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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1017 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 1° ottobre 2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 settembre 2024, vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa, in virtù di procura Parte_1 C.F._1
in atti, dagli avv.ti Fabrizio Criscuolo e Francesco Canino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Rende viale Kennedy n. 114;
- APPELLANTE/APPELLATA INCIDENTALE =
CONTRO
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_1 C.F._2 rilasciata in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Mimmo Manfredi presso lo studio del quale, sito in via Ettore Gallo n. 45, ha eletto domicilio;
- APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE =
1 E
( ) e Controparte_2 C.F._3 Controparte_3
( ) rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce C.F._4 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giacomo Panaro presso il cui studio, sito in
Altamura via S. Quasimodo n. 5, hanno eletto domicilio;
-APPELLATI =
E
( ) e Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
( rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata in calce C.F._6 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Ciliano Popolizio presso il cui studio, sito in
Altamura via Assisi n. 7, hanno eletto domicilio;
- APPELLATI =
E
( ) in proprio e nella qualità di Controparte_6 C.F._7
procuratore – in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione – di
( , CP_7 C.F._8 CP_8
( ) e ( ), tutte C.F._9 Controparte_9 C.F._10
elettivamente domiciliate presso lo studio della prima sito in Cassano delle Murge via
Vittorio Emanuele III n. 14;
- APPELLATE =
E
in persona del curatore Controparte_10 CP_11
( ) rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in
[...] C.F._11 calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giuseppe Turano presso il cui studio, sito in Corigliano-Rossano c.da Cardame, ha eletto domicilio;
- APPELLATA =
NONCHE'
e Controparte_12 CP_13 Controparte_14 CP_15
- APPELLATI CONTUMACI =
2 Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata Parte_1 nelle note di trattazione: “… nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari del 15.04.2021 n. 423/2021, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, dichiarare l'avvenuta estinzione del giudizio di primo grado nei confronti di quale socio, o ex socio, della Parte_1 Controparte_10
dichiarare in ogni caso la nullità della sentenza appellata, e, in subordine, accertare che non può essere dichiarata soccombente e, per l'effetto, annullare Parte_1
la condanna alle spese nei confronti di e . Con CP_1 CP_15 vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio in caso di resistenza”; per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata CP_16 nelle note di trattazione: “… rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto, rigettare la richiesta di estinzione del giudizio verso la
, in ragione di quanto eccepito, disponendo in modo conforme alle norme di Pt_1 diritto […] rigettare gli ulteriori motivi di appello indirettamente prospettati non coltivati in alcun modo nelle richieste conclusionali. In accoglimento dei motivi di appello in via incidentale in riforma della sentenza gravata, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello incidentale e, per l'effetto, riformare
l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale civile di Castrovillari, per ingiusta pronuncia, violazione di norme di legge, difetto di motivazione, errore in diritto. Si chiede pronuncia sulla perdita di qualità di socio e co amministratore della Pt_1 sin dall'anno 2009 per effetto del lodo arbitrale – e dunque non azionabile alcuna pretesa in giudizio e conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione della
AT Fallimentare, dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della mancata riassunzione da parte delle altre parti processuali. Dichiarare per effetto delle norme statutarie della società e ai sensi delle norme di legge dichiarate, perfettamente validi gli atti compiuti dal verso i terzi. Conseguentemente disporre la CP_1
condanna al pagamento delle spese legali da parte della e della AT, Pt_1
distratte in favore del sottoscritto avvocato. In riforma della sentenza disporre sulla condanna alle spese e compensi di lite, del tutto omessa in primo grado, delle parti 3 processuali resistenti in primo grado per i motivi dedotti in via incidentale e della
AT in solido alla . Si chiede in ogni caso la condanna di tutte le parti alle Pt_1
spese e competenze di lite del presente grado di giudizio e del primo grado con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre accessori di legge e di ogni altra spesa connessa e conseguenziale e con salvezza di ogni altro diritto.
Dichiararsi coperto da giudicato tutto quanto non sottoposto a gravame da parte della ”. Pt_1 per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale Controparte_2 Controparte_3
la parte si è riportata nelle note di trattazione: “in via preliminare: a) accertare e dichiarare inammissibile l'appello promosso dalla sig.ra , per tutti i Parte_1 motivi edotti;
b) accertare e dichiarare inammissibile l'appello incidentale promosso dal sig. , per tutti i motivi edotti;
nel merito: c) accertare e dichiarare CP_1 infondati in fatto e diritto l'appello principale ed incidentale promosso dai sigg.
e;
d) per l'effetto, confermare la sentenza n. 423/2021 Parte_1 CP_1
pubblicata in data 15.04.2021 emessa dal Tribunale di Castrovillari a definizione del proc. civ. n. 1793/2012; e) in tutti i casi innanzi richiamati condannare gli appellanti, principale ed incidentale, al pagamento di spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario”; per e rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la CP_17 Controparte_5
parte si è riportata nelle note di trattazione: “1) preliminarmente dichiararsi
l'inammissibilità dell'appello. 2) In subordine, dichiararsi l'infondatezza dell'appello incidentale. 3) Con vittoria in ogni caso delle spese e competenze del giudizio”; per e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “- accertare e dichiarare ex art. 348 bis c.p.c. inammissibile l'appello proposto dall'appellante; - accertare e dichiarare ex art. 329 c.p.c. la decadenza dall'impugnazione dell'appellante; - accertare e dichiarare l'infondatezza dell'avverso atto di appello per i motivi di cui in narrativa - per l'effetto rigettare
l'avverso atto di appello, confermando integralmente l'impugnata Sentenza N.
423/21 emessa dal Giudice Dott. Spina del Tribunale di Castrovillari e pubblicata il
15.04.21 - condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di causa
4 per ciascuna delle odierne parti da distrarre in favore del Procuratore anticipatario”; CP_1 per il Fallimento rassegnate nell'atto introduttivo, al Controparte_10
quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “- annullare in toto la sentenza di primo grado con remissione degli atti al Tribunale in diversa composizione al fine di consentire un più valido ed opportuno scrutinamento dei fatti di causa;
- Condannare le parti convenute-resistente alla refusione delle spese di lite anche in favore del
Costituito procuratore del con distrazione x Controparte_10 art. 93 c.p.c.”.
PREMESSA IN FATTO
CP_1
nella qualità di socio e co-amministratore della Parte_1 CP_10
, adiva il Tribunale di Castrovillari deducendo che la società predetta era stata
[...]
costituita nel 2004 ai fini della realizzazione di strutture ricettive;
che il capitale sociale, di ammontare complessivo pari a € 15.000,00, apparteneva nella misura del
50% al convenuto nella misura del 33,33% ad essa attrice e nella CP_1 restante misura a che l'attività sociale era stata amministrata Persona_1
inizialmente dal solo mentre, a far data dal 25.11.2008, da lui e da essa attrice CP_1
“congiuntamente”; che in data 11.10.2012 ella apprendeva dalla Guardia di Finanza di
Sibari che erano state compiute delle operazioni in violazione delle norme tributarie relativamente ai periodi di imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; che di esse doveva rispondere il solo co-amministratore , giacché da lui poste in CP_1
essere senza alcuna preventiva autorizzazione o decisione congiunta;
che era risultato, all'esito delle verifiche predette, che egli aveva persino alienato, all'oscuro di essa attrice e, dunque, disgiuntamente, alcuni beni di proprietà della società; che, a tal fine, il aveva stipulato ben sette contratti di compravendita, tutti privi della firma CP_1
congiunta di essi co-amministratori, e aveva pure incassato – sempre all'oscuro di lei e dell'altro socio – l'intero corrispettivo della vendita;
che lo statuto societario prescriveva espressamente, per qualsiasi operazione, il consenso e la firma congiunta di tutti gli amministratori;
che a tanto poteva derogarsi solo in presenza di due condizioni, ovverosia la comprovata esigenza di evitare un danno alla società e la ratifica dell'atto da parte dell'amministratore rimasto escluso;
che, non ricorrendo nel caso di specie nessuna delle due condizioni, gli atti andavano annullati perché viziati
5 da eccesso di potere;
che dal compimento illegittimo di tali atti era derivano un danno non soltanto alla società, ma anche nei suoi confronti – in quanto socia –, atteso il depauperamento del patrimonio sociale;
che responsabile doveva considerarsi anche il notaio rogante per violazione degli artt. 1176 co. 2 c.c. e 54 del Regolamento di
Attuazione della legge notarile R.D. n. 1326/1914.
Ciò premesso l'attrice chiedeva:
- previo accertamento e dichiarazione che gli atti pubblici di compravendita per notaio sono stati stipulati in violazione dello statuto societario e dell'art. CP_15
2258 c.c., di annullare gli stessi e di dichiarare la loro inefficacia nei confronti della
; Controparte_10
- per l'effetto, di condannare i convenuti acquirenti al rilascio immediato di tutte le unità immobiliari dai medesimi acquistate;
- di dichiarare unico soggetto tenuto alla restituzione di tutte le somme CP_1
indebitamente incassate, in forza degli invalidi atti pubblici di compravendita e di tutti gli atti anche preliminari presupposti e connessi;
- previo accertamento e dichiarazione della responsabilità del notaio CP_15 di condannare quest'ultimo in solido al risarcimento, in favore della società
[...]
dei danni derivanti dalla mancata disponibilità degli immobili CP_10
illecitamente compravenduti dalla data della stipula fino alla sentenza o sino alla data di restituzione dei medesimi se antecedente.
Si costituivano e , quest'ultimo con autonomo Controparte_2 Controparte_3
atto di intervento volontario – essendo parte del giudizio per avere sottoscritto il contratto stipulato con la società –, per contestare la domanda attorea in quanto infondata. A riprova della infondatezza, essi puntualizzavano come fossero totalmente all'oscuro – al momento dell'acquisto dell'immobile – del fatto che anche l'attrice era stata nominata quale amministratrice della società; che, in ogni caso, essi avevano corrisposto il corrispettivo della vendita e si erano immessi nel possesso dell'immobile prima del conferimento di tale incarico;
che l'operazione era stata regolarmente registrata nei libri contabili e indicata in bilancio, con tanto di approvazione da parte della stessa attrice;
che, pertanto, essi avevano agito in buona fede e nel legittimo affidamento circa la bontà e la validità dell'affare. In via subordinata, essi avanzavano domanda di manleva tanto nei confronti del convenuto – per aver CP_1
6 compiuto l'atto in eccesso di potere rappresentativo – tanto nei confronti del notaio – per non avere verificato che l'amministratore disponesse dei poteri CP_1 rappresentativi necessari alla stipula dell'atto. Avanzavano, altresì, in via subordinata, domanda di adempimento coattivo ex art. 2932 c.c., e, in via ancor più gradata, domanda di restituzione delle somme versate in favore della società attrice e del conseguente risarcimento del danno.
Si costituivano pure e Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_9
per chiedere, preliminarmente: 1) la sospensione del giudizio ex artt. 295
[...]
c.p.c. e 211 disp. att. c.p.c., in quanto risultava già pendente un procedimento penale tra le stesse parti e con oggetto proprio le operazioni contestate;
2) l'improcedibilità della domanda per difetto di competenza, dovendo, della controversia, essere investito l'arbitro, per come stabilito all'art. 17 dello statuto societario;
3) l'improcedibilità della domanda per tardiva iscrizione a ruolo della causa;
4) il difetto di legittimazione attiva in capo alla attrice, in quanto lo statuto, che non aveva subito modifiche successivamente alla nomina della riconosceva la titolarità del potere di Pt_1
rappresentanza al solo 5) il proprio difetto di legittimazione passiva, giacché CP_1
l'eventuale violazione di limiti statutari rilevava solo ed esclusivamente nei rapporti interni tra soci, non anche in quelli esterni. Ancora, essi evidenziavano che l'attrice andava considerata responsabile al pari dell'amministratore avendo la stessa CP_1
approvato i bilanci in cui erano confluiti gli introiti delle vendite contestate;
che anche ad ammettere, eventualmente, che il avesse agito in veste di falsus procurator, CP_1
le circostanze verificatesi successivamente avevano comportato, di fatto, una ratifica degli atti in questione;
che l'attrice aveva partecipato, da sempre, a tutte le assemblee ordinarie e straordinarie senza mai esprimere il proprio dissenso in ordine alle vendite contestate;
che, in ossequio al dovere di comportarsi secondo buona fede e correttezza nelle trattative, la società (per il tramite del suo rappresentante) e il notaio avrebbero dovuto informare essi acquirenti dell'esistenza di tali problematiche e conflitti interni, in quanto oggettivamente idonei a compromettere la convenienza dell'affare medesimo;
che l'amministratore venditore era risultato inadempiente anche in punto di mancato rilascio del certificato di agibilità.
Si costituivano, con autonomo atto, , e CP_17 Controparte_18 CP_5
quest'ultimo con autonomo atto di intervento volontario, per avere
[...]
7 sottoscritto il contratto stipulato con la società, per chiedere, per le ragioni già illustrate sopra, il rigetto della domanda per inammissibilità e, comunque, per infondatezza. Costoro avanzavano, inoltre, domanda di manleva nei confronti dell'amministratore e del notaio, domanda di adempimento coattivo ex art. CP_1
2932 c.c., e, in via ulteriormente gradata, domanda di restituzione delle somme versate in favore alla società e conseguente risarcimento dei danni patiti.
, ritualmente costituitosi, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità CP_1
della domanda per vizio di incompetenza del Tribunale adito: i soci avevano stabilito, all'art. 17 dello statuto, che laddove fosse sorta tra loro, o loro eredi, una qualunque controversia sull'interpretazione ed esecuzione dello statuto, competente sarebbe stato l'arbitro. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione attiva in capo alla nonché Pt_1
l'inammissibilità della domanda: costei era stata nominata co-amministratrice molto tempo prima che venissero stipulati gli atti di compravendita, sicché non corrispondeva al vero la circostanza che la stessa non ne aveva autorizzato il compimento;
che, invero, ella aveva approvato tutti i bilanci precedenti, ivi inclusi quelli in cui erano state inserite le somme relative ai preliminari degli atti oggetto di contestazione;
che, anche a voler prescindere da ciò, la stessa non poteva – e non avrebbe potuto – agire in giudizio in nome e per conto della società senza l'autorizzazione o l'assenso dell'altro co-amministratore. Osservava in ogni caso, nel merito, che, quantunque l'attrice fosse stata nominata co-amministratrice successivamente alla costituzione della società, lo statuto non aveva subito modifiche;
che invariato era rimasto, dunque, l'art. 13 il quale stabiliva che “la firma e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'amministratore unico
o al presidente del consiglio di amministrazione o ad uno degli amministratori con firma congiunta o disgiunta”; che, anche ammettendo che dalle vendite era derivato un danno patrimoniale in capo alla società, l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di tale nesso, e cioè che il danno patito fosse conseguenza immediata e diretta della condotta di esso che, ad ogni modo, i beni non erano stati CP_1
svalutati, ma, anzi, la società aveva incassato anticipatamente quanto necessario per il raggiungimento dello scopo sociale;
che gli atti stipulati si collocavano nell'alveo degli atti di ordinaria amministrazione. Per le ragioni illustrate, concludeva per il rigetto della domanda. Chiedeva anche dichiararsi la nullità, oltre che l'infondatezza,
8 delle domande trasversali di manleva avanzate dai convenuti nei propri confronti e nei confronti della società, quest'ultima non essendo stata chiamata in giudizio attraverso il meccanismo di cui all'art. 269 c.p.c.
Resistevano altresì nel giudizio , e – CP_19 CP_20 Controparte_14 quest'ultima rappresentata da quale genitore esercente la potestà Persona_2
genitoriale – per eccepire preliminarmente: il difetto di legittimazione in capo all'attrice, non potendo ella promuovere un'azione diretta nei confronti dei terzi;
la necessità di sospendere il giudizio, attesa la pendenza di un procedimento penale connesso;
la nullità dell'atto di citazione per difetto del requisito di cui al n. 3 dell'art. 163 c.p.c., attesa la difficoltà di individuare esattamente il petitum della domanda.
Osservavano, nel merito, che ai fini della validità dell'atto di compravendita non era richiesta la firma congiunta degli amministratori;
che l'approvazione, ad opera dell'attrice, dei bilanci contenenti le somme corrisposte per gli acquisti aveva comportato la ratifica degli atti contestati;
che l'immobile compravenduto difettava del necessario certificato di abitabilità. Quindi chiedevano il rigetto del gravame e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo della vendita, l'accertamento della responsabilità del notaio, l'adempimento coattivo ex art. 2932 c.c. e la condanna dell'attrice per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
All'udienza del 9 maggio 2013, si costituiva pure il notaio , il quale, Persona_3 aderendo a tutte le eccezioni preliminari formulate dall'amministratore CP_1
concludeva per il rigetto della domanda attorea.
Il giudizio, dichiarato interrotto per intervenuto fallimento (dichiarato con sentenza del
Tribunale di Castrovillari n. 13/2019, pubblicata il 20 settembre 2019) della società
, veniva riassunto su impulso del curatore del Controparte_10 [...]
il quale si riportava integralmente a tutto quanto eccepito, dedotto e Parte_2
chiesto dalla attrice nella duplice veste di socia e co-amministratrice della società fallita.
Si costituivano, a seguito di riassunzione, tutti i convenuti e intervenuti.
In particolare, il convenuto contestava la legittimità e validità della CP_1 riassunzione per le seguenti ragioni: l'attrice, essendo sprovvista, al momento della proposizione della domanda, del necessario potere di rappresentanza della società, aveva agito esclusivamente in nome e per conto proprio;
ella, al momento della
9 proposizione dell'azione, non era nemmeno più né socia né co-amministratrice, avendogli ceduto la propria quota nel 2009; il giudizio non poteva essere riassunto ad opera di chi (la società) non era mai divenuto parte dello stesso.
Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. 423/2021, pubblicata il 15 aprile 2021, così decideva: “- dichiara la domanda inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- rigetta le domande riconvenzionali;
- rigetta le richieste di condanna ex art. 96 c.p.c.; - compensa integralmente le spese tra le parti , Parte_1 [...]
, , CP_2 CP_19 CP_13 Controparte_14 CP_17
, , , , Controparte_9 CP_8 CP_7 Controparte_6 [...]
e;
- condanna alla rifusione, in favore di CP_3 Controparte_5 Parte_1
e di delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1 CP_15
10.000,00 ciascuno per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore dei rispettivi procuratori antistatari”.
A sostegno della decisione, il Tribunale riteneva che:
• la domanda attorea andava dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse atteso che: essa era stata proposta dalla in nome proprio e non Pt_1
in nome della società; nelle more del giudizio, costei aveva ceduto le proprie quote;
era venuto meno l'interesse di lei alla definizione della controversia;
tale interesse avrebbe dovuto permanere fino all'esito del giudizio;
• l'ordinanza di interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società andava revocata in quanto riferita ad un evento che aveva colpito un soggetto rimasto estraneo al giudizio;
• conseguentemente, la riassunzione da parte della curatela andava dichiarata inammissibile;
• andavano rigettate le domande riconvenzionali giacché non connesse all'oggetto del giudizio, dirette nei confronti di un soggetto terzo, la società, e, comunque, non supportate da un adeguato corredo probatorio;
• nel rapporto processuale tra l'attrice e i convenuti e le Pt_1 CP_1 Pt_3
spese andavano poste a carico della prima in considerazione della sopravvenuta carenza di interesse mentre andavano compensate nel rapporto tra la medesima attrice e gli altri convenuti, in ragione del rigetto delle domande da essi proposte.
10 Avverso la statuizione predetta avanzava appello per contestare la Parte_1 decisione sotto i seguenti profili: 1) l'avere interpretato la domanda di primo grado quale domanda proposta unicamente in nome proprio e non anche in nome e nell'interesse della società; 2) l'avere, conseguentemente, considerato la società quale soggetto rimasto estraneo al giudizio;
3) l'avere condannato essa appellante al pagamento delle spese processuali. Partendo dalla disamina dei primi due profili, ella rammentava di avere agito in primo grado nella duplice veste di socia e di co- amministratrice della società; che la domanda di annullamento degli atti di compravendita, in quanto fondata sulla violazione dei limiti statutari posti all'esercizio del potere di rappresentanza, doveva e poteva esser fatta valere unicamente dalla società, o direttamente o per il tramite di un suo amministratore;
che l'esercizio del potere di rappresentanza anzidetto non presupponeva il conferimento di un'investitura ad hoc, ma costituiva un normale corollario dell'assunzione del ruolo di amministratore;
che la società, per il tramite di essa appellante, aveva acquisito la qualità di parte sostanziale e processuale sin dagli atti introduttivi del giudizio;
che, in ogni caso, anche ammettendo, in ipotesi, che ella avesse agito solo in nome proprio, la società non poteva – e non avrebbe potuto – restare estranea al giudizio in quanto litisconsorte necessaria;
che, pertanto, il giudizio legittimamente era stato riassunto dal curatore del fallimento, quale unico soggetto titolare della pretesa di annullamento fatta valere;
che costui, correttamente, aveva riassunto il giudizio nei confronti di tutti eccetto che nei confronti di essa esponente, avendo ella perso la qualità di socia a seguito della cessione della quota in favore del co-amministratore. Chiedeva allora, a fronte di quanto dedotto, che il giudizio venisse dichiarato estinto nei propri confronti.
Quanto al correlato profilo delle spese, ella lamentava la violazione degli artt. 100, 99
e 112 c.p.c. avendo il giudice emesso pronuncia di condanna non sulla base di una soccombenza virtuale della parte ma sulla base della sola sopravvenuta carenza di interesse e senza la previa riassunzione della causa nei propri confronti.
, costituitosi con comparsa del 21 ottobre 2021, eccepiva CP_1 preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di estinzione del giudizio nei confronti dell'appellante potendo quest'ultima auspicare, per l'omessa riassunzione del giudizio nei suoi confronti, soltanto ad un rinnovo della notificazione;
che, invero, il giudice di prime cure, dopo avere appurato l'omessa notifica nei confronti di
11 e , aveva concesso alla curatela altro termine per provvedervi;
CP_19 CP_20 CP_14
che, in verità, la notificazione non era stata effettuata nemmeno nei confronti della ma tale circostanza non era stata evidenziata da alcuna delle parti né dal Pt_1 giudice d'ufficio. Nel merito, egli deduceva che la non essendo più socia al Pt_1
momento di proposizione della domanda, non avrebbe potuto agire in luogo e per conto della società e che, ad ogni modo, ella era stata resa edotta di tutte le operazioni societarie compiute sin dall'inizio, per come desumibile dai verbali in atti e dalla documentazione prodotta in primo grado. Con appello incidentale, egli lamentava che il Tribunale non avesse valutato adeguatamente e correttamente il materiale probatorio visto e considerato che l'interesse ad agire in capo alla non era venuto meno nel Pt_1 corso del giudizio, ma non esisteva già al tempo di esercizio dell'azione; che, invero, costei aveva perso la qualità di socia sin dal 2009, quale anno di perfezionamento del contratto di opzione acquisito agli atti;
che l'eventuale violazione di limiti all'esercizio dei poteri statutari poteva rilevare unicamente nei rapporti interni, e non anche in quelli esterni con i terzi, pertanto i contratti stipulati dovevano considerarsi validi ed efficaci;
che, in ogni caso, il solo legittimato a far valere eventuali vizi di invalidità degli atti doveva essere la società, mai divenuta parte del giudizio, a condizione però che si trattasse di vizi opponibili ai terzi ex art. 2475 bis c.c.; che la sentenza risultava censurabile anche per omessa pronuncia sull'eccezione di incompetenza del Tribunale adito, nonché per non avere il giudice condannato la curatela del fallimento al pagamento delle spese processuali, in quanto anch'essa parte del processo;
che il giudizio andava dichiarato estinto per mancata riassunzione “ad opera di alcuna delle parti regolarmente costituite”; che il giudice, nel compensare le spese tra le odierne parti appellate, non aveva in alcun modo tenuto conto dei rilievi dallo stesso mossi rispetto alle domande riconvenzionali, avanzate nei propri confronti e nei confronti del notaio e della società; che, ancora, la sentenza doveva ritenersi nulla per difetto assoluto di motivazione in ordine alla compensazione delle spese;
che non era dato comprendersi la ragione per la quale compensare le spese attesa l'assenza di una soccombenza reciproca, anche solo parziale;
che, detto altrimenti, il giudice aveva regolamentato le spese solo nei rapporti tra l'appellante e le altre parti costituite, senza tener conto del parallelo rapporto tra esso appellante incidentale e tali parti.
e , costituitisi con comparsa depositata in data Controparte_2 Controparte_3
12 13 novembre 2021, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello principale sia per difetto di specificità ex art. 434 c.p.c. sia per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. Ribadivano, nel merito, che l'appellante aveva agito in qualità di socia e amministratrice della società parte del giudizio;
che, in ragione del venir meno della qualità di socia, correttamente la stessa aveva dichiarato, all'udienza del
18.09.2019, “di rinunciare agli atti del giudizio”; che, pertanto, il giudizio non andava riassunto nei suoi confronti. Costoro eccepivano l'inammissibilità anche dell'appello incidentale avanzato dal perché tardivo. Nel merito, evidenziavano la CP_1
correttezza della sentenza impugnata sotto ogni profilo, sicché chiedevano il rigetto di entrambi gli appelli.
Similmente, e si costituivano per eccepire, in primo CP_17 Controparte_5 luogo, l'inammissibilità dell'appello incidentale avanzato dal perché tardivo CP_1
e, in secondo luogo, per chiederne il rigetto atteso che: la domanda di manleva era stata da loro avanzata nei confronti di quest'ultimo solo in via subordinata, e cioè solo per l'ipotesi – non verificatesi – di accoglimento della domanda attorea. Chiedevano, quindi, il rigetto dell'appello incidentale in conseguenza della sua inammissibilità e, comunque, per sua infondatezza.
Anche e Controparte_6 CP_7 CP_8 Controparte_9 costituitisi con comparsa depositata l'8 novembre 2021, eccepivano: l'inammissibilità dell'appello principale per difetto della qualità di socia, e dunque della legittimazione, dell'appellante a proporre azione nei confronti dei terzi per conto e in nome della società; la decadenza dall'impugnazione attesa la diversità tra quanto richiesto in primo grado e quanto chiesto nel presente grado di giudizio. Quanto al merito, essi evidenziavano la correttezza della sentenza impugnata sotto ogni profilo.
Rassegnavano le conclusioni come sopra riportate.
Dal canto suo, il fallimento si costituiva per aderire in toto alle Controparte_10 eccezioni, deduzioni e richieste formulate dall'appellante, con l'ulteriore richiesta, tuttavia, di rimessione degli atti al giudice di primo grado ai fini di “un opportuno scrutinamento dei fatti di causa al fine di porre rimedio ai danni gravi perpetrati in danno della Società poi fallita nei termini esplicitati nel giudizio di prime cure qui da intendersi integralmente riportati”. Concludeva nei termini riportati in epigrafe.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 1° ottobre 2024, sostituita con il
13 deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini messimi di cui all'art 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve dichiarare, preliminarmente, la contumacia di , CP_15 CP_19
, e – quest'ultima rappresentata nel giudizio di
[...] CP_20 Controparte_14
primo grado da , quale genitore esercente la potestà genitoriale –, i Persona_2
quali, seppure regolarmente citati, non si sono costituiti nel presente grado di giudizio.
Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'art. 342 c.p.c. prescrive, ai fini dell'ammissibilità del gravame, il rispetto di determini requisiti contenutistici: «Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata» (Cass. a Sezioni Unite n.
27199/2017; in senso analogo, Cass. n 7675/2019 e Cass. n. 36481/2022).
L'appellante ha indicato, in modo puntuale e chiaro, i capi della sentenza oggetto di censura, gli esiti dell'istruttoria svolta e della valutazione compiuta dal tribunale sugli atti e sull'istruttoria, le ragioni dell'ingiustizia e dell'inesattezza della decisione e, in conclusione, la ricostruzione alternativa per la risoluzione del caso.
L'atto di appello, così strutturato, pone il giudice di secondo grado nelle condizioni di cogliere agevolmente natura, portata e senso della critica, senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali.
È invece fondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione incidentale per violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.
È documentalmente dimostrato, oltre che incontestato, che il difensore del CP_1
14 abbia provveduto a notificare la sentenza di prime cure a tutte le altre parti in data
4.5.2021 e tanto ha fatto decorrere il termine breve per impugnare, ai sensi dell'art. 325 c.p.c., nei confronti di tutte le parti, compreso il notificante. Il ha proposto CP_1
e notificato, invece, l'appello incidentale in data 21.10.2021, quando era già decaduto dal diritto di proporre gravame.
A nulla rileva che l'appello incidentale sia stato proposto nel rispetto del termine di cui all'art. 343 c.p.c.
La giurisprudenza ammette l'ammissibilità dell'appello incidentale tardivo solo quando lo stesso non abbia carattere autonomo.
Non può dirsi sussistere detto carattere sol perché diretto, il gravame incidentale, a contestare capi diversi da quelli contestati dall'appellante principale, oppure a contestare il medesimo capo in ragione di motivi diversi da quelli già fatti valere. Ciò che, invece, rileva, perché il gravame si debba qualificare come autonomo, è che lo stesso incida su un rapporto sostanziale diverso da quello oggetto di impugnazione principale.
Ciò è stato chiarito dalla giurisprudenza: «L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione» (Cass. n. 26139 del 05/09/2022).
L'appellante incidentale ha contestato la decisione sia in punto di legittimazione attiva della e della società sia in punto di regolamentazione delle spese tra lui e gli Pt_1 appellati. È in relazione a questo secondo aspetto che si profila l'autonomia del gravame.
Esso attiene ad un rapporto diverso da quello oggetto dell'appello proposto dalla più precisamente, attiene al rapporto processuale (che sottende quello Pt_1
sostanziale) originatosi a seguito della proposizione, da parte degli acquirenti degli immobili, della domanda trasversale di manleva proposta nei confronti del CP_1
della società e del notaio e rispetto al quale la appellante principale, era Pt_1
15 estranea. Dunque, l'interesse ad impugnare la sentenza non è sorto dall'appello principale proposto dalla né è correlato all'eventuale esito di quest'ultimo. Pt_1
Infatti, l'appello principale mira esclusivamente a demolire il capo della sentenza con cui la è stata condannata al pagamento delle spese in favore del e, Pt_1 CP_1 quindi, attiene al rapporto processuale tra i due. L'appello incidentale, invece, mira a demolire la sentenza nella parte in cui non sarebbero state regolate le spese nel rapporto processuale tra i convenuti acquirenti – che avevano proposto domanda riconvenzionale nei confronti del – e il stesso e, quindi, attiene ad un CP_1 CP_1 rapporto processuale e ad un assetto di interessi che l'appello principale non mette in alcun modo in discussione. Pertanto, relativamente alla (mancata) regolamentazione delle spese tra il e gli acquirenti convenuti in primo grado, l'appello CP_1
incidentale è inammissibile.
Si può quindi esaminare nel merito la vicenda.
Rilievo logicamente pregiudiziale assume il profilo della sussistenza della legittimazione attiva della in primo grado. L'accertamento sul punto costituisce Pt_1
l'antecedente logico necessario per valutare la fondatezza dell'appello proposto.
L'appellante principale sostiene di avere agito sia in nome proprio, in quanto socia della , sia in nome e per conto della società, in quanto co- Controparte_10
amministratrice.
Sulla base di questa premessa, costei ha concluso che: in virtù dell'esercizio del generale potere di rappresentanza di cui la stessa era investita, la società era divenuta parte processuale e sostanziale del giudizio;
la curatela legittimamente aveva riassunto il giudizio;
la perdita della qualità di socia, nelle more del procedimento, aveva comportato il venir meno anche della qualità di parte per difetto dell'interesse ad agire;
in ragione di detta circostanza, ella non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese processuali, considerato che, peraltro, il giudizio di primo grado non era stato riassunto nei suoi confronti.
L'appellante incidentale muove, invece, da una premessa diametralmente opposta, ovverosia il difetto, sin dal momento di proposizione della domanda, di una legittimazione attiva in capo alla Pt_1
A fondamento di tale assunto, egli ha dedotto che, in virtù della scrittura privata datata
25.11.2008, la non era più socia della sin dal 2009; Pt_1 Controparte_10
16 che, pertanto, ella era priva, ab initio, della legittimazione attiva (avendo cessato la veste di socia) e, comunque, aveva agito esclusivamente in nome proprio, non essendo più amministratrice della società; che il giudizio non avrebbe potuto essere riassunto dalla curatela, non essendosi mai costituita la società fallita.
L'appello principale è fondato.
L'accertamento in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva della deve Pt_1
essere effettuato su due piani distinti.
La titolarità del potere rappresentativo presuppone l'esistenza di un rapporto tra il rappresentante e il rappresentato, in virtù del quale il primo è autorizzato ad agire in nome e nell'interesse del secondo. In ambito societario, il potere di rappresentanza compete agli amministratori. Tale potere si esplica tanto attraverso il compimento dell'attività gestoria tanto attraverso la rappresentanza nel processo. Entrambe le attività debbono avvenire in nome oltre che nell'interesse della società. L'assenza della spendita del nome altrui non consente l'imputazione degli effetti dell'atto o attività compiuti direttamente nella sfera giuridica della società. In ambito processuale, la conseguenza sarebbe la mancata costituzione in giudizio dell'ente il cui nome non sia stato speso.
È importante allora stabilire, innanzitutto, in quale veste la ha inteso agire in Pt_1
primo grado.
Ebbene, sulla scorta di attento scrutinio dell'atto di citazione, valutato nel suo complesso, si evince inequivocabilmente che duplice è la veste dalla stessa assunta.
Soccorre, in primis, il tenore letterale dell'atto: la volontà è resa manifesta da alcune precisazioni quali quella di agire “in qualità di socio e coamministratore della società
, di avere interesse e diritto ad agire “peraltro anche quale Controparte_10 socio della società” al fine di ottenere il ripristino dello status quo ante attraverso la reintegrazione del patrimonio immobiliare societario illegittimamente depauperato.
Ora, benché la lettera delle espressioni impiegate non sia del tutto inequivoca, il riferimento alla qualità di co-amministratore va inteso come spendita dei poteri rappresentativi alla luce del contenuto sostanziale dell'atto e del petitum richiesto.
Infatti, con la domanda l'attrice ha instato per ottenere la dichiarazione di inefficacia degli di compravendita “nei confronti della società”, nonché il rilascio dei beni immobili “a favore della società”, il risarcimento dei danni a favore della società,
17 l'annullamento degli atti di compravendita conclusi a nome della società.
Dunque, la con la proposizione della domanda, mirava ad ottenere, da un lato, Pt_1 che fosse accertata la responsabilità dell'amministratore e che la società fosse ristorata del pregiudizio subito in conseguenza della alienazione illegittima dei beni di sua proprietà e, dall'altro, che ella stessa non subisse, sempre in ragione della alienazione anzidetta, un pregiudizio (indiretto) in sede di ripartizione degli utili e degli oneri societari. In sostanza, il risultato avuto di mira riguardava la società in via immediata e la stessa attrice come socia solo in via mediata.
Inoltre, la domanda, alla luce della causa petendi e del petitum, era da qualificare, in parte, come azione di annullamento di contratti per difetto di rappresentanza con correlativa azione di rilascio, nonché azione risarcitoria nei confronti del Notaio (e, sotto tali profili, rilevava la qualità di legale rappresentante della società in favore della quale veniva richiesta la restituzione degli immobili in conseguenza del domandato annullamento degli atti traslativi e in favore della quale veniva chiesto il risarcimento del danno a carico del Notaio rogante) e, in parte, come azione di responsabilità esercitata dal socio ai sensi dell'all'art. 2476 co. 3 c.c. (e sotto tale profilo, appunto, rilevava la qualità di socia che l'attrice in citazione aveva dichiarato di rivestire), nella misura in cui veniva richiesto l'accertamento dell'illegittimità della sua condotta, il carattere pregiudizievole di questa e il conseguente accertamento dell'obbligo del in via esclusiva, di restituire le somme incassate in forza dei CP_1
citati contratti di vendita.
Tanto acclarato, occorre ora verificare se, effettivamente, la ricopriva la qualità Pt_1 vantata al momento della proposizione dell'azione e se, in virtù della carica, ella disponesse di un generale potere di rappresentanza sostanziale e processuale della società.
Si deve rispondere positivamente al primo quesito.
Il ha dedotto che la avrebbe cessato di far parte della società sin CP_1 Pt_1 dall'anno 2009, e quindi ben prima che la stessa proponesse la domanda.
Risulta acquisita al giudizio una scrittura privata, datata 25.11.2008, in forza della quale l'appellante incidentale si era proposto di acquistare, al prezzo complessivo di €
750.000,00, le quote, rispettivamente, della e dell'altro socio Con Pt_1 Per_1
l'accettazione della proposta, intervenuta l'anno seguente, la cessione si è perfezionata
18 a favore del per come statuito nel lodo. CP_1
Tuttavia, anche a fronte di siffatto accadimento, non può ritenersi che la non Pt_1
fosse più socia al momento di proposizione dell'azione. Non si discute della validità ed efficacia della scrittura in questione;
piuttosto, la questione che qui si pone attiene alla sua opponibilità nei confronti dei terzi, nella specie della società.
Infatti, la scrittura privata spiega i suoi effetti ed è vincolante tra le parti. Perché la stessa sia opponibile alla società deve procedersi agli incombenti pubblicitari di cui all'art. 2470 c.c. (deposito della dichiarazione, debitamente autenticata, presso il registro delle imprese). Mancando, nella specie, simile adempimento, la scrittura privata è rimasta relegata su un piano prettamente interno.
Soccorrono, in proposito, i seguenti elementi indiziari: la partecipazione tanto della quanto della alle assemblee successive alla cessione di quote;
la Pt_1 Per_1 presenza del nominativo di costoro nell'elenco di soci aggiornato al 29.08.2013, per come risulta dalla visura storica della società; la spendita della qualità di socio e/o amministratore nelle comunicazioni avvenute, tramite raccomandata, successivamente all'anno 2009.
Dunque, in assenza delle formalità prescritte ai fini della pubblicità nei confronti dei terzi, l'effetto traslativo, seppure prodottosi, non poteva essere opposto alla società.
In ragione di ciò, la anche a fronte della cessione della propria quota al Pt_1
manteneva, nei rapporti interni con essa e in quelli con i terzi, la qualità sino CP_1
a quel tempo ricoperta e anche quella di amministratore, mai revocata. E tanto è sufficiente per ritenere validamente introdotta la domanda in primo grado (cfr. Cass. n.
26209 del 28/09/2021, da cui si ricava, sia pure a contrario, che ciò che rileva ai fini della legittimazione attiva è che la persona fisica rivesta la qualità di amministratore e rappresentante legale della società al momento di proposizione della azione).
Ella, dunque, ben poteva agire – e legittimamente ha agito – anche nella qualità spesa.
Si deve rispondere positivamente anche al secondo quesito, alla luce della previsione degli artt. 2393 bis c.c. e 81 c.p.c..
Sul punto la Suprema Corte, in rapporto alla previsione di cui all'art. 2393 bis c.c., che detta, per le società per azioni, una regola analoga a quella che l'art. 2476 co. 3 c.c. prevede per le società a responsabilità limitata, ha chiarito che «in tema di azione sociale di responsabilità, il socio che agisca ex art. 2393 bis c.c. è munito di una
19 legittimazione straordinaria, riconducibile alla previsione dell'art. 81 c.p.c., poiché assume la posizione di sostituto processuale della società, la quale può comunque impugnare la sentenza sfavorevole al sostituto e coltivare, in appello, le domande da lui proposte in primo grado, poiché i poteri processuali del socio sono correlati alla titolarità in capo alla società del diritto azionato, che non viene meno per effetto dell'iniziativa del sostituto» (Cass. n. 12568 del 12/05/2021).
Detto in altri termini, «nella società a responsabilità limitata, il singolo socio è legittimato, giusta l'art. 2476, comma 3, c.c., ad esercitare, come sostituto processuale, l'azione di responsabilità spettante alla società» (Cass. n. 10936 del
26/05/2016).
Perché operi il meccanismo della sostituzione processuale, non occorre, quindi, un'investitura ad hoc, giacché il potere rappresentativo deriva direttamente dalla legge.
Con l'esercizio del potere anzidetto ad opera della la società è divenuta parte Pt_1
formale e sostanziale del giudizio.
Conseguentemente, il giudizio venne correttamente dichiarato interrotto per intervenuto fallimento della stessa ed illegittima è la revoca di detta dichiarazione.
Dunque, la causa poteva essere riassunta dalla curatela.
Si ricorda, sul punto, che: «Nel caso di fallimento di una s.r.l., ai sensi dell'art. 146, CP_2 comma 2, lett. a), il curatore è l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione di responsabilità sociale già promossa dal socio nella qualità di sostituto processuale della società ex art. 2476, comma 3, c.c., sicché ove, in pendenza del giudizio, il curatore non manifesti l'intento di proseguire l'azione originariamente promossa, la domanda deve essere dichiarata improcedibile per il sopravvenuto difetto di legittimazione attiva del socio» (Cass. n. 20180 del 22/06/2022).
Sulla scorta di simili premesse, vanno accolti i motivi di appello per mezzo dei quali la ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio nei suoi confronti e la revoca Pt_1
della condanna alle spese processuali.
Non rileva, sotto tale profilo, la perdita della qualità di socio che la ha Pt_1 dichiarato in corso di causa, atteso che tanto non fa venir meno l'interesse ad agire, giacché tutte le domande erano rivolte alla tutela dell'interesse della società (e in nome e per conto di essa) e non di quello proprio del socio, sicché non è ravvisabile
20 alcuna sopravvenuta carenza di interesse. Peraltro, la manifestata rinuncia agli atti non risulta essere stata seguita da accettazione delle altre parti costituite.
Rileva, piuttosto, l'intervenuto fallimento della società. Difatti, richiamato quanto sopra illustrato in punto di loro qualificazione, tutte le domande proposte vennero in origine spiegate dalla in qualità di amministratrice – e, quindi, non in proprio Pt_1
ma in qualità di legale rappresentante della società – salva l'azione di responsabilità dei confronti dell'altro amministratore (esperibile dal socio). Ora, considerato che, quindi, per le domande spiegate quale rappresentante della società, l'intervenuto fallimento importa il trasferimento al Curatore della legittimazione a proseguire quelle azioni e considerato che, quanto all'unica domanda spiegata quale socia (ossia l'azione ex art. 2476 c.c.), l'intervenuto fallimento importa, anche stavolta, la concentrazione nel curatore della legittimazione a proseguire il giudizio, ne consegue che, correttamente, il giudizio non è stato riassunto nei confronti della nella cui Pt_1
legittimazione, per tutte le domande spiegate, era subentrata la curatela che, quindi, ne aveva proseguito le iniziative processuali.
Dunque, errata è la condanna alle spese a carico della che non era più parte Pt_1
processuale, essendo alla stessa subentrata la AT.
Va, pertanto, accolto l'appello principale. È, di conseguenza, infondato l'appello incidentale nella parte in cui si è chiesto l'accertamento della “perdita di qualità di socio e co amministratore della sin dall'anno 2009 per effetto del lodo arbitrale Pt_1
– e dunque non azionabile alcuna pretesa in giudizio e conseguentemente dichiarato il difetto di legittimazione della AT Fallimentare, dichiarare l'estinzione del giudizio per effetto della mancata riassunzione da parte delle altre parti processuali”, nonché nella parte in cui si è chiesto di “disporre la condanna al pagamento delle spese legali da parte della ”. Pt_1
Riassunto correttamente il giudizio ad opera della AT, il Tribunale avrebbe dovuto decidere nel merito la causa e regolare le spese di lite in base all'esito, tenuto conto che alla era subentrata, quale parte attrice, la AT. Tuttavia, l'unico Pt_1
soggetto legittimato a richiedere, in questa sede, la decisione sul merito è la AT che, però, non ha spiegato tempestivo appello incidentale avverso la sentenza, essendosi costituita dopo la prima udienza, avallando le difese illustrate dall'appellante principale e chiedendo la “remissione degli atti al Tribunale di Primo
21 grado per un opportuno scrutinamento dei fatti di causa al fine di porre rimedio ai danni gravi perpetrati in danno della Società poi fallita nei termini esplicitati nel giudizio di prime cure qui da intendersi integralmente riportati”.
Il merito non può essere scrutinato neppure in conseguenza dell'appello incidentale.
Infatti, benché la difesa del sembrerebbe avere richiesto – sia pure in modo CP_1
non del tutto chiaro – in alcuni passaggi dell'appello incidentale, una pronuncia sulla validità degli atti di vendita (nella misura in cui ha lamentato l'omessa statuizione, sul punto, da parte del Tribunale, omissione, peraltro, coerente con la ritenuta inammissibilità della domanda, sulla quale il non appunta alcuna censura), CP_1
siffatta domanda è inammissibile, non avendo la parte formulato in primo grado domanda riconvenzionale tesa ad ottenere l'accertamento e la dichiarazione della validità dei contratti, essendosi, invece, limitata a difendersi rispetto alla domanda dell'attrice, domanda che, nel presente grado, non può essere valutata in quanto non riproposta con impugnazione incidentale ad opera dell'unica parte a ciò legittimata, ossia la AT.
Residuano, dunque, due soli profili correttamente e compiutamente devoluti con l'appello incidentale, ossia quello afferente all'omessa valutazione dell'eccezione di difetto di competenza (che attiene al rapporto processuale tra la parte attrice, ossia la
, e il convenuto e, quindi, è legittimamente formulata tramite appello Pt_4
incidentale tardivo) e quello afferente la mancata regolamentazione delle spese di primo grado nel rapporto processuale tra il e la . CP_1 Pt_4
Sotto il primo profilo, l'eccezione è infondata, non essendo applicabile la clausola arbitrale di cui all'art. 17 dell'atto costitutivo della società (“Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i rapporti sociali dovesse insorgere fra i soci (o loro eredi) sarà rimessa al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale, il quale deciderà secondo equità ove possibile nel rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa”). Infatti, la competenza (che è un profilo pregiudiziale di rito) si determina in base alla domanda, indipendentemente dalla sua fondatezza o meno (che è questione che, invece, attiene al merito). La domanda, nella specie, non riguardava esclusivamente i rapporti sociali e la corretta esecuzione delle previsioni statutarie, investendo anche la validità dei contratti di vendita e la responsabilità del
22 Notaio rogante e, quindi, coinvolgendo soggetti terzi, estranei alla compagine e per i quali non era efficace la clausola compromissoria, di natura pattizia e, quindi, vincolante solo tra le parti.
Va, invece, accolto il profilo relativo alla mancata regolamentazione delle spese nel rapporto processuale tra la AT, subentrata alla nella qualità di attrice, e il Pt_1 convenuto. Le spese, tuttavia, devono essere compensate. Infatti, secondo l'ordito difensivo, la AT avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese nei confronti del convenuto in quanto avrebbe riassunto un giudizio “non riassumibile”. Si
è già argomentato, invece, in ordine alla correttezza della riassunzione operata. Tanto comporta l'insussistenza della ragione che la parte adduce a fondamento della propria domanda di condanna. Peraltro, sussistono giusti motivi per compensare le spese processuali di primo grado, attesa, per un verso, l'infondatezza di tutte le eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito sollevate dal convenuto ma anche, CP_1
per altro verso, la mancanza di un accertamento sulla fondatezza nel merito della domanda attorea, la cui istruttoria è stata impedita dal ritenuto carattere potenzialmente assorbente delle questioni preliminari (cfr. ordinanza del 31.7.2014), che, invece, si è detto essere infondate.
Quanto, invece, alla regolamentazione delle spese processuali del presente grado, la complessità della vicenda, soprattutto sul piano processuale, e la molteplicità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da con atto di citazione notificato in data 24 Parte_1 maggio 2021 nei confronti di , , CP_1 CP_22 Controparte_10
, ,
[...] Controparte_2 CP_19 CP_13 CP_14
[...] CP_17 Controparte_9 CP_8 CP_7
avverso la sentenza n. 423/2021 del Controparte_6 Controparte_3
Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 15 aprile 2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia di , , e CP_15 CP_19 CP_20 [...]
quest'ultima rappresentata nel giudizio di primo grado da CP_14
23 , quale genitore esercente la potestà genitoriale;
Persona_2
2. accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, accerta e dichiara che a far data dalla Parte_1 dichiarazione di fallimento della , ha perso la Controparte_10
legittimazione processuale e la qualità di parte del giudizio, legittimamente dichiarato interrotto dal Tribunale e legittimamente riassunto dalla AT;
3. di conseguenza, revoca la statuizione di condanna alle spese di primo grado in favore di e di , pronunciata a carico della CP_1 CP_22
citata nella sentenza impugnata;
Pt_1
4. in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da , CP_1 nel rapporto processuale tra la Parte_5
e , compensa integralmente le spese processuali di
[...] CP_1
primo grado;
5. rigetta, nel resto, l'appello incidentale proposto da , per le CP_1
ragioni di rito e di merito di cui in motivazione;
6. compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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