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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/06/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.06.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.6.2025, 23.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1680/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
L'AVV. SARA BAZZANI QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
[...] rappres ifeso dall'avv. Bordoni Marostica giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Martiri della Resistenza n. 30, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento emolumenti.
PAROLE CHIAVE: PAGAMENTO PENSIONE – ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere chiesto dopo la nomina dell'amministratore di sostegno il blocco del versamento della pensione all' sino alla comunicazione di nuovo IBAN. CP_1
L' aveva sospeso il pag per una sola mensilità provvedendo in CP_1
1 seguito a riattivare lo stesso con erogazione degli emolumenti presso l'IBAN comunicato in precedenza che risultava ancora attivo e valido. Sostiene l'erroneità dei pagamenti effettuati su un libretto postale in possesso del fratello dell'amministrato che non ha voluto consegnare lo stesso, sicché ne chiede il versamento in suo favore. Costituendosi in giudizio l' evidenzia di avere pagato tutto il dovuto CP_1 sul libretto postale con effetto orio atteso che l'amministrato conserva la capacità di agire e dunque di riscuotere la pensione;
peraltro, la richiesta di modifica dell'ufficio pagatore doveva essere fatta con procedura on line come rappresentato dall' all'amministratore di sostegno. Sottolinea il ritardo CP_1 con cui è stato c cato il nuovo ufficio pagatore che aveva costretto l' a procedere al pagamento delle rate scadute come era suo obbligo in CP_2
a di una modifica ufficiale delle modalità di pagamento. Precisa che la rata di novembre 2022 non era stata accreditata, sicché sarebbe stata versata sul nuovo conto corrente. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'effetto solutorio del pagamento effettuato. Emerge dagli atti di causa che l' ha effettuato i pagamenti dei ratei di dicembre 2022, gennaio, febbraio, CP_1 marzo e aprile 2023 sul libretto postale on line cointestato al ricorrente il quale allega di non essere in possesso di esso, sicché l'amministratore di sostegno non aveva potuto completare la pratica di modifica delle modalità di pagamento della pensione. Invero, risulta dagli atti acquisiti dalle che Controparte_3 Pt_1
è titolare di un libretto postale do i ra
[...]
e e dove non risultano operazioni fraudolente di sottrazione di importi da parte degli altri intestatari. Peraltro, trattasi di libretto postale on line e non tradizionale, dunque smaterializzato, per la gestione del quale deve ritenersi non occorra il libretto cartaceo, che il ricorrente allega essere in possesso del fratello che non ha ottemperato alla sua consegna. Si aggiunga che non vi è allegazione o prova alcuna né del fatto che il fratello abbia distratto somme dell'amministrato, né che abbia negato la consegna del libretto cartaceo (che da quanto risulta dagli atti non dovrebbe essere necessario trattandosi di libretto postale on line), non essendo stato provato in alcun modo che siano state avanzate richieste nei suoi confronti. Non risulta, peraltro, neppure che abbia negato Controparte_3 all'amministratore di sostegno la possibilit to postale on line quanto di competenza dell'assistito, non essendo neppure allegato che sia stata presentata domanda in tal senso, sicché non vi è prova alcuna che le somme versate presso non siano nella disponibilità del Controparte_3 ricorrente intestatario d Deve, pertanto, ritenersi che l' abbia effettuato un pagamento delle CP_1 rate di dicembre 2022, gennaio, io, marzo, aprile 2023 con effetto solutorio ed estintivo della relativa obbligazione.
2 Non risultando, al contrario, il versamento della rata di novembre 2022 sul libretto postale in esame che l' ammette di dover versare CP_1 all'interessato, va accolta la domanda danna al pagamento di tale mensilità. Per tali ragioni poiché l' ha estinto con il pagamento su libretto CP_1 postale intestato al ricorrente rio obbligo, non essendoci allegazione o prova di alcun danno per effetto di tale accredito risultando le somme ancora giacenti su tale conto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle somme pacificamente ancora non erogate.
3. Del regolamento delle spese di lite. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e dell'accoglimento limitato del ricorso per una somma invero non oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore di della rata di pensio novembre 2022, Parte_1 oltre accessori come per legge;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 28.06.2025 all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.06.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.06.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 13.6.2025, 23.6.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1680/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1
L'AVV. SARA BAZZANI QUALE AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
[...] rappres ifeso dall'avv. Bordoni Marostica giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona via Martiri della Resistenza n. 30, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
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RICORRENTE
CP_1 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso ai sensi dall'avv. Mazzaferri giusta procura generale notarile alle liti, elettivamente domiciliata presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23 con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni;
Email_2
RESISTENTE
OGGETTO: pagamento emolumenti.
PAROLE CHIAVE: PAGAMENTO PENSIONE – ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo e del contenuto degli atti. Il ricorrente allega di avere chiesto dopo la nomina dell'amministratore di sostegno il blocco del versamento della pensione all' sino alla comunicazione di nuovo IBAN. CP_1
L' aveva sospeso il pag per una sola mensilità provvedendo in CP_1
1 seguito a riattivare lo stesso con erogazione degli emolumenti presso l'IBAN comunicato in precedenza che risultava ancora attivo e valido. Sostiene l'erroneità dei pagamenti effettuati su un libretto postale in possesso del fratello dell'amministrato che non ha voluto consegnare lo stesso, sicché ne chiede il versamento in suo favore. Costituendosi in giudizio l' evidenzia di avere pagato tutto il dovuto CP_1 sul libretto postale con effetto orio atteso che l'amministrato conserva la capacità di agire e dunque di riscuotere la pensione;
peraltro, la richiesta di modifica dell'ufficio pagatore doveva essere fatta con procedura on line come rappresentato dall' all'amministratore di sostegno. Sottolinea il ritardo CP_1 con cui è stato c cato il nuovo ufficio pagatore che aveva costretto l' a procedere al pagamento delle rate scadute come era suo obbligo in CP_2
a di una modifica ufficiale delle modalità di pagamento. Precisa che la rata di novembre 2022 non era stata accreditata, sicché sarebbe stata versata sul nuovo conto corrente. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'effetto solutorio del pagamento effettuato. Emerge dagli atti di causa che l' ha effettuato i pagamenti dei ratei di dicembre 2022, gennaio, febbraio, CP_1 marzo e aprile 2023 sul libretto postale on line cointestato al ricorrente il quale allega di non essere in possesso di esso, sicché l'amministratore di sostegno non aveva potuto completare la pratica di modifica delle modalità di pagamento della pensione. Invero, risulta dagli atti acquisiti dalle che Controparte_3 Pt_1
è titolare di un libretto postale do i ra
[...]
e e dove non risultano operazioni fraudolente di sottrazione di importi da parte degli altri intestatari. Peraltro, trattasi di libretto postale on line e non tradizionale, dunque smaterializzato, per la gestione del quale deve ritenersi non occorra il libretto cartaceo, che il ricorrente allega essere in possesso del fratello che non ha ottemperato alla sua consegna. Si aggiunga che non vi è allegazione o prova alcuna né del fatto che il fratello abbia distratto somme dell'amministrato, né che abbia negato la consegna del libretto cartaceo (che da quanto risulta dagli atti non dovrebbe essere necessario trattandosi di libretto postale on line), non essendo stato provato in alcun modo che siano state avanzate richieste nei suoi confronti. Non risulta, peraltro, neppure che abbia negato Controparte_3 all'amministratore di sostegno la possibilit to postale on line quanto di competenza dell'assistito, non essendo neppure allegato che sia stata presentata domanda in tal senso, sicché non vi è prova alcuna che le somme versate presso non siano nella disponibilità del Controparte_3 ricorrente intestatario d Deve, pertanto, ritenersi che l' abbia effettuato un pagamento delle CP_1 rate di dicembre 2022, gennaio, io, marzo, aprile 2023 con effetto solutorio ed estintivo della relativa obbligazione.
2 Non risultando, al contrario, il versamento della rata di novembre 2022 sul libretto postale in esame che l' ammette di dover versare CP_1 all'interessato, va accolta la domanda danna al pagamento di tale mensilità. Per tali ragioni poiché l' ha estinto con il pagamento su libretto CP_1 postale intestato al ricorrente rio obbligo, non essendoci allegazione o prova di alcun danno per effetto di tale accredito risultando le somme ancora giacenti su tale conto, il ricorso può trovare accoglimento limitatamente alle somme pacificamente ancora non erogate.
3. Del regolamento delle spese di lite. Sussistono i presupposti per la compensazione integrale delle spese di lite alla luce delle condizioni delle parti e dell'accoglimento limitato del ricorso per una somma invero non oggetto di contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in CP_1 favore di della rata di pensio novembre 2022, Parte_1 oltre accessori come per legge;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Ancona, il 28.06.2025 all'esito della trattazione scritta dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 26.06.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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