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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/05/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 857/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 857/2025, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Alessandro Cassano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Alessandro Cassano;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello, in data 9 settembre
2009 (anno 2009 atto n. 28 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data
06/12/2022 omologato con decreto del 15/12/2022 depositato il 16/12/2022; con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) AFFIDO CONDIVISO: Il figlio minore, , è affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2) ABITAZIONE: La Signora continuerà ad abitare nell'immobile di Travedona Pt_1
Monate (VA), in via Roma 41 facendosi carico di pagare il canone e le spese di gestione e mantenimento dello stesso;
3) COLLOCAMENTO PARITETICO: Il figlio continuerà a vivere con la madre nel Per_1
predetto immobile ai fini della residenza anagrafica e continuerà a trascorrere il tempo con i genitori in maniera paritetica ovvero: una settimana con il padre e quella successiva con la madre intendendosi per tale dalle ore 13.00 del lunedì fino alle ore
13.00 del lunedì successivo, come già attualmente accade;
4) VACANZE ESTIVE: Durante il periodo estivo intendendosi quello coincidente con la sospensione scolastica indicativamente dal 10 giugno al 10 settembre Per_1
trascorrerà almeno due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, che si daranno tempestiva comunicazione. Le spese per le vacanze saranno sostenute dal genitore con il quale
trascorrerà il periodo;
Per_1
5) VACANZE DI NATALE: Durante il periodo di Natale, trascorrerà Per_1
alternativamente il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
6) ALTRE VACANZE: trascorrerà con i genitori ad anni alternati tutte le altre Per_1
festività, ponti e vacanze, compreso Pasqua.
7) In ogni caso è fatto salvo ogni migliore accordo tra le Parti.
8) MANTENIMENTO DEL MINORE: Stante anche il collocamento paritetico del minore ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento diretto del proprio figlio durante il periodo di competenza.
9) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori in egual misura secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Varese del 1/02/2018 che le Parti dichiarano di aver letto e conoscere.
10) AUTOSUFFICIENZA CONIUGI: le Parti si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando ad ogni contributo reciproco dichiarando altresì di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad
pagina 2 di 3 alcun titolo, ragione o causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 25/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, pur ultradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Parte_2
12/09/1971, contratto dai coniugi in data 09/09/2009 in Brunello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello (anno 2009 atto n. 28 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 3 di 3
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 857/2025, promossa con ricorso depositato il 03/03/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. , C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Alessandro Cassano;
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. , C.F._2
residente in [...], con l'Avv. Alessandro Cassano;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Brunello, in data 9 settembre
2009 (anno 2009 atto n. 28 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data
06/12/2022 omologato con decreto del 15/12/2022 depositato il 16/12/2022; con i seguenti figli minorenni: nato a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/03/2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) AFFIDO CONDIVISO: Il figlio minore, , è affidato ad entrambi i genitori;
Per_1
2) ABITAZIONE: La Signora continuerà ad abitare nell'immobile di Travedona Pt_1
Monate (VA), in via Roma 41 facendosi carico di pagare il canone e le spese di gestione e mantenimento dello stesso;
3) COLLOCAMENTO PARITETICO: Il figlio continuerà a vivere con la madre nel Per_1
predetto immobile ai fini della residenza anagrafica e continuerà a trascorrere il tempo con i genitori in maniera paritetica ovvero: una settimana con il padre e quella successiva con la madre intendendosi per tale dalle ore 13.00 del lunedì fino alle ore
13.00 del lunedì successivo, come già attualmente accade;
4) VACANZE ESTIVE: Durante il periodo estivo intendendosi quello coincidente con la sospensione scolastica indicativamente dal 10 giugno al 10 settembre Per_1
trascorrerà almeno due settimane anche consecutive con ciascuno dei genitori compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi, che si daranno tempestiva comunicazione. Le spese per le vacanze saranno sostenute dal genitore con il quale
trascorrerà il periodo;
Per_1
5) VACANZE DI NATALE: Durante il periodo di Natale, trascorrerà Per_1
alternativamente il periodo dal 23 al 30 dicembre con un genitore e quello successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore;
6) ALTRE VACANZE: trascorrerà con i genitori ad anni alternati tutte le altre Per_1
festività, ponti e vacanze, compreso Pasqua.
7) In ogni caso è fatto salvo ogni migliore accordo tra le Parti.
8) MANTENIMENTO DEL MINORE: Stante anche il collocamento paritetico del minore ciascuno dei genitori contribuirà al mantenimento diretto del proprio figlio durante il periodo di competenza.
9) SPESE STRAORDINARIE: Le spese straordinarie saranno a carico dei genitori in egual misura secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Varese del 1/02/2018 che le Parti dichiarano di aver letto e conoscere.
10) AUTOSUFFICIENZA CONIUGI: le Parti si dichiarano economicamente indipendenti rinunciando ad ogni contributo reciproco dichiarando altresì di aver già regolato tra loro ogni rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere reciprocamente ad
pagina 2 di 3 alcun titolo, ragione o causa.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto pervenuto in data 25/03/2025).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole, pur ultradodicenne, non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra Parte_1
nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] Parte_2
12/09/1971, contratto dai coniugi in data 09/09/2009 in Brunello (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Brunello (anno 2009 atto n. 28 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 08 maggio 2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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