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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/08/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16298/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16298/2024 promossa da:
, nato l'[...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. MUSOLINO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e nata il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“– Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - – Dichiarare la separazione personale dei coniugi , disporre l'affido condiviso tra i coniugi dei figli minori con ampie facoltà di poterli vederli e tenerli con se, ove consentito e desiderato dai figli, che avranno presso casa coniugale il domicilio prevalente e ivi abiteranno con la madre;
– Disporre a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei tre figli nella misura di €200,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat e onere a carico del ricorrente di contribuire al 50% delle spese scolastiche e sanitarie, ove non coperte dal SSN. – Nessun contributo per la coniuge autosufficiente.” Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Kena Parte_1 Controparte_1
(Egitto) in data 21.09.1996.
pagina 1 di 4 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/8/2004¸ Dania il 10/06/2007 e il 19/12/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 21/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché disporsi un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore dei figli nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 26.06.2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Atteso che, nelle more del presente giudizio, la figlia (nata il [...]) ha raggiunto la Per_3 maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario. Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per pronunciare la separazione alle condizioni come richieste dal ricorrente in punto affidamento, collocazione prevalente e regime di visita padre-minore. Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il Persona_4
19/12/2010) ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non risultando tale tipo di affidamento contrario all'interesse della stessa e, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale (avvenuta allorché il sig. si è allontanato dall'abitazione e in cui ci torna saltuariamente quando la sig.ra svolge il Pt_1 turno di notte). Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età della figlia (prossima al compimento dei 15 anni) e dell'assetto finora praticato dalle parti, che non sia opportuno stabilire un rigido calendario di incontri, rimettendo la loro concreta determinazione ad accordi tra le parti e la minore, che tengano conto del gradimento della minore.
pagina 2 di 4 Venendo, invece, al contributo al mantenimento dei figli, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento degli stessi pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro richieste avanzate in tal senso da parte del genitore collocatario dei figli, la quale non si è costituita nell'ambito del presente giudizio. Da ultimo, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito interamente dalla madre, in quanto prevalente collocataria della minore (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4672/2025).
Sulle spese di lite Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico della resistente contumace, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta necessitata e inevitabile, mentre su tutti gli altri punti parte ricorrente risulta propriamente vincitrice. Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia della resistente, dell'assenza di attività istruttoria, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase di studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisoria: € 1.453,00 e così per complessivi € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
AFFIDA la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_2 residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1 Persona_4 secondo accordi fra i genitori e tra di essi e la minore, tenuto conto del gradimento di quest'ultima. DISPONE che corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei tre figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre. COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite e, per l'effetto: DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 [...] la restante parte di dette spese (3/4) che liquida in € 2.179,50, oltre esborsi, spese generali Pt_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16298/2024 promossa da:
, nato l'[...] a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1 dell'avv. MUSOLINO EUGENIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti RICORRENTE e nata il [...] a [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente
“– Voglia, l'Ill. Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - – Dichiarare la separazione personale dei coniugi , disporre l'affido condiviso tra i coniugi dei figli minori con ampie facoltà di poterli vederli e tenerli con se, ove consentito e desiderato dai figli, che avranno presso casa coniugale il domicilio prevalente e ivi abiteranno con la madre;
– Disporre a carico del ricorrente un contributo mensile per il mantenimento dei tre figli nella misura di €200,00, annualmente rivalutabile secondo indici Istat e onere a carico del ricorrente di contribuire al 50% delle spese scolastiche e sanitarie, ove non coperte dal SSN. – Nessun contributo per la coniuge autosufficiente.” Per il P.M.: Visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione I signori e contraevano matrimonio in Kena Parte_1 Controparte_1
(Egitto) in data 21.09.1996.
pagina 1 di 4 Per_ Dal matrimonio sono nati i figli: il 28/8/2004¸ Dania il 10/06/2007 e il 19/12/2010. Per_1
Con ricorso depositato il 21/09/2024 chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa di incompatibilità caratteriale. Chiedeva quindi l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, nonché disporsi un assegno di mantenimento a suo carico ed in favore dei figli nella misura di € 200, oltre al 50% delle spese straordinarie.
non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
All'udienza del 26.06.2025 parte ricorrente veniva sentita ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
*** Sulla domanda di separazione La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c. È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni Atteso che, nelle more del presente giudizio, la figlia (nata il [...]) ha raggiunto la Per_3 maggiore età, alcuna statuizione deve essere assunta in punto affidamento, collocamento prevalente e regime di visita del genitore non collocatario. Alla luce della documentazione versata in atti, delle circostanze allegate in ricorso e dalle dichiarazioni rese dal ricorrente in udienza, peraltro non contestate dalla parte resistente rimasta contumace in giudizio, ritiene il Collegio che ricorrano i presupposti per pronunciare la separazione alle condizioni come richieste dal ricorrente in punto affidamento, collocazione prevalente e regime di visita padre-minore. Deve, dunque, essere disposto l'affidamento condiviso della minore (nata a [...] il Persona_4
19/12/2010) ad entrambi i genitori con collocazione e residenza anagrafica presso la madre, non risultando tale tipo di affidamento contrario all'interesse della stessa e, tenuto conto che le parti vi hanno dato spontanea attuazione sin dalla cessazione della convivenza matrimoniale (avvenuta allorché il sig. si è allontanato dall'abitazione e in cui ci torna saltuariamente quando la sig.ra svolge il Pt_1 turno di notte). Per quanto concerne la frequentazione padre-minore, ritiene il Collegio, in considerazione dell'età della figlia (prossima al compimento dei 15 anni) e dell'assetto finora praticato dalle parti, che non sia opportuno stabilire un rigido calendario di incontri, rimettendo la loro concreta determinazione ad accordi tra le parti e la minore, che tengano conto del gradimento della minore.
pagina 2 di 4 Venendo, invece, al contributo al mantenimento dei figli, osserva il Collegio come debba essere disposto, in conformità alla richiesta avanzata da parte ricorrente, un contributo al mantenimento degli stessi pari a euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, non essendovi peraltro richieste avanzate in tal senso da parte del genitore collocatario dei figli, la quale non si è costituita nell'ambito del presente giudizio. Da ultimo, ritiene il Collegio che l'assegno unico vada percepito interamente dalla madre, in quanto prevalente collocataria della minore (Cass. Civ., Sez. I, Ord. n. 4672/2025).
Sulle spese di lite Le spese vengono compensate nella misura di 1/4, dovendosi porre la restante parte (3/4) a carico della resistente contumace, ciò in considerazione del fatto che, in punto status, la proposizione di una domanda giudiziale risulta necessitata e inevitabile, mentre su tutti gli altri punti parte ricorrente risulta propriamente vincitrice. Tali spese vengono liquidate come segue, per il loro intero ammontare, sulla base dei parametri di cui alla tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, in applicazione dei minimi tabellari, tenuto conto del valore indeterminabile della domanda, della modesta complessità della fattispecie, della contumacia della resistente, dell'assenza di attività istruttoria, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi e della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
- Fase di studio: € 851,00
- Fase introduttiva: € 602,00
- Fase decisoria: € 1.453,00 e così per complessivi € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis e ss c.p.c. PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
AFFIDA la minore congiuntamente ad entrambi i genitori, disponendo che la minore mantenga la Per_2 residenza anagrafica e la dimora prevalente presso la madre;
DISPONE che possa vedere e tenere con sé la figlia minore Parte_1 Persona_4 secondo accordi fra i genitori e tra di essi e la minore, tenuto conto del gradimento di quest'ultima. DISPONE che corrisponda a a titolo di Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento dei tre figli, entro il 5 di ogni mese, l'assegno di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15.03.2016. DISPONE che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre. COMPENSA nella misura di 1/4 le spese di lite e, per l'effetto: DICHIARA TENUTA E CONDANNA a rifondere a Controparte_1 [...] la restante parte di dette spese (3/4) che liquida in € 2.179,50, oltre esborsi, spese generali Pt_1 al 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore dell'Erario. pagina 3 di 4 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 22/07/2025 Il Giudice Relatore Il Presidente Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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