Articolo 30 della Legge 24 novembre 2000, n. 340
Articolo 29Articolo 31
Versione
9 dicembre 2000
Art. 30. (Pubblicita' delle fusioni e scissioni
delle societa') 1. Il comma quarto dell'articolo 2501-bis del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano societa' regolate dai capi V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l'iscrizione del progetto deve intercorrere almeno un mese". 2. Nel comma primo dell'articolo 2502-bis del codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresi' per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l'estratto deve contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) dell'articolo 2501-bis e la menzione dell'avvenuta iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese". 3. Il comma primo dell'articolo 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all'iscrizione prevista nel terzo comma dell'articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca". 4. Nel comma secondo dell'articolo 2503-bis del codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del progetto di fusione". 5. II comma quarto dell'articolo 2504 del codice civile e' abrogato. 6. L' articolo 2504-sexies del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). - Alle iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis, 2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall'articolo 2457-ter". 7. Il comma quinto dell'articolo 2504-octies del codice civile e' abrogato.
Entrata in vigore il 9 dicembre 2000
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente