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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4078 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viola Zuddas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Viola Zuddas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto degli Parte_1 CP_1 accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2. Gli stessi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori.
3. Le figlie minori e rimarranno affidate ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime.
Entrambi i genitori adotteranno concordemente, nei riguardi delle figlie, le decisioni di maggior interesse, fra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle educative e scolastiche, quelle sulle cure mediche (salvo, per queste ultime, ipotesi d'urgenza), sull'eventuale indirizzo religioso, sulla partecipazione ad attività formative ed extrascolastiche, sui viaggi di istruzione e di svago, sulle attività sportive e ricreative.
Per le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle figlie presso di sé, ciascun genitore assumerà le
Pag. 2 di 5 determinazioni necessarie disgiuntamente dall'altro, nell'esclusivo interesse delle medesime.
4. Le parti stabiliscono di comune accordo che le figlie vengano collocate e continuino a vivere temporaneamente con il padre presso la casa coniugale, sita in Monserrato, nella via Virginia n. 32D, finché la madre reperirà apposita abitazione personale.
Successivamente, le figlie verranno collocate paritariamente presso entrambi i genitori come risulta dal piano genitoriale predisposto di comune accordo tra i coniugi ed allegato al presente ricorso.
5. Con riferimento alla casa coniugale, allo scopo di regolare in modo non contenzioso e definitivo i reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti si accordano sin d'ora in ordine al trasferimento della proprietà del bene secondo quanto si dirà appresso al successivo punto “9 a”.
6. La madre vedrà e terrà con sé le figlie ogni qualvolta ne avrà la possibilità secondo accordo fra le parti come risultante dal piano genitoriale allegato e, in ogni caso, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita dalla scuola e sino al giorno dopo, allorquando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle 19.30 della domenica (ore 22.00 nel periodo di chiusura delle scuole), salvo diversa eSIenza e accordo.
Durante le feste natalizie e Persona_1 Persona_2 trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro la giornata del Natale, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
nonché il giorno del 31 dicembre e del 1° gennaio, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sino alle ore 10.00 del giorno dopo.
Con riferimento alle vacanze estive, le parti si accordano affinché rimangano applicate le modalità di permanenza e visita del tempo ordinario ed, inoltre, affinché e trascorrano in via esclusiva con Persona_1 Persona_2 la madre almeno venti giorni, anche non consecutivi, in concomitanza con le ferie di quest'ultima, previa comunicazione al padre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi accordi differenti fra i genitori.
Sempre in riferimento alle vacanze estive, le parti si accordano affinché
[...]
e trascorrano, previa comunicazione alla madre Per_1 Persona_2 entro il 30 giugno, venti giorni anche non consecutivi con il padre in via esclusiva, in concomitanza con le ferie di quest'ultimo.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno, per il 50%, al sostentamento delle figlie senza la previsione di alcun emolumento da parte dell'altro genitore.
Pag. 3 di 5 Precisamente, le odierne parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo le linee Guida del ConSIlio Nazionale Forense (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sportive quali attrezzatura e rette per la frequentazione dell'attività sportiva, spese scolastiche quali viaggi di istruzione e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, spese mediche quali quelle odontoiatriche o specialistiche non coperte dal SSN).
8. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate, con eccezione di quelle spese riferite ad una causale unitaria ma ripartite nel tempo, qualora inizialmente concordate fra i genitori (come ad esempio le spese di frequenza di un intero anno per un'attività sportiva approvata dai genitori all'inizio dello stesso anno sportivo).
Le parti si accordano affinché il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese avvenga entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata affrontata.
Ciascun genitore detrarrà fiscalmente la quota di spese di sua spettanza.
9. I coniugi, al fine di disciplinare definitivamente le questioni patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, nonché i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, si accordano altresì complessivamente ed inscindibilmente affinché:
a. la quota pari ad ½ della casa familiare sita in Monserrato, nella via Virginia n. 32D, in precedenza meglio identificata, di proprietà comune ad entrambi, venga trasferita in piena proprietà al SI. da parte della SI.ra Parte_1
con separato atto notarile di attuazione del presente accordo, da CP_1 stipularsi dinanzi a Notaio scelto concordemente tra le parti entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti si accordano per la eventuale concessione di proroga del predetto termine, una sola volta e per un massimo di giorni 15 (quindici) dalla scadenza, qualora si verifichi un impedimento alla stipula per cause non dipendenti e/o imputabili alla volontà e/o alla condotta delle odierne parti.
Le spese notarili relative ed eventuali oneri diversi e/o ulteriori saranno interamente a carico del SI. Per_1
b. Ai fini del trasferimento della suddetta quota, il SI. ha corrisposto alla Per_1 SI.ra la somma complessiva di €. 71.000,00 (euro settantunomila/00), CP_1 secondo la seguente modalità:
- quanto ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00), mediante bonifico bancario datato 13.03.2025, con causale: “Prima parte pagamento acquisto del 50percento immobile via Virginia 32D come da accordo previsto nella separazione consensuale”;
Pag. 4 di 5 - quanto ad €. 21.000,00 (euro ventunomila/00), mediante bonifico bancario datato 13.03.2025, con causale: “Seconda parte a saldo pagamento acquisto del 50percento immobile via Virginia 32D come da accordo previsto nella separazione consensuale”.
Entrambi i bonifici sono stati eseguiti sul conto corrente n. IT 23 I 03058 01604 100572141428, presso Mediobanca Premier S.p.A., intestato alla SI.ra . CP_1
c. Salvo quanto previsto nel presente accordo con riferimento alla corresponsione del prezzo della vendita della quota del 50% della casa coniugale della SI.ra in favore del SI. i coniugi dichiarano di CP_1 Per_1 non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro circa le somme da ciascuno di essi anticipate a qualunque titolo per l'acquisto del predetto immobile.
d. Le parti si accordano affinché, dalla sottoscrizione del presente accordo, ogni e qualsivoglia onere e/o spesa ordinaria e straordinaria inerente l'immobile, anche di tipo manutentivo e/o condominiale, sia interamente a carico del SI. che manterrà indenne la SI.ra . Per_1 CP_1
Sono fatte salve le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno.
e. La SInora preleverà dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti CP_1 personali, i beni mobili di sua esclusiva proprietà ivi presenti, individuati dalle parti concordemente.
f. Le parti si accordano affinché il SI. a far data dalla sottoscrizione del Per_1 presente accordo, rinunci per sé alla quota integrale di assegno unico e universale erogata per far fronte alle spese di entrambe le figlie minori;
ciascuno dei coniugi, infatti, percepirà direttamente in via esclusiva il 50% del predetto emolumento.
10. Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla da pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4078 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Viola Zuddas, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Viola Zuddas, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 26/08/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e dando atto degli Parte_1 CP_1 accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
2. Gli stessi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio, anche per le figlie minori.
3. Le figlie minori e rimarranno affidate ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno di comune accordo la responsabilità genitoriale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni delle medesime.
Entrambi i genitori adotteranno concordemente, nei riguardi delle figlie, le decisioni di maggior interesse, fra le quali - a titolo esemplificativo e non esaustivo - quelle educative e scolastiche, quelle sulle cure mediche (salvo, per queste ultime, ipotesi d'urgenza), sull'eventuale indirizzo religioso, sulla partecipazione ad attività formative ed extrascolastiche, sui viaggi di istruzione e di svago, sulle attività sportive e ricreative.
Per le decisioni attinenti alle questioni di ordinaria amministrazione, durante i tempi di permanenza delle figlie presso di sé, ciascun genitore assumerà le
Pag. 2 di 5 determinazioni necessarie disgiuntamente dall'altro, nell'esclusivo interesse delle medesime.
4. Le parti stabiliscono di comune accordo che le figlie vengano collocate e continuino a vivere temporaneamente con il padre presso la casa coniugale, sita in Monserrato, nella via Virginia n. 32D, finché la madre reperirà apposita abitazione personale.
Successivamente, le figlie verranno collocate paritariamente presso entrambi i genitori come risulta dal piano genitoriale predisposto di comune accordo tra i coniugi ed allegato al presente ricorso.
5. Con riferimento alla casa coniugale, allo scopo di regolare in modo non contenzioso e definitivo i reciproci rapporti economico-patrimoniali derivanti dal matrimonio, le parti si accordano sin d'ora in ordine al trasferimento della proprietà del bene secondo quanto si dirà appresso al successivo punto “9 a”.
6. La madre vedrà e terrà con sé le figlie ogni qualvolta ne avrà la possibilità secondo accordo fra le parti come risultante dal piano genitoriale allegato e, in ogni caso, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita dalla scuola e sino al giorno dopo, allorquando le riaccompagnerà presso l'istituto scolastico, nonché a fine settimana alterni, dall'uscita di scuola del venerdì e sino alle 19.30 della domenica (ore 22.00 nel periodo di chiusura delle scuole), salvo diversa eSIenza e accordo.
Durante le feste natalizie e Persona_1 Persona_2 trascorreranno - ad anni alterni - con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro la giornata del Natale, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
nonché il giorno del 31 dicembre e del 1° gennaio, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sino alle ore 10.00 del giorno dopo.
Con riferimento alle vacanze estive, le parti si accordano affinché rimangano applicate le modalità di permanenza e visita del tempo ordinario ed, inoltre, affinché e trascorrano in via esclusiva con Persona_1 Persona_2 la madre almeno venti giorni, anche non consecutivi, in concomitanza con le ferie di quest'ultima, previa comunicazione al padre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi accordi differenti fra i genitori.
Sempre in riferimento alle vacanze estive, le parti si accordano affinché
[...]
e trascorrano, previa comunicazione alla madre Per_1 Persona_2 entro il 30 giugno, venti giorni anche non consecutivi con il padre in via esclusiva, in concomitanza con le ferie di quest'ultimo.
7. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di provvedere ciascuno, per il 50%, al sostentamento delle figlie senza la previsione di alcun emolumento da parte dell'altro genitore.
Pag. 3 di 5 Precisamente, le odierne parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie necessarie per le figlie secondo le linee Guida del ConSIlio Nazionale Forense (a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese sportive quali attrezzatura e rette per la frequentazione dell'attività sportiva, spese scolastiche quali viaggi di istruzione e corsi per l'apprendimento delle lingue straniere, spese mediche quali quelle odontoiatriche o specialistiche non coperte dal SSN).
8. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate e documentate, con eccezione di quelle spese riferite ad una causale unitaria ma ripartite nel tempo, qualora inizialmente concordate fra i genitori (come ad esempio le spese di frequenza di un intero anno per un'attività sportiva approvata dai genitori all'inizio dello stesso anno sportivo).
Le parti si accordano affinché il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese avvenga entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata affrontata.
Ciascun genitore detrarrà fiscalmente la quota di spese di sua spettanza.
9. I coniugi, al fine di disciplinare definitivamente le questioni patrimoniali conseguenti alla crisi coniugale, nonché i reciproci rapporti patrimoniali ed economici derivanti dal matrimonio, si accordano altresì complessivamente ed inscindibilmente affinché:
a. la quota pari ad ½ della casa familiare sita in Monserrato, nella via Virginia n. 32D, in precedenza meglio identificata, di proprietà comune ad entrambi, venga trasferita in piena proprietà al SI. da parte della SI.ra Parte_1
con separato atto notarile di attuazione del presente accordo, da CP_1 stipularsi dinanzi a Notaio scelto concordemente tra le parti entro il termine di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione della emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le parti si accordano per la eventuale concessione di proroga del predetto termine, una sola volta e per un massimo di giorni 15 (quindici) dalla scadenza, qualora si verifichi un impedimento alla stipula per cause non dipendenti e/o imputabili alla volontà e/o alla condotta delle odierne parti.
Le spese notarili relative ed eventuali oneri diversi e/o ulteriori saranno interamente a carico del SI. Per_1
b. Ai fini del trasferimento della suddetta quota, il SI. ha corrisposto alla Per_1 SI.ra la somma complessiva di €. 71.000,00 (euro settantunomila/00), CP_1 secondo la seguente modalità:
- quanto ad €. 50.000,00 (euro cinquantamila/00), mediante bonifico bancario datato 13.03.2025, con causale: “Prima parte pagamento acquisto del 50percento immobile via Virginia 32D come da accordo previsto nella separazione consensuale”;
Pag. 4 di 5 - quanto ad €. 21.000,00 (euro ventunomila/00), mediante bonifico bancario datato 13.03.2025, con causale: “Seconda parte a saldo pagamento acquisto del 50percento immobile via Virginia 32D come da accordo previsto nella separazione consensuale”.
Entrambi i bonifici sono stati eseguiti sul conto corrente n. IT 23 I 03058 01604 100572141428, presso Mediobanca Premier S.p.A., intestato alla SI.ra . CP_1
c. Salvo quanto previsto nel presente accordo con riferimento alla corresponsione del prezzo della vendita della quota del 50% della casa coniugale della SI.ra in favore del SI. i coniugi dichiarano di CP_1 Per_1 non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro circa le somme da ciascuno di essi anticipate a qualunque titolo per l'acquisto del predetto immobile.
d. Le parti si accordano affinché, dalla sottoscrizione del presente accordo, ogni e qualsivoglia onere e/o spesa ordinaria e straordinaria inerente l'immobile, anche di tipo manutentivo e/o condominiale, sia interamente a carico del SI. che manterrà indenne la SI.ra . Per_1 CP_1
Sono fatte salve le norme ordinarie in materia di inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno.
e. La SInora preleverà dalla casa coniugale, oltre ai suoi effetti CP_1 personali, i beni mobili di sua esclusiva proprietà ivi presenti, individuati dalle parti concordemente.
f. Le parti si accordano affinché il SI. a far data dalla sottoscrizione del Per_1 presente accordo, rinunci per sé alla quota integrale di assegno unico e universale erogata per far fronte alle spese di entrambe le figlie minori;
ciascuno dei coniugi, infatti, percepirà direttamente in via esclusiva il 50% del predetto emolumento.
10. Le parti dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla da pretendere reciprocamente a titolo di contributo al proprio mantenimento.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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