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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 98/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 98/2025 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Raimondi, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Maria Matilde Cionini e dall'avv. Laura
Mastropasqua, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo ha proposto ricorso al Tribunale di Chieti per la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente
[...] il 2 luglio 2005, dal quale sono nati due figli minori, (nell'anno 2008) e CP_2 Per_1
Alessandro (nell'anno 2011).
A seguito dell'intollerabilità della convivenza, le parti hanno ottenuto la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Chieti in data 14 ottobre 2022. In tale sede, tra le condizioni pattuite, il si era impegnato a corrispondere un assegno mensile complessivo CP_1 di € 2.500 per il mantenimento dei figli, somma determinata anche in considerazione del contributo economico della madre del ricorrente, , a titolo di liberalità. Persona_2
Successivamente alla separazione, l'immobile familiare è rimasto in godimento alla resistente, mentre il ricorrente si è trasferito in una casa di proprietà sita in Ripa Teatina, costruita con l'intento originario di divenire residenza estiva per la famiglia. In considerazione dell'elevato costo di gestione e del venire meno del supporto economico materno, il ricorrente ha avviato le trattative per la vendita dell'immobile, necessaria per estinguere mutui e finanziamenti gravanti sullo stesso. Tuttavia, la vendita non si è perfezionata per effetto dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sull'immobile da parte della resistente, nonostante l'accordo di separazione prevedesse la rinuncia reciproca a ulteriori pretese. Tale circostanza ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di adempiere con regolarità agli impegni economici, aggravata dal venir meno del sostegno della madre, anch'essa colpita da difficoltà economiche e problemi di salute.
Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata collaborazione della resistente nell'adeguamento dell'assegno di mantenimento e nel rendiconto delle spese straordinarie sostenute, nonché la mancata restituzione di beni personali di elevato valore ancora trattenuti presso l'abitazione familiare.
Considerato che è ormai venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ha chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la modifica delle CP_1
condizioni economiche stabilite in sede di separazione, proponendo la riduzione del contributo al mantenimento a € 400 mensili per ciascun figlio, la ripartizione al 50% dell'assegno unico, e il riconoscimento della capacità economica della resistente, con esclusione di ogni assegno divorzile in suo favore.
Con comparsa di costituzione e risposta, la resistente si è regolarmente Controparte_2
costituita nel giudizio di divorzio, opponendosi alle richieste formulate nel ricorso introduttivo, con particolare riguardo alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e alla negazione del diritto all'assegno divorzile.
La resistente ha in primo luogo contestato la rappresentazione economico-patrimoniale offerta dal ricorrente, evidenziando l'esistenza di un articolato sistema di disponibilità finanziarie occulte facenti capo al stesso e alla madre di lui. È stato dedotto come quest'ultima, CP_1 formalmente indicata come fonte delle “entrate extra-stipendiali” che avrebbero giustificato l'assegno di mantenimento di € 2.500 pattuito in sede di separazione, rappresenti in realtà un soggetto attraverso cui il ricorrente veicola le proprie reali disponibilità, essendo egli socio occulto di numerose società familiari.
La ha, inoltre, sottolineato come la richiesta di riduzione dell'assegno si basi CP_2
su una presunta sopravvenuta incapacità economica della madre del ricorrente, non comprovata e, anzi, smentita da documentazione che evidenzierebbe trasferimenti di somme ingenti a favore dello stesso nel corso degli anni, per un ammontare complessivo superiore a un milione CP_1
di euro, nonché la titolarità diretta o indiretta di numerosi immobili e beni di lusso.
La resistente ha ulteriormente evidenziato la sproporzione tra il tenore di vita mantenuto dal ricorrente e il reddito da lui dichiarato (pari a circa € 1.500 mensili), chiedendo pertanto l'ammissione di accertamenti patrimoniali e fiscali, anche tramite Polizia Tributaria e CTU contabile, volti a far emergere le reali disponibilità reddituali e patrimoniali del ricorrente e dei suoi familiari.
Sotto il profilo personale, la ha fatto valere l'importante contributo fornito CP_2
durante la vita matrimoniale, durata oltre 17 anni, dedicandosi in via esclusiva alla cura dei figli e alla gestione familiare, con conseguente sacrificio della propria carriera. In tale ottica, ha richiesto la corresponsione di un assegno divorzile a titolo perequativo-compensativo, oltre alla conferma dell'attuale assegno di mantenimento per i figli, rivalutato a € 2.642,50, e l'assegnazione della casa familiare.
Ha infine chiesto il rigetto integrale delle domande del ricorrente.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 11 ottobre 2022, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_2
), celebrato in Serramonacesca (PE) in data 2 luglio 2005 C.F._2
con rito concordatario e trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune
al n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 200 5;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 aprile 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. Magistrati:
- dott. Guido Campli Presidente
- dott. Alessandro Chiauzzi Giudice rel.
- dott. Francesco Turco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 98/2025 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] C.F._1
n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Raimondi, in virtù di delega posta in calce al ricorso, ricorrente;
contro
(C.F. ), residente a [...], Controparte_2 C.F._2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Maria Matilde Cionini e dall'avv. Laura
Mastropasqua, in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
resistente;
nonché
Pubblico Ministero in sede,
parte necessaria;
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 16 aprile 2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo ha proposto ricorso al Tribunale di Chieti per la Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la resistente
[...] il 2 luglio 2005, dal quale sono nati due figli minori, (nell'anno 2008) e CP_2 Per_1
Alessandro (nell'anno 2011).
A seguito dell'intollerabilità della convivenza, le parti hanno ottenuto la separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Chieti in data 14 ottobre 2022. In tale sede, tra le condizioni pattuite, il si era impegnato a corrispondere un assegno mensile complessivo CP_1 di € 2.500 per il mantenimento dei figli, somma determinata anche in considerazione del contributo economico della madre del ricorrente, , a titolo di liberalità. Persona_2
Successivamente alla separazione, l'immobile familiare è rimasto in godimento alla resistente, mentre il ricorrente si è trasferito in una casa di proprietà sita in Ripa Teatina, costruita con l'intento originario di divenire residenza estiva per la famiglia. In considerazione dell'elevato costo di gestione e del venire meno del supporto economico materno, il ricorrente ha avviato le trattative per la vendita dell'immobile, necessaria per estinguere mutui e finanziamenti gravanti sullo stesso. Tuttavia, la vendita non si è perfezionata per effetto dell'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sull'immobile da parte della resistente, nonostante l'accordo di separazione prevedesse la rinuncia reciproca a ulteriori pretese. Tale circostanza ha determinato l'impossibilità per il ricorrente di adempiere con regolarità agli impegni economici, aggravata dal venir meno del sostegno della madre, anch'essa colpita da difficoltà economiche e problemi di salute.
Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata collaborazione della resistente nell'adeguamento dell'assegno di mantenimento e nel rendiconto delle spese straordinarie sostenute, nonché la mancata restituzione di beni personali di elevato valore ancora trattenuti presso l'abitazione familiare.
Considerato che è ormai venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, il ha chiesto lo scioglimento del vincolo matrimoniale e la modifica delle CP_1
condizioni economiche stabilite in sede di separazione, proponendo la riduzione del contributo al mantenimento a € 400 mensili per ciascun figlio, la ripartizione al 50% dell'assegno unico, e il riconoscimento della capacità economica della resistente, con esclusione di ogni assegno divorzile in suo favore.
Con comparsa di costituzione e risposta, la resistente si è regolarmente Controparte_2
costituita nel giudizio di divorzio, opponendosi alle richieste formulate nel ricorso introduttivo, con particolare riguardo alla domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento per i figli minori e alla negazione del diritto all'assegno divorzile.
La resistente ha in primo luogo contestato la rappresentazione economico-patrimoniale offerta dal ricorrente, evidenziando l'esistenza di un articolato sistema di disponibilità finanziarie occulte facenti capo al stesso e alla madre di lui. È stato dedotto come quest'ultima, CP_1 formalmente indicata come fonte delle “entrate extra-stipendiali” che avrebbero giustificato l'assegno di mantenimento di € 2.500 pattuito in sede di separazione, rappresenti in realtà un soggetto attraverso cui il ricorrente veicola le proprie reali disponibilità, essendo egli socio occulto di numerose società familiari.
La ha, inoltre, sottolineato come la richiesta di riduzione dell'assegno si basi CP_2
su una presunta sopravvenuta incapacità economica della madre del ricorrente, non comprovata e, anzi, smentita da documentazione che evidenzierebbe trasferimenti di somme ingenti a favore dello stesso nel corso degli anni, per un ammontare complessivo superiore a un milione CP_1
di euro, nonché la titolarità diretta o indiretta di numerosi immobili e beni di lusso.
La resistente ha ulteriormente evidenziato la sproporzione tra il tenore di vita mantenuto dal ricorrente e il reddito da lui dichiarato (pari a circa € 1.500 mensili), chiedendo pertanto l'ammissione di accertamenti patrimoniali e fiscali, anche tramite Polizia Tributaria e CTU contabile, volti a far emergere le reali disponibilità reddituali e patrimoniali del ricorrente e dei suoi familiari.
Sotto il profilo personale, la ha fatto valere l'importante contributo fornito CP_2
durante la vita matrimoniale, durata oltre 17 anni, dedicandosi in via esclusiva alla cura dei figli e alla gestione familiare, con conseguente sacrificio della propria carriera. In tale ottica, ha richiesto la corresponsione di un assegno divorzile a titolo perequativo-compensativo, oltre alla conferma dell'attuale assegno di mantenimento per i figli, rivalutato a € 2.642,50, e l'assegnazione della casa familiare.
Ha infine chiesto il rigetto integrale delle domande del ricorrente.
Al di là delle contrapposte posizioni, in ogni caso le parti congiuntamente hanno chiesto pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sicché la causa è giunta all'odierna decisione.
Va evidenziato, preliminarmente, che nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio. Invero è decorso il termine legale di osservazione di cui all'art. 3 comma 1 n. 2 lett. b) legge n. 898/70 a partire dal deposito del decreto di omologa della separazione su ricorso consensuale, emesso da questo Tribunale di Chieti in data 11 ottobre 2022, e non constano fatti riconciliativi.
Tale situazione obiettiva e l'inutile tentativo di riconciliazione (stante la persistente volontà delle parti di addivenire allo scioglimento del matrimonio) evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente annotazione della presente sentenza nei competenti Registri dello Stato Civile.
Quanto alle ulteriori istanze, va necessariamente disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi CP_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 Controparte_2
), celebrato in Serramonacesca (PE) in data 2 luglio 2005 C.F._2
con rito concordatario e trascritto nei registri dello Stato civile del predetto Comune
al n. 24, Parte II, Serie A, Ufficio 1, anno 200 5;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
- spese al definitivo.
Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 26 aprile 2025.
Il Presidente dott. Guido Campli
Il Giudice est. dott. Alessandro Chiauzzi