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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 25/02/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 88 del 2024 promosso su istanza depositata in data 6.12.2024
DA
(CF ) assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Frigerio;
• letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio Parte_2
complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che la ricorrente è residente in
Olginate (LC);
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo
IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• rilevato che la debitrice, oggi lavora alle dipendenze della
[...]
sita in Erba (CO), Piazza Prina n. 1; Controparte_1
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro 1.098.576,44 di cui circa euro 472.601,06 costituito da crediti privilegiati ed euro 618.616,04 costituito da crediti chirografari, a fronte di un attivo consistente nel versamento di una quota dei proventi derivanti dall'attività professionale, che si attestano in circa euro 1.400,00 mensili, di cui il ricorrente ed il
Gestore ipotizzano la devoluzione alla procedura, nel limite reddituale di euro 300,00 mensili per un introito complessivo di euro 10.800,00 ( tre anni successivi all'apertura della liquidazione controllata) ;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
• ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, precisando sin d'ora l'unicità del compenso;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
[...]
CF ); Parte_1 C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. Parte_2
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA - Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott. Marco Tremolada Presidente Dott. Mirco Lombardi Giudice Dott. Dario Colasanti Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento unitario per l'apertura della procedura di liquidazione controllata n. 88 del 2024 promosso su istanza depositata in data 6.12.2024
DA
(CF ) assistita Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Alessandra Frigerio;
• letta la domanda del debitore volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;
• esaminati gli atti, tra cui la relazione depositata dal gestore della crisi Dott ai sensi dell'art. 269 CCII, da cui risulta un giudizio Parte_2
complessivo di completezza e attendibilità della documentazione fornita dal debitore;
• sentito il Giudice relatore;
• rilevata la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. b), CCII, in considerazione del fatto che la ricorrente è residente in
Olginate (LC);
• rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui al titolo
IV del CCII;
• rilevato che dalla lettura della relazione del Gestore non emergono atti in frode ai creditori;
• rilevato che la debitrice, oggi lavora alle dipendenze della
[...]
sita in Erba (CO), Piazza Prina n. 1; Controparte_1
• ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento in quanto dalla documentazione in atti risulta un passivo di euro 1.098.576,44 di cui circa euro 472.601,06 costituito da crediti privilegiati ed euro 618.616,04 costituito da crediti chirografari, a fronte di un attivo consistente nel versamento di una quota dei proventi derivanti dall'attività professionale, che si attestano in circa euro 1.400,00 mensili, di cui il ricorrente ed il
Gestore ipotizzano la devoluzione alla procedura, nel limite reddituale di euro 300,00 mensili per un introito complessivo di euro 10.800,00 ( tre anni successivi all'apertura della liquidazione controllata) ;
• ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi, di cui agli articoli 268 e 269 CCII;
• ritenuto di confermare il gestore della crisi come Liquidatore, precisando sin d'ora l'unicità del compenso;
P.Q.M.
- DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di
[...]
CF ); Parte_1 C.F._1
- NOMINA Giudice Delegato il dott. Dario Colasanti;
-NOMINA Liquidatore il Gestore della crisi dott. Parte_2
- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
-ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori termine fino 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al
Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201
CCII;
- ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione eventualmente esistenti;
- DISPONE a cura della Cancelleria l'inserimento della sentenza nel sito internet del Ministero della giustizia;
- DICHIARA che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, ivi inclusi i pignoramenti mobiliari o presso di terzi anteriori all'apertura della liquidazione;
- AVVISA che gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti, anche per effetto di cessioni di crediti anteriori all'apertura della liquidazione, o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione controllata sono inefficaci rispetto alla massa;
- ORDINA, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- DISPONE che la sentenza sia notificata a cura del Liquidatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Così deciso in Lecco nella camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente Dott Dario Colasanti Dott Marco Tremolada