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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/05/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente
dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 806/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 235/2023, pubblicata in data 30.10.2024; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.4.2025; promossa da:
(P.I. ), con sede in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5 in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_2 loro, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Luca D'Arco, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Trifirò&Partners” Avvocati in Milano, via San Barnaba n. 32, giusta come da procura in atti;
C.F. ), con sede in Reggio Emilia, Parte_3 P.IVA_2 via Rochdale n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce, Luca D'Arco, giusta procura in atti;
- Parte appellante;
1 contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._1
NO (FC) in Via Badia n. 1428, elettivamente domiciliato a Rimini, Via Flaminia n. 134/N, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pierini che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, _1
– premettendo di essere stato dipendente della “ dal 7.03.2005 quale guardia
[...] Parte_1 particolare giurata, con qualifica di Vigile, livello V - adiva il Tribunale di FO, in funzione di giudice del lavoro, deducendo l'illegittimità del licenziamento comminatogli con raccomandata datata
30.12.2022 da “ perché durante il servizio notturno svolto tra il 14 e il 15/10/2022 violava, Parte_1 in più parti, il Regolamento Tecnico dei Servizi e segnatamente per non avere indossato il giubbotto anti-proiettili, non avere portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata (ossia: decreto di approvazione per la GPG, porto d'armi e relativa licenza) – e per non avere segnalato con tempestività eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto, con contestuale richiesta di ausilio di altre GPG “di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
Quanto al fatto, in sede di ricorso, l'ex lavoratore deduceva – come efficacemente decritto dal giudice di prime cure – che “durante il turno di servizio notturno cui era stato destinato la notte del
14.10.2022 presso NI RI (dalle ore 22:00 del 14.10.2022 alle ore 5:00 del 15.10.2022), verso le ore 2:40 aveva notato quattro figure che a piedi si erano avvicinate al cancello e avevano attivato una torcia ad intermittenza. Il ricorrente, non essendo stato avvisato di nessun controllo da parte di pensando che i quattro soggetti fossero dei malviventi che stavano utilizzando la Parte_1 torcia per verificare la presenza o meno di guardie giurate all'interno dello stabilimento, sicuro delle cattive attenzioni dei soggetti, si era diretto verso il cancello con l'auto di servizio per poi scendere a circa una ventina di metri con l'arma in mano. Una volta riconosciuta la voce di un collega il ricorrente aveva subito riposto l'arma nella fondina e, scioccato per l'assurdità della situazione, aveva esclamato che dovevano avvisare prima di presentarsi sul luogo. Una volta qualificatisi, i colleghi (
[...]
, SI FO e avevano rappresentato di essere lì per un Per_1 Persona_2 Persona_3
2 controllo di routine, all'esito del quale veniva poi accertato il mancato utilizzo da parte del sig. _1 del giubbotto antiproiettile nonché l'assenza sul posto dei suoi titoli di Polizia”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva l'inesistenza del fatto contestatogli, evidenziando a tal fine oltre alla illegittimità del controllo a sorpresa operato nei suoi confronti, anche come il procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti dinanzi alla di FO, fosse Controparte_2 stato archiviato in quanto, all'esito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, i fatti avvenuti nella notte tra il 14.10.2022 e il 15.10.2022 erano stati considerati privi di rilevanza;
inoltre, dal punto di vista formale, eccepiva la mancata specificità della contestazione disciplinare pervenuta in data 27.10.2022 nonché la durata eccessiva del procedimento, conclusosi solo il 30.12.2022 con l'adozione del provvedimento espulsivo, peraltro evidenziandosi l'incoerenza – rispetto a tale provvedimento – del comportamento di che, nonostante avesse ritenuto i comportamenti imputati così gravi da Parte_1 giungere ad intimare il licenziamento per giusta causa, nelle more del procedimento disciplinare non aveva disposto alcuna sospensione cautelativa.
Pertanto, l'ex lavoratore chiedeva la declaratoria di illegittimità per insussistenza di giusta causa di licenziamento o comunque perché i fatti a lui addebitati rientrerebbero tra le condotte punibili con sanzioni conservative, invocando la tutela di cui all'art. 18 c. IV della l. n. 300/70.
Il Giudice di prime cure, dato atto della rituale costituzione della società ex datrice di lavoro – che contestava integralmente le deduzioni di controparte, instando per il rigetto delle domande svolte in sede di ricorso - tentata infruttuosamente la conciliazione, procedeva all'istruttoria orale della causa ad esito della quale, udita la discussione orale delle parti, all'udienza del 30.10.2024, pubblicava la sentenza di cui in epigrafe, con cui – previo accertamento della insussistenza del fatto, giacché ritenuto privo dei caratteri di illiceità, di rilevanza giuridica e comunque perché non imputabile al lavoratore – in applicazione della tutela di cui all'art. 18 comma 4 l.300/70, accoglieva le domande del lavoratore, disponendo l'annullamento del licenziamento e ordinando, per l'effetto, al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro che occupava al momento del licenziamento;
inoltre condannava parte datoriale a risarcirgli il danno subìto in ragione del licenziamento ritenuto illegittimo, con corresponsione di un'indennità pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, al netto dell'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo – nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento e sino alla reintegra, ed alla integrale rifusione delle spese di lite liquidate in € 5388,00.
2. La parte soccombente in I grado proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza formulando i tre seguenti motivi di appello:
3 I. “erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché dell'art. 18 L.n. 300/1970, anche avuto riguardo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'asserita non imputabilità totale degli addebiti al signor . Omesso esame di un _1 fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Nelle argomentazioni sviluppate in tale motivo si censura la valutazione del giudice laddove ritiene come non intenzionale e quindi non imputabile al il comportamento tenuto quanto _1 invece proprio la materialità dei fatti porterebbe a ritenere la condotta minacciosa come
(necessariamente) intenzionale, visto che aveva puntato l'arma ad altezza uomo. Si censura la sentenza per avere omesso, nelle proprie valutazioni, un fatto decisivo ossia la previsione di cui all'art. 10 del
Regolamento, violato nel caso di specie, rilevando come il giudice si sia invece riferito al successivo art. 11.
II. “erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché dell'art. 18 L.n. 300/1970, anche avuto riguardo agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento all'asserita non imputabilità totale degli addebiti al signor ”. _1
Nello sviluppo argomentativo anche di tale motivo si richiama la violazione della prescrizione comportamentale di cui all'art. 10 del Reg. affermando che "La pericolosità e gravità della condotta intenzionalmente posta in essere dal signor è evidente ed inaccettabile" richiamando gli esiti _1 dell'istruttoria che sarebbero stati mal interpretati dal giudice, il quale non avrebbe tenuto in considerazione - affermando addirittura il contrario - che tutti e quattro gli addetti erano riconoscibili per abiti, auto con logo, torce e per essersi collocati in una zona illuminata.
Comunque rileva l'appellante che, anche a voler ritenere che i 4 non fossero riconoscibili, ciò non rileverebbe ai fini della valutazione della condotta di , da ritenersi comunque intenzionale ed _1 esclusivamente e totalmente ascrivibile al medesimo per avere deciso di non contattare la CO ed agire in autonomia;
III. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 18 L.n. 300/1970 anche avuto riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo e della proporzionalità”.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo in considerazione laddove il giudice ha ritenuto il fatto non intenzionale e non ricorrente la giusta causa;
si insiste, quindi, nella “piena legittimità del licenziamento per giusta causa e ciò anche in assenza di significativi precedenti disciplinari", evidenziando, quanto alla mancata sospensione nelle more del procedimento disciplinare, che si tratta di una mera facoltà concessa al datore di lavoro, come tale neutra dal punto di vista valutativo.
4 Prosegue l'appellante deducendo che, anche laddove non si ritenesse sussistente la giusta causa, sarebbe, comunque, ricorrente il giustificato motivo soggettivo, cui dovrebbe seguire la risoluzione del contratto.
Si osserva che nel gradare le proprie argomentazioni, l'appellante assume che, anche a volere seguire il ragionamento del giudice laddove ritiene il fatto come intenzionale, si sarebbe dovuto applicare - al più - la tutela prevista dal comma 5 dell'art. 18 Sta. Lav. (risoluzione del contratto e indennità da 12 a 24 mesi), tutela inibita nel caso di specie per mancanza di specifica domanda;
né – precisa l'appellante - sarebbero applicabili sanzioni conservative, sempre per mancanza di domanda, mettendosi in evidenza che solo in sede di note conclusive la parte ricorrente avrebbe fatto cenno a sanzioni conservative, peraltro senza specificazione.
Si costituiva l' – deducendo di avere, con atto datato Parte_3
21/6/2023, acquisito da il ramo d'azienda inerente il complesso delle attività di Parte_1 vigilanza privata, i servizi di portierato e vigilanza passiva ed i relativi servizi di installazione e manutenzione impianti e dunque anche tutti i contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti della cedente – che, nell'aderire pienamente alle domande dell'appellante così come argomentare, precisava che , ad esito del giudizio di I grado, aveva optato per l'indennità sostitutiva, integralmente _1 corrisposta.
Si costituiva ritualmente anche il quale eccepiva, in via preliminare, la manifesta _1 inammissibilità dell'appello ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. e, nel merito, argomentava circa l'infondatezza dei motivi di appello, rilevando come il giudice di prime cure avesse richiamato, nell'effettuare le proprie valutazioni del comportamento del lavoratore, l'art. 11 del reg. con riguardo al punto che è sovrapponibile all'art 10 - quanto alla necessità di contattare la centrale operativa in caso di situazioni anomale e attendere l'arrivo dei colleghi: perciò non vi sarebbe alcuna omissione di un fatto decisivo.
Quanto, poi, alla correttezza della sua condotta, ribadiva le difese già svolte in I grado richiamando il procedimento davanti alla - da valutarsi in suo favore in ragione dell'esito – e contestando, CP_2 anche in tale sede, la legittimità dei controlli in quanto effettuati in violazione dell'art. 3 Stat. Lav. ed in assenza di regolamento e protocolli e, comunque, perché svolti con modalità contrarie alla prassi.
L'appellato, in definitiva, chiedeva, previo rigetto delle istanze istruttorie richieste da parte appellante, la conferma della sentenza impugnata ed, in via subordinata, la tutela reale ex art. 18 co. 4 Stat. Lav.; quanto poi al mancato uso del giubbotto e alla mancata detenzione della documentazione necessaria per lo svolgimento della sua attività - pur contestandone la rilevanza disciplinare - riteneva trattarsi di
5 condotte al più sanzionabili con misura conservativa, come il rimprovero scritto o la multa, dedicate, appunto, alle punizioni di lievi irregolarità ed espressamente previste dal CCNL applicato.
3. La Corte, ritenendo di poter giudicare sulla base degli atti e dei documenti del giudizio di
I grado come riprodotti in tale sede senza che occorra procedere ad ulteriori approfondimenti di natura istruttoria, ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni appresso indicate, con conseguente assorbimento dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c.
3.1 Si ritiene di dover premettere, in punto di fatto, che in data 14.10.2022, era stato _1 comandato in servizio di piantonamento fisso presso NI Indurstries S.r.l. - stabilimento ubicato nella zona industriale di FO (suo ambito territoriale di lavoro) in Via Zampeschi n. 119, con turno notturno dalle ore 22:00 del 14/10/2022 alle ore 05:00 del 15/10/2022.
Intorno alle ore 02:40, mentre si trovava a bordo dell'auto aziendale di servizio all'interno del _1 cortile dello stabilimento, posto a circa 350 metri di distanza dal cancello di ingresso, notava quattro soggetti indistinti che si muovevano a piedi, nel buio, avvicinandosi al detto cancello.
Non essendo stato avvertito di alcun eventuale controllo da parte di , ritenendo la Parte_1 circostanza anomala, osservava i movimenti dei potenziali intrusi e ritenendoli dei malintenzionati accendeva l'auto e si dirigeva verso il cancello di ingresso, per poi scendere – senza giubbotto anti- proiettili - a circa una ventina di metri di distanza impugnando l'arma di servizio e tentando di allontanare gli stessi.
Questi – che avevano segnalato la loro presenza con accessione alternata della torcia in dotazione - poi si qualificavano come dipendenti della ( ; FO;
- dichiaravano Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 di essere stati mandati per effettuare un controllo di routine: nell'immediatezza, quindi, riponeva l'arma nella fondina e tornava verso l'auto di servizio.
Seguiva in data 27.10.2022, contestazione disciplinare dell'accaduto, senza sospensione cautelare;
segnatamente si contestava al che nell'occorso, oltre a non indossare il giubbotto anti-proiettili _1
e a non aver portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata (ossia il decreto di approvazione per la GPG, il porto d'armi e la relativa licenza), non si era attuto alla prescrizione regolamentare di avvertire la centrale operativa in caso di situazioni anomale e di attendere l'intervento di altre guardie giurate, evitando autonome iniziative interventiste, in aperta violazione del “Regolamento Tecnico dei Servizi” il quale prevede che, nell'ambito dei vari servizi in particolare “nei servizi notturni (ricompresi tra le ore 22.00 e le 06.00) il personale dovrà essere munito anche di torcia/faro alogeno efficiente ed idoneo” e che “la GPG provvederà a segnalare con tempestività, sia nei servizi diurni che in particolare in quelli notturni, eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto e curerà in caso di necessità o di controllo di indossare 6 prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile, con contestuale richiesta di ausilio delle altre
GPG di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
veniva sentito a giustificazioni in data 4.11.2022: egli ammetteva la materialità dei fatti _1
(confermando anche di avere dimenticato il giubbotto ed i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività) ma contestava la riferibilità a sé dell'addebito, censurando piuttosto l'operato dei colleghi per non essersi fatti riconoscere nonché la condotta della ditta datrice di lavoro per non aver preventivamente comunicato che si sarebbe proceduto a controllo di routine, tramite previo contatto di almeno 10 minuti prima, diversamente dalla prassi in uso.
Valutate tali giustificazioni e ritenutele insufficienti, con lettera del 30.12.2022, pervenuta al destinatario il 03.01.2023, la comminava al per giusta causa, Parte_1 Parte_4 richiamando l'art. 7 L.n. 300/70 nonché l'art. 101 lett. D) del CCNL di Categoria.
Si rappresenta, altresì, che a seguito di segnalazione dei fatti di cui alla lettera del 18/10/2022 da parte di veniva svolto anche procedimento amministrativo presso la Prefettura di FO - Cesena a Parte_1 carico del signor , volto all'adozione di provvedimento finalizzato a vietare la detenzione e il _1 porto d'armi e la sospensione/revoca del decreto di approvazione della nomina a AR RA, che si concludeva con provvedimento di archiviazione del 21/01/2023.
3.2 Tanto premesso in punto di fatto, in primo lugo si ritiene di dovere valutare in termini di infondatezza le eccezioni riproposte in tale sede dal lavoratore circa le dedotte violazioni di natura meramente formale del procedimento disciplinare, avallandosi perciò la valutazione del giudice di prime cure secondo cui: “Non può infatti considerarsi violato il principio di specificità e tempestività della contestazione, ricordandosi che la giurisprudenza ha più volte specificato che la funzione della contestazione disciplinare è quella di permettere al lavoratore di difendersi e di giustificarsi circa gli addebiti a lui mossi dal datore di lavoro, che devono pertanto essere puntualmente individuati nella loro materialità. Nel caso di specie, essendo stato contestato il comportamento adottato dal ricorrente in uno specifico episodio ed essendo state ascoltate le giustificazioni del sig. in data 4.11.2022, non _1 può dirsi generica la contestazione a lui mossa, avendo raggiunto il proprio scopo”.
Si ritiene pertanto che il giudice a quo abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “[…]
5.3. Va quindi ancora una volta ribadito che la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..
7 L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562 e più recentemente
Cass. 21/04/2017 n. 10154) (tratto da Cass. Lav. n. 9590 del 18/04/2018; conforme Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 30271 del 14/10/2022 che, nel trattare la questione della specificità della contestazione, ribadisce che: “[…] che la contestazione degli addebiti nell'ambito del procedimento disciplinare è rivolta a consentire all'incolpato di difendersi. Il grado di precisione della contestazione è funzionale all'esercizio in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. 19 agosto 2004 n. 16249) ed il lavoratore che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di immodificabilità chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa).
Parimenti infondata è la questione afferente alla dedotta intempestività dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, riproposta in tale sede da parte appellata.
Ora, richiamato il principio secondo cui (cfr. Cass., Sentenza n. 30271/2021 cit.): “[…] il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Si tratta tuttavia di nozione che deve essere intesa in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa
l'organizzazione aziendale. E' onere del datore di lavoro dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), e la valutazione delle allegazioni e delle prove è riservata al giudice di merito e non è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui è ancora consentita la denuncia del vizio di motivazione (cfr. tra le altre Cass. 26/06/2018 n. 16841, 12/01/2016 n. 281,
19/06/2014 n. 13955 e già Cass. 20/06/2006 n. 14115), si ritiene che il giudice a quo vi abbia fatto corretta applicazione;
egli, infatti, attraverso la corretta valorizzazione degli atti a sua disposizione – ed in particolare di quanto emerso dal doc. 6 di parte datoriale prodotto in I grado – è giunto ad accertare, senza tema di smentita, come il ritardo sia invero dipeso dal comportamento adottato dal ricorrente a seguito dell'audizione avvenuta il 4.11.2022, il quale alla data del 20.12.2022 non aveva ancora sottoscritto il verbale di audizione nel contesto della quale aveva reso le sopra riportate giustificazioni.
In altri termini emerge incontrovertibilmente come la parte datoriale abbia emesso il provvedimento espulsivo non appena ottenuta la firma del detto verbale.
8 3.3 Parimenti si conviene con il giudice di prime cure quanto all'accertamento della materialità del fatto;
avendo infatti proceduto ad una accurata valutazione del compendio probatorio, è correttamente giunto, in coerenza con le allegazioni e con le ampie e convergenti risultanze probatorie,
a ritenere “che i fatti contestati al ricorrente risultano sussistenti nella loro materialità, avendo anche il ricorrente confermato quanto accaduto il 15.10.2022 durante il turno di piantonamento notturno alla
NI Industries.
Gli addetti che hanno partecipato al controllo del 15.10.2022, sentiti durante l'istruttoria orale, hanno dichiarato che il ricorrente, una volta accortosi della presenza delle quattro persone al cancello, si era avvicinato in macchina e poi da questa era uscito puntando l'arma (udienza del 23.01.2024, teste
: “La macchina ha acceso le luci e è venuta verso il cancello che era chiuso. La Testimone_1 macchina ha percorso 20 metri e poi si è fermata. È sceso con l'arma in mano. SI ed _1
hanno iniziato a chiamarlo per nome per dire che eravamo noi. Lui ha alzato la pistola altezza Per_4 viso e ci è venuto incontro fino a quasi arrivare al cancello, poi al cancello ha abbassato l'arma. (…)
Non aveva il giubbotto antiproiettile e avrebbe dovuto averlo.”; teste “Abbiamo Testimone_2 visto l'auto di servizio all'interno, distante una trentina di metri. Dopo qualche minuto, SI
FO ha iniziato a fare segnali con la torcia. La macchina è partita a razzo e si è fermata a 10 metri. La guardia giurata è scesa con l'arma in pugno e chiedeva chi era. SI diceva siamo Per_5 noi”. Lui è arrivato con l'arma davanti al cancello a due tre metri da noi. Dopo ci ha riconosciuto e è finita lì. Avevamo le divise.” Teste FO SI: “Lui ci è venuto incontro con la macchina e poi è uscito con l'arma in mano. urlava delle cose in napoletano tipo “chi la vuole? Chi la vuole?” credo intendesse la pallottola. Poi io gli ho detto guarda che siamo noi” e lui allora ha messo giù. Si Per_5
è trattato di secondi. Che eravamo noi l'ho detto dopo che era sceso. Le auto erano di servizio e avevamo la divisa. Il cancello è di quelli aperti, a barre”; udienza del 10.04.2024, teste Persona_2
“Siamo arrivati verso le 2:30/2:40 alla NI, abbiamo parcheggiato a sinistra del cancello carraio e ci siamo avvicinati a piedi al cancello, abbiamo visto l'auto di a 40/50 metri. Abbiamo _1 aspettato un cenno dalla macchina e poi MO FO ha fatto un cenno con la torcia verso l'auto, cioè ha puntato la torcia verso il parabrezza dell'auto. Abbiamo dato per scontato che ci avesse visto, abbiamo solo avvisato con la torcia perché non aveva dato alcun segno e volevamo vede-re se _1 era in auto o a fare il classico giro di ispezione. Dopo che abbiamo usato la torcia abbiamo visto l'auto partire ad alta velocità e poi ha inchiodato e è sceso con l'arma in mano. È rimasto per _1 qualche secondo in piedi con l'arma in mano a sinistra dell'auto, dopo che ha visto l'arma FO ha iniziato a chiamarlo per dirgli che eravamo colleghi. L'arma quando è sceso dall'auto non l'aveva puntata. Dopo è venuto verso di noi alzando l'arma e ci ha chiesto chi fossimo e chi voleva provare
l'arma, lo ha detto nel suo dialetto.”).
9 Si ritiene, inoltre, di confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la coerenza, del controllo effettuato a sorpresa, con la prassi aziendale – con ciò confutando quanto riproposto sul punto da parte appellata – ribadendosi pertanto quanto valutato e riportato in sede di sentenza gravata laddove si afferma che l'istruttoria ha: “ […] confermato che non era prassi avvisare prima del controllo”.
3.4 Si dissente, invece, dalla valutazione svolta dal giudice di prime cure quanto alla illegittimità del licenziamento per “insussistenza del fatto”.
Si ritiene, piuttosto, che la pronuncia gravata, con riferimento a tale aspetto centrale della vicenda giudiziaria, sia palesemente contraddittoria ed erronea in quanto, pur avendo accertato la violazione del regolamento tecnico dei servizi in suo presso l'azienda - tanto da affermare che “Il comportamento adottato dal ricorrente ha indubbiamente rilevanza disciplinare, essendo egli sceso dall'auto con
l'arma in mano e senza rispettare quanto previsto dall'art. 11 del regolamento tecnico dei servizi prodotto al doc. 2 di parte resistente” – ne ha, poi, escluso una qualsivoglia rilevanza in punto di applicazione di sanzioni disciplinari, dando applicazione alla categoria giuridica del “fatto insussistente”, perché – secondo il giudice a quo - il fatto, pur materialmente esistente, sarebbe comunque privo dei caratteri di illiceità o di rilevanza giuridica, perché non imputabile al lavoratore.1
Tale insanabile contraddittorietà muove dall'erroneità degli elementi a cui ha avuto riguardo il giudice nell'effettuare la propria valutazione, in particolare laddove ancorata alle modalità di controllo operate dall'azienda anziché al momento in cui il avvertiva il pericolo (cfr. sentenza: “[…] le _1 modalità con cui il controllo è stato effettuato nel caso di specie, nonché le circostanze in cui lo stesso è concretamente avvenuto non permettono di addebitare la totale responsabilità di quanto accaduto al sig. .[…].e dalla difficoltà di comprendere che si trattasse di colleghi…dovendosi attribuire _1 rilievo ed incidenza nella sua adozione anche alle concrete circostanze di fatto e alle modalità con cui il controllo è stato effettuato, elementi che non possono di certo essere addebitati al lavoratore).
Più nello specifico la Corte ritiene che l'aver attribuito rilevanza determinante alle modalità di controllo operate dall'azienda – che, peraltro, sono state ritenute legittime in ragione degli esiti istruttori
– ha, invero, determinato un erroneo spostamento del fulcro su cui si sarebbe dovuta concentrare la valutazione giudiziale, da riferirsi, piuttosto, al momento in cui il , quando ancora si trovava in _1 auto, a distanza, aveva avvertito la situazione di pericolo (peraltro accertata dallo stesso giudice di prime cure laddove si legge: “… la concreta e reale preoccupazione di trovarsi in presenza di quattro persone malintenzionate, quindi in una situazione di pericolo..”): ebbene, a fronte dell'avvertito pericolo, il avrebbe dovuto – e ciò in base a due norme del regolamento, che sul punto in parte si _1 sovrappongono e comunque si integrano (ossia gli artt. 10 e 11 del reg. cit.2) - segnalare immediatamente alla Centrale Operativa la situazione di pericolo, indossare prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile – che invero aveva dimenticato, così come i documenti giustificanti la sua attività (come dal medesimo confermato già in sede di giustificazioni) – ed attendere l'arrivo di altri colleghi in ausilio prima di iniziare qualsivoglia intervento.
Ed invece agiva in evidente – e pertanto intenzionale - difformità rispetto alle richiamate _1 prescrizioni regolamentari giacché non solo si avvicinava rapidamente all'avvertito pericolo (senza peraltro indossare il giubbotto anti-proiettili) ma addirittura impugnando l'arma in dotazione ad altezza uomo;
vi è peraltro da porre in rilievo sul punto specifico – a significare l'atteggiamento intenzionalmente sprezzante del , in aperto spregio alle norme regolamentari - che l'istruttoria _1 ha consentito di far emergere come egli avesse impugnato l'arma attuando non “un classico puntamento da poligono” quanto, piuttosto, “un puntamento …da strada, con una mano sola”3, salvo poi ravvedersi e riporre l'arma non appena resosi conto che i soggetti sospetti altro non erano se non quattro colleghi che stavano svolgendo un controllo di routine. A fronte di tali accertamenti, a nulla rilevano le modalità di controllo e, quindi, la visibilità ovvero la riconoscibilità a distanza di tali soggetti: ciò che assume rilievo – lo si ribadisce - è che nel momento dell'apprezzato pericolo, anziché astenersi da qualsivoglia comportamento _1 interventista, come prescritto dalle norme regolamentari sopra citate – poste ad evidente presidio dell'incolumità del lavoratore ed anche dei terzi - interveniva senza contattare la Centrale operativa e quindi senza attendere l'arrivo di collegi in ausilio, in modo sprezzante e financo sfrontato.
E' di tutta evidenza come tale condotta – e le concrete modalità con cui è stata posta in essere, come sopra accertate - non possa che essere qualificata, senza tema di smentita, in termini di piena intenzionalità, in quanto sorretta dalla ferma volontà di agire in aperta violazione delle più volte citate norme regolamentari, dovendosi escludere l'applicabilità, nel caso di specie, della categoria giuridica dell'inesistenza giuridica del fatto per mancanza di intenzionalità, posta dal giudie di prime cure a fondamento della propria decisione.
Si precisa, peraltro, che a nulla rileva la circostanza fattuale che il procedimento amministrativo presso la Prefettura di FO – Cesena - avviato a carico del a seguito di segnalazione da parte _1 del datore di lavoro e volto all'adozione di provvedimento finalizzato a vietare la detenzione e il porto di armi e la sospensione/revoca del decreto di approvazione della nomina a AR RA - si sia concluso con provvedimento di archiviazione del 21/01/2023, giacché si tratta di procedimento dotato di propria autonomia, privo di effetti vincolanti e connotato da criteri valutativi ben distinti rispetto a quelli di rilievo in tale sede.
3.5 Accertato, pertanto, il pieno rilievo disciplinare della condotta riferibile anche intenzionalmente in capo al così come oggetto di contestazione datoriale del 27.10.2022 - _1 giacché nell'occorso sopra accertato, oltre a non indossare il giubbotto anti-proiettili e a non _1 aver portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata
(ossia il decreto di approvazione per la GPG, il porto d'armi e la relativa licenza), non si atteneva alla prescrizione regolamentare (contenuta in ben due norme regolamentari, agli artt. 10 e 11) di avvertire la centrale operativa in caso di situazioni anomale e di attendere l'intervento di altre guardie giurate, evitando autonome iniziative interventiste – si perviene a ritenere legittima la sanzione massima comminata del licenziamento, dovendosi ritenere che sia sorretta non da giusta da causa bensì da giustificato motivo soggettivo (rientrando nei poteri del giudice di merito la diversa qualificazione giuridica di una condotta parimenti idonea a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, nel primo caso con effetto immediato e nel secondo caso con preavviso4). A tale conclusione si perviene valorizzandosi la centrale rilevanza, nel comportamento dovuto dalla AR RA in attuazione diligente della propria prestazione lavorativa, al rispetto della regola di condotta più volta richiamata integrata dalla necessità, a fronte di una avvertita situazione “anomala”,
“anormale” – come qualificata nelle norme di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 del reg. - e quindi di pericolo, di non agire in via autonoma ma di avvertire prontamente della situazione la centrale operativa ed attendere l'ausilio di altre guardine giurate, prima di porre in essere qualsivoglia intervento;
ciò all'evidente fine di approntare una efficace forma di tutela, a fronte di una situazione potenzialmente pericolosa, dell'incolumità del lavoratore ed anche dei terzi.
Se ne inferisce che la violazione a tale fondamentale regola attuativa dello svolgimento diligente della mansioni del lavoratore - tanto più laddove si valorizzino le concrete modalità riferite alla piena intenzionalità del lavoratore come sopra accertate - porta a ritenere, integrato da parte del , in _1 ragione dei criteri valutativi di cui all'art. 1453 c.c. di rilievo in tale sede, un notevole inadempimento della propria obbligazione principale, di tale valenza significativa rispetto al vincolo fiduciario da rendere improseguibile il rapporto di lavoro;
ed invero, proprio le smaccate modalità violative delle regole comportamentali dovute dal lavoratore in situazioni di pericolo - accertate in tale sede e riferibili alla certa intenzionalità del , peraltro idonee essere stesse ad ingenerare potenziali situazioni _1 connotate da pericolosità per se stesso e per i terzi – portano ad escludere, nel caso di specie, il ricorso a sanzioni di natura conservativa, giustificando piuttosto la valutazione di proporzionalità della sanzione massima del licenziamento5, seppur per giustificato motivo soggettivo, con diritto del lavoratore al preavviso.
ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Il giudice quindi, ove pure manchi una esplicita domanda di parte e senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento (Cass. n. 12884 del 2014)”. 5 Cfr. ex multis Cass. civ., n.7825/25 cit.: “16. Come costantemente affermato da questa Corte, dalla natura legale della nozione di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo contenuta nei contratti collettivi abbia una valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011;
Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018), al quale spetta, non essendo vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (tra le recenti v. Cass. n. 33811 del 2021). La scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce solo uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n.
17321 del 2020; n. 16784 del 2020) e in tal senso depone l'art. 30 della legge 183 del 2010 in base al quale il giudice, "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento […] tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi […]". 21. Costituisce indirizzo altrettanto unanime quello per cui, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al
13 Tirando le fila di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il licenziamento oggetto di causa sia sorretto da giustificato motivo soggettivo, seguendone – con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione, deduzione ed argomentazione in quanto ritenuta ultronea – la riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle pretese di svolte in I grado, rimanendo comunque accertato il diritto _1 dello stesso a percepire l'indennità sostitutiva per mancato preavviso, da maggiorarsi degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Peraltro, accertato che la società appellante ha corrisposto a le somme che erano dovute _1 in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di I grado (cfr. verbale d'udienza del
17/04/2025), operata la compensazione tra le parti dei crediti risultanti in favore di ciascuna di esse in forza delle statuizioni contenute nella presente sentenza, ne segue la condanna del predetto a rifondere, alla società appellante, l'importo residuo netto, maggiorato di interessi legali dal dì del percepito sino al saldo effettivo.
4. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata ed, in particolare, della controvertibilità ricostruttiva dei fatti rilevanti ai fini della decisione, suscettibili di divergenti valutazioni, ritiene la
Corte sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione fra le parti in causa (cfr. Cass. n.9901/2025 laddove si stabilisce che: “Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”.
concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (tra le tante Cass. n. 6848 del 2010)”.
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P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del proposto appello e ad integrale riforma della sentenza gravata:
- accerta e dichiara che il licenziamento intimato a è suffragato da giustificato _1 motivo soggettivo e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il sig. ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva del _1 mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigetta quanto al resto le pretese di azionate con ricorso di I grado;
_1
- accertato e dichiarato che la società appellante ha già corrisposto a in _1 esecuzione della sentenza di I grado quanto ivi ritenuto al medesimo dovuto, operata la compensazione tra le parti dei crediti risultanti in favore di ciascuna di esse in forza delle presenti statuizioni, condanna a rifondere alla società appellante l'importo _1 residuo netto, maggiorato di interessi legali dal dì del percepito sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
dott. Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto censurato in sentenza, si legge: “[…] le modalità con cui il controllo è stato effettuato nel caso di specie, nonché le circostanze in cui lo stesso è concretamente avvenuto non permettono di addebitare la totale responsabilità di quanto accaduto al sig. .[…].
_1 La condotta tenuta dal lavoratore nel frangente, pertanto, non può essere addebitata totalmente al sig. ,
_1 dovendosi attribuire rilievo ed incidenza nella sua adozione anche alle concrete circostanze di fatto e alle modalità con cui il controllo è stato effettuato, elementi che non possono di certo essere addebitati al lavoratore. […] All'esito dell'istruttoria è infatti risultato provata che la condotta tenuta dal sig. non è stata intenzionale ma è
_1 stata determinata dalla concreta e reale preoccupazione di trovarsi in presenza di quattro persone malintenzionate, quindi in una situazione di pericolo, non essendo egli stato in grado di comprendere nell'immediatezza – incolpevolmente, in ragione delle circostanze di tempo (scarsa visibilità in ragione dell'ora notturna) e dello stato dei luoghi (parcheggio dell'auto di servizio dei colleghi in zona distante dalla postazione di , collocata ad
_1 apprezzabile distanza dal cancello di ingresso dell'azienda) - chi fossero realmente i quattro soggetti presentatisi alla
NI Industries durante il suo turno notturno di piantonamento. […] L'imputabilità del fatto contestato, dunque, non può essere riscontrata nel caso di specie, stante il difetto dell'elemento soggettivo necessario per considerare giuridicamente rilevante la condotta integrata dal lavoratore in occasione dell'episodio contestatogli. Per tale motivo, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza che riconduce all'interno della categoria del “fatto insussistente” anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo dei caratteri di illiceità o rilevanza giuridica e del fatto non imputabile al lavoratore”.
10 2Art. 10 Reg. cit: “[…] nei servizi notturni (ricompresi tra le ore 22.00 e le 06.00) il personale dovrà essere munito anche di torcia/faro alogeno efficiente ed idoneo” … la GPG provvederà a segnalare con tempestività, sia nei servizi diurni che in particolare in quelli notturni, eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto e curerà in caso di necessità o di controllo di indossare prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile, con contestuale richiesta di ausilio delle altre GPG di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
Art. 11 reg. cit.”[…] Le GDP impiegate in tale servizio devono avere preventiva conoscenza degli obiettivi da vigilare e sulle finalità del servizio di vigilanza affidato ed hanno l'obbligo fi comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata…”. 3 Cfr. teste , verbale d'udienza del 23/01/2024, laddove si legge, quanto alle modalità di utilizzo dell'arma Persona_2 nel momento in cui giungeva a cospetto dei soggetti ritenuti sospetti, poi qualificatisi come colleghi: “Non era _1 un classico puntamento da poligono, era un puntamento più da strada, con una mano sola”, circostanza questa non risulta contestata da nessun'altra emergenza istruttoria.
11 4 Cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 24/03/2025, n.782520: “Deve premettersi che è certamente ammissibile, anche in sede d'impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marcella Angelini Presidente
dott. Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 806/2024 RGA;
avverso la sentenza n. 221/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. 235/2023, pubblicata in data 30.10.2024; avente ad oggetto: licenziamento individuale per giusta causa;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 17.4.2025; promossa da:
(P.I. ), con sede in Reggio Emilia, via Rochdale n. 5 in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore Generale, dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra Parte_2 loro, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce e Luca D'Arco, elettivamente domiciliata presso lo studio legale “Trifirò&Partners” Avvocati in Milano, via San Barnaba n. 32, giusta come da procura in atti;
C.F. ), con sede in Reggio Emilia, Parte_3 P.IVA_2 via Rochdale n. 5 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli, Maria Damiana Lesce, Luca D'Arco, giusta procura in atti;
- Parte appellante;
1 contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a _1 C.F._1
NO (FC) in Via Badia n. 1428, elettivamente domiciliato a Rimini, Via Flaminia n. 134/N, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Pierini che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto, _1
– premettendo di essere stato dipendente della “ dal 7.03.2005 quale guardia
[...] Parte_1 particolare giurata, con qualifica di Vigile, livello V - adiva il Tribunale di FO, in funzione di giudice del lavoro, deducendo l'illegittimità del licenziamento comminatogli con raccomandata datata
30.12.2022 da “ perché durante il servizio notturno svolto tra il 14 e il 15/10/2022 violava, Parte_1 in più parti, il Regolamento Tecnico dei Servizi e segnatamente per non avere indossato il giubbotto anti-proiettili, non avere portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata (ossia: decreto di approvazione per la GPG, porto d'armi e relativa licenza) – e per non avere segnalato con tempestività eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto, con contestuale richiesta di ausilio di altre GPG “di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
Quanto al fatto, in sede di ricorso, l'ex lavoratore deduceva – come efficacemente decritto dal giudice di prime cure – che “durante il turno di servizio notturno cui era stato destinato la notte del
14.10.2022 presso NI RI (dalle ore 22:00 del 14.10.2022 alle ore 5:00 del 15.10.2022), verso le ore 2:40 aveva notato quattro figure che a piedi si erano avvicinate al cancello e avevano attivato una torcia ad intermittenza. Il ricorrente, non essendo stato avvisato di nessun controllo da parte di pensando che i quattro soggetti fossero dei malviventi che stavano utilizzando la Parte_1 torcia per verificare la presenza o meno di guardie giurate all'interno dello stabilimento, sicuro delle cattive attenzioni dei soggetti, si era diretto verso il cancello con l'auto di servizio per poi scendere a circa una ventina di metri con l'arma in mano. Una volta riconosciuta la voce di un collega il ricorrente aveva subito riposto l'arma nella fondina e, scioccato per l'assurdità della situazione, aveva esclamato che dovevano avvisare prima di presentarsi sul luogo. Una volta qualificatisi, i colleghi (
[...]
, SI FO e avevano rappresentato di essere lì per un Per_1 Persona_2 Persona_3
2 controllo di routine, all'esito del quale veniva poi accertato il mancato utilizzo da parte del sig. _1 del giubbotto antiproiettile nonché l'assenza sul posto dei suoi titoli di Polizia”.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente deduceva l'inesistenza del fatto contestatogli, evidenziando a tal fine oltre alla illegittimità del controllo a sorpresa operato nei suoi confronti, anche come il procedimento amministrativo avviato nei suoi confronti dinanzi alla di FO, fosse Controparte_2 stato archiviato in quanto, all'esito dell'istruttoria del procedimento amministrativo, i fatti avvenuti nella notte tra il 14.10.2022 e il 15.10.2022 erano stati considerati privi di rilevanza;
inoltre, dal punto di vista formale, eccepiva la mancata specificità della contestazione disciplinare pervenuta in data 27.10.2022 nonché la durata eccessiva del procedimento, conclusosi solo il 30.12.2022 con l'adozione del provvedimento espulsivo, peraltro evidenziandosi l'incoerenza – rispetto a tale provvedimento – del comportamento di che, nonostante avesse ritenuto i comportamenti imputati così gravi da Parte_1 giungere ad intimare il licenziamento per giusta causa, nelle more del procedimento disciplinare non aveva disposto alcuna sospensione cautelativa.
Pertanto, l'ex lavoratore chiedeva la declaratoria di illegittimità per insussistenza di giusta causa di licenziamento o comunque perché i fatti a lui addebitati rientrerebbero tra le condotte punibili con sanzioni conservative, invocando la tutela di cui all'art. 18 c. IV della l. n. 300/70.
Il Giudice di prime cure, dato atto della rituale costituzione della società ex datrice di lavoro – che contestava integralmente le deduzioni di controparte, instando per il rigetto delle domande svolte in sede di ricorso - tentata infruttuosamente la conciliazione, procedeva all'istruttoria orale della causa ad esito della quale, udita la discussione orale delle parti, all'udienza del 30.10.2024, pubblicava la sentenza di cui in epigrafe, con cui – previo accertamento della insussistenza del fatto, giacché ritenuto privo dei caratteri di illiceità, di rilevanza giuridica e comunque perché non imputabile al lavoratore – in applicazione della tutela di cui all'art. 18 comma 4 l.300/70, accoglieva le domande del lavoratore, disponendo l'annullamento del licenziamento e ordinando, per l'effetto, al datore di lavoro di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro che occupava al momento del licenziamento;
inoltre condannava parte datoriale a risarcirgli il danno subìto in ragione del licenziamento ritenuto illegittimo, con corresponsione di un'indennità pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento, al netto dell'aliunde perceptum, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo – nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali maturati dal licenziamento e sino alla reintegra, ed alla integrale rifusione delle spese di lite liquidate in € 5388,00.
2. La parte soccombente in I grado proponeva tempestivo appello avverso la detta sentenza formulando i tre seguenti motivi di appello:
3 I. “erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché dell'art. 18 L.n. 300/1970, anche avuto riguardo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento all'asserita non imputabilità totale degli addebiti al signor . Omesso esame di un _1 fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti”.
Nelle argomentazioni sviluppate in tale motivo si censura la valutazione del giudice laddove ritiene come non intenzionale e quindi non imputabile al il comportamento tenuto quanto _1 invece proprio la materialità dei fatti porterebbe a ritenere la condotta minacciosa come
(necessariamente) intenzionale, visto che aveva puntato l'arma ad altezza uomo. Si censura la sentenza per avere omesso, nelle proprie valutazioni, un fatto decisivo ossia la previsione di cui all'art. 10 del
Regolamento, violato nel caso di specie, rilevando come il giudice si sia invece riferito al successivo art. 11.
II. “erroneità della sentenza di primo grado per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cod. civ. nonché dell'art. 18 L.n. 300/1970, anche avuto riguardo agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. con riferimento all'asserita non imputabilità totale degli addebiti al signor ”. _1
Nello sviluppo argomentativo anche di tale motivo si richiama la violazione della prescrizione comportamentale di cui all'art. 10 del Reg. affermando che "La pericolosità e gravità della condotta intenzionalmente posta in essere dal signor è evidente ed inaccettabile" richiamando gli esiti _1 dell'istruttoria che sarebbero stati mal interpretati dal giudice, il quale non avrebbe tenuto in considerazione - affermando addirittura il contrario - che tutti e quattro gli addetti erano riconoscibili per abiti, auto con logo, torce e per essersi collocati in una zona illuminata.
Comunque rileva l'appellante che, anche a voler ritenere che i 4 non fossero riconoscibili, ciò non rileverebbe ai fini della valutazione della condotta di , da ritenersi comunque intenzionale ed _1 esclusivamente e totalmente ascrivibile al medesimo per avere deciso di non contattare la CO ed agire in autonomia;
III. “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2119 c.c. e dell'art. 18 L.n. 300/1970 anche avuto riguardo alla valutazione dell'elemento soggettivo e della proporzionalità”.
L'appellante deduce l'erroneità della sentenza per violazione delle norme di cui alla rubrica del motivo in considerazione laddove il giudice ha ritenuto il fatto non intenzionale e non ricorrente la giusta causa;
si insiste, quindi, nella “piena legittimità del licenziamento per giusta causa e ciò anche in assenza di significativi precedenti disciplinari", evidenziando, quanto alla mancata sospensione nelle more del procedimento disciplinare, che si tratta di una mera facoltà concessa al datore di lavoro, come tale neutra dal punto di vista valutativo.
4 Prosegue l'appellante deducendo che, anche laddove non si ritenesse sussistente la giusta causa, sarebbe, comunque, ricorrente il giustificato motivo soggettivo, cui dovrebbe seguire la risoluzione del contratto.
Si osserva che nel gradare le proprie argomentazioni, l'appellante assume che, anche a volere seguire il ragionamento del giudice laddove ritiene il fatto come intenzionale, si sarebbe dovuto applicare - al più - la tutela prevista dal comma 5 dell'art. 18 Sta. Lav. (risoluzione del contratto e indennità da 12 a 24 mesi), tutela inibita nel caso di specie per mancanza di specifica domanda;
né – precisa l'appellante - sarebbero applicabili sanzioni conservative, sempre per mancanza di domanda, mettendosi in evidenza che solo in sede di note conclusive la parte ricorrente avrebbe fatto cenno a sanzioni conservative, peraltro senza specificazione.
Si costituiva l' – deducendo di avere, con atto datato Parte_3
21/6/2023, acquisito da il ramo d'azienda inerente il complesso delle attività di Parte_1 vigilanza privata, i servizi di portierato e vigilanza passiva ed i relativi servizi di installazione e manutenzione impianti e dunque anche tutti i contratti di lavoro subordinato relativi ai dipendenti della cedente – che, nell'aderire pienamente alle domande dell'appellante così come argomentare, precisava che , ad esito del giudizio di I grado, aveva optato per l'indennità sostitutiva, integralmente _1 corrisposta.
Si costituiva ritualmente anche il quale eccepiva, in via preliminare, la manifesta _1 inammissibilità dell'appello ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c. e, nel merito, argomentava circa l'infondatezza dei motivi di appello, rilevando come il giudice di prime cure avesse richiamato, nell'effettuare le proprie valutazioni del comportamento del lavoratore, l'art. 11 del reg. con riguardo al punto che è sovrapponibile all'art 10 - quanto alla necessità di contattare la centrale operativa in caso di situazioni anomale e attendere l'arrivo dei colleghi: perciò non vi sarebbe alcuna omissione di un fatto decisivo.
Quanto, poi, alla correttezza della sua condotta, ribadiva le difese già svolte in I grado richiamando il procedimento davanti alla - da valutarsi in suo favore in ragione dell'esito – e contestando, CP_2 anche in tale sede, la legittimità dei controlli in quanto effettuati in violazione dell'art. 3 Stat. Lav. ed in assenza di regolamento e protocolli e, comunque, perché svolti con modalità contrarie alla prassi.
L'appellato, in definitiva, chiedeva, previo rigetto delle istanze istruttorie richieste da parte appellante, la conferma della sentenza impugnata ed, in via subordinata, la tutela reale ex art. 18 co. 4 Stat. Lav.; quanto poi al mancato uso del giubbotto e alla mancata detenzione della documentazione necessaria per lo svolgimento della sua attività - pur contestandone la rilevanza disciplinare - riteneva trattarsi di
5 condotte al più sanzionabili con misura conservativa, come il rimprovero scritto o la multa, dedicate, appunto, alle punizioni di lievi irregolarità ed espressamente previste dal CCNL applicato.
3. La Corte, ritenendo di poter giudicare sulla base degli atti e dei documenti del giudizio di
I grado come riprodotti in tale sede senza che occorra procedere ad ulteriori approfondimenti di natura istruttoria, ritiene che l'appello sia fondato per le ragioni appresso indicate, con conseguente assorbimento dell'eccezione preliminare svolta da parte appellata ex artt. 436-bis e 348-bis c.p.c.
3.1 Si ritiene di dover premettere, in punto di fatto, che in data 14.10.2022, era stato _1 comandato in servizio di piantonamento fisso presso NI Indurstries S.r.l. - stabilimento ubicato nella zona industriale di FO (suo ambito territoriale di lavoro) in Via Zampeschi n. 119, con turno notturno dalle ore 22:00 del 14/10/2022 alle ore 05:00 del 15/10/2022.
Intorno alle ore 02:40, mentre si trovava a bordo dell'auto aziendale di servizio all'interno del _1 cortile dello stabilimento, posto a circa 350 metri di distanza dal cancello di ingresso, notava quattro soggetti indistinti che si muovevano a piedi, nel buio, avvicinandosi al detto cancello.
Non essendo stato avvertito di alcun eventuale controllo da parte di , ritenendo la Parte_1 circostanza anomala, osservava i movimenti dei potenziali intrusi e ritenendoli dei malintenzionati accendeva l'auto e si dirigeva verso il cancello di ingresso, per poi scendere – senza giubbotto anti- proiettili - a circa una ventina di metri di distanza impugnando l'arma di servizio e tentando di allontanare gli stessi.
Questi – che avevano segnalato la loro presenza con accessione alternata della torcia in dotazione - poi si qualificavano come dipendenti della ( ; FO;
- dichiaravano Parte_1 Per_1 Per_2 Per_3 di essere stati mandati per effettuare un controllo di routine: nell'immediatezza, quindi, riponeva l'arma nella fondina e tornava verso l'auto di servizio.
Seguiva in data 27.10.2022, contestazione disciplinare dell'accaduto, senza sospensione cautelare;
segnatamente si contestava al che nell'occorso, oltre a non indossare il giubbotto anti-proiettili _1
e a non aver portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata (ossia il decreto di approvazione per la GPG, il porto d'armi e la relativa licenza), non si era attuto alla prescrizione regolamentare di avvertire la centrale operativa in caso di situazioni anomale e di attendere l'intervento di altre guardie giurate, evitando autonome iniziative interventiste, in aperta violazione del “Regolamento Tecnico dei Servizi” il quale prevede che, nell'ambito dei vari servizi in particolare “nei servizi notturni (ricompresi tra le ore 22.00 e le 06.00) il personale dovrà essere munito anche di torcia/faro alogeno efficiente ed idoneo” e che “la GPG provvederà a segnalare con tempestività, sia nei servizi diurni che in particolare in quelli notturni, eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto e curerà in caso di necessità o di controllo di indossare 6 prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile, con contestuale richiesta di ausilio delle altre
GPG di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
veniva sentito a giustificazioni in data 4.11.2022: egli ammetteva la materialità dei fatti _1
(confermando anche di avere dimenticato il giubbotto ed i documenti necessari per lo svolgimento dell'attività) ma contestava la riferibilità a sé dell'addebito, censurando piuttosto l'operato dei colleghi per non essersi fatti riconoscere nonché la condotta della ditta datrice di lavoro per non aver preventivamente comunicato che si sarebbe proceduto a controllo di routine, tramite previo contatto di almeno 10 minuti prima, diversamente dalla prassi in uso.
Valutate tali giustificazioni e ritenutele insufficienti, con lettera del 30.12.2022, pervenuta al destinatario il 03.01.2023, la comminava al per giusta causa, Parte_1 Parte_4 richiamando l'art. 7 L.n. 300/70 nonché l'art. 101 lett. D) del CCNL di Categoria.
Si rappresenta, altresì, che a seguito di segnalazione dei fatti di cui alla lettera del 18/10/2022 da parte di veniva svolto anche procedimento amministrativo presso la Prefettura di FO - Cesena a Parte_1 carico del signor , volto all'adozione di provvedimento finalizzato a vietare la detenzione e il _1 porto d'armi e la sospensione/revoca del decreto di approvazione della nomina a AR RA, che si concludeva con provvedimento di archiviazione del 21/01/2023.
3.2 Tanto premesso in punto di fatto, in primo lugo si ritiene di dovere valutare in termini di infondatezza le eccezioni riproposte in tale sede dal lavoratore circa le dedotte violazioni di natura meramente formale del procedimento disciplinare, avallandosi perciò la valutazione del giudice di prime cure secondo cui: “Non può infatti considerarsi violato il principio di specificità e tempestività della contestazione, ricordandosi che la giurisprudenza ha più volte specificato che la funzione della contestazione disciplinare è quella di permettere al lavoratore di difendersi e di giustificarsi circa gli addebiti a lui mossi dal datore di lavoro, che devono pertanto essere puntualmente individuati nella loro materialità. Nel caso di specie, essendo stato contestato il comportamento adottato dal ricorrente in uno specifico episodio ed essendo state ascoltate le giustificazioni del sig. in data 4.11.2022, non _1 può dirsi generica la contestazione a lui mossa, avendo raggiunto il proprio scopo”.
Si ritiene pertanto che il giudice a quo abbia fatto buon governo dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “[…]
5.3. Va quindi ancora una volta ribadito che la previa contestazione dell'addebito, necessaria in funzione dei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ..
7 L'accertamento relativo al requisito della specificità della contestazione costituisce oggetto di un'indagine di fatto, incensurabile in sede di legittimità, salva la verifica di logicità e congruità delle ragioni esposte dal giudice di merito. (cfr. tra le tante Cass. 03/02/2003 n. 1562 e più recentemente
Cass. 21/04/2017 n. 10154) (tratto da Cass. Lav. n. 9590 del 18/04/2018; conforme Cass. Sez. L - ,
Sentenza n. 30271 del 14/10/2022 che, nel trattare la questione della specificità della contestazione, ribadisce che: “[…] che la contestazione degli addebiti nell'ambito del procedimento disciplinare è rivolta a consentire all'incolpato di difendersi. Il grado di precisione della contestazione è funzionale all'esercizio in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. 19 agosto 2004 n. 16249) ed il lavoratore che si dolga della genericità della contestazione e della violazione del principio di immodificabilità chiarire in che modo ne sia risultato leso il suo diritto di difesa).
Parimenti infondata è la questione afferente alla dedotta intempestività dell'irrogazione del provvedimento disciplinare, riproposta in tale sede da parte appellata.
Ora, richiamato il principio secondo cui (cfr. Cass., Sentenza n. 30271/2021 cit.): “[…] il principio dell'immediatezza della contestazione disciplinare, la cui ratio riflette l'esigenza dell'osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non consente all'imprenditore-datore di lavoro di procrastinare la contestazione medesima in modo da rendere difficile la difesa del dipendente o perpetuare l'incertezza sulla sorte del rapporto, in quanto nel licenziamento per giusta causa l'immediatezza della contestazione si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro. Si tratta tuttavia di nozione che deve essere intesa in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, tanto maggiore quanto più è complessa
l'organizzazione aziendale. E' onere del datore di lavoro dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), e la valutazione delle allegazioni e delle prove è riservata al giudice di merito e non è insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti in cui è ancora consentita la denuncia del vizio di motivazione (cfr. tra le altre Cass. 26/06/2018 n. 16841, 12/01/2016 n. 281,
19/06/2014 n. 13955 e già Cass. 20/06/2006 n. 14115), si ritiene che il giudice a quo vi abbia fatto corretta applicazione;
egli, infatti, attraverso la corretta valorizzazione degli atti a sua disposizione – ed in particolare di quanto emerso dal doc. 6 di parte datoriale prodotto in I grado – è giunto ad accertare, senza tema di smentita, come il ritardo sia invero dipeso dal comportamento adottato dal ricorrente a seguito dell'audizione avvenuta il 4.11.2022, il quale alla data del 20.12.2022 non aveva ancora sottoscritto il verbale di audizione nel contesto della quale aveva reso le sopra riportate giustificazioni.
In altri termini emerge incontrovertibilmente come la parte datoriale abbia emesso il provvedimento espulsivo non appena ottenuta la firma del detto verbale.
8 3.3 Parimenti si conviene con il giudice di prime cure quanto all'accertamento della materialità del fatto;
avendo infatti proceduto ad una accurata valutazione del compendio probatorio, è correttamente giunto, in coerenza con le allegazioni e con le ampie e convergenti risultanze probatorie,
a ritenere “che i fatti contestati al ricorrente risultano sussistenti nella loro materialità, avendo anche il ricorrente confermato quanto accaduto il 15.10.2022 durante il turno di piantonamento notturno alla
NI Industries.
Gli addetti che hanno partecipato al controllo del 15.10.2022, sentiti durante l'istruttoria orale, hanno dichiarato che il ricorrente, una volta accortosi della presenza delle quattro persone al cancello, si era avvicinato in macchina e poi da questa era uscito puntando l'arma (udienza del 23.01.2024, teste
: “La macchina ha acceso le luci e è venuta verso il cancello che era chiuso. La Testimone_1 macchina ha percorso 20 metri e poi si è fermata. È sceso con l'arma in mano. SI ed _1
hanno iniziato a chiamarlo per nome per dire che eravamo noi. Lui ha alzato la pistola altezza Per_4 viso e ci è venuto incontro fino a quasi arrivare al cancello, poi al cancello ha abbassato l'arma. (…)
Non aveva il giubbotto antiproiettile e avrebbe dovuto averlo.”; teste “Abbiamo Testimone_2 visto l'auto di servizio all'interno, distante una trentina di metri. Dopo qualche minuto, SI
FO ha iniziato a fare segnali con la torcia. La macchina è partita a razzo e si è fermata a 10 metri. La guardia giurata è scesa con l'arma in pugno e chiedeva chi era. SI diceva siamo Per_5 noi”. Lui è arrivato con l'arma davanti al cancello a due tre metri da noi. Dopo ci ha riconosciuto e è finita lì. Avevamo le divise.” Teste FO SI: “Lui ci è venuto incontro con la macchina e poi è uscito con l'arma in mano. urlava delle cose in napoletano tipo “chi la vuole? Chi la vuole?” credo intendesse la pallottola. Poi io gli ho detto guarda che siamo noi” e lui allora ha messo giù. Si Per_5
è trattato di secondi. Che eravamo noi l'ho detto dopo che era sceso. Le auto erano di servizio e avevamo la divisa. Il cancello è di quelli aperti, a barre”; udienza del 10.04.2024, teste Persona_2
“Siamo arrivati verso le 2:30/2:40 alla NI, abbiamo parcheggiato a sinistra del cancello carraio e ci siamo avvicinati a piedi al cancello, abbiamo visto l'auto di a 40/50 metri. Abbiamo _1 aspettato un cenno dalla macchina e poi MO FO ha fatto un cenno con la torcia verso l'auto, cioè ha puntato la torcia verso il parabrezza dell'auto. Abbiamo dato per scontato che ci avesse visto, abbiamo solo avvisato con la torcia perché non aveva dato alcun segno e volevamo vede-re se _1 era in auto o a fare il classico giro di ispezione. Dopo che abbiamo usato la torcia abbiamo visto l'auto partire ad alta velocità e poi ha inchiodato e è sceso con l'arma in mano. È rimasto per _1 qualche secondo in piedi con l'arma in mano a sinistra dell'auto, dopo che ha visto l'arma FO ha iniziato a chiamarlo per dirgli che eravamo colleghi. L'arma quando è sceso dall'auto non l'aveva puntata. Dopo è venuto verso di noi alzando l'arma e ci ha chiesto chi fossimo e chi voleva provare
l'arma, lo ha detto nel suo dialetto.”).
9 Si ritiene, inoltre, di confermare la valutazione svolta dal giudice di prime cure circa la coerenza, del controllo effettuato a sorpresa, con la prassi aziendale – con ciò confutando quanto riproposto sul punto da parte appellata – ribadendosi pertanto quanto valutato e riportato in sede di sentenza gravata laddove si afferma che l'istruttoria ha: “ […] confermato che non era prassi avvisare prima del controllo”.
3.4 Si dissente, invece, dalla valutazione svolta dal giudice di prime cure quanto alla illegittimità del licenziamento per “insussistenza del fatto”.
Si ritiene, piuttosto, che la pronuncia gravata, con riferimento a tale aspetto centrale della vicenda giudiziaria, sia palesemente contraddittoria ed erronea in quanto, pur avendo accertato la violazione del regolamento tecnico dei servizi in suo presso l'azienda - tanto da affermare che “Il comportamento adottato dal ricorrente ha indubbiamente rilevanza disciplinare, essendo egli sceso dall'auto con
l'arma in mano e senza rispettare quanto previsto dall'art. 11 del regolamento tecnico dei servizi prodotto al doc. 2 di parte resistente” – ne ha, poi, escluso una qualsivoglia rilevanza in punto di applicazione di sanzioni disciplinari, dando applicazione alla categoria giuridica del “fatto insussistente”, perché – secondo il giudice a quo - il fatto, pur materialmente esistente, sarebbe comunque privo dei caratteri di illiceità o di rilevanza giuridica, perché non imputabile al lavoratore.1
Tale insanabile contraddittorietà muove dall'erroneità degli elementi a cui ha avuto riguardo il giudice nell'effettuare la propria valutazione, in particolare laddove ancorata alle modalità di controllo operate dall'azienda anziché al momento in cui il avvertiva il pericolo (cfr. sentenza: “[…] le _1 modalità con cui il controllo è stato effettuato nel caso di specie, nonché le circostanze in cui lo stesso è concretamente avvenuto non permettono di addebitare la totale responsabilità di quanto accaduto al sig. .[…].e dalla difficoltà di comprendere che si trattasse di colleghi…dovendosi attribuire _1 rilievo ed incidenza nella sua adozione anche alle concrete circostanze di fatto e alle modalità con cui il controllo è stato effettuato, elementi che non possono di certo essere addebitati al lavoratore).
Più nello specifico la Corte ritiene che l'aver attribuito rilevanza determinante alle modalità di controllo operate dall'azienda – che, peraltro, sono state ritenute legittime in ragione degli esiti istruttori
– ha, invero, determinato un erroneo spostamento del fulcro su cui si sarebbe dovuta concentrare la valutazione giudiziale, da riferirsi, piuttosto, al momento in cui il , quando ancora si trovava in _1 auto, a distanza, aveva avvertito la situazione di pericolo (peraltro accertata dallo stesso giudice di prime cure laddove si legge: “… la concreta e reale preoccupazione di trovarsi in presenza di quattro persone malintenzionate, quindi in una situazione di pericolo..”): ebbene, a fronte dell'avvertito pericolo, il avrebbe dovuto – e ciò in base a due norme del regolamento, che sul punto in parte si _1 sovrappongono e comunque si integrano (ossia gli artt. 10 e 11 del reg. cit.2) - segnalare immediatamente alla Centrale Operativa la situazione di pericolo, indossare prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile – che invero aveva dimenticato, così come i documenti giustificanti la sua attività (come dal medesimo confermato già in sede di giustificazioni) – ed attendere l'arrivo di altri colleghi in ausilio prima di iniziare qualsivoglia intervento.
Ed invece agiva in evidente – e pertanto intenzionale - difformità rispetto alle richiamate _1 prescrizioni regolamentari giacché non solo si avvicinava rapidamente all'avvertito pericolo (senza peraltro indossare il giubbotto anti-proiettili) ma addirittura impugnando l'arma in dotazione ad altezza uomo;
vi è peraltro da porre in rilievo sul punto specifico – a significare l'atteggiamento intenzionalmente sprezzante del , in aperto spregio alle norme regolamentari - che l'istruttoria _1 ha consentito di far emergere come egli avesse impugnato l'arma attuando non “un classico puntamento da poligono” quanto, piuttosto, “un puntamento …da strada, con una mano sola”3, salvo poi ravvedersi e riporre l'arma non appena resosi conto che i soggetti sospetti altro non erano se non quattro colleghi che stavano svolgendo un controllo di routine. A fronte di tali accertamenti, a nulla rilevano le modalità di controllo e, quindi, la visibilità ovvero la riconoscibilità a distanza di tali soggetti: ciò che assume rilievo – lo si ribadisce - è che nel momento dell'apprezzato pericolo, anziché astenersi da qualsivoglia comportamento _1 interventista, come prescritto dalle norme regolamentari sopra citate – poste ad evidente presidio dell'incolumità del lavoratore ed anche dei terzi - interveniva senza contattare la Centrale operativa e quindi senza attendere l'arrivo di collegi in ausilio, in modo sprezzante e financo sfrontato.
E' di tutta evidenza come tale condotta – e le concrete modalità con cui è stata posta in essere, come sopra accertate - non possa che essere qualificata, senza tema di smentita, in termini di piena intenzionalità, in quanto sorretta dalla ferma volontà di agire in aperta violazione delle più volte citate norme regolamentari, dovendosi escludere l'applicabilità, nel caso di specie, della categoria giuridica dell'inesistenza giuridica del fatto per mancanza di intenzionalità, posta dal giudie di prime cure a fondamento della propria decisione.
Si precisa, peraltro, che a nulla rileva la circostanza fattuale che il procedimento amministrativo presso la Prefettura di FO – Cesena - avviato a carico del a seguito di segnalazione da parte _1 del datore di lavoro e volto all'adozione di provvedimento finalizzato a vietare la detenzione e il porto di armi e la sospensione/revoca del decreto di approvazione della nomina a AR RA - si sia concluso con provvedimento di archiviazione del 21/01/2023, giacché si tratta di procedimento dotato di propria autonomia, privo di effetti vincolanti e connotato da criteri valutativi ben distinti rispetto a quelli di rilievo in tale sede.
3.5 Accertato, pertanto, il pieno rilievo disciplinare della condotta riferibile anche intenzionalmente in capo al così come oggetto di contestazione datoriale del 27.10.2022 - _1 giacché nell'occorso sopra accertato, oltre a non indossare il giubbotto anti-proiettili e a non _1 aver portato con sé la documentazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di guardia giurata
(ossia il decreto di approvazione per la GPG, il porto d'armi e la relativa licenza), non si atteneva alla prescrizione regolamentare (contenuta in ben due norme regolamentari, agli artt. 10 e 11) di avvertire la centrale operativa in caso di situazioni anomale e di attendere l'intervento di altre guardie giurate, evitando autonome iniziative interventiste – si perviene a ritenere legittima la sanzione massima comminata del licenziamento, dovendosi ritenere che sia sorretta non da giusta da causa bensì da giustificato motivo soggettivo (rientrando nei poteri del giudice di merito la diversa qualificazione giuridica di una condotta parimenti idonea a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, nel primo caso con effetto immediato e nel secondo caso con preavviso4). A tale conclusione si perviene valorizzandosi la centrale rilevanza, nel comportamento dovuto dalla AR RA in attuazione diligente della propria prestazione lavorativa, al rispetto della regola di condotta più volta richiamata integrata dalla necessità, a fronte di una avvertita situazione “anomala”,
“anormale” – come qualificata nelle norme di riferimento di cui agli artt. 10 e 11 del reg. - e quindi di pericolo, di non agire in via autonoma ma di avvertire prontamente della situazione la centrale operativa ed attendere l'ausilio di altre guardine giurate, prima di porre in essere qualsivoglia intervento;
ciò all'evidente fine di approntare una efficace forma di tutela, a fronte di una situazione potenzialmente pericolosa, dell'incolumità del lavoratore ed anche dei terzi.
Se ne inferisce che la violazione a tale fondamentale regola attuativa dello svolgimento diligente della mansioni del lavoratore - tanto più laddove si valorizzino le concrete modalità riferite alla piena intenzionalità del lavoratore come sopra accertate - porta a ritenere, integrato da parte del , in _1 ragione dei criteri valutativi di cui all'art. 1453 c.c. di rilievo in tale sede, un notevole inadempimento della propria obbligazione principale, di tale valenza significativa rispetto al vincolo fiduciario da rendere improseguibile il rapporto di lavoro;
ed invero, proprio le smaccate modalità violative delle regole comportamentali dovute dal lavoratore in situazioni di pericolo - accertate in tale sede e riferibili alla certa intenzionalità del , peraltro idonee essere stesse ad ingenerare potenziali situazioni _1 connotate da pericolosità per se stesso e per i terzi – portano ad escludere, nel caso di specie, il ricorso a sanzioni di natura conservativa, giustificando piuttosto la valutazione di proporzionalità della sanzione massima del licenziamento5, seppur per giustificato motivo soggettivo, con diritto del lavoratore al preavviso.
ugualmente idonei a legittimare la cessazione del rapporto di lavoro, l'uno con effetto immediato e l'altro con preavviso. Il giudice quindi, ove pure manchi una esplicita domanda di parte e senza incorrere in violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., può valutare un licenziamento intimato per giusta causa come licenziamento per giustificato motivo soggettivo qualora - fermo restando il principio dell'immutabilità della contestazione, e persistendo la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto - attribuisca al fatto addebitato al lavoratore la minore gravità propria di quest'ultimo tipo di licenziamento (Cass. n. 12884 del 2014)”. 5 Cfr. ex multis Cass. civ., n.7825/25 cit.: “16. Come costantemente affermato da questa Corte, dalla natura legale della nozione di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo di licenziamento deriva che l'elencazione delle ipotesi di giusta causa e giustificato motivo contenuta nei contratti collettivi abbia una valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito (Cass. n. 2830 del 2016; Cass. n. 4060 del 2011;
Cass. n. 5372 del 2004; v. pure Cass. n. 27004 del 2018), al quale spetta, non essendo vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (tra le recenti v. Cass. n. 33811 del 2021). La scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce solo uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n.
17321 del 2020; n. 16784 del 2020) e in tal senso depone l'art. 30 della legge 183 del 2010 in base al quale il giudice, "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento […] tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi […]". 21. Costituisce indirizzo altrettanto unanime quello per cui, in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, il giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione all'illecito commesso - rimesso al giudice di merito - si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento addebitato al lavoratore in relazione al
13 Tirando le fila di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che il licenziamento oggetto di causa sia sorretto da giustificato motivo soggettivo, seguendone – con assorbimento di ogni altra domanda, eccezione, deduzione ed argomentazione in quanto ritenuta ultronea – la riforma della sentenza gravata ed il rigetto delle pretese di svolte in I grado, rimanendo comunque accertato il diritto _1 dello stesso a percepire l'indennità sostitutiva per mancato preavviso, da maggiorarsi degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Peraltro, accertato che la società appellante ha corrisposto a le somme che erano dovute _1 in ragione della provvisoria esecutorietà della sentenza di I grado (cfr. verbale d'udienza del
17/04/2025), operata la compensazione tra le parti dei crediti risultanti in favore di ciascuna di esse in forza delle statuizioni contenute nella presente sentenza, ne segue la condanna del predetto a rifondere, alla società appellante, l'importo residuo netto, maggiorato di interessi legali dal dì del percepito sino al saldo effettivo.
4. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, tenuto conto della peculiarità della fattispecie esaminata ed, in particolare, della controvertibilità ricostruttiva dei fatti rilevanti ai fini della decisione, suscettibili di divergenti valutazioni, ritiene la
Corte sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel testo novellato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 per disporne l'integrale compensazione fra le parti in causa (cfr. Cass. n.9901/2025 laddove si stabilisce che: “Le spese possono essere compensate avuto riguardo alla complessità del quadro giuridico ed alla controvertibilità dei fatti di causa, tenuto conto delle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Cost. n.77/2018”.
concreto rapporto, e l'inadempimento deve essere valutato in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" di cui all'art. 1455 cod. civ., sicché l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (tra le tante Cass. n. 6848 del 2010)”.
14
P.Q.M.
ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, in accoglimento del proposto appello e ad integrale riforma della sentenza gravata:
- accerta e dichiara che il licenziamento intimato a è suffragato da giustificato _1 motivo soggettivo e, per l'effetto:
- accerta e dichiara che il sig. ha diritto a percepire l'indennità sostitutiva del _1 mancato preavviso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- rigetta quanto al resto le pretese di azionate con ricorso di I grado;
_1
- accertato e dichiarato che la società appellante ha già corrisposto a in _1 esecuzione della sentenza di I grado quanto ivi ritenuto al medesimo dovuto, operata la compensazione tra le parti dei crediti risultanti in favore di ciascuna di esse in forza delle presenti statuizioni, condanna a rifondere alla società appellante l'importo _1 residuo netto, maggiorato di interessi legali dal dì del percepito sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente, tra le parti, le spese di lite di entrambe i gradi di giudizio.
Bologna, 17/04/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
dott. Marcella Angelini
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul punto censurato in sentenza, si legge: “[…] le modalità con cui il controllo è stato effettuato nel caso di specie, nonché le circostanze in cui lo stesso è concretamente avvenuto non permettono di addebitare la totale responsabilità di quanto accaduto al sig. .[…].
_1 La condotta tenuta dal lavoratore nel frangente, pertanto, non può essere addebitata totalmente al sig. ,
_1 dovendosi attribuire rilievo ed incidenza nella sua adozione anche alle concrete circostanze di fatto e alle modalità con cui il controllo è stato effettuato, elementi che non possono di certo essere addebitati al lavoratore. […] All'esito dell'istruttoria è infatti risultato provata che la condotta tenuta dal sig. non è stata intenzionale ma è
_1 stata determinata dalla concreta e reale preoccupazione di trovarsi in presenza di quattro persone malintenzionate, quindi in una situazione di pericolo, non essendo egli stato in grado di comprendere nell'immediatezza – incolpevolmente, in ragione delle circostanze di tempo (scarsa visibilità in ragione dell'ora notturna) e dello stato dei luoghi (parcheggio dell'auto di servizio dei colleghi in zona distante dalla postazione di , collocata ad
_1 apprezzabile distanza dal cancello di ingresso dell'azienda) - chi fossero realmente i quattro soggetti presentatisi alla
NI Industries durante il suo turno notturno di piantonamento. […] L'imputabilità del fatto contestato, dunque, non può essere riscontrata nel caso di specie, stante il difetto dell'elemento soggettivo necessario per considerare giuridicamente rilevante la condotta integrata dal lavoratore in occasione dell'episodio contestatogli. Per tale motivo, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza che riconduce all'interno della categoria del “fatto insussistente” anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo dei caratteri di illiceità o rilevanza giuridica e del fatto non imputabile al lavoratore”.
10 2Art. 10 Reg. cit: “[…] nei servizi notturni (ricompresi tra le ore 22.00 e le 06.00) il personale dovrà essere munito anche di torcia/faro alogeno efficiente ed idoneo” … la GPG provvederà a segnalare con tempestività, sia nei servizi diurni che in particolare in quelli notturni, eventuali situazioni anomali o anormali alla Centrale Operativa dell'istituto e curerà in caso di necessità o di controllo di indossare prontamente e previamente il giubbotto antiproiettile, con contestuale richiesta di ausilio delle altre GPG di cui lo stesso personale procedente dovrà attendere l'arrivo prima di iniziare ogni intervento”.
Art. 11 reg. cit.”[…] Le GDP impiegate in tale servizio devono avere preventiva conoscenza degli obiettivi da vigilare e sulle finalità del servizio di vigilanza affidato ed hanno l'obbligo fi comunicare alla Centrale Operativa, con frequenza prestabilita, la loro posizione, le eventuali novità ed ogni situazione anomala riscontrata…”. 3 Cfr. teste , verbale d'udienza del 23/01/2024, laddove si legge, quanto alle modalità di utilizzo dell'arma Persona_2 nel momento in cui giungeva a cospetto dei soggetti ritenuti sospetti, poi qualificatisi come colleghi: “Non era _1 un classico puntamento da poligono, era un puntamento più da strada, con una mano sola”, circostanza questa non risulta contestata da nessun'altra emergenza istruttoria.
11 4 Cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 24/03/2025, n.782520: “Deve premettersi che è certamente ammissibile, anche in sede d'impugnazione, la conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, in quanto dette causali del recesso datoriale costituiscono mere qualificazioni giuridiche di comportamenti
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