TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/02/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2023 promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mocanu Mioara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Indirizzo Telematico;
Ricorrente
nei confronti di:
; Controparte_2
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
Parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 14.03.2016 a GR
(LO) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di GR (Atto n.1, parte I -
Anno 2016), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15% e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato l'8.5.2023, Controparte_1 ha chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie
[...]
e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia Controparte_2 di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 14.3.2016 presso il Comune di GR (LO) il Sig. Controparte_1 contraeva matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, con la
[...]
Sig.ra nata a [...] il [...] (atto trascritto Controparte_2 nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016);
- da tale unione non nascevano figli;
- il matrimonio entrava in crisi quando nel 2016 la coppia, di comune accordo, decideva di trasferirsi in Inghilterra alla ricerca di lavoro;
- dopo pochi giorni di soggiorno in Inghilterra la resistente decideva di trasferirsi in
Romania per aiutare la madre malata bisognosa di cure e il sig. Controparte_1
dopo qualche mese rientrava in Italia;
[...]
- la sig.ra invece, nonostante le promesse non faceva più ritorno dal marito che le CP_2 aveva anche corrisposto del denaro per farla rientrare in Italia;
- con il passare del tempo la resistente manifestava disinteresse, tanto da non rispondere neanche più al telefono;
- dopo qualche mese la sig.ra rappresentava al marito l'intenzione di separarsi, CP_2 tuttavia nessuna azione legale veniva intrapresa dalla stessa, che risulta irreperibile in
Italia e della quale non si conosce il luogo di residenza in Romania;
- non vi è quindi nessuna possibilità di riconciliazione, essendo venuta meno ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- con sentenza del n. 982/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Lodi pronunciava la separazione dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio;
- la separazione delle parti si protrae ininterrottamente dalla predetta pronuncia e non vi è alcuna volontà, né possibilità di riconciliazione.
1.1. Il ricorso introduttivo e l'ordinanza di rimessione in istruttoria sono stati notificati alla resistente ai sensi degli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
1.2. All'udienza del 15.11.2024 il G.I., dato atto del deposito nei termini delle note difensive in cui parte ricorrente ha richiamato le conclusioni, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di GR (LO) in data
14.3.2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 982/2023 del 24.10.2023, pubblicata il
3.11.2023.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sulle spese di lite
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, in considerazione dell'oggetto del giudizio, concernente la mera pronuncia sullo status.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Controparte_1
e in data 14.3.2016 presso il Comune di
[...] Controparte_2
GR (LO) (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GR di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1445/2023 promossa da:
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mocanu Mioara, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Indirizzo Telematico;
Ricorrente
nei confronti di:
; Controparte_2
Resistente contumace e con l'intervento di:
PUBBLICO MINISTERO
Parte intervenuta
Conclusioni di parte ricorrente
“Nel merito:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 14.03.2016 a GR
(LO) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di GR (Atto n.1, parte I -
Anno 2016), ordinando agli Ufficiali dello Stato civile competenti di procedere all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti di rito.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali 15% e accessori di legge.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
pagina 1 di 3 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato l'8.5.2023, Controparte_1 ha chiesto al Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie
[...]
e, quindi (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), l'ulteriore e successiva pronuncia Controparte_2 di scioglimento del matrimonio, una volta decorsi i termini di legge.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- in data 14.3.2016 presso il Comune di GR (LO) il Sig. Controparte_1 contraeva matrimonio civile, in regime di comunione dei beni, con la
[...]
Sig.ra nata a [...] il [...] (atto trascritto Controparte_2 nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016);
- da tale unione non nascevano figli;
- il matrimonio entrava in crisi quando nel 2016 la coppia, di comune accordo, decideva di trasferirsi in Inghilterra alla ricerca di lavoro;
- dopo pochi giorni di soggiorno in Inghilterra la resistente decideva di trasferirsi in
Romania per aiutare la madre malata bisognosa di cure e il sig. Controparte_1
dopo qualche mese rientrava in Italia;
[...]
- la sig.ra invece, nonostante le promesse non faceva più ritorno dal marito che le CP_2 aveva anche corrisposto del denaro per farla rientrare in Italia;
- con il passare del tempo la resistente manifestava disinteresse, tanto da non rispondere neanche più al telefono;
- dopo qualche mese la sig.ra rappresentava al marito l'intenzione di separarsi, CP_2 tuttavia nessuna azione legale veniva intrapresa dalla stessa, che risulta irreperibile in
Italia e della quale non si conosce il luogo di residenza in Romania;
- non vi è quindi nessuna possibilità di riconciliazione, essendo venuta meno ogni comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
- con sentenza del n. 982/2023 del 24.10.2023, pubblicata il 3.11.2023, il Tribunale di Lodi pronunciava la separazione dei coniugi, disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio per la pronuncia di divorzio;
- la separazione delle parti si protrae ininterrottamente dalla predetta pronuncia e non vi è alcuna volontà, né possibilità di riconciliazione.
1.1. Il ricorso introduttivo e l'ordinanza di rimessione in istruttoria sono stati notificati alla resistente ai sensi degli artt. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
1.2. All'udienza del 15.11.2024 il G.I., dato atto del deposito nei termini delle note difensive in cui parte ricorrente ha richiamato le conclusioni, si è riservato di riferire al Collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
pagina 2 di 3 I coniugi hanno contratto matrimonio civile presso il Comune di GR (LO) in data
14.3.2016 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 982/2023 del 24.10.2023, pubblicata il
3.11.2023.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sulle spese di lite
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, in considerazione dell'oggetto del giudizio, concernente la mera pronuncia sullo status.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Controparte_1
e in data 14.3.2016 presso il Comune di
[...] Controparte_2
GR (LO) (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di GR al n. 1, parte 1, anno 2016);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GR di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Così deciso in Lodi, nella Camera di consiglio del 18.11.2024.
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3