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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 818/2024 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
a Valdilana (BI) Via Aviè n. 6, con il patrocinio dell'avv. Antonio Morra, con elezione di domicilio in Biella, via Oberdan n. 3;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...] residente a CP_1 C.F._2
Valdilana (BI) Frazione Vioglio n. 1
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il padre
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e nel Comune di Valle SS (ora Valdilana) (BI) il 14.07.2007, iscritto nel Registro CP_1 dello Stato Civile, Atti di Matrimonio, del Comune di Valle SS (Biella), ora Valdilana (Biella), dell'anno 2014, Parte I, Serie A, atto n. 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdilana (Biella) di trascrivere l'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Confermare con sentenza i provvedimenti provvisori ed urgenti sopra richiesti nell'interesse di parte ricorrente e della figlia minorenne tali per cui sia stabilito che: Persona_1 I) la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne sia esercitata in Persona_1 via congiunta e condivisa da entrambi i genitori;
II) abbia stabile residenza abituale e prevalente collocamento presso Persona_1 il padre, attualmente nella casa che fu dimora coniugale sita in Valdilana, Frazione Aviè n. 6, disponendo per tale unica ed esclusiva ragione l'assegnazione in favore del Sig.
Parte_1
III) sia disposta la facoltà per la Sig.ra di avere con sé la figlia quando CP_1 preferisce, previa comunicazione al Sig. e salvo consenso della Parte_1 figlia;
IV) sia disposto che durante le vacanze estive (dal 10 giugno al 10 settembre) ciascun genitore potrà aver con sé per un periodo, anche continuativo ed ininterrotto, di 7 giorni Per_1 ciascuno da previamente concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, parimenti, disporre che durante le festività natalizie ciascun genitore avrà facoltà di aver con sé per il giorno del SS. Natale e del Capodanno secondo il criterio dell'alternanza Per_1 annuale;
disporre altresì che durante le festività pasquali ciascun genitore avrà facoltà di aver con sé per il giorno di Pasqua e di Pasquetta secondo il criterio Per_1 dell'alternanza annuale. V) sia disposto che la madre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione a mani del padre, quale genitore collocatario prevalente, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al padre, entro il quinto giorno di ogni mese solare, della somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT nel corso dell'anno precedente, disponendo il percepimento dell'Assegno Unico Universale esclusivamente ed interamente in favore del Sig.
Parte_1
VI) sia disposto che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie e straordinarie afferenti la figlia così come stabilite ed individuate dal
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2018 tra avvocati e magistrati del Tribunale di Biella.
per la madre ---
per il PM ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Valle SS (ora Parte_1 CP_1
Valdilana) il 14 luglio 2007, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Valle SS (ora Valdilana), anno 2014, parte I, serie A, numero 4. Dall'unione
è nata, a Borgomanero il 5 febbraio 2008, la figlia Persona_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella pubblicata il 25 ottobre 2023 e passata in giudicato il 26 aprile 2024. In tale occasione il Tribunale recepiva gli accordi delle parti, e disponeva quindi che la minore fosse collocata prevalentemente presso la madre e che il padre contribuisse al suo mantenimento versando € 150,00 mensili rivalutabili alla madre e pagando il 50% delle spese straordinarie. con ricorso depositato il 31 luglio 2024 formulava domanda di divorzio;
Parte_1 in tale occasione rilevava che nel novembre 2023 aveva iniziato a vivere con lui, incontrando Per_1 la madre solo sporadicamente;
chiedeva pertanto una ridefinizione delle condizioni di collocamento e di mantenimento della minore che tenessero conto delle mutate circostanze di fatto. CP_1 non si costituiva nel procedimento.
All'udienza del 20 novembre 2024 la giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta;
disponeva d'ufficio indagini sui redditi della convenuta e l'audizione di
All'udienza del 10 dicembre 2024 la giudice procedeva all'audizione della minore. Per_1
All'udienza del 7 marzo 2025 la parte formulava le conclusioni rinunciando ai termini per memorie e la giudice si riservava.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, la separazione è stata pronunciata il 25 ottobre 2023 e successivamente le parti non hanno mai ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che il sig. ha chiesto la prosecuzione Pt_1 del regime di affido condiviso e che non sono emersi elementi tali da giustificare una deroga a tale regime. La minore continuerà pertanto a essere affidata a entrambi i genitori. Per_1
Il Tribunale osserva poi che la minore ha dichiarato di essersi trasferita dal padre nel mese di Per_1 novembre 2023 e di incontrare la madre solo occasionalmente;
ha chiarito di preferire tale regime di collocamento rispetto a quello concordato in sede di separazione dai genitori;
in ogni caso, la sig. ha ritenuto di non costituirsi nel procedimento per formulare richieste diverse. La minore CP_1 resterà pertanto collocata presso il padre e incontrerà la madre liberamente secondo i propri Per_1 impegni e desideri.
Il Tribunale osserva infine che il sig. e la sig. hanno redditi simili (rispettivamente € Pt_1 CP_1
21 mila lordi annui e € 17 mila lordi annui) e sostengono entrambi costi di locazione;
la sig. CP_1 convive stabilmente con il nuovo compagno, mentre il sig. provvede in misura quasi integrale Pt_1 al mantenimento diretto di di cui è collocatario. Tenuto conto di tali circostanze, il contributo Per_1 della sig. al mantenimento della minore dovrà essere stabilito in € 230,00 mensili rivalutabili CP_1 per spese ordinarie e nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella;
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche (valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi) le spese di lite si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto della soccombenza ampiamente prevalente, esse dovranno essere rifuse dalla sig. al sig. CP_1
Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 818 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Valle SS (ora Valdilana) il 14 luglio 2007, atto iscritto nei Registri degli atti
[...] di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valle SS (ora Valdilana), anno 2014, parte I, serie A, numero 4;
2) Dispone che sia affidata a entrambi i genitori, sia collocata presso il Persona_1 padre e possa incontrare liberamente la madre conformemente ai suoi impegni e desideri;
3) Dispone che la madre contribuisca al mantenimento della minore versando al padre un contributo ordinario di € 230,00 mensili rivalutabili e sostenendo il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio;
4) Condanna a versare a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
€ 4.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA.
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valdilana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Carli Presidente
dott. Francesca Marrapodi Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 818/2024 promossa da
, c.f. , nato a [...] il [...] residente Parte_1 C.F._1
a Valdilana (BI) Via Aviè n. 6, con il patrocinio dell'avv. Antonio Morra, con elezione di domicilio in Biella, via Oberdan n. 3;
parte attrice
nei confronti di
, c.f. , nata a [...] il [...] residente a CP_1 C.F._2
Valdilana (BI) Frazione Vioglio n. 1
parte convenuta contumace
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni:
per il padre
Pronunciare con sentenza lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra Parte_1
e nel Comune di Valle SS (ora Valdilana) (BI) il 14.07.2007, iscritto nel Registro CP_1 dello Stato Civile, Atti di Matrimonio, del Comune di Valle SS (Biella), ora Valdilana (Biella), dell'anno 2014, Parte I, Serie A, atto n. 4, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valdilana (Biella) di trascrivere l'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio.
Confermare con sentenza i provvedimenti provvisori ed urgenti sopra richiesti nell'interesse di parte ricorrente e della figlia minorenne tali per cui sia stabilito che: Persona_1 I) la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne sia esercitata in Persona_1 via congiunta e condivisa da entrambi i genitori;
II) abbia stabile residenza abituale e prevalente collocamento presso Persona_1 il padre, attualmente nella casa che fu dimora coniugale sita in Valdilana, Frazione Aviè n. 6, disponendo per tale unica ed esclusiva ragione l'assegnazione in favore del Sig.
Parte_1
III) sia disposta la facoltà per la Sig.ra di avere con sé la figlia quando CP_1 preferisce, previa comunicazione al Sig. e salvo consenso della Parte_1 figlia;
IV) sia disposto che durante le vacanze estive (dal 10 giugno al 10 settembre) ciascun genitore potrà aver con sé per un periodo, anche continuativo ed ininterrotto, di 7 giorni Per_1 ciascuno da previamente concordare entro il 31 maggio di ogni anno e, parimenti, disporre che durante le festività natalizie ciascun genitore avrà facoltà di aver con sé per il giorno del SS. Natale e del Capodanno secondo il criterio dell'alternanza Per_1 annuale;
disporre altresì che durante le festività pasquali ciascun genitore avrà facoltà di aver con sé per il giorno di Pasqua e di Pasquetta secondo il criterio Per_1 dell'alternanza annuale. V) sia disposto che la madre contribuisca al mantenimento ordinario della figlia mediante la corresponsione a mani del padre, quale genitore collocatario prevalente, ovvero mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al padre, entro il quinto giorno di ogni mese solare, della somma di € 300,00= da rivalutarsi annualmente secondo l'indice accertato dall'ISTAT nel corso dell'anno precedente, disponendo il percepimento dell'Assegno Unico Universale esclusivamente ed interamente in favore del Sig.
Parte_1
VI) sia disposto che i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese necessarie e straordinarie afferenti la figlia così come stabilite ed individuate dal
Protocollo di Intesa sottoscritto in data 19.04.2018 tra avvocati e magistrati del Tribunale di Biella.
per la madre ---
per il PM ---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio civile in Valle SS (ora Parte_1 CP_1
Valdilana) il 14 luglio 2007, atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Valle SS (ora Valdilana), anno 2014, parte I, serie A, numero 4. Dall'unione
è nata, a Borgomanero il 5 febbraio 2008, la figlia Persona_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella pubblicata il 25 ottobre 2023 e passata in giudicato il 26 aprile 2024. In tale occasione il Tribunale recepiva gli accordi delle parti, e disponeva quindi che la minore fosse collocata prevalentemente presso la madre e che il padre contribuisse al suo mantenimento versando € 150,00 mensili rivalutabili alla madre e pagando il 50% delle spese straordinarie. con ricorso depositato il 31 luglio 2024 formulava domanda di divorzio;
Parte_1 in tale occasione rilevava che nel novembre 2023 aveva iniziato a vivere con lui, incontrando Per_1 la madre solo sporadicamente;
chiedeva pertanto una ridefinizione delle condizioni di collocamento e di mantenimento della minore che tenessero conto delle mutate circostanze di fatto. CP_1 non si costituiva nel procedimento.
All'udienza del 20 novembre 2024 la giudice, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta;
disponeva d'ufficio indagini sui redditi della convenuta e l'audizione di
All'udienza del 10 dicembre 2024 la giudice procedeva all'audizione della minore. Per_1
All'udienza del 7 marzo 2025 la parte formulava le conclusioni rinunciando ai termini per memorie e la giudice si riservava.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso, la separazione è stata pronunciata il 25 ottobre 2023 e successivamente le parti non hanno mai ripreso la convivenza.
Sussistono pertanto i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
Ai sensi degli artt. 337 bis s.s. c.c. il Tribunale osserva che il sig. ha chiesto la prosecuzione Pt_1 del regime di affido condiviso e che non sono emersi elementi tali da giustificare una deroga a tale regime. La minore continuerà pertanto a essere affidata a entrambi i genitori. Per_1
Il Tribunale osserva poi che la minore ha dichiarato di essersi trasferita dal padre nel mese di Per_1 novembre 2023 e di incontrare la madre solo occasionalmente;
ha chiarito di preferire tale regime di collocamento rispetto a quello concordato in sede di separazione dai genitori;
in ogni caso, la sig. ha ritenuto di non costituirsi nel procedimento per formulare richieste diverse. La minore CP_1 resterà pertanto collocata presso il padre e incontrerà la madre liberamente secondo i propri Per_1 impegni e desideri.
Il Tribunale osserva infine che il sig. e la sig. hanno redditi simili (rispettivamente € Pt_1 CP_1
21 mila lordi annui e € 17 mila lordi annui) e sostengono entrambi costi di locazione;
la sig. CP_1 convive stabilmente con il nuovo compagno, mentre il sig. provvede in misura quasi integrale Pt_1 al mantenimento diretto di di cui è collocatario. Tenuto conto di tali circostanze, il contributo Per_1 della sig. al mantenimento della minore dovrà essere stabilito in € 230,00 mensili rivalutabili CP_1 per spese ordinarie e nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Biella;
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio.
Ai sensi del DM 55/2014 e successive modifiche (valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi) le spese di lite si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., tenuto conto della soccombenza ampiamente prevalente, esse dovranno essere rifuse dalla sig. al sig. CP_1
Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 818 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Valle SS (ora Valdilana) il 14 luglio 2007, atto iscritto nei Registri degli atti
[...] di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Valle SS (ora Valdilana), anno 2014, parte I, serie A, numero 4;
2) Dispone che sia affidata a entrambi i genitori, sia collocata presso il Persona_1 padre e possa incontrare liberamente la madre conformemente ai suoi impegni e desideri;
3) Dispone che la madre contribuisca al mantenimento della minore versando al padre un contributo ordinario di € 230,00 mensili rivalutabili e sostenendo il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo presso il Tribunale di Biella;
con decorrenza dalla data della domanda di divorzio;
4) Condanna a versare a le spese di lite, liquidate in CP_1 Parte_1
€ 4.000,00 oltre spese generali, IVA, CPA.
5) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Valdilana, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/03/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Andrea Carli