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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 18/07/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. 2052/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi assistiti dall'avv. AGOSTINIS ENRICO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e IA (GO) in Parte_1 Parte_2 data 03/09/1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in IA, Via Fatebenefratelli n. 26, rimarrà definitivamente assegnata alla unica proprietaria sig.ra Parte_2
2) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate nei documenti allegati al ricorso, i sig.ri ed si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
pagina 1 di 3 3) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati docc. nn. 4-15;
4) ogni questione patrimoniale è già stata da tempo definita tra i coniugi, che di un tanto danno atto;
5) i coniugi danno atto da tempo dell'indipendenza economica raggiunta della figlia maggiorenne , la quale ha avviato rapporto di lavoro subordinato a tempo Persona_1 indeterminato. L'assegno di mantenimento per la figlia non è quindi più dovuto dal padre
, ed al riguardo riconosce e dichiara di non aver più nulla a Parte_1 Parte_2
pretendere, nemmeno per tale ragione;
6) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
(è stata disposta la trasmissione del fascicolo al P.M.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025, i signori e Parte_1 [...] hanno chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del Pt_2
matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, all'udienza del 07/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IA il 03/09/1995; dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Successivamente il Tribunale di IA con decreto Cron n. 7869/2006 ha omologato la loro separazione consensuale, dopo che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
13/12/2006.
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di pagina 2 di 3 legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto e confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza dd. 07/07/2025.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
IA di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di IA, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a IA in data 03/09/1995, iscritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio sub atto n. 64, parte 2, Serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in IA, 17/07/2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Riccardo Merluzzi Presidente relatore dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Francesca Di Donato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...], entrambi assistiti dall'avv. AGOSTINIS ENRICO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Voglia il Tribunale pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e IA (GO) in Parte_1 Parte_2 data 03/09/1995, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di annotare la pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in IA, Via Fatebenefratelli n. 26, rimarrà definitivamente assegnata alla unica proprietaria sig.ra Parte_2
2) ferme restando le reciproche situazioni reddituali illustrate nei documenti allegati al ricorso, i sig.ri ed si danno reciprocamente atto di essere Parte_1 Parte_2
economicamente autosufficienti e quindi nulla pretendono reciprocamente a titolo di alimenti o mantenimento;
pagina 1 di 3 3) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano infine che la loro situazione finanziaria è quella descritta e riportata negli allegati docc. nn. 4-15;
4) ogni questione patrimoniale è già stata da tempo definita tra i coniugi, che di un tanto danno atto;
5) i coniugi danno atto da tempo dell'indipendenza economica raggiunta della figlia maggiorenne , la quale ha avviato rapporto di lavoro subordinato a tempo Persona_1 indeterminato. L'assegno di mantenimento per la figlia non è quindi più dovuto dal padre
, ed al riguardo riconosce e dichiara di non aver più nulla a Parte_1 Parte_2
pretendere, nemmeno per tale ragione;
6) i coniugi, intendendo avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, da trasmettersi entro dieci giorni prima dell'udienza stessa, dichiarano fin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
CONCLUSIONI DEL P.M.:
(è stata disposta la trasmissione del fascicolo al P.M.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025, i signori e Parte_1 [...] hanno chiesto che il Tribunale pronunci la cessazione degli effetti civili del Pt_2
matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Tanto premesso, all'udienza del 07/07/2025, sostituita con il deposito di note scritte, i coniugi, con dichiarazione personalmente sottoscritta, hanno confermato che la separazione non si è interrotta, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto.
II) Dalla documentazione allegata al ricorso risulta che le parti hanno contratto matrimonio con rito concordatario a IA il 03/09/1995; dalla loro unione è nata la figlia , Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Successivamente il Tribunale di IA con decreto Cron n. 7869/2006 ha omologato la loro separazione consensuale, dopo che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data
13/12/2006.
Non essendovi stata interruzione della separazione, che dura da più di sei mesi, e considerato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, ricorrono i presupposti di pagina 2 di 3 legge per dichiarare e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni tutte indicate dalle parti nel ricorso congiunto e confermate nelle note scritte in sostituzione d'udienza dd. 07/07/2025.
Ai sensi dell'art. 5 l. 898/1970, va ordinato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di
IA di procedere all'annotazione della sentenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di IA, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e a IA in data 03/09/1995, iscritto nel registro degli atti di
[...] Parte_2 matrimonio sub atto n. 64, parte 2, Serie A, anno 1995, alle condizioni riportate in epigrafe e che si intendono qui integralmente trascritte;
ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
nulla per le spese.
Così deciso in IA, 17/07/2025
Il Presidente estensore dott. Riccardo Merluzzi
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