Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 582/25 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 582/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
Leandro Rivecchio;
E
nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Leandro C.F._2
Rivecchio;
Congiuntamente chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fiumefreddo di Sicilia
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Esaminate le note in sostituzione dell'udienza nelle quali hanno chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo e nelle quali
è documentato il loro consenso;
Ritenuto che i coniugi si separarono con provvedimento n.
820/08 di questo Tribunale reso in data 26.6.2008;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che le parti hanno concordato quanto segue:
“1) I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Misterbianco in Via
Napoli n.101 rimarrà assegnata alla sig.ra . 3) I Controparte_1
coniugi dichiarano di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale.”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Dato atto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. non si è opposto alla domanda dei coniugi;
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis 51 c.p.c. e 3 Legge 1/12/1970 n. 898,
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Fiumefreddo di Sicilia il 14.2.1970 tra e Parte_1 [...]
secondo quanto concordato in ricorso;
CP_1
pagina 2 di 3 O R D I N A all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere all'annotazione della presente sentenza (comune di Fiumefreddo di Sicilia, ATTO N 6,
PARTE 2, serie A, ANNO 1970).
Così deciso nella camera di consiglio del 16.5.25
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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