentenza n. 77/2025 del Tribunale di
[...]
Varese.
- Con vittoria di competenze e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 23.01.2025, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3453/2017, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedeva:
- dichiara la risoluzione del rapporto intercorso tra l'attore e la convenuta e con oggetto la fornitura e la posa, presso l'abitazione dell'attore, del parquet predefinito a due strati modello
“rovere europeo”;
- per l'effetto condanna parte convenuta a versare all'attore la somma di euro 14.466,58 oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo;
- condanna altresì parte convenuta a versare all'attore la somma di euro 7.600,00 all'attualità per le causali di cui alla parte narrativa della presente sentenza;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre cpa ed iva;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto da questa corrisposto all'attore in esecuzione della presente sentenza;
- condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
5.077,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre cpa ed IV.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese CP_4
– già Controparte_1 CP CP Controparte_2
– per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della predetta per i vizi
[...] CP_3 CP
e le difformità presenti nel parquet fornitogli e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita e pagina 4 di 14 posa con la medesima stipulato e condanna della predetta società convenuta alla restituzione del corrispettivo versatole oltre al risarcimento del danno. In via subordinata chiedeva, previo accertamento del minor valore del bene fornito, la condanna della convenuta alla restituzione del maggior importo conseguito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Al riguardo, premesso di aver stipulato nel febbraio del 2017 con la società un CP_2 contratto per la fornitura e la posa presso la propria abitazione di parquet predefinito a due strati modello “rovere europeo” e che, eseguitane la posa nei giorni 6, 7 e 10 aprile 2017, la CP_2 emetteva fattura per il complessivo importo di euro 14.466,58, interamente corrisposto
[...] dall'attrice, dopo l'esecuzione dell'opera riscontrava la presenza di irregolarità nella superficie del parquet, lo sfaldamento e il distacco della vernice in più punti, in particolare in corrispondenza delle venture più chiare. Contestata in data 16.04.2017 la presenza dei predetti vizi e difformità il 20.04.2017 la convenuta a mezzo dei sig.ri e e la CP_2 Persona_1 CP [...]
a mezzo del sig. , riconoscevano l'esistenza dei vizi lamentati _1 Controparte_5 effettuando un intervento di abrasione, patinatura e verniciatura di due listoni per emendare i vizi ma senza riuscire a risolvere il problema. In data 11.05.2017 aveva luogo un nuovo intervento ad opera della presso l'abitazione dell'attore finalizzato alla eliminazione dei vizi Pt_1 Parte_3 ma senza soluzione.
Pertanto, in data 25.05.2017 l'attore chiedeva alla propria controparte contrattuale la sostituzione del prodotto fornito con accollo di ogni incombenza e costo accessorio, assegnando termine di giorni 60 per provvedervi. La richiesta tuttavia restava inevasa.
Su tali basi, promosso il procedimento di negoziazione assistita, articolava le domande giudiziali oggetto di causa.
- Si costituiva in giudizio chiedendo di poter chiamare in causa CP_2 [...] quale impresa produttrice del parquet oggetto della fornitura in esame per essere dalla _1 stessa manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che le potesse derivare per effetto dell'accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla parte attrice.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande articolate da parte attrice assumendo che per stessa ammissione dell'attore i vizi e i difetti della pavimentazione erano riconducibili a grave difetto di produzione del parquet, prodotto dalla erza chiamata in giudizio. _1
Inoltre, contestava l'ammontare del danno chiesto da parte attrice.
pagina 5 di 14 - Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale, eccepita _1 preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto parte attrice aveva adito il
Tribunale di Milano invece che quello di Varese, nel merito adduceva la tardività delle contestazioni mosse nei propri confronti, negando ogni addebito.
Nel corso del giudizio era disposta CTU volta all'accertamento dei vizi e difetti lamentati.
Quindi la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, dichiarato risolto il contratto stipulato tra l'attore e la convenuta avente ad oggetto la fornitura e la posa, CP_4 CP presso l'abitazione dell'attore, del parquet predefinito a due strati modello “Rovere Europeo”, per la presenza di gravi vizi e difformità non altrimenti rettificabili, condannava la convenuta CP
a versare all'attore la somma di euro 14.466,58 oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo,
[...] nonché la somma di euro 7.600,00 a titolo risarcitorio per le causali indicate in parte motiva, ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, cpa ed IV come per legge, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU;
condannava inoltre la terza chiamata a tenere indenne la convenuta chiamante _1 CP da quanto corrisposto in esecuzione della predetta sentenza all'attore oltre alla
[...] CP_4 rifusione delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 maggiorate del 15% per rimborso spese forfettarie, cpa ed iva come per legge.
A fondamento della decisione, ritenuto applicabile il dettato degli artt. 129 e 130 del codice di consumo in ragione della qualità di consumatore rivestita dall'attore, qualificato nei termini del contratto di vendita di beni di consumo il contratto concluso tra le parti con cui la convenuta si era CP obbligata alla fornitura e posa presso l'immobile dell'attore del parquet modello “Rovere Europeo”, ed accertata la presenza di vizi del prodotto fornito costituiti dalla sfaldatura della vernice, strettamente incidente su qualità fondamentali del bene e sulla relativa funzione estetica dallo stesso assolto, richiamato il dettato dell'art. 130 del codice del consumo, che prevede il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione con salvezza del diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione non sia possibile o il venditore non vi abbia provveduto in tempo congruo, ritenuto nel caso di specie non risolutivo l'intervento effettuato dalla convenuta e comunque non operata la sostituzione del parquet nel congruo termine assegnato per rimediare alla difettosità del prodotto, dichiarava risolto il contratto intercorso tra l'attore e la pagina 6 di 14 convenuta per inadempimento di quest'ultima e conseguentemente condannava la CP predetta alla restituzione all'attore della somma di euro 14.466,58 pari a quanto CP versato per la fornitura e posa in opera del bene oggetto di vendita, oltre maggiorazione degli interessi dal versamento al saldo nonché alla corresponsione degli ulteriori importi pari ad euro 3.300,00 quale costo per la rimozione del parquet, ad euro 2.600,00 quale costo per le opere di smontaggio e rimontaggio degli arredi e ad euro 1.700,00 per i costi di alloggio.
Ritenuto il vizio in oggetto riconosciuto dalla impresa fornitrice del parquet _1 avendo la stessa proceduto a sopralluoghi con invio di propri tecnici per provvedere alla rettifica, condannava a manlevare la convenuta di quanto tenuta a _1 CP corrispondere a parte attrice quanto pagato in esecuzione della presente sentenza.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello reiterando le _1 contestazioni sollevate avverso le conclusioni peritali formulate dal CTU in esito agli accertamenti svolti in ordine alla individuazione delle difformità riscontrate e lamentate da parte attrice, all'uopo assumendo che detti vizi non integravano i crismi della gravità in quanto non incidenti sulla funzionalità del bene ma solo sul piano estetico, e pertanto non erano tali da giustificare il rimedio redibitorio. Rilevava comunque la tardività delle contestazioni alla produttrice. Contestava inoltre la quantificazione dei danni in relazione ai quali era stata condannata a manlevare la convenuta.
- Si costituiva in giudizio e eccependo in primis Controparte_1 CP CP CP
l'inammissibilità dell'appello adducendo che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva avendo onere di censurare anche quelle riguardanti l'esistenza la validità e la l'efficacia del rapporto principale quale antefatto e presupposto della garanzia azionata.
Assumeva che nel caso di specie, e segnatamente sia nel giudizio di primo grado sia con il presente gravame, l'appellante non ha avrebbe sollevato specifiche contestazioni in relazione alla esistenza validità ed efficacia del rapporto principale limitandosi a disquisire in ordine al quantum debeatur con richiesta di riforma parziale della sentenza in riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto ed accertamento del minor valore del bene fornito con ogni conseguente pronuncia.
pagina 7 di 14 Sotto diverso profilo eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto in ragione della mancata individuazione di una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza gravata.
In subordine, nel caso di accoglimento del gravame, si associava alle conclusioni dell'appellante in ordine alla invocata riforma della impugnata sentenza in ordine alla dichiarata risoluzione del contratto, con condanna dell'attore alla restituzione alla convenuta del maggior importo medio CP_4 tempore versato in forza della gravata sentenza.
- Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'avverso dedotto con richiesta di CP_4 conferma integrale della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte del 12.06.2025 era rigettata l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale della casa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla terza chiamata
[...] avendo la stessa, con l'atto di gravame, censurato le conclusioni peritali, poste a base della _1 decisione, in ordine alla morfologia dei vizi lamentati dalla parte committente ed alla loro conseguente incidenza sulle qualità essenziali e funzionali del bene oggetto del contratto di fornitura, di produzione della predetta terza chiamata, presupposto per il rimedio risolutorio, sulla cui base è stata ritenuta la responsabilità nella misura concorsuale ritenuta in sentenza, e disposta la condanna di manleva a carico della predetta appellante, oggetto di gravame.
Ne consegue la sussistenza dei presupposti richiesti per la proposizione del gravame avendo parte appellante contestato la sussistenza dei vizi della merce fornita e dunque dei presupposti dell'inadempimento alla stessa imputato, con ciò contestando la sussistenza dei presupposti per la domanda di manleva e ab origine dell'azione di risoluzione posta a fondamento della domanda principale proposta da parte attrice.
Del pari il gravame proposto permette l'individuazione dei punti e capi della sentenza gravati, contenendo l'esplicazione degli elementi sui quali l'impugnazione si fonda.
***
pagina 8 di 14 Tanto premesso, prima di procedere alla disamina dei motivi di merito del gravame, occorre riepilogare i termini della vicenda, necessari alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, necessaria alla individuazione della disciplina applicabile.
***
È dato processualmente acquisito che nel febbraio del 2017 stipulava con la società CP_4 un contratto per la fornitura e la posa presso la propria abitazione di parquet CP_2 predefinito a due strati modello “rovere europeo” di alta qualità, al prezzo di euro 123,00 al metro quadro, di colore bianco, la cui posa in opera, a cura della impresa fornitrice, che ha affidato le operazioni a propri tecnici, è stata eseguita nei gironi 6, 7 e 10 aprile 2017, a cui seguiva, a conclusione dell'opera, l'emissione da parte della della relativa fattura per il complessivo importo CP_2 di euro 14.466,589, interamente corrisposto dall'attrice.
Del pari è dato acquisito al giudizio che la committente, ad esecuzione ultimata, riscontrava la presenza di vizi, presentando la superficie del parquet irregolarità e sfaldature e venendo in rilievo il distacco della vernice in più punti, in particolare in corrispondenza delle venature più chiare.
È documentato che in data 16.04.2017 era data espressa comunicazione alla controparte contrattuale della presenza dei predetti vizi. Del pari è comprovato che in data 20.04.2017 la convenuta CP_2
a mezzo dei sig.ri e e la a mezzo del sig.
[...] Persona_1 CP _1
, procedevano a verifica del prodotto e, riscontrati e riconosciuti i vizi lamentati, Controparte_5 effettuavano un intervento di rettifica con procedura di abrasione, patinatura e verniciatura di due listoni, senza tuttavia riuscire a rettificare il difetto presenti accertati e riconosciuti.
In data 11.05.20217 aveva luogo nuovo intervento ad opera della presso Parte_4
l'abitazione finalizzato alla eliminazione dei vizi del pari, senza esito.
La presenza dei vizi, riconosciuti sia dalla quale impresa fornitrice del prodotto che CP ha provveduto alla posa, sia dalla impresa produttrice del parquet in oggetto, _1
è stata confermata in esito agli accertamenti peritali svolti dal ctu che rilevandone la presenza ha reso ampia e dettagliata descrizione della morfologia degli stessi precisando come non essendo gli stessi rettificabili, necessiti l'integrale sostituzione del parquet con prodotto integro ed esente da vizi. Ha inoltre rilevato che la tipologia dei vizi incide sulle qualità essenziali del bene oggetto di contratto, costituito da parquet di “alta qualità” e dunque sulla fondamentale funzione estetica del prodotto, che non può essere ripristinata senza la integrale sostituzione del prodotto difettoso con il prodotto integro.
pagina 9 di 14 Specificamente il CTU dopo aver evidenziato che consumo della patina che gli conferiva un colore bianco uniforme anche nelle venture del legno>> precisando che lascia il pavimento di un colore bianco meno uniforme, con le venature del legno più accentuate soprattutto nelle zone di maggiore passaggio/calpestio>> ha concluso che il parquet dal punto di vista estetico/qualitativo a quanto voluto/desiderato da parte attrice>>. Su tali basi indicava necessaria la sostituzione del parquet con un prodotto esente da difetti.
Le conclusioni peritali formulate in esito agli accertamenti tecnici eseguiti in loco, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, appaiono esaurienti e improntate a rigorosi criteri di analisi e valutazione tecnica, per nulla scalfiti dalle doglianze articolate da parte appellante, inidonee a vanificarne la portata.
***
Tanto esposto vale rilevare che, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, parte attrice nella qualità di committente e per scopi estranei a qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, e dunque quale consumatore, ha concluso con la convenuta un contratto di fornitura e posa CP_2 presso la propria abitazione di un parquet predefinito di rovere, di alta qualità in ragione delle caratteristiche particolari del prodotto, di colore bianco e dunque non convenzionale, e di alto costo.
Articolandosi il rapporto contrattuale tra un consumatore, qualità propria del committente, ed un professionista, quale l'impresa fornitrice del prodotto, trova applicazione il dettato normativo di cui al codice del consumo ed in particolare il dettato degli artt. 129 e 130 nel testo previgente, applicabile in ragione della datazione dei fatti per cui è causa, in quanto il rapporto va inquadrato in quello di vendita di beni di consumo secondo la definizione dettata dall'art. 128 del codice del consumo.
Sotto il profilo dell'idoneità del prodotto occorre rilevare che la scelta, come nel caso di specie, di istallare in luogo residenziale/abitativo un prodotto con le caratteristiche di quello oggetto di causa, connotato da elevato pregio per la qualità del materiale “rovere europeo” e la particolarità ed accuratezza delle finiture e dunque dal risultato estetico proprio del prodotto, è dettata non da esigenze funzionali e strutturali, normalmente assolvibili da una comune pavimentazione in materiale ligneo, ma dall'elevato pregio del materiale e dall'accuratezza delle finiture e dunque dal risultato estetico intrinseco nel prodotto in oggetto, volto alla valorizzazione dell'immobile nel quale è posato.
Conseguentemente, per un prodotto di pregio quale quello in oggetto, l'idoneità all'uso non è data dalla mera funzione di piano di calpestio ma dal risultato estetico e dal pregio del materiale e delle finiture,
pagina 10 di 14 che devono essere necessariamente durevoli nel tempo, tali da accrescere le qualità ed il valore dell'immobile nel quale è posato. L'alterazione di tali elementi qualitativi essenziali rendono il prodotto inidoneo all'uso per cui è normalmente destinato, essendone irrimediabilmente compromessa la fondamentale funzione estetica risultando compromesso il valore connaturato alla tipologia del prodotto.
Ne consegue che la presenza degli accertati vizi e difetti del parquet, costituiti da vizi nella verniciatura con principio di sfaldamento in vari punti, ed i difetti cromatici e le irregolarità sulla superficie degli stessi, costituiscono difetti intollerabili tali da rendere il prodotto inidoneo all'uso funzionale tipico.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il parquet fornito da
, che a propria volta lo aveva acquistato da non può ritenersi CP _1 conforme ai sensi del dettato dell'art. 129 del codice del consumo, in quanto l'immediata sfaldatura della vernice da subito verificatasi ha irrimediabilmente inciso sulla fondamentale funzione estetica del bene, non corrisponde alle caratteristiche del prodotto campionato e venduto.
Ai sensi del dettato dell'art. 130 del codice del consumo il venditore è responsabile nei confronti del committente consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o successivamente verificatosi, a cui corrisponde il diritto del consumatore acquirente al ripristino, senza spese, della conformità mediante immediata riparazione, o sostituzione del bene.
Rettifiche e sostituzioni, secondo il dettato normativo, devono essere eseguite in un congruo termine dalla richiesta formulata dal consumatore senza ulteriori aggravi di inconvenienti per la parte lesa. Il consumatore può sempre chiedere a sua scelta la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, o il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine individuato ai sensi del comma 5 della predetta disposizione.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni per l'utile esercizio del rimedio risolutorio azionato da parte attrice atteso che l'attore ha ritualmente e tempestivamente denunciato all'impresa fornitrice la presenza dei vizi affliggenti il bene oggetto di contratto, esplicitamente riconosciuti sia CP dalla sia dall'impresa produttrice alla quale la ha CP_2 _1 CP dato pronta comunicazione della problematica, le quali, a seguito della denunciatio, hanno effettuato con propri tecnici di fiducia più accessi e sopralluoghi provando a rettificare il parquet senza però riuscire a emendarne i difetti riscontrati ed accertati.
Ogni intervento proposto e realizzato è risultato inidoneo e non risolutivo.
pagina 11 di 14 Inoltre, parte attrice ha ritualmente chiesto la sostituzione del parquet con assegnazione del termine di
60 giorni per espletare l'intervento sostitutivo, senza che parte convenuta abbia provveduto alla sostituzione richiesta ed alla quale era tenuta.
In ragione della gravità dei difetti sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e l'impresa CP_4 CP_2
Ne consegue che la convenuta resta condannata, come statuito dall'organo giudicante CP_2 di primo grado, alla restituzione, conseguente alla risoluzione del contratto, dell'importo corrispostole da parte attrice di euro 14.466,58, indicato in contratto quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera del parquet.
Spettano su detta somma gli interessi legali dal versamento del saldo all'effettivo soddisfo come determinati dall'organo giudicante di primo grado.
In ragione del danno conseguentemente derivato da parte attrice per la difettosità del prodotto, va riconosciuta la somma, già a tale titolo determinata dall'organo giudicante di primo grado in euro
3.300,00, quale costo per la rimozione del parquet, necessaria per la posa della nuova pavimentazione.
Del pari va riconosciuto l'importo di euro 2.600,00 quale costo per lo smontaggio e il rimontaggio del mobilio presente nei locali interessati dai lavori di ripristino, nonché l'importo di euro 1.700,00 per l'alloggiamento fuori dall'unità abitativa interessate dei lavori dell'attore e del proprio nucleo familiare per il tempo necessitante per l'esecuzione dei lavori di ripavimentazione. Al riguardo appaiono corretta ed esenti da errori valutativi e di calcolo la determinazione degli importi dovuto operata dal CTU.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo formulati da CP
***
In ordine alla domanda di manleva articolata da va in primis rilevato che i vizi e la CP difettosità del prodotto innanzi descritta non è imputabile a difetti di posa ma unicamente a vizi di produzione e dunque a carenze costruttive dei listelli di parquet che la ha fornito _1 alla che ha a sua volta fornito e posato a parte attrice. CP_2
Ne consegue che, qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra la e la CP_2 [...] nei termini del contratto di vendita, trova applicazione la disciplina della garanzia per vizi _1 dettata in tema di vendita dall'art. 1495 c.c. e più in particolare il dettato che dispone che la denuncia dei vizi non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi.
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, da parte del venditore, che ex art. 1495 c.c. esonera l'acquirente dall'onere della denuntiatio ed impedisce la decadenza dalla garanzia pur in difetto pagina 12 di 14 dell'ottemperanza all'onere di denuncia, può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte sia tacitamente per facta concludentia. In tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile una inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti, perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia, è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione (Cass. Civ. Sez. II, 17.04.2001 n. 5597). Come specificamente affermato dal supremo consesso di giustizia, implicano riconoscimento per facta concludentia l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di una attività diretta al conseguimento o al ripristino della piena funzionalità della res venduta (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001 n. 15758). Il riconoscimento del vizio determina la costituzione di una obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata ed indipendente dalla volontà delle parti e dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495
c.c. (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001 n. 15758).
Nel caso di specie la terza chiamata ha oggettivamente ed esplicitamente _1 riconosciuto la presenza dei vizi e difetti denunciati avendo direttamente preso parte, a mezzo di proprio tecnico di fiducia, ai sopralluoghi eseguiti in esito alla denunzia dei vizi operata da parte attrice, essendosi recata ben due volte presso l'abitazione dell'attore per costatare i vizi ed effettuato, dopo la constatazione ed il riconoscimento dei vizi, specifici interventi di riparazione nel tentativo, non riuscito, di rettificare i vizi riscontrati e conseguentemente riconosciuti.
Il riconoscimento dei vizi da parte della produttrice rende irrilevante la _1 verifica della tempestività della denuncia degli stessi.
Va pertanto confermata la responsabilità della terza chiamata per i vizi del parquet la quale resta conseguentemente tenuta a manlevare la da quanto la suddetta sia tenuta a pagare a CP_2 parte attrice in esecuzione della sentenza appellata qui confermata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di e di _1 CP_2 CP_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, per ciascuno di essi, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro pagina 13 di 14 26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro
4.500,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 _1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 23.01.2025 del Tribunale Ordinario _1 di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la sentenza appellata;
_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di _1 CP di e delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida CP CP CP in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di _1 CP_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_5 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 672/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- p. IV ) con sede in Cassola (VI) in via Tito Speri n. 10, _1 P.IVA_1 in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore dr. Parte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, all'Avv. Gabriele CECCATO (c. f.
) presso il cui studio in Bassano del Grappa largo Parolini n. 131/A è C.F._1 elettivamente domiciliata – pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(p. IV (già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
corrente in Induno Olona (VA) via Olona n. 31, Controparte_2 CP_3 CP in persona del socio accomandatario – legale rappresentante pro tempore sig. CP rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Emanuele DETOMASI (c. f.
) e Lara DETOMASI (c. f. ), presso il cui studio in C.F._2 C.F._3 pagina 1 di 14 Varese via Dandolo n. 25 è elettivamente domiciliata, difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazione relative la presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
Email_3
APPELLATA
E
(c. f. ) nato a [...] il [...] e residente a [...] C.F._4 della Brunella n. 1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Lorenzo ROSSI (c. f.
), presso il cui studio in Milano via Appiani n. 22 è elettivamente domiciliato, C.F._5 difensori che hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4
APPELLATO
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante _1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, così giudicare: in via principale nel merito ed in totale riforma della impugnata sentenza, in accoglimento dello svolto appello
- respingersi ogni domanda così come formulata nei confronti dell'allora terza chiamata, per inciso solo fornitrice, odierna appellante, perché tardiva e comunque infondata con ogni conseguente pronuncia in subordine nel merito
- modificarsi la sentenza impugnata in riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto e accertare il solo minor valore del bene fornito, con ogni conseguente pronuncia.
pagina 2 di 14 - Spese tutte del precedente e del presente grado integralmente rifuse.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuale novum.
Per i e appellato, CP CP CP CP
Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, in via preliminare
- dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c., per le ragioni illustrate in atti, l'appello proposto dalla società _1
- in ogni caso dichiarare l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. ed ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello con riferimento ai motivi di gravame inerenti alla condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da questa corrisposto all'attore; nel merito in via principale
- respingersi, peri motivi dedotti in atti, l'appello proposto dalla società _1 con conseguente conferma della gravata sentenza;
- respingersi in ogni caso l'appello proposto dalla società avverso il capo _1 della sentenza di condanna della terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da questa corrisposto all'attore con conseguente conferma del relativo capo della sentenza di primo grado;
- in via subordinata, in caso di riforma della gravata sentenza in ordine alla dichiarata risoluzione del contratto condannare l'attore – appellato, , a restituire alla società il CP_4 CP maggior importo medio tempore versato in esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese;
- in ogni caso dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la terza chiamata a tenere indenne la convenuta da quanto da quest'ultima corrisposto all'attore-appellato a qualsiasi titolo;
CP_4
- condannarsi l'appellante ex art. 96 commi2 e 3 c.p.c. al pagamento di un importo da quantificarsi in via equitativa;
- spese di lite rifuse anche per il presente grado di giudizio.
Per appellato CP_4
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni domanda, deduzione, eccezione avversaria, così pronunciare in ordine all'appello promosso da contro la sentenza n. _1
77/2025 del Tribunale di Varese:
pagina 3 di 14 - rigettare per tutte le ragioni dedotte in fatto e in diritto, l'appello promosso da _1 con riferimento a ogni domanda e per l'effetto confermare la sentenza n. 77/2025 del Tribunale di
[...]
Varese.
- Con vittoria di competenze e spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 23.01.2025, il Tribunale Ordinario di Varese, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3453/2017, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvedeva:
- dichiara la risoluzione del rapporto intercorso tra l'attore e la convenuta e con oggetto la fornitura e la posa, presso l'abitazione dell'attore, del parquet predefinito a due strati modello
“rovere europeo”;
- per l'effetto condanna parte convenuta a versare all'attore la somma di euro 14.466,58 oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo;
- condanna altresì parte convenuta a versare all'attore la somma di euro 7.600,00 all'attualità per le causali di cui alla parte narrativa della presente sentenza;
- condanna parte convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in euro 6.000,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre cpa ed iva;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU;
- condanna la terza chiamata a tenere indenne la convenuta di quanto da questa corrisposto all'attore in esecuzione della presente sentenza;
- condanna la terza chiamata a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in euro
5.077,00 oltre 15% per spese forfettarie, oltre cpa ed IV.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Varese CP_4
– già Controparte_1 CP CP Controparte_2
– per sentire accertare e dichiarare la responsabilità della predetta per i vizi
[...] CP_3 CP
e le difformità presenti nel parquet fornitogli e per l'effetto dichiarare risolto il contratto di vendita e pagina 4 di 14 posa con la medesima stipulato e condanna della predetta società convenuta alla restituzione del corrispettivo versatole oltre al risarcimento del danno. In via subordinata chiedeva, previo accertamento del minor valore del bene fornito, la condanna della convenuta alla restituzione del maggior importo conseguito, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Al riguardo, premesso di aver stipulato nel febbraio del 2017 con la società un CP_2 contratto per la fornitura e la posa presso la propria abitazione di parquet predefinito a due strati modello “rovere europeo” e che, eseguitane la posa nei giorni 6, 7 e 10 aprile 2017, la CP_2 emetteva fattura per il complessivo importo di euro 14.466,58, interamente corrisposto
[...] dall'attrice, dopo l'esecuzione dell'opera riscontrava la presenza di irregolarità nella superficie del parquet, lo sfaldamento e il distacco della vernice in più punti, in particolare in corrispondenza delle venture più chiare. Contestata in data 16.04.2017 la presenza dei predetti vizi e difformità il 20.04.2017 la convenuta a mezzo dei sig.ri e e la CP_2 Persona_1 CP [...]
a mezzo del sig. , riconoscevano l'esistenza dei vizi lamentati _1 Controparte_5 effettuando un intervento di abrasione, patinatura e verniciatura di due listoni per emendare i vizi ma senza riuscire a risolvere il problema. In data 11.05.2017 aveva luogo un nuovo intervento ad opera della presso l'abitazione dell'attore finalizzato alla eliminazione dei vizi Pt_1 Parte_3 ma senza soluzione.
Pertanto, in data 25.05.2017 l'attore chiedeva alla propria controparte contrattuale la sostituzione del prodotto fornito con accollo di ogni incombenza e costo accessorio, assegnando termine di giorni 60 per provvedervi. La richiesta tuttavia restava inevasa.
Su tali basi, promosso il procedimento di negoziazione assistita, articolava le domande giudiziali oggetto di causa.
- Si costituiva in giudizio chiedendo di poter chiamare in causa CP_2 [...] quale impresa produttrice del parquet oggetto della fornitura in esame per essere dalla _1 stessa manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole che le potesse derivare per effetto dell'accoglimento della domanda giudiziale proposta dalla parte attrice.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande articolate da parte attrice assumendo che per stessa ammissione dell'attore i vizi e i difetti della pavimentazione erano riconducibili a grave difetto di produzione del parquet, prodotto dalla erza chiamata in giudizio. _1
Inoltre, contestava l'ammontare del danno chiesto da parte attrice.
pagina 5 di 14 - Si costituiva in giudizio la terza chiamata la quale, eccepita _1 preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo del giudizio in quanto parte attrice aveva adito il
Tribunale di Milano invece che quello di Varese, nel merito adduceva la tardività delle contestazioni mosse nei propri confronti, negando ogni addebito.
Nel corso del giudizio era disposta CTU volta all'accertamento dei vizi e difetti lamentati.
Quindi la causa era posta in decisione.
***
Con la sentenza impugnata l'organo giudicante di primo grado, dichiarato risolto il contratto stipulato tra l'attore e la convenuta avente ad oggetto la fornitura e la posa, CP_4 CP presso l'abitazione dell'attore, del parquet predefinito a due strati modello “Rovere Europeo”, per la presenza di gravi vizi e difformità non altrimenti rettificabili, condannava la convenuta CP
a versare all'attore la somma di euro 14.466,58 oltre interessi dalla data dei versamenti al saldo,
[...] nonché la somma di euro 7.600,00 a titolo risarcitorio per le causali indicate in parte motiva, ed alla rifusione delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese forfettarie, cpa ed IV come per legge, ponendo a carico della convenuta le spese di CTU;
condannava inoltre la terza chiamata a tenere indenne la convenuta chiamante _1 CP da quanto corrisposto in esecuzione della predetta sentenza all'attore oltre alla
[...] CP_4 rifusione delle spese di lite liquidate in euro 5.077,00 maggiorate del 15% per rimborso spese forfettarie, cpa ed iva come per legge.
A fondamento della decisione, ritenuto applicabile il dettato degli artt. 129 e 130 del codice di consumo in ragione della qualità di consumatore rivestita dall'attore, qualificato nei termini del contratto di vendita di beni di consumo il contratto concluso tra le parti con cui la convenuta si era CP obbligata alla fornitura e posa presso l'immobile dell'attore del parquet modello “Rovere Europeo”, ed accertata la presenza di vizi del prodotto fornito costituiti dalla sfaldatura della vernice, strettamente incidente su qualità fondamentali del bene e sulla relativa funzione estetica dallo stesso assolto, richiamato il dettato dell'art. 130 del codice del consumo, che prevede il diritto del consumatore al ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione con salvezza del diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione non sia possibile o il venditore non vi abbia provveduto in tempo congruo, ritenuto nel caso di specie non risolutivo l'intervento effettuato dalla convenuta e comunque non operata la sostituzione del parquet nel congruo termine assegnato per rimediare alla difettosità del prodotto, dichiarava risolto il contratto intercorso tra l'attore e la pagina 6 di 14 convenuta per inadempimento di quest'ultima e conseguentemente condannava la CP predetta alla restituzione all'attore della somma di euro 14.466,58 pari a quanto CP versato per la fornitura e posa in opera del bene oggetto di vendita, oltre maggiorazione degli interessi dal versamento al saldo nonché alla corresponsione degli ulteriori importi pari ad euro 3.300,00 quale costo per la rimozione del parquet, ad euro 2.600,00 quale costo per le opere di smontaggio e rimontaggio degli arredi e ad euro 1.700,00 per i costi di alloggio.
Ritenuto il vizio in oggetto riconosciuto dalla impresa fornitrice del parquet _1 avendo la stessa proceduto a sopralluoghi con invio di propri tecnici per provvedere alla rettifica, condannava a manlevare la convenuta di quanto tenuta a _1 CP corrispondere a parte attrice quanto pagato in esecuzione della presente sentenza.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello reiterando le _1 contestazioni sollevate avverso le conclusioni peritali formulate dal CTU in esito agli accertamenti svolti in ordine alla individuazione delle difformità riscontrate e lamentate da parte attrice, all'uopo assumendo che detti vizi non integravano i crismi della gravità in quanto non incidenti sulla funzionalità del bene ma solo sul piano estetico, e pertanto non erano tali da giustificare il rimedio redibitorio. Rilevava comunque la tardività delle contestazioni alla produttrice. Contestava inoltre la quantificazione dei danni in relazione ai quali era stata condannata a manlevare la convenuta.
- Si costituiva in giudizio e eccependo in primis Controparte_1 CP CP CP
l'inammissibilità dell'appello adducendo che il terzo chiamato in garanzia impropria può proporre appello avverso la sentenza di primo grado che non sia stata impugnata dal chiamante a condizione che non si limiti a contestare le statuizioni relative alla domanda di manleva avendo onere di censurare anche quelle riguardanti l'esistenza la validità e la l'efficacia del rapporto principale quale antefatto e presupposto della garanzia azionata.
Assumeva che nel caso di specie, e segnatamente sia nel giudizio di primo grado sia con il presente gravame, l'appellante non ha avrebbe sollevato specifiche contestazioni in relazione alla esistenza validità ed efficacia del rapporto principale limitandosi a disquisire in ordine al quantum debeatur con richiesta di riforma parziale della sentenza in riferimento alla dichiarata risoluzione del contratto ed accertamento del minor valore del bene fornito con ogni conseguente pronuncia.
pagina 7 di 14 Sotto diverso profilo eccepiva l'inammissibilità dell'appello proposto in ragione della mancata individuazione di una diversa ricostruzione rispetto a quella operata dall'organo giudicante di primo grado con la sentenza gravata.
In subordine, nel caso di accoglimento del gravame, si associava alle conclusioni dell'appellante in ordine alla invocata riforma della impugnata sentenza in ordine alla dichiarata risoluzione del contratto, con condanna dell'attore alla restituzione alla convenuta del maggior importo medio CP_4 tempore versato in forza della gravata sentenza.
- Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'avverso dedotto con richiesta di CP_4 conferma integrale della sentenza appellata.
Con ordinanza di questa Corte del 12.06.2025 era rigettata l'stanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dall'appellante.
All'udienza dell'11.09.2025, all'esito della discussione orale della casa ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 17.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevata l'ammissibilità dell'appello proposto dalla terza chiamata
[...] avendo la stessa, con l'atto di gravame, censurato le conclusioni peritali, poste a base della _1 decisione, in ordine alla morfologia dei vizi lamentati dalla parte committente ed alla loro conseguente incidenza sulle qualità essenziali e funzionali del bene oggetto del contratto di fornitura, di produzione della predetta terza chiamata, presupposto per il rimedio risolutorio, sulla cui base è stata ritenuta la responsabilità nella misura concorsuale ritenuta in sentenza, e disposta la condanna di manleva a carico della predetta appellante, oggetto di gravame.
Ne consegue la sussistenza dei presupposti richiesti per la proposizione del gravame avendo parte appellante contestato la sussistenza dei vizi della merce fornita e dunque dei presupposti dell'inadempimento alla stessa imputato, con ciò contestando la sussistenza dei presupposti per la domanda di manleva e ab origine dell'azione di risoluzione posta a fondamento della domanda principale proposta da parte attrice.
Del pari il gravame proposto permette l'individuazione dei punti e capi della sentenza gravati, contenendo l'esplicazione degli elementi sui quali l'impugnazione si fonda.
***
pagina 8 di 14 Tanto premesso, prima di procedere alla disamina dei motivi di merito del gravame, occorre riepilogare i termini della vicenda, necessari alla qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, necessaria alla individuazione della disciplina applicabile.
***
È dato processualmente acquisito che nel febbraio del 2017 stipulava con la società CP_4 un contratto per la fornitura e la posa presso la propria abitazione di parquet CP_2 predefinito a due strati modello “rovere europeo” di alta qualità, al prezzo di euro 123,00 al metro quadro, di colore bianco, la cui posa in opera, a cura della impresa fornitrice, che ha affidato le operazioni a propri tecnici, è stata eseguita nei gironi 6, 7 e 10 aprile 2017, a cui seguiva, a conclusione dell'opera, l'emissione da parte della della relativa fattura per il complessivo importo CP_2 di euro 14.466,589, interamente corrisposto dall'attrice.
Del pari è dato acquisito al giudizio che la committente, ad esecuzione ultimata, riscontrava la presenza di vizi, presentando la superficie del parquet irregolarità e sfaldature e venendo in rilievo il distacco della vernice in più punti, in particolare in corrispondenza delle venature più chiare.
È documentato che in data 16.04.2017 era data espressa comunicazione alla controparte contrattuale della presenza dei predetti vizi. Del pari è comprovato che in data 20.04.2017 la convenuta CP_2
a mezzo dei sig.ri e e la a mezzo del sig.
[...] Persona_1 CP _1
, procedevano a verifica del prodotto e, riscontrati e riconosciuti i vizi lamentati, Controparte_5 effettuavano un intervento di rettifica con procedura di abrasione, patinatura e verniciatura di due listoni, senza tuttavia riuscire a rettificare il difetto presenti accertati e riconosciuti.
In data 11.05.20217 aveva luogo nuovo intervento ad opera della presso Parte_4
l'abitazione finalizzato alla eliminazione dei vizi del pari, senza esito.
La presenza dei vizi, riconosciuti sia dalla quale impresa fornitrice del prodotto che CP ha provveduto alla posa, sia dalla impresa produttrice del parquet in oggetto, _1
è stata confermata in esito agli accertamenti peritali svolti dal ctu che rilevandone la presenza ha reso ampia e dettagliata descrizione della morfologia degli stessi precisando come non essendo gli stessi rettificabili, necessiti l'integrale sostituzione del parquet con prodotto integro ed esente da vizi. Ha inoltre rilevato che la tipologia dei vizi incide sulle qualità essenziali del bene oggetto di contratto, costituito da parquet di “alta qualità” e dunque sulla fondamentale funzione estetica del prodotto, che non può essere ripristinata senza la integrale sostituzione del prodotto difettoso con il prodotto integro.
pagina 9 di 14 Specificamente il CTU dopo aver evidenziato che consumo della patina che gli conferiva un colore bianco uniforme anche nelle venture del legno>> precisando che lascia il pavimento di un colore bianco meno uniforme, con le venature del legno più accentuate soprattutto nelle zone di maggiore passaggio/calpestio>> ha concluso che il parquet dal punto di vista estetico/qualitativo a quanto voluto/desiderato da parte attrice>>. Su tali basi indicava necessaria la sostituzione del parquet con un prodotto esente da difetti.
Le conclusioni peritali formulate in esito agli accertamenti tecnici eseguiti in loco, contrariamente a quanto lamentato da parte appellante, appaiono esaurienti e improntate a rigorosi criteri di analisi e valutazione tecnica, per nulla scalfiti dalle doglianze articolate da parte appellante, inidonee a vanificarne la portata.
***
Tanto esposto vale rilevare che, come ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, parte attrice nella qualità di committente e per scopi estranei a qualsiasi attività professionale o imprenditoriale, e dunque quale consumatore, ha concluso con la convenuta un contratto di fornitura e posa CP_2 presso la propria abitazione di un parquet predefinito di rovere, di alta qualità in ragione delle caratteristiche particolari del prodotto, di colore bianco e dunque non convenzionale, e di alto costo.
Articolandosi il rapporto contrattuale tra un consumatore, qualità propria del committente, ed un professionista, quale l'impresa fornitrice del prodotto, trova applicazione il dettato normativo di cui al codice del consumo ed in particolare il dettato degli artt. 129 e 130 nel testo previgente, applicabile in ragione della datazione dei fatti per cui è causa, in quanto il rapporto va inquadrato in quello di vendita di beni di consumo secondo la definizione dettata dall'art. 128 del codice del consumo.
Sotto il profilo dell'idoneità del prodotto occorre rilevare che la scelta, come nel caso di specie, di istallare in luogo residenziale/abitativo un prodotto con le caratteristiche di quello oggetto di causa, connotato da elevato pregio per la qualità del materiale “rovere europeo” e la particolarità ed accuratezza delle finiture e dunque dal risultato estetico proprio del prodotto, è dettata non da esigenze funzionali e strutturali, normalmente assolvibili da una comune pavimentazione in materiale ligneo, ma dall'elevato pregio del materiale e dall'accuratezza delle finiture e dunque dal risultato estetico intrinseco nel prodotto in oggetto, volto alla valorizzazione dell'immobile nel quale è posato.
Conseguentemente, per un prodotto di pregio quale quello in oggetto, l'idoneità all'uso non è data dalla mera funzione di piano di calpestio ma dal risultato estetico e dal pregio del materiale e delle finiture,
pagina 10 di 14 che devono essere necessariamente durevoli nel tempo, tali da accrescere le qualità ed il valore dell'immobile nel quale è posato. L'alterazione di tali elementi qualitativi essenziali rendono il prodotto inidoneo all'uso per cui è normalmente destinato, essendone irrimediabilmente compromessa la fondamentale funzione estetica risultando compromesso il valore connaturato alla tipologia del prodotto.
Ne consegue che la presenza degli accertati vizi e difetti del parquet, costituiti da vizi nella verniciatura con principio di sfaldamento in vari punti, ed i difetti cromatici e le irregolarità sulla superficie degli stessi, costituiscono difetti intollerabili tali da rendere il prodotto inidoneo all'uso funzionale tipico.
Pertanto, come correttamente ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, il parquet fornito da
, che a propria volta lo aveva acquistato da non può ritenersi CP _1 conforme ai sensi del dettato dell'art. 129 del codice del consumo, in quanto l'immediata sfaldatura della vernice da subito verificatasi ha irrimediabilmente inciso sulla fondamentale funzione estetica del bene, non corrisponde alle caratteristiche del prodotto campionato e venduto.
Ai sensi del dettato dell'art. 130 del codice del consumo il venditore è responsabile nei confronti del committente consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o successivamente verificatosi, a cui corrisponde il diritto del consumatore acquirente al ripristino, senza spese, della conformità mediante immediata riparazione, o sostituzione del bene.
Rettifiche e sostituzioni, secondo il dettato normativo, devono essere eseguite in un congruo termine dalla richiesta formulata dal consumatore senza ulteriori aggravi di inconvenienti per la parte lesa. Il consumatore può sempre chiedere a sua scelta la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto nel caso in cui la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose, o il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine individuato ai sensi del comma 5 della predetta disposizione.
Nel caso di specie ricorrono le condizioni per l'utile esercizio del rimedio risolutorio azionato da parte attrice atteso che l'attore ha ritualmente e tempestivamente denunciato all'impresa fornitrice la presenza dei vizi affliggenti il bene oggetto di contratto, esplicitamente riconosciuti sia CP dalla sia dall'impresa produttrice alla quale la ha CP_2 _1 CP dato pronta comunicazione della problematica, le quali, a seguito della denunciatio, hanno effettuato con propri tecnici di fiducia più accessi e sopralluoghi provando a rettificare il parquet senza però riuscire a emendarne i difetti riscontrati ed accertati.
Ogni intervento proposto e realizzato è risultato inidoneo e non risolutivo.
pagina 11 di 14 Inoltre, parte attrice ha ritualmente chiesto la sostituzione del parquet con assegnazione del termine di
60 giorni per espletare l'intervento sostitutivo, senza che parte convenuta abbia provveduto alla sostituzione richiesta ed alla quale era tenuta.
In ragione della gravità dei difetti sussistono i presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra l'attore e l'impresa CP_4 CP_2
Ne consegue che la convenuta resta condannata, come statuito dall'organo giudicante CP_2 di primo grado, alla restituzione, conseguente alla risoluzione del contratto, dell'importo corrispostole da parte attrice di euro 14.466,58, indicato in contratto quale corrispettivo per la fornitura e posa in opera del parquet.
Spettano su detta somma gli interessi legali dal versamento del saldo all'effettivo soddisfo come determinati dall'organo giudicante di primo grado.
In ragione del danno conseguentemente derivato da parte attrice per la difettosità del prodotto, va riconosciuta la somma, già a tale titolo determinata dall'organo giudicante di primo grado in euro
3.300,00, quale costo per la rimozione del parquet, necessaria per la posa della nuova pavimentazione.
Del pari va riconosciuto l'importo di euro 2.600,00 quale costo per lo smontaggio e il rimontaggio del mobilio presente nei locali interessati dai lavori di ripristino, nonché l'importo di euro 1.700,00 per l'alloggiamento fuori dall'unità abitativa interessate dei lavori dell'attore e del proprio nucleo familiare per il tempo necessitante per l'esecuzione dei lavori di ripavimentazione. Al riguardo appaiono corretta ed esenti da errori valutativi e di calcolo la determinazione degli importi dovuto operata dal CTU.
Segue il rigetto dei motivi di appello al riguardo formulati da CP
***
In ordine alla domanda di manleva articolata da va in primis rilevato che i vizi e la CP difettosità del prodotto innanzi descritta non è imputabile a difetti di posa ma unicamente a vizi di produzione e dunque a carenze costruttive dei listelli di parquet che la ha fornito _1 alla che ha a sua volta fornito e posato a parte attrice. CP_2
Ne consegue che, qualificato il rapporto contrattuale intercorso tra la e la CP_2 [...] nei termini del contratto di vendita, trova applicazione la disciplina della garanzia per vizi _1 dettata in tema di vendita dall'art. 1495 c.c. e più in particolare il dettato che dispone che la denuncia dei vizi non è necessaria nel caso in cui il venditore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi.
Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, da parte del venditore, che ex art. 1495 c.c. esonera l'acquirente dall'onere della denuntiatio ed impedisce la decadenza dalla garanzia pur in difetto pagina 12 di 14 dell'ottemperanza all'onere di denuncia, può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte sia tacitamente per facta concludentia. In tale ultimo caso esso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile una inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti. Parimenti, perché sussista una valida rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione in materia, è necessaria una incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione (Cass. Civ. Sez. II, 17.04.2001 n. 5597). Come specificamente affermato dal supremo consesso di giustizia, implicano riconoscimento per facta concludentia l'esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di una attività diretta al conseguimento o al ripristino della piena funzionalità della res venduta (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001 n. 15758). Il riconoscimento del vizio determina la costituzione di una obbligazione nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, svincolata ed indipendente dalla volontà delle parti e dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall'art. 1495
c.c. (Cass. Civ. Sez. II, 13.12.2001 n. 15758).
Nel caso di specie la terza chiamata ha oggettivamente ed esplicitamente _1 riconosciuto la presenza dei vizi e difetti denunciati avendo direttamente preso parte, a mezzo di proprio tecnico di fiducia, ai sopralluoghi eseguiti in esito alla denunzia dei vizi operata da parte attrice, essendosi recata ben due volte presso l'abitazione dell'attore per costatare i vizi ed effettuato, dopo la constatazione ed il riconoscimento dei vizi, specifici interventi di riparazione nel tentativo, non riuscito, di rettificare i vizi riscontrati e conseguentemente riconosciuti.
Il riconoscimento dei vizi da parte della produttrice rende irrilevante la _1 verifica della tempestività della denuncia degli stessi.
Va pertanto confermata la responsabilità della terza chiamata per i vizi del parquet la quale resta conseguentemente tenuta a manlevare la da quanto la suddetta sia tenuta a pagare a CP_2 parte attrice in esecuzione della sentenza appellata qui confermata.
Segue il rigetto del relativo motivo di appello.
***
Le spese di lite del presente giudizio seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, va condannata alla rifusione in favore di e di _1 CP_2 CP_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che vanno liquidate, per ciascuno di essi, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 5.201,00 ed euro pagina 13 di 14 26.000,00) applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro
4.500,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
*** Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma 1 _1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 77/2025 pubblicata in data 23.01.2025 del Tribunale Ordinario _1 di Varese, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da conferma la sentenza appellata;
_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di _1 CP di e delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida CP CP CP in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore di _1 CP_4 delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 Parte_5 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr. Alberto Massimo Vigorelli
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